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26 febbraio 2019

AGEVOLAZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE: LA RESIDENZA NON BASTA PIU'


Se in una stessa famiglia due coniugi o due persone unite civilmente svolgono lavori diversi, o comunque hanno esigenze differenti, è possibile che non vivano nella stessa casa pur non essendo separati, è dunque possibile, in questi casi, che abbiano residenze diverse. Non si tratta infatti, secondo la legge, di violazione dell’obbligo di coabitazione imposta dal diritto di famiglia (articolo 143 del Codice Civile).

Relativamente all’obbligo di coabitazione, questo è un dovere di entrambi i coniugi imposto per salvaguardare l’unità familiare tanto quanto il dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale e di collaborazione. La residenza si riferisce, invece, al luogo in cui una persona abita di solito e ha rilevanza, più che sullo stato di famiglia, sul fisco. Il fatto di avere due residenze diverse non implica infatti l’assenza di unità familiare in quanto si può trattare di una circostanza necessaria e inevitabile per motivi di lavoro e quindi proprio per assolvere a quei doveri di collaborazione di cui sopra.

Ora la questione si sposta sulla definizione di abitazione principale, rilevante nel caso di agevolazioni Imu e Tasi, che nelle abitazioni principali non si pagano (mentre si pagano per le seconde case). L’abitazione principale, ricordiamo, per la legge coincide con il luogo nel quale si ha residenza anagrafica e dimora abituale.

La residenza nell'abitazione però non sempre dà diritto all'esenzione dell'Imu.

La perde infatti la moglie se il marito usufruisce del bonus per un'altra casa. Solo uno dei due beni può infatti essere deputato a dimora reale della famiglia. Questo è il principio ultimo sancito dalla Cassazione con l’ordinanza n.5314 del 22 febbraio 2019. Per la Suprema Corte, in sostanza, la casa principale è della famiglia che è l'unica a usufruire del bonus.

La residenza, in tale fattispecie, è un parametro che passa in secondo piano. Ad avviso del Collegio di legittimità, “in tema di Ici (oggi Imu), ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall'art 8 del dlgs n. 504/1992, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e invece difetti nei familiari”.
Nel caso sottoposto all'esame della Corte, è stato accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, non solo aveva residenza e dimora abituale in altro Comune ma aveva usufruito in tale Comune dell'agevolazione in materia di Ici.

La Ctr, ritenendo possibile che ogni coniuge, anche non separato, potesse avere una propria abitazione principale non si è uniformato al principio di diritto ricordato in motivazione. Il sipario sulla vicenda si è concluso definitivamente di fronte ai Supremi giudici. Infatti la Cassazione ha accolto nel merito il ricorso del Comune e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha condannato la contribuente a versare la differenza d'imposta.

E dunque ci si chiede, l’orientamento finora sostenuto dalla giurisprudenza, ovvero che se i coniugi hanno due residenze nello stesso comune, verrà considerata abitazione principale uno dei due immobili, mentre sull’altro andranno pagate regolarmente Imu e Tasi. Contrariamente se i coniugi hanno due residenze in comuni diversi, è possibile che entrambe le case vengano riconosciute come abitazioni principali, come si colloca?

L’ordinanza senza alcun dubbio farà discutere i giuristi e gli operatori del settore perché evidenza è che se la Legge debba, come giusto che sia, avere portata generale per poi analizzare la fattispecie specifica ogni qual volta ce ne sia il bisogno, è evidente che l’interpretazione restrittiva data dalla Suprema Corte ingessi tale circuito.

Se si considera abitazione principale solo e soltanto l’abitazione della famiglia che a sua volta potrà essere la sola ad usufruire del bonus appare chiaro come l’interpretazione per cui verosimilmente due coniugi aventi residenza in comuni differenti per reali esigenze lavorative o di fatto, come tra l’altro previsto dalla Legge, non vedano riconosciuti i loro diritti di agevolazioni sull’immobile abitato.
 
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