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TUTTE LE NEWS SUI TRIBUTI LOCALI

24 febbraio 2015

IMU AGRICOLA, VERSAMENTI AL 31 MARZO SENZA SANZIONI NÉ INTERESSI

C'è più di un mese per mettersi in regola sull'Imu agricola, dopo la tempesta normativa che ha condotto moltissimi contribuenti a versare importi sbagliati entro il termine del 10 febbraio. La scadenza, originariamente prevista per il 16 dicembre, era stata infatti spostata prima al 26 gennaio 2015 e, successivamente, al 10 febbraio 2015 con il Dl 4/2015).
La mini sanatoria, che consiste nella possibilità di effettuare il versamento complessivo dell'Imu sui terreni agricoli entro il 31 marzo 2015 senza l'applicazione di sanzioni e interessi, è il risultato di un emendamento approvato alla commissione Finanze e Tesoro del Senato nel corso della discussione del Dl sull'Imu agricola.
Per il presidente della Commissione, Mauro Marino, si tratta di un risultato importante: «È stato accolto all'unanimità un emendamento del relatore secondo il quale non saranno applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015».
L'emendamento era stato presentato da Federico Fornaro (Pd). Un'altra proposta del relatore passata all'unanimità prevede il diritto al rimborso da parte del Comune per il contribuente che abbia pagato l'Imu sui terreni agricoli ma sia esentato con le nuove norme (che esentano dal pagamento i Comuni montani).

Inoltre viene estesa dal 2014 al 2015 l'esenzione per le aree agro-silvo-montane a proprietà collettiva. A questo punto per chi non ha versato l'Imu sui terreni o ha effettuato solo un versamento parziale si tratta di rifare i conti tenendo presente i complessi meccanismi di esenzione (l'elenco dei Comuni totalmente e parzialmente montani è reperibile sul sito del Sole 24 Ore) e saldare il conto.

TRIBUTI LOCALI - ICI ACCERTAMENTI

L’obbligo di allegazione non include gli atti irrilevanti o giuridicamente noti

In tema d’imposta comunale sugli immobili (Ici), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. n.212/00, art.7, (cosiddetto Statuto del Contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le Delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto e in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità̀ di legge relative alla loro pubblicazione (cfr sentenze n.7044/14, n.25371/08 e ordinanza n.13105/12).

Cassazione –sentenza n.1301 – 4 dicembre 2014 – 26 gennaio 2015 Cassazione – sentenza n.1298 – 3 dicembre 2014 – 26 gennaio 2015 Cassazione – sentenza n.1295 – 3 dicembre 2014 – 26 gennaio 2015 

10 febbraio 2015

IMU AGRICOLA, DOPO DUE RINVII ENTRO OGGI SI PAGA L’IMPOSTA 2014

Scade oggi il termine ultimo per il versamento dell’Imu agricola relativa al 2014. La scadenza, originariamente prevista per il 16 dicembre, è stata infatti spostata prima al 26 gennaio 2015 e, successivamente, al 10 febbraio 2015 (con decreto legge n.4/2015). Questa scadenza, peraltro, è richiesta in forza di un decreto legge che non risulta ancora convertito e quindi, per conservare piena efficacia il decreto dovrà esserlo entro sessanta giorni dalla pubblicazione; la mancata conversione può determinare la perdita di efficacia retroattivamente.

