La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1338 del 18 gennaio 2019 chiarisce il principio per il quale, in tema di notificazioni, non deve essere inviata al contribuente la raccomandata informativa sull'avvenuto deposito dell’atto impositivo nella casa comunale nel caso di irreperibilità assoluta. Pertanto la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale.
Ribadiamo che il combinato disposto dell’articolo 137 e 140 cpc, nonché DPR 600 del 1973, art 60, comma 1, lett. e), è stato costantemente interpretato, nel senso che, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dalla linea del DPR 600 del 1973, art 60, comma 1, lett. e).
Dunque, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile, occorre:
- Il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi;
- L’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
- La comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento;
- Il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata.
Relativamente “all'irreperibilità assoluta”, occorre:
- il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale;
- l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune;
- il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale.
In relazione a quest'ultima modalità di notificazione, è stato evidenziato che lo stato di "irreperibilità assoluta" del destinatario, rende impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale, con la conseguenza che la notificazione, in tal caso, non necessita di tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di "irreperibilità relativa", e si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale" (Cass. n. 16696 del 2013).
Dunque, l'invio della raccomandata informativa è reso impossibile dallo stato di "irreperibilità assoluta" del destinatario e pertanto conseguenza di ciò è che la notifica si perfeziona dopo il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nel suddetto albo.
Per meglio comprendere la nozione di “momentanea assenza” del destinatario.
L’articolo 139 del codice di procedura civile, laddove indica i soggetti abilitati a ricevere l’atto in caso di momentanea assenza del destinatario (persona di famiglia, addetta alla casa o alla sede, portiere dello stabile, vicino di casa), che la giurisprudenza qualifica come irreperibilità relativa, va interpretato nel senso che la scelta non è demandata all'intermediario della notifica (ufficiale giudiziario, messo comunale).
Deve, invece, essere rispettato l’ordine preferenziale delle persone alle quali il plico può essere consegnato e va dato atto dell’assenza del destinatario. Solo in caso di assenza di una persona di famiglia o di un addetto alla casa o alla sede che risulti espressamente dalla relata, l’atto può essere consegnato al portiere dello stabile o, in ultima istanza, al vicino di casa. Secondo la Cassazione (sentenza 3595/2017), il giudice tributario deve valutare questo aspetto fondamentale. Non può, infatti, ritenere regolare la notificazione a mani del portiere stante il successivo invio, ex art. 139 cit., di un avviso al destinatario mediante lettera raccomandata. In questa circostanza i giudici di piazza Cavour hanno assunto una posizione rigida, sostenendo che l’avviso non ha consentito di porre effettivamente il destinatario a conoscenza dell’avvenuta notificazione. Tra l’altro, l’Agenzia delle entrate non ha dedotto alcuna circostanza sanante in merito alla riscontrata nullità della notificazione. Quindi, ha ritenuto illegittima la notifica degli atti al portiere dello stabile in cui risiede il contribuente se l’ufficiale giudiziario non ha dato atto nella relata, oltre che dell’assenza del destinatario, che non è stato possibile consegnare il provvedimento impositivo (cartella, accertamento) a persona di famiglia, addetto alla casa o alla sede.
Sebbene non sia imposto l’utilizzo di forme sacramentali, è necessario specificare nella relata di notifica che erano assenti sia il destinatario sia gli altri soggetti abilitati a ricevere l’atto, secondo la successione preferenziale tassativamente stabilita dalla norma di legge.