"COMUNI LIBERI SULLA SCELTA DEI BOLLETTINI"
Nel 2015 debutta la dichiarazione Tasi, ma a differenza
degli enti non commerciali, per i quali esiste un modello ministeriale di
dichiarazione, per tutti gli altri contribuenti è il Comune a doverlo
“inventare”.
Il quadro normativo, anche in questo ambito, non brilla per
chiarezza. Il comma 684 della legge 147/2013 prevede che i soggetti passivi
presentino la dichiarazione relativa alla Iuc entro il termine del 30 giugno
dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei
locali e delle aree assoggettabili al tributo.
La dichiarazione deve essere redatta «su modello messo a
disposizione dal Comune», ed è dichiarazione ultrattiva, nel senso che ha
effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni dei dati
già dichiarati cui consegue un diverso ammontare del tributo. Non è prevista
l’emanazione di un decreto ministeriale di approvazione del modello
dichiarativo, sicché pare pacifico che ogni Comune dovrà predisporne uno.
Il comma 687 della legge di Stabilità per il 2014 prevede
che alla dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni
concernenti la presentazione della dichiarazione Imu, il che dovrebbe
significare che l’obbligo di presentazione della dichiarazione Tasi scatta
generalmente quando c’è anche obbligo di presentazione della dichiarazione Imu,
ma tale regola ovviamente non può valere per i detentori.
Se il Comune non ha modificato con regolamento la scadenza
fissata per legge, i contribuenti già oggi possono procedere alla presentazione
della dichiarazione, perché quella del 30 giugno va intesa come data ultima di
presentazione. Ma per presentare la dichiarazione occorre che il Comune abbia
predisposto il modello, e a tutt’oggi sono ancora in pochi ad averlo fatto.
Peraltro i contribuenti che hanno immobili su più Comuni
saranno chiamati a districarsi nella compilazione di moduli strutturati in modo
diverso e ciò sicuramente non è una semplificazione, anche perché, in teoria,
potrebbero esserci 8.048 modelli di dichiarazione diversi, ovvero uno per ogni
Comune, e ciò comporterà quasi sempre la compilazione a mano.
Se per l’abitazione principale si può ritenere che non vi
sia obbligo dichiarativo, similmente all’Imu, la situazione cambia per i
detentori. Tutti gli inquilini di Roma e Milano, per esempio, dovranno
presentare la dichiarazione Tasi, anche se hanno pagato poche decine di euro di
tributo. Infatti, senza dichiarazione il Comune non è in grado di conoscere il
detentore di un immobile e quindi non conosce il soggetto passivo cui
notificare l’eventuale atto di accertamento per omesso versamento.
Occorre al riguardo rammentare che il possessore e il detentore
sono autonomi soggetti passivi e la Tasi non pagata dal detentore non può
essere pagata dal possessore.
In generale, comunque, occorrerà verificare i singoli
regolamenti comunali e le istruzioni fornite dai Comuni, in quanto in questa
babele di regole, potrà ben capitare che per la medesima fattispecie impositiva
un Comune pretenda la dichiarazione e un altro no
Fonte: Il
Sole 24 Ore
Autore: Pasquale
Mirto