Per stabilire i terreni soggetti a imposta municipale è necessario accedere al sito internet dell’Istat, consultare l’elenco dei Comuni italiani e verificare se il Comune è considerato montano (T), parzialmente montano (P) o non montano (NM). 
L’esenzione si applica solo in tre casi:
-ai terreni collocati in Comuni montani, indipendentemente da chi li possiede;
-ai terreni posti in Comuni parzialmente montani solo se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
-ai terreni posti in Comuni parzialmente montani, posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap) e concessi in affitto o in comodato a soggetti in possesso delle medesime qualifiche professionali.
L’imposta si applica nei modi ordinari, quindi si assume la tariffa di reddito dominicale vigente al catasto al 1° gennaio 2014, la si rivaluta del 25% e la si moltiplica per 75, per i coltivatori diretti o Iap o 135 per tutti gli altri. Si fa notare che il coefficiente pari a 75 troverà applicazione esclusivamente per il calcolo dell’imposta dei terreni posti in Comuni non montani poiché, nei Comuni parzialmente montani, l’esenzione per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali è totale.
I contribuenti in possesso delle qualifiche professionali agricole, inoltre, hanno diritto a un’ulteriore agevolazione sotto forma di riduzione della base imponibile. Il comma 8-bis del decreto legge 201/2011, introdotto dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, prevede l’esenzione da imposta per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6mila euro posseduti e condotti da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e l’applicazione dell’imposta per scaglioni oltre il predetto importo. Nello specifico, si applicano le seguenti riduzioni di importo decrescente all'aumentare del valore dell’immobile:
riduzione del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6mila euro e fino a 15.500 euro;
riduzione del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
riduzione del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32mila euro.
Alla base imponibile ottenuta si applica l’aliquota che è pari al 7,6 per mille, a meno che i Comuni non abbiano deliberato un’aliquota specifica.
Il versamento va eseguito entro oggi mediante modello F24 utilizzando il codice tributo “3914”; l’imposta a debito, inoltre, può essere compensata con altri tributi e contributi a credito. Come previsto dal Dl 201/2011, il versamento può essere eseguito anche con bollettino di conto corrente postale, in alternativa al modello F24.
Nei casi di omesso versamento si applica la sanzione pari al 30 per cento. Resta ferma la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso beneficiando di una riduzione delle sanzioni tanto più elevata quanto veloce è la regolarizzazione della posizione:
se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo
se il versamento viene effettuato entro 30 giorni la sanzione è invece pari al 3% (1/10 del 30%);
se il versamento viene effettuato entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,33% (1/9 del 30%);
se il versamento viene effettuato entro un anno, la sanzioni è pari a 3.75% (1/8 del 30%).
In ogni caso sono dovuti gli interessi calcolati sul tasso annuo che, a partire dal 1° gennaio 2015 è pari allo 0,5 per cento.

Fonte: IlSole24Ore
Autori: Alessandra Caputo - Gian Paolo Tosoni

5 febbraio 2015

IMU TERRENI AGRICOLI, PRIME INDICAZIONI OPERATIVE


In base a quanto stabilito dal D.L. n. 4/2015, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli ubicati in comuni classificati parzialmente montani è indispensabile che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un coltivatore diretto o a un imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola. Lo ha ribadito il Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 2/DF, con cui chiarisce anche che l’aliquota base dello 0,76% è sempre applicabile, salvo che comuni abbiano deliberato una diversa specifica aliquota per la categoria terreni agricoli.

Con l'emanazione del D.L. n. 4/2015, sono stati definiti - dall'anno di imposta 2014 - i nuovi criteri per l'applicazione dell'esenzione per l'IMU sui terreni agricoli.
Per quanto riguarda l'annualità 2014, l'imposta complessivamente dovuta, determinata secondo i nuovi criteri, deve essere versata entro il 10 febbraio 2015.
L'esenzione si applica:
a) a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT (indipendentemente dalla qualifica soggettiva del possessore)
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
In questa seconda ipotesi, non rientrano nel perimetro di applicazione dell'esenzione i terreni posseduti da soggetti diversi da CD e IAP, vale a dire posseduti dai cosiddetti rentiers.

Terreni concessi in comodato o affitto a CD e IAP

Ai fini dell'esatto inquadramento della disposizione secondo cui:
"l'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola",
la nella risoluzione n. 2/DF/2015 del Dipartimento delle Finanze rileva che la norma introduce una deroga al principio secondo cui, ai fini dell'esenzione sub b), i terreni devono essere posseduti e condotti dallo stesso soggetto che riveste la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.
Pertanto, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU è indispensabile che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.

Aliquota applicabile

Per quanto riguarda, invece, l'aliquota da applicare per la determinazione dell'IMU dovuta dai contribuenti, si deve fare riferimento all’art. 1, comma 692, legge n. 190/2014, secondo cui
"Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 […], a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote".
Ad esempio
Se un comune, per l'anno 2014, ha stabilito un'aliquota pari allo 0,6% per le abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e Al9, un'aliquota pari allo 0,9% per le aree fabbricabili e un'aliquota pari all'1% per tutti gli altri immobili, l'aliquota applicabile per i terreni in questione sarà quella di base pari a 0,76%, non avendo il comune approvato un'aliquota specifica per i terreni agricoli.

