si applica di
regola il 7,6 per mille, a meno che il comune non abbia approvato delle
aliquote apposite per i terreni agricoli.
Ne consegue che non trova mai applicazione l’aliquota ordinaria eventualmente adottata dal comune.
Ne consegue che non trova mai applicazione l’aliquota ordinaria eventualmente adottata dal comune.
Consultare le aliquote di tutti i Comuni è immediato al seguente portale del Ministero delle Finanze http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm
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LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015). (14G00203) (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99)
Art. 1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015). (14G00203) (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99)
Art. 1
692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria
(IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n.44,e successive modificazioni, e' prorogato al 26 gennaio 2015.
Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono piu' oggetto dell'esenzione, anche
parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h),del decretolegislativo30dicembre1992,n.
504, l'imposta e' determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base
fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, a meno che
in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche
aliquote.
Autore: Rocky Rossini