Spesso gli uffici tributi si trovano ad affrontare il problema degli errori di versamento mediante F24, così con la Legge 147/2013, Finanziaria 2014, il Legislatore di era occupato di definire tale circostanza, ampliando e definendo meglio la materia con il DL 16/2014.
Le fattispecie ricomprendono:
- VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE
- COMUNICAZIONE ESITI PROCEDURA DI CUI AL COMMA 722
- RIMBORSI PER VERSAMENTI IN ECCESSO
- VERSAMENTO ALLO STATO DI UNA SOMMA SPETTANTE AL COMUNE
- VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMMA SPETTANTE AL COMUNE CON DIRITTO AL RIMBORSO DI SOMME
- VERSAMENTO AL COMUNE DI SOMMA DELLO STATO
- COMUNICAZIONE ESITI PROCEDURA DI CUI AL COMMA 722
- RIMBORSI PER VERSAMENTI IN ECCESSO
- VERSAMENTO ALLO STATO DI UNA SOMMA SPETTANTE AL COMUNE
- VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMMA SPETTANTE AL COMUNE CON DIRITTO AL RIMBORSO DI SOMME
- VERSAMENTO AL COMUNE DI SOMMA DELLO STATO
La disciplina non copre gli errori commessi dagli istituti bancari, nei cui casi sono gli stessi istituti a dover correggere gli errori. Si assiste però ad un aumento di contenzioso tra i comuni sia per la questione dei tempi di riversamento tra enti delle somme versate a comune incompetente, sia per la quota dovuta allo Stato ma versata col codice comune errato nonostante l’attivazione della procedura sul portale del federalismo fiscale come disciplinato dalla finanziaria. Va ricordato che in attuazione della legge 147/2013, in data 14 aprile 2016, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 24 febbraio 2016 e in questo provvedimento sono stati scritti alcuni principi importanti:
- Il riversamento al comune competente deve essere effettuato entro 180 giorni dal momento in cui l’ente ne è venuto a conoscenza (principalmente mediante comunicazione del cittadino o controllo dell’ente).
- L’istanza di rimborso deve sempre essere presentata all’ente locale. Se non vi sono somme da restituire basta una semplice comunicazione
- L’ente può attivare d’ufficio l’istruttoria sulla base delle risultanze emerse nell'attività di controllo
- L’istruttoria delle istanze e comunicazioni va conclusa entro 180 giorni dal ricevimento delle stesse. Entro questo termine va data comunicazione al contribuente
- L’ente locale può comunque procedere al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato. I comuni che lo avessero già fatto possono procedere alla comunicazione ministeriale
- La trasmissione degli esiti dell’istruttoria mediante inserimento dei dati nel portale del federalismo fiscale deve essere effettuata entro 60 giorni dall'emanazione del provvedimento (di rimborso o di risposta alla comunicazione). Il termine non è perentorio.
- Le istruttorie già concluse e dunque precedenti al decreto vanno inviate entro 60 giorni dall'operatività dell’applicazione sul portale del federalismo
Le indicazioni del decreto vanno integrate con la procedura sviluppata nel portale del federalismo che non lascia dubbio sulle fattispecie relative al comune incompetente, difatti, in caso di versamento a comune incompetente per un errore commesso dal contribuente nell'indicare il codice errato, l’operazione di riversamento delle somme tra i comuni deve avvenire entro 180 giorni dalla richiesta. Oltre questo termine concesso dalla norma, sono dovuti gli interessi per il danno da tardivo riversamento delle somme, senza considerare che l’ente vanta un vero e proprio diritto a ottenere le somme che gli sono proprie anche mediante forme di riscossione coattiva.
Il riversamento riguarda solo ed esclusivamente somme di competenza del comune, non dello Stato. Nel caso il versamento a comune incompetente coinvolga anche la quota Stato, comunque dovuta allo Stato, questa somma non è oggetto di riversamento in quanto già nelle casse dello stato.
Qualora si voglia verificare il versamento effettuato erroneamente nelle casse di altro Ente e da quest'ultimo non si riceva celere riscontro, è possibile richiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate mediante il portale SIATEL, sezione "Assistenza" i dettagli del versamento effettuato da uno specifico codice fiscale, così da poter gestire autonomamente la delicata fase successiva.
Qualora si voglia verificare il versamento effettuato erroneamente nelle casse di altro Ente e da quest'ultimo non si riceva celere riscontro, è possibile richiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate mediante il portale SIATEL, sezione "Assistenza" i dettagli del versamento effettuato da uno specifico codice fiscale, così da poter gestire autonomamente la delicata fase successiva.
Per evitare situazioni di conflitto o accertamenti non dovuti, originate da un sistema di versamento che necessita ancora di perfezionamento, bisogna lavorare sugli scarti dei versamenti F24 che non si abbinano: codici fiscali errati, modificati o di contribuenti non presenti nei gestionali vanno analizzati mediante verifica SIATEL e SISTER, pertanto sarà l’ufficio a dover compiere quelle verifiche necessarie al fine di recuperare il dato corretto e bonificare la banca dati in possesso per tendere alla massima efficienza della banca dati.