Rimborso o compensazione

I soggetti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente a terreni che sulla base dei precedenti criteri risultavano imponibili e che, invece, in virtù dei nuovi criteri - introdotti, a partire dal 2014, dal D.L. n. 4/2015 - sono esenti dall'IMU hanno diritto a richiedere il rimborso di quanto versato o a effettuare la compensazione laddove il comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà.

Chiarimenti della circolare Anci Emilia Romagna

Scompare l'esenzione dall'IMU per i terreni a proprietà collettiva indivisibile: lo afferma una circolare emessa dall'Anci Emilia Romagna
IMU terreni agricoli ex montani, arrivano altre novità: una circolare diffusa dall'Anci Emilia Romagna contribuisce a chiarire la situazione mettendo in luce un aspetto di non secondaria importanza in vista degli adempimenti previsti per il prossimo 10 febbraio.
A partire da quest'anno (2015) sparisce infatti l'esenzione dall'IMU per i terreni a proprietà collettiva indivisibile: la nuova fattispecie di esonero, introdotta nel corso del 2014 e nota ai Comuni per l'adempimento imposto dalle Finanze con decreto del luglio 2014, è stata infatti abrogata. Il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 ha confermato infatti l'esenzione (retroattiva) per il 2014: ma emergerebbe qualche imprecisione idonea ad imporre un intervento del legislatore in sede di conversione del decreto.

Allegati:
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, risoluzione 03/02/2015, n. 2/DF

ANCI - Circolare Prot. 22 del 02 febbraio 2015 - Oggetto: Imu montani in scadenza il 10.02.2015 – Chiariment

27 gennaio 2015

DOPO L'IMU E LA TASI, DIAMO IL BENVENUTO ALL'IMUS!

Finché non verrà emanato il regolamento governativo di attuazione della disciplina generale dell’imposta municipale secondaria (c.d. IMUS), i Comuni non possono istituire autonomamente l’IMUS con regolamento comunale. La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), dunque, continuano ad applicarsi. 

Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle finanze con la risoluzionen. 1/DF del 12 gennaio 2015, in cui il Dipartimento delle Finanze risponde ad un quesito sull’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria.

L’istituzione dell’IMUS - La L. n. 147/2013, c.d. Legge di Stabilità 2014, aveva posticipato al 2015l’introduzione dell’“imposta municipale secondaria”, prevista dal D.Lgs. 23/2011, c.d. Decreto sul federalismo fiscale municipale. L’imposta municipale secondaria è stata, infatti, introdotta inizialmente a partire dal 2014, e successivamente posticipata al 2015 (in base alla legge di stabilità 2014), al fine di assicurare il riordino e la semplificazione del regime vigente in materia di imposizione sull’occupazione di spazi pubblici. In particolare, l’IMU secondaria sostituisce la TOSAP (tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche), il COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

Disposizioni attuative - L’imposta verrà introdotta con delibera del consiglio comunale. L’imposta è disciplinata, infatti, con regolamento, d’intesa con la Conferenza Stato -città e autonomie locali.

Gli enti locali, tuttavia, potranno introdurre l’imposta municipale secondaria, c.d. IMUS, solo dopo che verrà emanato il regolamento governativo previsto dal D.Lgs. n. 23/2011, che ne detterà la disciplina generale; la mancata emanazione di tale regolamento, quindi, non determina la conseguente abolizione dei tributi e dei canoni in vigore attualmente e che la nuova imposta è destinata a rimpiazzare (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP e relativo canone COSAP, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni ICPDPA, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari CIMP).

In assenza di disposizioni normative nazionali, i soli contenuti del D.Lgs. n. 23/20114 (dell’art. 11, comma 2, del decreto) non sono sufficienti a consentire all’ente locale l’esercizio della propria potestà regolamentare, in quanto mancherebbero alcune disposizioni normative fondamentali per la compiuta disciplina dell’IMU.

Presupposto dell’imposta - Costituisce presupposto del tributo, l’occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari.

È soggetto passivo il soggetto che ne effettua, appunto, l’occupazione. Se l’occupazione è effettuata con impianti pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza l’impianto per diffondere il messaggio pubblicitario.

L’imposta è determinata in base:

- alla durata dell’occupazione;
- all'entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o linear;
- alla fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia e alle finalità dell’occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell’occupazione ed alla classe demografica del Comune.

I Comuni con proprio regolamento, possono disporre esenzioni e agevolazioni, e ulteriori modalità applicative al fine di consentire una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontali.

DICHIARAZIONI TASI

"COMUNI LIBERI SULLA SCELTA DEI BOLLETTINI"

Nel 2015 debutta la dichiarazione Tasi, ma a differenza degli enti non commerciali, per i quali esiste un modello ministeriale di dichiarazione, per tutti gli altri contribuenti è il Comune a doverlo “inventare”.
Il quadro normativo, anche in questo ambito, non brilla per chiarezza. Il comma 684 della legge 147/2013 prevede che i soggetti passivi presentino la dichiarazione relativa alla Iuc entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
La dichiarazione deve essere redatta «su modello messo a disposizione dal Comune», ed è dichiarazione ultrattiva, nel senso che ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni dei dati già dichiarati cui consegue un diverso ammontare del tributo. Non è prevista l’emanazione di un decreto ministeriale di approvazione del modello dichiarativo, sicché pare pacifico che ogni Comune dovrà predisporne uno.
Il comma 687 della legge di Stabilità per il 2014 prevede che alla dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione Imu, il che dovrebbe significare che l’obbligo di presentazione della dichiarazione Tasi scatta generalmente quando c’è anche obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, ma tale regola ovviamente non può valere per i detentori.
Se il Comune non ha modificato con regolamento la scadenza fissata per legge, i contribuenti già oggi possono procedere alla presentazione della dichiarazione, perché quella del 30 giugno va intesa come data ultima di presentazione. Ma per presentare la dichiarazione occorre che il Comune abbia predisposto il modello, e a tutt’oggi sono ancora in pochi ad averlo fatto.
Peraltro i contribuenti che hanno immobili su più Comuni saranno chiamati a districarsi nella compilazione di moduli strutturati in modo diverso e ciò sicuramente non è una semplificazione, anche perché, in teoria, potrebbero esserci 8.048 modelli di dichiarazione diversi, ovvero uno per ogni Comune, e ciò comporterà quasi sempre la compilazione a mano.
Se per l’abitazione principale si può ritenere che non vi sia obbligo dichiarativo, similmente all’Imu, la situazione cambia per i detentori. Tutti gli inquilini di Roma e Milano, per esempio, dovranno presentare la dichiarazione Tasi, anche se hanno pagato poche decine di euro di tributo. Infatti, senza dichiarazione il Comune non è in grado di conoscere il detentore di un immobile e quindi non conosce il soggetto passivo cui notificare l’eventuale atto di accertamento per omesso versamento.
Occorre al riguardo rammentare che il possessore e il detentore sono autonomi soggetti passivi e la Tasi non pagata dal detentore non può essere pagata dal possessore.
In generale, comunque, occorrerà verificare i singoli regolamenti comunali e le istruzioni fornite dai Comuni, in quanto in questa babele di regole, potrà ben capitare che per la medesima fattispecie impositiva un Comune pretenda la dichiarazione e un altro no

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autore: Pasquale Mirto

TARI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUÒ SCRIVERE IL PIANO FINANZIARIO

Nella Tari il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti può essere legittimamente predisposto dal Consiglio comunale, nonostante la previsione normativa che rimette la sua redazione al soggetto gestore del servizio. La sua approvazione spetta sempre invece all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

La disciplina normativa
La disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), così come quella del previgente tributo sui rifiuti e sui servizi (Tares), prevedono che le tariffe dei tributi devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio (articolo 1, comma 654, L. 147/2013 e articolo 14, comma 11, Dl 201/2011). Il piano finanziario deve contenere l'individuazione di tutti gli oneri imputabili al servizio, siano essi costi di esercizio (costi di gestione, costi comuni, costi amministrativi di riscossione e del contenzioso) o costi di investimento (costo d'uso del capitale). Oneri che devono essere determinati secondo i criteri dettati dal Dpr 158/1999, relativo al metodo normalizzato per il calcolo della tariffa, ove sono dettagliate tutte le componenti di costo del servizio.
Il piano finanziario, tanto nella Tares che nella Tari, deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio (articolo 1, comma 683, L. 147/2013 e articolo 14, comma 23, Dl 201/2011), mentre la sua approvazione è rimessa dalla legge genericamente ‘all'autorità competente’, nella Tares, ed al ‘Consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia’, nella Tari. Con tale suddivisione il legislatore intendeva far redigere il piano al soggetto maggiormente a conoscenza dei dati tecnici ed economici per la sua predisposizione, affidando la sua successiva approvazione all'autorità competente in materia di gestione dei rifiuti urbani.
Quest'ultima, in base all'attuale evoluzione normativa (articolo 34, comma 23, Dl 179/2012), deve individuarsi nell'Ente di governo dell'ambito o del bacino territoriale ottimale individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del Dl 138/2011, ovvero, nelle more della sua definizione ed entrata in funzione, nel Comune (articolo 198 Dlgs 152/2006). In quest'ultima ipotesi in particolare, nella Tari, la norma (comma 683) chiarisce che l'organo competente, è il Consiglio comunale (titolare altresì della competenza in materia di tariffe del tributo).

