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30 aprile 2019

NOTIFICHE TRIBUTI LOCALI: RACCOMANDATE O ATTI GIUDIZIARI


Ancora la giurisprudenza afferma il principio secondo il quale, è legittima la notifica diretta degli avvisi di accertamento dei tributi locali fatta dall'ente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Lo ha stabilito questa volta la Corte Costituzionale con l'ordinanza 104/2019.

Tutto risale alla questione che viene dibattuta dalla Commissione tributaria regionale della Campania con ordinanza del 10 novembre 2017, con la quale si pone in discussione la legittimità dell'articolo 14 della legge 890/1982 e del comma 161 della legge 296/2006 nella parte in cui, ammettendo la notifica diretta degli atti impositivi e dei ruoli a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge 890/1982 (atti giudiziari).

La Corte Costituzionale ritiene la questione manifestamente infondata avendola già scrutinata in merito alla notifica diretta delle cartelle di pagamento prevista dall'articolo 26 del Dpr 602/1973 (sentenza n. 175/2018). È un sistema che garantisce comunque il diritto del destinatario della notifica a essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti. Peraltro, la mancanza, in concreto, di effettiva conoscenza dell'atto, per causa a lui non imputabile, può legittimare la richiesta di rimessione in termini in base all'articolo 153 del codice di procedura civile.

In sostanza la Consulta chiude definitivamente la questione della notifica a mezzo semplice raccomandata a/r ritenendola legittima sia per le cartelle di pagamento, sia per tutti gli altri atti impositivi. Altra questione legata alle notifiche recentemente legittimata dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 8416/2019 riguarda appunto le notifiche effettuate a mezzo raccomandata dalle agenzie private. Tali notificazioni sono legittime a partire dal 30 aprile 2011, avendo il Dlgs 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. La sentenza ha riflessi anche sulla notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali, visto che il comma 161 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) consente di effettuare «anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento».

Ora le Sezioni Unite della Cassazione sciolgono definitivamente il nodo ritenendo non più esistente, dopo il 30 aprile 2011, la riserva di poste italiane con riguardo alle raccomandate con ricevuta di ritorno. Si tratta di un'inversione di rotta rispetto alle diverse pronunce delle altre sezioni, che dovranno adeguarsi al nuovo orientamento essendo le decisioni delle Sezioni Unite vincolanti per tutte (articolo 374 codice procedura civile).

Il ragionamento delle Sezioni Unite è piuttosto semplice e lineare. Il Dlgs 58/2011, nel quadro di progressiva liberalizzazione dei servizi postali, ha affidato in via esclusiva a Poste italiane la sola notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada. Tutti gli altri atti amministrativi si possono pertanto notificare a mezzo servizio di posta privata.

La decisione è in linea con le direttive comunitarie e con la graduale riduzione del monopolio di Poste italiane, oltre che aderente alla posizione sostenuta dall'Agcom con la deliberazione n. 77/2018 (il Dlgs 58/2011 ha «liberalizzato il servizio di spedizione a mezzo raccomandata ordinaria») e dal ministero dello Sviluppo economico con la nota del 6 dicembre 2018. Peraltro il decreto Mise del 19 luglio 2018, che ha disciplinato le procedure di rilascio delle licenze individuali per consentire ai soggetti privati di notificare a mezzo posta gli atti giudiziari e le violazioni al codice della strada, non contiene alcun riferimento alle notifiche con raccomandata ordinaria essendo evidentemente già liberalizzate dal 2011.
 
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