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29 marzo 2018

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE: NUOVE LINEE GUIDA ANAC


L’applicazione del principio di rotazione nell’ambito dell’acquisizione di appalti di lavori, servizi e forniture sottosoglia è stato delineato e ridefinito con la deliberazione n. 206/2018 dell’Anac, che ha formalmente approvato le nuove linee guida n. 4. Con le quali in sostanza si conferma quanto già declinato nella proposta approvata nel mese di dicembre e trasmessa per il parere al Consiglio di Stato (parere n. 361/2018), ovvero, una disciplina interna della stazione appaltante che regolamenti, tra gli altri, l'applicazione del principio di rotazione.

Si applica il principio di rotazione con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

La stazione appaltante, in apposito regolamento, può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;

- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto;

- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;

- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La  stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione della citata disciplina, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Il rispetto del principio di rotazione fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

In conclusione, le linee guida confermano il divieto di norma di reinvito del vecchio affidatario o degli appaltatori già invitati al precedente appalto semplificato nei casi, è questa la novità rispetto alla bozza di dicembre, in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

La stazione appaltante, però, può disciplinare l'applicazione del principio di rotazione, escludendola, sia nel caso in cui “apra” alla partecipazione al mercato senza limiti sia nel caso in cui, con un regolamento, introduca il sistema delle fasce di importo. In particolare, secondo l'Anac il regolamento potrebbe essere o quello di contabilità oppure un documento specifico che disciplini le procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori. La rotazione, pertanto verrebbe applicata solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia di importo relativamente allo stesso settore merceologico interessato.

L'Anac precisa l'esigenza che risulti effettiva una differenziazione tra forniture, servizi e lavori con adeguata motivazione in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce.
 
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