I principi contabili fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica sono stati individuati dal D.lgs 118/2011 sull'armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro
organismi. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il
conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente
entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione
dell'organo di revisione, ai sensi dell’art 227 del TUEL.
Il D.lgs 118/2011 distingue i soggetti tenuti al rendiconto in
tre gruppi:
• enti strumentali, costituiti dal novero di soggetti,
pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile,
quali aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
• società, gli enti organizzati in una delle forme
societarie previste dal codice civile.
Se per gli enti strumentali e le società il consolidamento
dei conti avviene attraverso l'approvazione del bilancio consolidato entro il
30 settembre dell'esercizio successivo per gli organismi strumentali
l'ordinamento contabile impone l'approvazione entro il 30 aprile del cosiddetto
rendiconto consolidato, quindi lo stesso termine e obbligo che hanno gli enti a
cui fanno capo.
Dal 2015 dunque, tutte le istituzioni comunali, anche se
precedentemente avevano adottato un sistema di contabilità
economico-patrimoniale, applicano i medesimi principi contabili, il piano dei
conti integrato e gli schemi di bilancio dell'ente di appartenenza. Per questi
soggetti, l'articolo 11, commi 8 e 9 del Dlgs 118/2011 prevede l'obbligo di
redigere e approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto
consolidato.
La funzione basilare
del rendiconto è fornire, in una visione annuale della situazione contabile
dell'ente, il punto esatto delle procedure amministrative, la valutazione
dell'opera attuata, da cui ripartire per attivare la successiva linea di
azione. Entro il 30 aprile dunque, tutti gli enti sono chiamati ad approvare:
• con delibera di giunta i due elenchi riferiti al gruppo
amministrazione pubblica e al perimetro di consolidamento;
• con delibera di Consiglio il rendiconto consolidato con i
propri organismi strumentali con il conto del bilancio della propria gestione
(articolo 227, comma 2-ter, del Tuel).
La semplice esposizione delle risultanze finanziarie
dell'esercizio terminato si riferisce a un solo tratto temporale della gestione
dell'ente (l'esercizio finanziario) e non soddisfa un'approfondita
interpretazione dei fatti gestionali. Ragione per cui l'analisi del rendiconto
di gestione, esponendo gli eventi più significativi, si estende attraverso la
relazione della Giunta comunale, in modo da consentire una più agevole
comprensione e una più consapevole impostazione dell'attività futura.
La relazione della Giunta sul rendiconto di gestione non ha
solo la funzione di indicare gli atti amministrativi prodotti nell'anno, le
opere pubbliche realizzate o il risultato di amministrazione conseguito, ma
deve esporre molteplici informazioni e dinamiche, sostanziali per definire
l'attività amministrativa svolta nel corso dell'esercizio finanziario
terminato. La relazione sul rendiconto di gestione deve rappresentare soprattutto
gli obbiettivi raggiunti, in relazione a quelli prefissati in sede di bilancio
di previsione. Acquisisce così fondamentale importanza il piano degli
indicatori, che forma parte integrante del rendiconto di gestione
dall'esercizio precedente. Gli indici riportati nel piano analizzano i
risultati conseguiti nell'esercizio finanziario concluso ed evidenziano più
aspetti sull'andamento gestionale dell'ente locale. Tale piano, parte
integrante dei documenti di programmazione e di bilancio, è allegato al
rendiconto di gestione.