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24 febbraio 2015

TRIBUTI LOCALI - ICI ACCERTAMENTI

L’obbligo di allegazione non include gli atti irrilevanti o giuridicamente noti

In tema d’imposta comunale sugli immobili (Ici), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. n.212/00, art.7, (cosiddetto Statuto del Contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le Delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto e in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità̀ di legge relative alla loro pubblicazione (cfr sentenze n.7044/14, n.25371/08 e ordinanza n.13105/12).

Cassazione –sentenza n.1301 – 4 dicembre 2014 – 26 gennaio 2015 Cassazione – sentenza n.1298 – 3 dicembre 2014 – 26 gennaio 2015 Cassazione – sentenza n.1295 – 3 dicembre 2014 – 26 gennaio 2015 
 
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