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15 marzo 2018

IL RENDICONTO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI


I principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica sono stati individuati dal D.lgs 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione, ai sensi dell’art 227 del TUEL.

Il D.lgs 118/2011 distingue i soggetti tenuti al rendiconto in tre gruppi:

organismi strumentali, quei soggetti dotati di autonomia organizzativa e contabile ma privi di personalità giuridica e di un proprio patrimonio. Articolo 114, comma 2, del Tuel ovvero, le Regioni, i consigli regionali ed eventuali ulteriori organismi costituiti in seno alla Regione stessa;

enti strumentali, costituiti dal novero di soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile, quali aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

società, gli enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile.

Se per gli enti strumentali e le società il consolidamento dei conti avviene attraverso l'approvazione del bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'esercizio successivo per gli organismi strumentali l'ordinamento contabile impone l'approvazione entro il 30 aprile del cosiddetto rendiconto consolidato, quindi lo stesso termine e obbligo che hanno gli enti a cui fanno capo.

Dal 2015 dunque, tutte le istituzioni comunali, anche se precedentemente avevano adottato un sistema di contabilità economico-patrimoniale, applicano i medesimi principi contabili, il piano dei conti integrato e gli schemi di bilancio dell'ente di appartenenza. Per questi soggetti, l'articolo 11, commi 8 e 9 del Dlgs 118/2011 prevede l'obbligo di redigere e approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consolidato. 

La funzione basilare del rendiconto è fornire, in una visione annuale della situazione contabile dell'ente, il punto esatto delle procedure amministrative, la valutazione dell'opera attuata, da cui ripartire per attivare la successiva linea di azione. Entro il 30 aprile dunque, tutti gli enti sono chiamati ad approvare:

• con delibera di giunta i due elenchi riferiti al gruppo amministrazione pubblica e al perimetro di consolidamento;

• con delibera di Consiglio il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali con il conto del bilancio della propria gestione (articolo 227, comma 2-ter, del Tuel).

La semplice esposizione delle risultanze finanziarie dell'esercizio terminato si riferisce a un solo tratto temporale della gestione dell'ente (l'esercizio finanziario) e non soddisfa un'approfondita interpretazione dei fatti gestionali. Ragione per cui l'analisi del rendiconto di gestione, esponendo gli eventi più significativi, si estende attraverso la relazione della Giunta comunale, in modo da consentire una più agevole comprensione e una più consapevole impostazione dell'attività futura.

La relazione della Giunta sul rendiconto di gestione non ha solo la funzione di indicare gli atti amministrativi prodotti nell'anno, le opere pubbliche realizzate o il risultato di amministrazione conseguito, ma deve esporre molteplici informazioni e dinamiche, sostanziali per definire l'attività amministrativa svolta nel corso dell'esercizio finanziario terminato. La relazione sul rendiconto di gestione deve rappresentare soprattutto gli obbiettivi raggiunti, in relazione a quelli prefissati in sede di bilancio di previsione. Acquisisce così fondamentale importanza il piano degli indicatori, che forma parte integrante del rendiconto di gestione dall'esercizio precedente. Gli indici riportati nel piano analizzano i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario concluso ed evidenziano più aspetti sull'andamento gestionale dell'ente locale. Tale piano, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio, è allegato al rendiconto di gestione.
 
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