NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

2 marzo 2018

ANCHE LA NOTIFICA MEZZO PEC E' INSANABILE E INESISTENTE


La notificazione mezzo pec, come precedentemente descritto è atto formale a pena di nullità. Ciò comporta il rigore di specifici adempimenti al fine di rendere legittima la notifica stessa dell’atto.
La disciplina dettata inizialmente dall'articolo 60 del Dpr 600/1973, di recente modificata dall'articolo 7-quater, comma 6, del Dl 193/2016 ha introdotto gli aggiornamenti sulla notifica mezzo posta elettronica certificata. 

Nell'articolo LA NOTIFICA DIRETTA MEZZO PEC, MODALITA' E NORMATIVE si è invece descritto nel dettaglio la procedura e le modalità da seguire per l’iter corretto. Pertanto, la lettura della sentenza n. 7489/19/17 della Ctr di Latina, relativamente all'inesistenza dell’intimazione di pagamento notificata mezzo pec appare più che condivisibile.

Dobbiamo premettere che quanto sanabile in via ordinaria per i vizi di notifica non sembra esserlo per la notifica mezzo pec, ovvero, l’impugnazione non ne comporta la sanatoria per raggiungimento di scopo ex art. 156 del codice di procedura civile, in quanto irritualmente notificata, quindi inesistente e come tale non suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c.

Veniamo alla fattispecie del ricorso, la quale aveva ad oggetto l’impugnazione di una intimazione di pagamento notificata da Equitalia, relativa a delle pregresse cartelle di pagamento, l’eccezione principale aveva riguardato la notifica dell’intimazione, avvenuta a mezzo Pec, ragione che aveva determinato l’accoglimento della domanda giudiziale e il conseguente annullamento dell’atto. Il collegio regionale ha confermato il decisum dei primi giudici, richiamando l’irritualità delle notifiche di atti tributari avvenute con lo strumento della posta elettronica certificata. Addirittura, la Commissione tributaria regionale di Latina ha rincarato la dose, sostenendo che tali notifiche rendano l’atto non nullo, bensì inesistente e, quindi, insuscettibile di sanatoria per raggiungimento di scopo ex art. 156 del codice di procedura civile.

Il problema principale dell’atto notificato a mezzo Pec riguarda l’allegato al messaggio di posta elettronica, comunemente trasmesso in formato pdf e privo di firma digitale e attestazione di conformità all'originale. Secondo la Commissione, l’allegato in pdf non garantisce la genuina paternità certa e qualificata ex art. 2704 del codice civile, trattandosi comunque di una mera copia del documento originale

Orbene la notifica degli atti via Pec diviene illegittima se il messaggio di intimazione accluso nella Pec, non è l’originale dell’atto, ma solamente una copia in pdf, senza attestazione di conformità. Ciò in quanto l'atto deve essere attestato conforme all'originale. L'estensione del file, non in pdf ma esclusivamente in p7m, garantisce l'integrità e la non modificabilità del documento e ne identifica l'autore, in quanto è l'unica estensione ammessa per la firma digitale, si è espressa su tale materia anche la Cassazione con sentenza 20672/2017.

Inoltre, la posta certificata non garantisce la piena prova dell’effettiva consegna dell’atto al destinatario, come invece accade per la notificazione tradizionale con attestazione di consegna eseguita dal messo notificatore, coperta da fede privilegiata, poiché l’immissione della mail nella casella Pec del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato, privo di qualsiasi garanzia di certezza per il contribuente.

Infatti il gestore della posta certificata garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta, ma ciò prescinde da ogni possibile verifica dell’effettiva apertura e lettura del messaggio, con conseguenti riflessi di non adeguata tutela della certezza del dies a quo, per le eventuali successive contestazioni.

Pertanto la non corretta modalità di esecuzione della notifica mezzo pec e il mancato adempimento di una sola delle ritualità che devono essere contemporaneamente svolte porterà non alla nullità della notifica e dunque sanabile con l'impugnazione stessa dell'atto, bensì renderà inesistente giuridicamente l'atto. Posizione questa insanabile. 
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa