La disciplina delle agevolazioni Imu per i coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza
agricola ha subito una notevole rivoluzione relativa alla titolarità del
trattamento pensionistico.
Il 28 febbraio del 2018 con la circolare 1/DF il ministero
relaziona circa la compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di
CD e di IAP e con la possibilità per gli stessi di continuare ad essere
iscritti nella previdenza agricola.
Come suggerisce la stessa circolare occorre argomentare
partendo dall’art. 13, comma 2 del DL 201/2011, con il quale si individuano i
soggetti passivi “nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”. Il passo
successivo è individuato nella lettura della contemporanea sussistenza di tutti i requisiti di natura sia oggettiva che soggettiva per godere del trattamento
agevolativo, da rintracciarsi del combinato disposto dell’art. 13, comma 2 del
DL 201/2011 e dell’art. 1 del DLgs 99/2004, illustrati anche nella precedente
circolare 3/DF del 2012 a firma dello stesso Mef, ovvero:
- il possesso del fondo
- la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso
- la qualifica soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004
- l’iscrizione nella previdenza agricola
Dunque, nessuna norma, ad analisi del Mef, prevede che i
soggetti succitati debbano trarre dal lavoro della terra la loro fonte
esclusiva di reddito, ammettendo così che possano percepire anche altri
redditi. Tesi questa del tutto opposta a quanto finora la giurisprudenza ha qualificato
come orientamento maggioritario.
Nondimeno la legge prevede l’iscrizione nella previdenza
agricola per tutti coloro che svolgono l’attività agricola con abitualità e
prevalenza, tale obbligo però non viene meno quando il soggetto percepisce un
trattamento pensionistico.
Nota da aggiungere per gli Iap, lo svolgimento dell’attività
agricola con lo status di pensionato emerge anche dal computo del 50% del
reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto per il
riconoscimento della qualifica agricola sono escluse le pensioni di ogni
genere, appare chiaro come tale disposizione sia chiarificatrice circa il
riconoscimento al pensionato Iap dell’agevolazione e della compatibilità dello
status.
Pertanto, si conclude che, ai fini Imu sono esenti tutti i
terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del
2004, iscritti nella previdenza agricola, anche
se già pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi, ai
sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono
considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi
soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante
l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in virtù dell’art. 13, comma
2, del D. L. n. 201 del 2011.
Con l’unico riguardo a tutte le conclusione in materia di
Ici, che precedentemente hanno negato le agevolazioni Ici ai pensionati, in
quanto non possono essere estese all’Imu trattandosi di differenti tributi.