La predisposizione e l'approvazione del piano
Come chiarito dal Tar Sardegna, con la sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014, la disciplina "non individua un riparto di competenze rigido e potenzialmente idoneo, in caso di inosservanza, a determinare l’illegittimità per motivi formali" dell'approvazione consiliare del piano finanziario.
Nell'ipotesi in cui il soggetto gestore non predisponga il piano, è legittima la sua stesura e conseguente approvazione da parte del Consiglio comunale. Infatti, se è vero che il Consiglio comunale, una volta ricevuto il piano predisposto dal gestore, non si deve limitare alla sua approvazione ma può, ed anzi è meglio dire deve, modificarne ed integrarne il contenuto, può anche provvedere direttamente alla sua predisposizione, ove in possesso dei relativi dati tecnici ed economici.
Va ricordato, infatti, che il piano redatto dal gestore deve necessariamente essere integrato anche con le voci di costo, inerenti al servizio, non note al gestore in quanto direttamente afferenti al bilancio comunale (si pensi ai costi amministrativi del tributo o ad altri costi indiretti). Costi che non possono mancare nel piano finanziario, in quanto espressamente previsti dal Dpr 158/1999, anche se sostenuti direttamente dal Comune (Corte conti Emilia-Romagna, sez. reg. controllo, deliberazione n. 125 dell’8 maggio 2014). La predisposizione del piano da parte del Comune è addirittura obbligata nel caso in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia affidato in modo separato nelle sue componenti a soggetti diversi, ognuno dei quali potrà solo fornire i dati relativi alla porzione del servizio svolta.
Diversa è l'ipotesi in cui l'autorità competente designata dalla Regione per l'organizzazione del servizio rimanga inerte, pur a fronte del piano predisposto dal gestore. In questo caso, secondo la deliberazione della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, il Consiglio comunale non può sostituirsi all'autorità competente, poiché l'ipotesi dell'inerzia nell'esercizio di una competenza non può essere assimilata alla mancata costituzione dell'organismo stesso. In tale caso si deve ricorrere, infatti, all'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le forme previste dalla competente disciplina regionale.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autore: Stefano Baldoni (Ed. Quotidiano digitale Enti Locali & Pa)

ALIQUOTA IMU TERRENI AGRICOLI = DI BASE AL 7,6 PER MILE


Per essere in regola con il versamento Imu terreni agricoli con scadenza 10 febbraio 2015 per l'anno d'imposta 2014, occorre identificare l’aliquota di riferimento, Comune per Comune. Alla luce della modifica apportata dalla legge di stabilità 2015, art. 1 comma 692 (si veda sotto il testo ufficiale),

si applica di regola il 7,6 per mille,  a meno che il comune non abbia approvato delle aliquote apposite per i terreni agricoli.

Ne consegue che non trova mai applicazione l’aliquota ordinaria eventualmente adottata dal comune.

Consultare le aliquote di tutti i Comuni è immediato al seguente portale del Ministero delle Finanze  http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm

_________________________________________________________________________________
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015). (14G00203) (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99)

Art. 1
692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44,e successive modificazioni, e' prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono piu' oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h),del decretolegislativo30dicembre1992,n. 504, l'imposta e' determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. 

Autore: Rocky Rossini

IMU TERRENI AGRICOLI, ELENCO UFFICIALE COMUNI, CLASSIFICAZIONE ED ALIQUOTA.

Il Decreto Legge 4/2015 cambia le regole ed i criteri, difatti il governo, con un Consiglio dei ministri straordinario, ha corretto in extremis il pasticcio dell’Imu agricola montana,riscrivendo i criteri per il pagamento (clicca quì il testo del Decreto) e prevedendo l’esenzione totale per 3.456 comuni (prima erano 1.498) e l’esenzione parziale per altri 655. In pratica, con questa decisione, tutti i comuni montani non dovranno pagare l’Imu sui terreni agricoli. Per tutti gli altri è stato deciso un ulteriore slittamento dei pagamenti, questa volta l’ultimo, al 10 febbraio.

Per individuare l'elenco dei Comuni ufficiale e la loro classificazione (il carattere di montanità del comune è stato definito dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 e congelato a tale data) è disponibile l'eelnco dei Comuni italiani su file di excel nel sito ISTAT al seguente link http://www.istat.it/it/archivio/6789 , oppure scaricabile direttamente (aggiornato al 01/01/2015) dal seguente link http://www.istat.it/it/files/2011/01/elenco-comuni-italiani_01_2015.zip.

Nella colonna "S" denominata "COMUNE MONTANO" troviamo la classificazione, ecco la legenda:

NM=Non montano, 
T=Totalmente montano, 
P=Parzialmente montano

In sintesi:

NM=Non montano = NON ESENTE

T=Totalmente montano =  ESENTE.

P=Parzialmente montano = ESENTE SOLO SE la qualifica del proprietario è: coltivatori diretto e imprenditore agricolo professionale, mentre gli altri proprietari saranno chiamati al versamento.

Attenzione alla clausola di salvaguardia, prevista dalla Legge 4/2015 Art. 1 comma 4, per la quale i contribuenti che sarebbero stati esenti in base al parametro altimetrico, ma che non lo sono più in base alla classificazione sintetica scelta dal Governo con l'ultimo DL 4/2015, potranno saltare l’appuntamento del 10 febbraio, usufruendo dell'esenzione per il 2014 e torneranno a pagare solo da giugno per l'anno d'imposta IMU 2015, con gli acconti 2015.

In quanto alle modalità di versamento, occorre inoltre identificare l’aliquota di riferimento. Alla luce della modifica apportata dalla legge di stabilità 2015, si applica di regola il 7,6 per mille, a meno che il comune non abbia approvato delle aliquote apposite per i terreni agricoli. Ne consegue che non trova mai applicazione l’aliquota ordinaria eventualmente adottata dal comune.

Autore: Rocky Rossini

IMU TERRENI, SI PAGA IL 10 FEBBRAIO

Tributi locali. Le novità interessano chi non è coltivatore diretto né imprenditore agricolo in 652 comuni «parzialmente montani»

Un decreto legge dell’ultima ora riscrive le regole ma «salva» le esenzioni del 2014

Dopo tanto penare, i terreni considerati “montani” dall’Istat diventano tali anche per il Fisco, ed escono dall’ambito di applicazione dell’Imu. Questa scelta vale anche per l’imposta del 2014, che quindi non si applica negli oltre 3.500 Comuni classificati come “montani” dall’istituto di statistica. Per gli altri, il nuovo appuntamento con l’imposta è fissato al 10 febbraio, perché la vecchia scadenza del 26 gennaio è stata resa impraticabile da un decreto presidenziale del Tar Lazio oltre che dall’inesorabile scorrere del tempo.

Nel nuovo quadro, la scadenza di febbraio riguarda i proprietari di terreni nei 652 Comuni classificati come “parzialmente montani” dall’Istat, a meno che si tratti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. In ogni caso i contribuenti dovranno valutare attentamente la propria situazione per comprendere se e come le nuove disposizioni comportano nuovi obblighi.

A scrivere la nuova puntata del serial fiscale dedicato all’Imu agricola è stato il Governo, con un’operazione coordinata dal sottosegretario alla Presidenza, Graziano Delrio. Operazione che, dopo un vertice mattutino, fra il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e il titolare delle Politiche agricole, Maurizio Martina, ha portato a un decreto legge, in un Consiglio dei ministri convocato in tutta fretta nel primo pomeriggio. Qualsiasi altra via, del resto, era stata chiusa dal Tar, che nei giorni scorsi aveva cancellato una prima sospensiva sul criterio “altimetrico” deciso a fine novembre dal Governo mantenendo però tutto congelato fino al 4 febbraio, per la discussione in camera di consiglio di un ulteriore decreto presidenziale.

Tralasciando l’ingorgo burocratico-amministrativo provocato dalla vicenda, il Governo ha deciso di fare capo alla distinzione dei Comuni in tre fasce in base alla classificazione sintetica dell’Istat. In linea di massima, nei Comuni “montani” i terreni, coltivati e non, tornano a essere esenti, mentre in quelli “non montani” l’Imu si applica a tutti.

Le novità rispetto al vecchio regime dell’Imu agricola si concentrano principalmente nei 652 Comuni che l’Istat definisce “parzialmente montani”. In questi casi, prima, l’esenzione dipendeva dalla posizione del terreno, ora invece sarà decisa dalla qualifica del proprietario: coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non pagheranno più l’Imu sui loro terreni, mentre gli altri proprietari saranno chiamati al versamento.

Questo cambio di passo, secondo i calcoli del Governo, dovrebbe portare 270 milioni di nuovo gettito, invece dei 350 preventivati con il parametro che distingueva esenti e paganti in base alla “altitudine al centro” del Comune. I contribuenti che già pagavano in base alle vecchie regole, quelli cioè dei Comuni di pianura, dovrebbero infatti già aver regolato i conti con l’imposta 2014 lo scorso anno, secondo il calendario ordinario. I proprietari dei terreni nei Comuni montani, invece, escono dalla roulette.

La girandola dei parametri che si è scatenata in questi mesi, però, ha prodotto sul territorio diversi incroci fra esenzioni perse e riconquistate, e il decreto se ne occupa stabilendo anche una clausola di salvaguardia. I contribuenti che sarebbero stati esenti in base al parametro altimetrico, ma che non lo sono più in base alla classificazione sintetica scelta dal Governo, potranno saltare l’appuntamento del 10 febbraio, usufruendo dell'esenzione per il 2014 e torneranno a pagare solo da giugno per l'anno d'imposta IMU 2015, con gli acconti 2015.

La decisione del Governo fa tirare un sospiro di sollievo a molti e viene apprezzata anche dai sindaci: «Il Governo ha fatto bene a correggere i criteri - spiega il presidente dell’Anci, Piero Fassino -, accogliendo le richieste di tanti sindaci e dell’associazione dei Comuni».

Fonte: Il Sole 24 Ore
Autore: Gianni Trovati

TASI PRECOMPILATA SOLO SU RICHIESTA

La legge 89/2014 chiede alle amministrazioni di assicurare la massima semplificazione. Gli enti «possono» inviare i modelli ai contribuenti interessati

LE MODALITÀ. Confermati la logica del versamento attraverso l’autoliquidazione e l’uso del canale esclusivo di pagamento a mezzo F24.

La conferma della Tasi per il 2015 ripropone tutte le criticità emerse durante il primo anno di gestione del nuovo tributo, comprese le modalità di versamento. In particolare resta il dubbio se i contribuenti continueranno a provvedere in autoliquidazione o se dovranno invece attendere dai Comuni i modelli di pagamento già compilati.
Questione che l’anno scorso è stata molto dibattuta, poiché il comma 689 della legge 147/2013 prevedeva «l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori», pur demandando le modalità di versamento a un apposito decreto ministeriale.
Il sistema del bollettino precompilato ha però iniziato a vacillare a febbraio 2014, in quanto la bozza del decreto ministeriale (poi confermata dal testo approvato) chiariva che la precompilazione sarebbe stata un’opzione per i Comuni e non un obbligo.
Attività comunque difficile da effettuare, perché occorreva integrare i dati degli identificativi catastali con quelli degli occupanti oppure inviare un questionario a tutti i contribuenti al fine di costruire la banca dati per l’applicazione della Tasi.
Il decreto legge 16/2014 e la legge di conversione 68/2014, che pure hanno modificato la norma sul versamento della Tasi, non hanno sciolto il nodo, ma la disciplina risultante da queste modifiche ha fatto comunque propendere per l’autoliquidazione del tributo. In particolare, l’utilizzo del canale esclusivo di pagamento a mezzo F24 e l’aliquota dell’1 per mille che il contribuente avrebbe dovuto utilizzare nel caso di mancata adozione dei provvedimenti comunali.
Si aggiungano, per il 2015, ulteriori elementi tra cui le stesse date di versamento dell’Imu e le stesse scadenze di invio delle delibere comunali al ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nel complesso appare evidente che la disciplina della Tasi, mutuata dall’Imu, ragiona in una logica di autoliquidazione. Sistema, peraltro, che consente di eliminare il problema del termine previsto per l’obbligo dichiarativo, che la legge fissa al 30 giugno dell’anno successivo, evidentemente inconciliabile con l’invio dei bollettini precompilati.
Quest’anno, però, la situazione appare più complessa, perché la legge 89/2014, nel modificare per l’ennesima volta la norma sul versamento del tributo (comma 688 della legge 147/13), stabilisce che dal 2015 «i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli».
In sostanza, la preventiva compilazione si ha solo dietro richiesta del contribuente e non è obbligatoria per i Comuni. L’invio facoltativo dei modelli di pagamento è peraltro in linea con l’articolo 5 del decreto ministeriale del 23 maggio 2014, il quale stabilisce che il Comune “può” inviare i bollettini ai soggetti interessati.
In conclusione, anche per quest’anno la Tasi va in autoliquidazione, ma i Comuni dovranno far fronte alle eventuali richieste dei contribuenti per facilitare il pagamento

Fonte: Il Sole 24 Ore
Autore: Giuseppe Debenedetto


26 novembre 2014

L'IPOTECA SOSPENDE LA SENTENZA

Ordinanza della Ctr Milano: istanza ripetibile se mutano le condizioni economiche

Diritto di garanzia sufficiente alla pretesa erariale

La presenza di un'iscrizione d'ipoteca sui beni del contribuente, effettuata dall'Agente della riscossione a tutela del credito erariale, consente al giudice tributario di sospendere l'esecuzione della sentenza di secondo grado contro cui è pendente il ricorso per cassazione. La perdita del bene per vendita forzosa, infatti, integra il requisito del periculum in mora e, d'altro canto, la pretesa erariale risulta già adeguatamente cautelata dall'esistenza della misura ipotecaria.

Di più. L'istanza per ottenere la sospensione, che va indirizzata alla stessa commissione regionale che ha emesso la sentenza, può essere proposta più volte, in ragione delle mutate condizioni economiche del richiedente. Sono le interessanti conclusioni rese dalla sezione 28 della Ctr di Milano, nella ordinanza n.1636/28/2014 dello scorso 12 novembre.

La vicenda prendeva le mosse dall'emissione di una sentenza di secondo grado, con cui il giudice tributario lombardo condannava una società meneghina al pagamento di imposte per oltre 4 milioni di euro. La società presentava dapprima il ricorso per cassazione e, successivamente, proponeva istanza alla stessa commissione regionale, ai sensi dell'articolo 373 del cpc, per ottenere la sospensione della predetta sentenza tributaria, onde evitare danni ingenti che sarebbero potuti derivare dalla vendita all'asta di un bene di interesse storico, già oggetto di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia.

La prima istanza di sospensione veniva respinta per assenza dei presupposti per concedere la sospensione. A distanza di diversi mesi, il contribuente proponeva di nuovo l'istanza di sospensione, rendendo nota alla commissione l'esistenza di una misura ipotecaria sul bene immobile della società, quale atto prodromico alla sua vendita forzosa. Questa volta i giudici regionali hanno accolto l'istanze e disposto la sospensione dell'esecuzione della sentenza.

«Circostanza determinante», osserva la Ctr, «appare essere l'esistenza di un'adeguata copertura cautelare in relazione al credito erariale, costituita dall'iscrizione ipotecaria che grava sul bene, essendo non contestato che il valore del cespite appare sufficientemente capiente a coprire l'importo iscritto a ruolo». Dare seguito all'ipoteca attraverso la vendita all'asta del bene, si porrebbe quale «eccesso di cautela, soprattutto in ragione della non definitività della sentenza portata in esecuzione» e rappresenterebbe, al contempo, un danno grave e irreparabile quale la perdita del bene medesimo.

Da ultimo, aggiunge la sentenza in commento, il fatto di aver già proposto una precedente istanza (rigettata) non si pone come ostacolo alla nuova richiesta di sospensione, poiché «non si configura alcuna ipotesi di consumazione dell'azione giudiziale, posto che si tratta di una misura cautelare che il giudice è tenuto a valutare in ragione delle contingenze in ci versa l'istante al momento di proposizione della domanda che, quindi, può essere riformulata in differenti momenti, in relazione alle mutate condizioni sociali, economiche e finanziarie».

Testata: Italia Oggi
Autore: Benito Fuoco e Nicola Fuoco
 
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