L’obbligo di allegazione non include
gli atti irrilevanti o giuridicamente noti
In tema d’imposta comunale sugli
immobili (Ici), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione
al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L.
n.212/00, art.7, (cosiddetto Statuto del Contribuente), avendo la funzione di
rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari
per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a
quelle puramente giuridiche ma
comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi
dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in
specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le Delibere o i
regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto e in conseguenza
dell’avvenuto espletamento delle formalità̀ di legge relative alla loro
pubblicazione (cfr sentenze n.7044/14, n.25371/08 e ordinanza n.13105/12).
Cassazione –sentenza n.1301 – 4
dicembre 2014 – 26 gennaio 2015 Cassazione – sentenza n.1298 – 3 dicembre 2014
– 26 gennaio 2015 Cassazione – sentenza n.1295 – 3 dicembre 2014 – 26 gennaio
2015