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18 aprile 2019

LA TASI: DISCIPLINA E PRESCRIZIONE


La TASI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), quale imposta facente parte, insieme all’IMU e alla TARI, della IUC.
Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, con esclusione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e dei terreni agricoli. Occorre precisare che l’abitazione principale è stata soggetta alla TASI negli anni 2014 e 2015, mentre la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ne ha previsto l’esclusione, con la conseguenza che tale tipologia di immobile è ora sottratta sia dall’IMU sia dalla TASI.

L’esclusione dalla TASI opera non solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale. In quest’ultimo caso, la TASI è dovuta solo dal possessore, che, ai sensi del comma 681 del medesimo art. 1, verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.

Quanto alla nozione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI, si deve far riferimento alla medesima definizione stabilita per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, che la individua nell’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, ivi comprese le pertinenze nei limiti stabiliti dallo stesso comma 2.

La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante. I due soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e l’occupante deve corrispondere l’imposta nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10% e il 30%, mentre la restante parte è a carico del titolare del titolare del diritto reale. In caso di mancata previsione della percentuale di ripartizione dell’imposta tra i due soggetti, la TASI è dovuta dal titolare del diritto reale nella misura del 90% e dall’occupante nella misura del 10%.

Nelle ipotesi di assimilazione all’abitazione principale l’obbligo di versamento della TASI ricade, invece, interamente sul titolare del diritto reale e non sull’occupante.
In ordine, poi, all’unità immobiliare assegnata dal giudice in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario è l’unico soggetto tenuto al versamento della TASI, in quanto, come per l’IMU, deve considerarsi quale titolare del diritto reale di abitazione.

L’aliquota ordinaria stabilita dalla legge per tutti gli immobili soggetti alla TASI è pari all’1%, ma i comuni possono ridurla fino all’azzeramento. Nella determinazione delle aliquote della TASI i comuni incontrano il limite massimo secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 6% per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e il 10,6% per gli altri immobili.

Vi sono, poi, due fattispecie per le quali sono previsti limiti massimi specifici, in particolare:
per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota della TASI non deve in nessun caso superare l’1‰;
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota non può eccedere il 2,5%.
Le ipotesi di esenzione dalla TASI sono indicate nell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, che prevede, come per l’IMU, l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi indicati destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e per le fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), e i) del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Il comune poteva, tuttavia, mantenere, per l’anno 2016, con un’espressa delibera del consiglio comunale, la maggiorazione dello 0,8%, prevista dalla legge per gli anni 2014 e 2015, a condizione che l’avesse stabilita per tale ultimo anno con riferimento alle fattispecie non esenti dalla TASI dal 2016. La legge di bilancio 2017 ha poi previsto che, sempre con espressa delibera, i comuni potessero continuare a mantenere, per l’anno 2017, la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Tale maggiorazione consisteva in un ulteriore margine di manovrabilità dello 0,8%, che poteva essere utilizzato dal comune per aumentare il limite della somma dell’IMU e della TASI (fino al 6,8% per l’abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e all’11,4‰ per gli altri immobili) oppure per aumentare il limite massimo dell’aliquota della TASI, vigente negli anni 2014 e 2015, elevandola dal 2,5%, al 3,3%.

La TASI deve essere versata in due rate mediante modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale secondo il modello approvato con decreto ministeriale. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. E’, inoltre, possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

Come tutte le imposte sui tributi locali anche la Tasi si prescrive in cinque anni, termine entro il quale il Comune deve inviare l’avviso di accertamento. L’invio dell’accertamento interrompe il termine di prescrizione e lo fa decorrere nuovamente da capo. Significa che saranno necessari altri cinque anni affinché il tributo cada in prescrizione. Senonché, il successivo atto sarà l’avvio della riscossione coattiva, ingiunzione o cartella dell’Agente della riscossione. Anche l’ingiunzione o la cartella interrompe la prescrizione e la fa partire nuovamente da capo, tuttavia per quest’ultima si pone la stessa possibilità dell’avviso di accertamento: se non arriva entro cinque anni dall’accertamento o se, una volta notificata, non viene seguita da atti della riscossione, cade in prescrizione.

Considerata l’entrata in vigore dell’imposta Tasi, il 31 dicembre del 2019 sarà la data entro la quale dovranno essere spediti gli avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2014, se non ancora emessi e postalizzati, se non si vogliono vederli prescrivere.
 
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