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27 gennaio 2015

IMU TERRENI AGRICOLI, ELENCO UFFICIALE COMUNI, CLASSIFICAZIONE ED ALIQUOTA.

Il Decreto Legge 4/2015 cambia le regole ed i criteri, difatti il governo, con un Consiglio dei ministri straordinario, ha corretto in extremis il pasticcio dell’Imu agricola montana,riscrivendo i criteri per il pagamento (clicca quì il testo del Decreto) e prevedendo l’esenzione totale per 3.456 comuni (prima erano 1.498) e l’esenzione parziale per altri 655. In pratica, con questa decisione, tutti i comuni montani non dovranno pagare l’Imu sui terreni agricoli. Per tutti gli altri è stato deciso un ulteriore slittamento dei pagamenti, questa volta l’ultimo, al 10 febbraio.

Per individuare l'elenco dei Comuni ufficiale e la loro classificazione (il carattere di montanità del comune è stato definito dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 e congelato a tale data) è disponibile l'eelnco dei Comuni italiani su file di excel nel sito ISTAT al seguente link http://www.istat.it/it/archivio/6789 , oppure scaricabile direttamente (aggiornato al 01/01/2015) dal seguente link http://www.istat.it/it/files/2011/01/elenco-comuni-italiani_01_2015.zip.

Nella colonna "S" denominata "COMUNE MONTANO" troviamo la classificazione, ecco la legenda:

NM=Non montano, 
T=Totalmente montano, 
P=Parzialmente montano

In sintesi:

NM=Non montano = NON ESENTE

T=Totalmente montano =  ESENTE.

P=Parzialmente montano = ESENTE SOLO SE la qualifica del proprietario è: coltivatori diretto e imprenditore agricolo professionale, mentre gli altri proprietari saranno chiamati al versamento.

Attenzione alla clausola di salvaguardia, prevista dalla Legge 4/2015 Art. 1 comma 4, per la quale i contribuenti che sarebbero stati esenti in base al parametro altimetrico, ma che non lo sono più in base alla classificazione sintetica scelta dal Governo con l'ultimo DL 4/2015, potranno saltare l’appuntamento del 10 febbraio, usufruendo dell'esenzione per il 2014 e torneranno a pagare solo da giugno per l'anno d'imposta IMU 2015, con gli acconti 2015.

In quanto alle modalità di versamento, occorre inoltre identificare l’aliquota di riferimento. Alla luce della modifica apportata dalla legge di stabilità 2015, si applica di regola il 7,6 per mille, a meno che il comune non abbia approvato delle aliquote apposite per i terreni agricoli. Ne consegue che non trova mai applicazione l’aliquota ordinaria eventualmente adottata dal comune.

Autore: Rocky Rossini
 
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