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27 gennaio 2015

TARI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUÒ SCRIVERE IL PIANO FINANZIARIO

Nella Tari il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti può essere legittimamente predisposto dal Consiglio comunale, nonostante la previsione normativa che rimette la sua redazione al soggetto gestore del servizio. La sua approvazione spetta sempre invece all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

La disciplina normativa
La disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), così come quella del previgente tributo sui rifiuti e sui servizi (Tares), prevedono che le tariffe dei tributi devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio (articolo 1, comma 654, L. 147/2013 e articolo 14, comma 11, Dl 201/2011). Il piano finanziario deve contenere l'individuazione di tutti gli oneri imputabili al servizio, siano essi costi di esercizio (costi di gestione, costi comuni, costi amministrativi di riscossione e del contenzioso) o costi di investimento (costo d'uso del capitale). Oneri che devono essere determinati secondo i criteri dettati dal Dpr 158/1999, relativo al metodo normalizzato per il calcolo della tariffa, ove sono dettagliate tutte le componenti di costo del servizio.
Il piano finanziario, tanto nella Tares che nella Tari, deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio (articolo 1, comma 683, L. 147/2013 e articolo 14, comma 23, Dl 201/2011), mentre la sua approvazione è rimessa dalla legge genericamente ‘all'autorità competente’, nella Tares, ed al ‘Consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia’, nella Tari. Con tale suddivisione il legislatore intendeva far redigere il piano al soggetto maggiormente a conoscenza dei dati tecnici ed economici per la sua predisposizione, affidando la sua successiva approvazione all'autorità competente in materia di gestione dei rifiuti urbani.
Quest'ultima, in base all'attuale evoluzione normativa (articolo 34, comma 23, Dl 179/2012), deve individuarsi nell'Ente di governo dell'ambito o del bacino territoriale ottimale individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del Dl 138/2011, ovvero, nelle more della sua definizione ed entrata in funzione, nel Comune (articolo 198 Dlgs 152/2006). In quest'ultima ipotesi in particolare, nella Tari, la norma (comma 683) chiarisce che l'organo competente, è il Consiglio comunale (titolare altresì della competenza in materia di tariffe del tributo).

La predisposizione e l'approvazione del piano
Come chiarito dal Tar Sardegna, con la sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014, la disciplina "non individua un riparto di competenze rigido e potenzialmente idoneo, in caso di inosservanza, a determinare l’illegittimità per motivi formali" dell'approvazione consiliare del piano finanziario.
Nell'ipotesi in cui il soggetto gestore non predisponga il piano, è legittima la sua stesura e conseguente approvazione da parte del Consiglio comunale. Infatti, se è vero che il Consiglio comunale, una volta ricevuto il piano predisposto dal gestore, non si deve limitare alla sua approvazione ma può, ed anzi è meglio dire deve, modificarne ed integrarne il contenuto, può anche provvedere direttamente alla sua predisposizione, ove in possesso dei relativi dati tecnici ed economici.
Va ricordato, infatti, che il piano redatto dal gestore deve necessariamente essere integrato anche con le voci di costo, inerenti al servizio, non note al gestore in quanto direttamente afferenti al bilancio comunale (si pensi ai costi amministrativi del tributo o ad altri costi indiretti). Costi che non possono mancare nel piano finanziario, in quanto espressamente previsti dal Dpr 158/1999, anche se sostenuti direttamente dal Comune (Corte conti Emilia-Romagna, sez. reg. controllo, deliberazione n. 125 dell’8 maggio 2014). La predisposizione del piano da parte del Comune è addirittura obbligata nel caso in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia affidato in modo separato nelle sue componenti a soggetti diversi, ognuno dei quali potrà solo fornire i dati relativi alla porzione del servizio svolta.
Diversa è l'ipotesi in cui l'autorità competente designata dalla Regione per l'organizzazione del servizio rimanga inerte, pur a fronte del piano predisposto dal gestore. In questo caso, secondo la deliberazione della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, il Consiglio comunale non può sostituirsi all'autorità competente, poiché l'ipotesi dell'inerzia nell'esercizio di una competenza non può essere assimilata alla mancata costituzione dell'organismo stesso. In tale caso si deve ricorrere, infatti, all'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le forme previste dalla competente disciplina regionale.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autore: Stefano Baldoni (Ed. Quotidiano digitale Enti Locali & Pa)
 
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