NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

5 aprile 2018

LA NOTIFICAZIONE E L'ORDINE GERARCHICO DEL CONSEGNATARIO


Il procedimento di notificazione, non potrebbe sempre compiutamente realizzarsi se il legislatore richiedesse a pena di nullità la notificazione a mani proprie del notificando, e pertanto non riconoscesse altra figura nel rapporto notificatorio che quella del notificante e del notificando.

Difatti, spesso, accade che il soggetto a cui è destinata la notifica non è reperibile, poiché assente dalla propria abitazione o domicilio. In tal caso, la difficoltà, magari voluta dal destinatario, finirebbe per creare un vero e proprio danno al notificante.

A tale scopo la disciplina dell'art. 138, si integra con la disciplina contenuta nell'art. 139, avente ad oggetto la notificazione effettuata a mani di persona diversa dal destinatario a condizione che sussistano due condizioni:

-     - che la notificazione venga eseguita nell'indirizzo di residenza o dimora del notificando, o in cui è iscritta la sede della società
-    - che la notifica venga effettuata a mani di persona legata al notificando da particolari vincoli, di famiglia, di lavoro/collaborazione, o anche soltanto di fatto, i quali consentano di presumere, che il consegnatario dell'atto porterà il medesimo a conoscenza del notificando.

Dalla disciplina si evince, dunque, che vi sono ordini gerarchici da rispettare, ovvero quello per cui la notificazione deve essere eseguita a mani del familiare o dell'addetto e, solo in mancanza di essi, può essere eseguita a mani del portiere, potendo infine essere eseguita a mani del vicino solo in mancanza del portiere.

Una definizione importante è pertanto la nozione di residenza, fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa si individua attraverso un duplice dato oggettivo e soggettivo: il dato oggettivo è la permanenza in un determinato luogo ed il dato soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali, le risultanze anagrafiche offrono una mera presunzione. Pertanto, solo se, il destinatario non viene trovato, l'atto può essere consegnato ad un parente, addetto, portiere o vicino: per la giurisprudenza è sufficiente non aver rinvenuto il destinatario anche in uno soltanto dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 139.

Ai sensi dell'art. 148, l'ufficiale giudiziario deve identificare nella relata di notificazione generalità e qualità della persona cui l'atto è consegnato. Quanto alle generalità dichiarate esse sono oggetto di una presunzione desumibile dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale incaricato nella relata di notifica, pertanto, incomberà sul destinatario dell'atto, che vuole contestare la validità della notificazione, l'onere di provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, e quindi l'occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Il consegnatario non è obbligato a ricevere l'atto, tuttavia, per effetto dell'art. 139, il rifiuto dell'atto da parte delle persone è una ipotesi contemplata dal successivo art. 140 che consente il perfezionamento della notifica con la consegna presso la casa comunale del plico, l'invio della raccomandata a/r al destinatario, affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso.

Andando nei casi specifici vediamo come, la notifica eseguita a mani di persone incapaci o minori di anni 14, è nulla e non inesistente, dunque può essere oggetto di sanatoria. L'atto notificato a soggetto inabilitato è valido poiché la norma dell'art. 139, comma 2, prevede la nullità solo per minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace.

In relazione alla notificazione a mani del portiere la relata dell'ufficiale deve contenere l'attestazione del mancato rinvenimento delle altre persone indicate di cui si è detto, ma non occorrono particolari formule ed è esempio sufficiente la dicitura domiciliatario e familiari al momento assenti.
Per la notificazione a mani del portiere, ovvero del vicino, l'ufficiale deve inviare al notificando una lettera raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione.
In conclusione, l'impossibilità di portare a compimento il procedimento di notificazione si ha attraverso l'espletamento di tre distinte formalità descritte dall'art. 140 che costituisce mero sviluppo del procedimento di notificazione.

Tali formalità sono le seguenti:

- l'affissione di un avviso alla porta, con il quale si informa il notificando del deposito dell'atto presso la casa comunale;

- il deposito, appunto, dell'atto presso la casa comunale, dove il notificando potrà ritirarlo;

- la spedizione di un ulteriore avviso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avente ad oggetto, ancora una volta, l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale.

Pertanto si considererà adempiuto ogni obbligo, relativamente a tale fattispecie, nonostante l'eventuale ricevimento della raccomandata di ritorno che non abbia "trovato" il destinatario (sconosciuto, irreperibile). 
Difatti, il perfezionamento della notifica effettuata ex art. 140 necessita il compimento di tutti gli adempimenti previsti, con la conseguenza che, in caso d'omissione di uno di essi, la notificazione è nulla; diversamente, la notifica si dirà inesistente quando manchi del tutto o sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge. 
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa