Nella Tari il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti può essere legittimamente predisposto dal Consiglio comunale,
nonostante la previsione normativa che rimette la sua redazione al soggetto
gestore del servizio. La sua approvazione spetta sempre invece all'autorità
competente secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
La disciplina normativa
La disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), così come
quella del previgente tributo sui rifiuti e sui servizi (Tares), prevedono che
le tariffe dei tributi devono essere determinate sulla base dei costi
risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con
l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio
(articolo 1, comma 654, L. 147/2013 e articolo 14, comma 11, Dl 201/2011). Il
piano finanziario deve contenere l'individuazione di tutti gli oneri imputabili
al servizio, siano essi costi di esercizio (costi di gestione, costi comuni,
costi amministrativi di riscossione e del contenzioso) o costi di investimento
(costo d'uso del capitale). Oneri che devono essere determinati secondo i
criteri dettati dal Dpr 158/1999, relativo al metodo normalizzato per il
calcolo della tariffa, ove sono dettagliate tutte le componenti di costo del
servizio.
Il piano finanziario, tanto nella Tares che nella Tari, deve
essere predisposto dal soggetto gestore del servizio (articolo 1, comma 683, L.
147/2013 e articolo 14, comma 23, Dl 201/2011), mentre la sua approvazione è
rimessa dalla legge genericamente ‘all'autorità competente’, nella Tares, ed al
‘Consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia’, nella Tari. Con tale suddivisione il legislatore intendeva far
redigere il piano al soggetto maggiormente a conoscenza dei dati tecnici ed
economici per la sua predisposizione, affidando la sua successiva approvazione
all'autorità competente in materia di gestione dei rifiuti urbani.
Quest'ultima, in base all'attuale evoluzione normativa
(articolo 34, comma 23, Dl 179/2012), deve individuarsi nell'Ente di governo
dell'ambito o del bacino territoriale ottimale individuato dalla Regione ai
sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del Dl 138/2011, ovvero, nelle more della
sua definizione ed entrata in funzione, nel Comune (articolo 198 Dlgs 152/2006).
In quest'ultima ipotesi in particolare, nella Tari, la norma (comma 683)
chiarisce che l'organo competente, è il Consiglio comunale (titolare altresì
della competenza in materia di tariffe del tributo).
La predisposizione e l'approvazione del piano
Come chiarito dal Tar Sardegna, con la sentenza n. 816 del
15 ottobre 2014, la disciplina "non individua un riparto di competenze
rigido e potenzialmente idoneo, in caso di inosservanza, a determinare
l’illegittimità per motivi formali" dell'approvazione consiliare del piano
finanziario.
Nell'ipotesi in cui il soggetto gestore non predisponga il
piano, è legittima la sua stesura e conseguente approvazione da parte del
Consiglio comunale. Infatti, se è vero che il Consiglio comunale, una volta
ricevuto il piano predisposto dal gestore, non si deve limitare alla sua
approvazione ma può, ed anzi è meglio dire deve, modificarne ed integrarne il
contenuto, può anche provvedere direttamente alla sua predisposizione, ove in
possesso dei relativi dati tecnici ed economici.
Va ricordato, infatti, che il piano redatto dal gestore deve
necessariamente essere integrato anche con le voci di costo, inerenti al
servizio, non note al gestore in quanto direttamente afferenti al bilancio
comunale (si pensi ai costi amministrativi del tributo o ad altri costi
indiretti). Costi che non possono mancare nel piano finanziario, in quanto
espressamente previsti dal Dpr 158/1999, anche se sostenuti direttamente dal
Comune (Corte conti Emilia-Romagna, sez. reg. controllo, deliberazione n. 125
dell’8 maggio 2014). La predisposizione del piano da parte del Comune è
addirittura obbligata nel caso in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia
affidato in modo separato nelle sue componenti a soggetti diversi, ognuno dei
quali potrà solo fornire i dati relativi alla porzione del servizio svolta.
Diversa è l'ipotesi in cui l'autorità competente designata
dalla Regione per l'organizzazione del servizio rimanga inerte, pur a fronte
del piano predisposto dal gestore. In questo caso, secondo la deliberazione
della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, il Consiglio comunale non può
sostituirsi all'autorità competente, poiché l'ipotesi dell'inerzia
nell'esercizio di una competenza non può essere assimilata alla mancata
costituzione dell'organismo stesso. In tale caso si deve ricorrere, infatti,
all'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le forme previste dalla
competente disciplina regionale.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Autore: Stefano Baldoni ( Ed. Quotidiano digitale Enti Locali & Pa)