Il Dipartimento delle Finanze del Mef il 28 marzo scorso, dopo ripetute richieste dell’Anci/Ifel su sollecitazione di diversi Comuni interessati, ha pubblicato il comunicato con il quale è stata formalizzata la procedura da seguire per effettuare le regolazioni IMU da Comune a Stato, dovuta a seguito di errati versamenti ai Comuni della quota IMU di competenza dello Stato.
L’indicazione delle modalità operative con cui effettuare questo tipo di riversamento si attendeva ormai da tempo e riguarda il caso in cui l'imposta complessivamente versata dal contribuente sia corretta ed occorra effettuare le regolazioni tra Stato e Comune.
L'ipotesi è quella prevista dall'articolo 1, comma 727 della legge 147/2013, le cui modalità sono state definite dall'articolo 6, comma 3, del DM 24 febbraio 2016, il quale dispone che «nel caso di somme erroneamente versate all'ente locale ma di competenza dell'erario, l'ente locale provvede al riversamento di dette somme nei confronti dell'erario».
Quando un Comune rileva di aver incassato delle somme di competenza statale o su segnalazione del contribuente stesso o all'esito della propria attività di controllo, deve provvedere ad impegnare tale somma, in quanto oggetto di riversamento, non essendo oggetto di regolazione all'interno dell'FSC, dopo l’anno 2013.
Successivamente, sempre a livello operativo, deve caricare l'importo da riversare sulla piattaforma informatica dei rimborsi, e alla fine, riversarle, mediante bonifico bancario o postale, «sul capitolo di capo 10, n. 3465, articolo 4, denominato "Rimborsi e concorsi diversi dovuti dai comuni", indicando nella causale del versamento "Rimborsi IMU di spettanza erariale ai sensi della circolare DF n. 1/ 2016"».
Il caso inverso, ovvero quello contemplato dal comma 725 della legge 147/2013 che prevede l'ipotesi in cui sia stata versata allo Stato una somma a titolo di IMU di competenza comunale, resta invece ancora privo di indicazioni operative ministeriali, sia sui tempi che sulle modalità di riversamento ai Comuni, nonostante le diverse sollecitazioni dell’Anci. In questo caso la norma citata prevede che il Comune comunichi al Mef l’esito dell’istruttoria comprendente la necessità di recuperare l’IMU erroneamente versata allo Stato e, di conseguenza, il Mef «effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione» (art. 6, comma 2, del DM 24 febbraio 2016).
Rimane parimenti sprovvista di indicazioni ministeriali anche l’ipotesi in cui le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato siano state anticipatamente rimborsate a cura del Comune (cfr. articolo 5, comma 3, del DM 24 febbraio 2016). In considerazione del lungo tempo trascorso dalla norma primaria (legge n.147 del 2013) e, ormai, anche dal DM del febbraio 2016, appare quanto mai urgente colmare questa lacuna che comporta un’indebita ed ulteriore sofferenza di parte corrente in ragione delle previsioni di entrata, legittimamente iscritte nei bilanci dei Comuni, che non trovano tempestiva realizzazione per effetto dell’ingiustificabile inerzia delle preposte strutture ministeriali.
Dunque, con il comunicato pubblicato dal Dipartimento delle finanze del MEF è stata formalizzata la procedura da seguire per effettuare le regolazioni IMU da Comune a Stato, dovute a seguito di errati versamenti ai Comuni della quota IMU di competenza dello Stato, il caso inverso, ovvero quello che prevede l'ipotesi in cui sia stata versata allo Stato una somma a titolo di IMU di competenza comunale, resta invece ancora privo di indicazioni operative ministeriali.