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14 marzo 2018

IL BILANCIO DI PREVISIONE: L'ULTIMA PROROGA DEL 2018


Ci si appresta alla chiusura definitiva del bilancio di previsione per l’anno 2018. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 7 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l’anno 2018. La scadenza era già stata preventivamente prorogata al 28 febbraio 2018 dal Decreto del Ministero dell’Interno datato 29 novembre 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017.

Ricordiamo dunque che il bilancio di previsione è diventato nelle Pubbliche amministrazioni di tutto il mondo (anche se con modalità e con criteri di competenza) il documento principe del sistema di bilancio.

Negli enti locali è l’atto che comporta il maggior impegno da parte dell’organo esecutivo (il Sindaco e la Giunta) e del Consiglio Comunale. Questo perché rappresenta non solo un atto giuridico e di indirizzo, ma ha anche e soprattutto natura autorizzativa. Il bilancio di previsione, appunto, autorizza l’organo esecutivo alla “gestione” e ogni fase coincide con una verifica di legittimità e che quindi registra, prima che dati contabili, aspetti di rilevanza giuridica.

La particolarità della “gestione” è che anch’essa è scandita da regole di ordinamento finanziario e contabile (TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, a cui però si affianca la regolamentazione della nuova contabilità “armonizzata”, che, essenzialmente, si ritrova nel D.Lgs. n. 118/2011 e nei relativi allegati, che impongono di rilevare le fasi della spesa e della entrata che sono, a loro volta, visti come momenti giuridicamente rilevanti). ogni fase coincide con una verifica di legittimità e che quindi registra, prima che dati contabili, aspetti di rilevanza giuridica.

Il bilancio di un comune contrappone entrate e spese di competenza finanziaria e la particolarità del modello degli enti locali - in ragione del fatto che alcune entrate, ed in particolare l’assunzione di debiti non possono finanziare ogni tipo di spesa, ma solo quelle di investimento - è che esso è andato evolvendosi in un bilancio suddiviso in due zone, che hanno quasi vita a sé.
Abbiamo la “zona” delle spese correnti che sono finanziate dalle “entrate correnti”. Come logico si tratta di entrate con natura ripetitiva, perché devono appunto finanziare, in linea di massima, le normali spese di gestione (stipendi, luce, ecc.). Altresì la “zona” degli investimenti comprende spese che possono essere “coperte” anche entrate una tantum, ad esempio le dismissioni del patrimonio preesistente, o dall’indebitamento.

Pertanto si creano due aree di bilancio di fatto poco comunicanti tra loro:

·         quella delle spese correnti, che deve essere finanziata con entrate di natura ordinaria;
·         quella delle spese di investimento, che trova come fonte di finanziamento l’indebitamento, le cessioni di beni patrimoniali e l’avanzo disponibile.

Spese correnti
________
Avanzo 
Entrate ordinarie 
 Investimenti
Indebitamento
(e cessione di attività patrimoniali) 

In sintesi questo è lo schema del bilancio che le amministrazioni saranno chiamate a deliberare entro e non oltre il 31 marzo 2018.
 
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