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17 aprile 2019

L'IMU, L'ICI E IL LOCATORE: LA CASSAZIONE DICE SI!


Principio da sempre sostenuto dal diritto tributario è quello per cui Ici e Imu, in quanto imposte sulla proprietà dell’immobile e dunque, presupposto d’imposta che rileva è la proprietà, siano dovute dal proprietario dello stesso.

Il presupposto per l’applicazione dell’Imu, medesimo di quello previsto dall’ICI, nel merito disciplinato dal comma 2, art. 13, D.L. n. 201/2011 prevede che “l‘imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”.

Nel corso di questi anni, l’Amministrazione finanziaria ha dato risposta al perché sorga l’obbligo di pagare l’imposta in esame. Difatti è necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia “qualificato”, riconducibile, quindi, alla proprietà, all’usufrutto o ad altro reale di godimento, o a un’altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25376 del 2008, con riferimento alla nozione di possesso, ha precisato che “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di albo diritto reale”.

In altri termini, la Suprema corte considera possesso di un bene l’esercizio di un’attività che corrisponde a quello di proprietà o di altro diritto reale di godimento e che in base al comma 2, art. 1140 del codice civile, richiamato dalla predetta sentenza “si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona la quale però ha unicamente la detenzione della cosa”.

Secondo quanto sopra esposto, quindi, sono soggetti passivi dell’Imu:
    il proprietario dell’immobile;
    l’usufruttuario;
    il titolare del diritto d’uso;
    il titolare del diritto di abitazione;
    il titolare del diritto di enfiteusi;
    il titolare del diritto di superficie;
    il locatario di bene in leasing;
    il concessionario di beni demaniali.

Ricordando brevemente che, diritto di abitazione è un diritto strettamente personale previsto dall’art. 540 del codice civile, il quale stabilisce che “al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota riservata ai figli”. Che nel caso di locazione finanziaria, si ricorda che, ai fini IMU, l’art. 9, D.Lgs. n. 23/2011, richiamato dal D.L. n. 201/2011, stabilisce che è soggetto passivo dell’IMU il locatario. Nel caso di concessione di aree demaniali, inoltre, il sopra richiamato art. 9 stabilisce che soggetto passivo è il concessionario.

Si ricorda che, in base alle precisazioni della risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003, nel caso di concessione di fabbricati esistenti sull’area demaniale, il soggetto passivo dell’ICI (e per le medesime ragioni dell’IMU) è il concessionario perché in tal caso non può parlarsi di locazione e, quindi, di un rapporto di natura obbligatoria da cui scaturirebbe una semplice detenzione del bene oggetto della concessione.

Nel caso, infine, di concessione del diritto di superficie, secondo la suddetta risoluzione del Dipartimento delle finanze, soggetto passivo rimane il concessionario, perché rimane proprietario superficiario, ovvero del diritto di realizzare una costruzione su un’area che potrebbe anche alienare o sulla quale può costituire diritti reali.

Detto tutto, la Suprema Corte con sentanza n. 6882 dell’8 marzo 2019 a sezioni Unite, ha sancito un principio al quanto rivoluzionario. Ici e Imu possono essere pagate anche dal conduttore dell'immobile se questo obbligo è previsto nel contratto di locazione. La clausola contrattuale che impone all'affittuario di pagare le imposte locali non si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva e non viola la regola sul divieto di traslazione del carico fiscale a un soggetto diverso dal soggetto passivo del tributo. È dunque legittima la clausola contrattuale che pone a carico del conduttore l'onere di pagare le imposte, il cui importo concorre a determinare l'ammontare complessivo del canone dovuto al locatore.

Per le Sezioni unite della Cassazione, la clausola contrattuale che prevede tale assolvimento a carico del conduttore non viola l'articolo 53 della Costituzione, che sancisce il principio di capacità contributiva. Allo stesso modo non si pone in contrasto con la regola di intrasferibilità del carico tributario su un soggetto diverso rispetto a quello individuato dalla norma di legge.

In effetti, l'Imu (e prima ancora l'Ici), come analizzato avanti, è dovuta dal soggetto che sia possessore di diritto dell'immobile proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento. Non è soggetto passivo del tributo il locatario, il comodatario, l'utilizzatore o l'occupante. Le Sezioni unite, però, hanno giudicato corretta la sentenza impugnata che ha previsto «un'ulteriore voce o componente (la somma corrispondente a quella degli assolti oneri tributari) costituente integrazione del canone locativo, concorrendo a determinarne l'ammontare complessivo a tale titolo dovuto dalla conduttrice». Con «due distinte clausole contrattuali» di un «unico atto», le parti hanno nella specie inteso «determinare il canone in due diverse componenti».

I giudici in questa circostanza non hanno ritenuto nulla la clausola volta a riversare l'onere tributario relativo all'Ici e all'Imu, gravanti sull'immobile locato, su un soggetto diverso da quello passivo tenuto per legge a subire il «relativo sacrificio patrimoniale».

Probabilmente perché, nonostante l'articolo 89 della legge 392/1978, che disciplina le locazioni, non indichi in alcun modo, «tra gli oneri accessori a carico del conduttore, ivi tassativamente elencati, anche le imposte patrimoniali relative ai beni locati», il contratto tra le parti può se liberamente accettato e sottoscritto da entrambi essere modulato su tale esigenza.
 
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