Il procedimento di notificazione, non potrebbe sempre compiutamente
realizzarsi se il legislatore richiedesse a pena di nullità la notificazione a mani proprie del notificando, e
pertanto non riconoscesse altra figura nel rapporto notificatorio che quella
del notificante e del notificando.
Difatti, spesso, accade che il soggetto a cui è destinata la
notifica non è reperibile, poiché assente dalla propria abitazione o domicilio.
In tal caso, la difficoltà, magari
voluta dal destinatario, finirebbe per creare un vero e proprio danno al
notificante.
A tale scopo la disciplina dell'art. 138, si integra con la
disciplina contenuta nell'art. 139, avente ad oggetto la notificazione effettuata
a mani di persona diversa dal
destinatario a condizione che sussistano due condizioni:
- - che la notificazione venga eseguita nell'indirizzo
di residenza o dimora del notificando, o in cui è iscritta la sede della
società
- - che la notifica venga effettuata a mani di
persona legata al notificando da particolari vincoli, di famiglia, di
lavoro/collaborazione, o anche soltanto di fatto, i quali consentano di
presumere, che il consegnatario dell'atto porterà il medesimo a conoscenza del
notificando.
Dalla disciplina si evince, dunque, che vi sono ordini
gerarchici da rispettare, ovvero quello per cui la notificazione deve essere
eseguita a mani del familiare o
dell'addetto e, solo in mancanza di essi, può essere eseguita a mani del portiere, potendo infine essere
eseguita a mani del vicino solo in
mancanza del portiere.
Una definizione importante è pertanto la nozione di
residenza, fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il luogo
in cui la persona ha la dimora abituale. Essa si individua attraverso un
duplice dato oggettivo e soggettivo:
il dato oggettivo è la permanenza in un determinato luogo ed il dato soggettivo
dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e
dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali, le risultanze
anagrafiche offrono una mera presunzione. Pertanto, solo se, il destinatario
non viene trovato, l'atto può essere consegnato ad un parente, addetto, portiere
o vicino: per la giurisprudenza è sufficiente non aver rinvenuto il
destinatario anche in uno soltanto dei luoghi indicati dal primo comma
dell'art. 139.
Ai sensi dell'art. 148, l'ufficiale giudiziario deve
identificare nella relata di notificazione generalità e qualità della persona
cui l'atto è consegnato. Quanto alle generalità dichiarate esse sono oggetto di
una presunzione desumibile dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale
incaricato nella relata di notifica, pertanto, incomberà sul destinatario
dell'atto, che vuole contestare la validità della notificazione, l'onere di
provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, e quindi
l'occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Il consegnatario non
è obbligato a ricevere l'atto, tuttavia, per effetto dell'art. 139, il rifiuto
dell'atto da parte delle persone è una ipotesi contemplata dal successivo art.
140 che consente il perfezionamento della notifica con la consegna presso la casa comunale del plico, l'invio della raccomandata
a/r al destinatario, affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso.
Andando nei casi specifici vediamo come, la notifica
eseguita a mani di persone incapaci o minori di anni 14, è nulla e non
inesistente, dunque può essere oggetto di sanatoria. L'atto notificato a
soggetto inabilitato è valido poiché la norma dell'art. 139, comma 2, prevede
la nullità solo per minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace.
In relazione alla notificazione a mani del portiere la
relata dell'ufficiale deve contenere l'attestazione del mancato rinvenimento
delle altre persone indicate di cui si è detto, ma non occorrono particolari
formule ed è esempio sufficiente la dicitura domiciliatario e familiari al
momento assenti.
Per la notificazione a mani del portiere, ovvero del vicino,
l'ufficiale deve inviare al notificando una lettera raccomandata contenente la
notizia dell'avvenuta notificazione.
In conclusione, l'impossibilità di portare a compimento il
procedimento di notificazione si ha attraverso l'espletamento di tre distinte
formalità descritte dall'art. 140 che costituisce mero sviluppo del
procedimento di notificazione.
Tali formalità sono le seguenti:
- l'affissione di un avviso alla porta, con il quale si
informa il notificando del deposito dell'atto presso la casa comunale;
- il deposito, appunto, dell'atto presso la casa comunale,
dove il notificando potrà ritirarlo;
- la spedizione di un ulteriore avviso a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento avente ad oggetto, ancora una volta,
l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale.
Pertanto si considererà adempiuto ogni obbligo, relativamente a tale fattispecie, nonostante l'eventuale ricevimento della raccomandata di ritorno che non abbia "trovato" il destinatario (sconosciuto, irreperibile).
Pertanto si considererà adempiuto ogni obbligo, relativamente a tale fattispecie, nonostante l'eventuale ricevimento della raccomandata di ritorno che non abbia "trovato" il destinatario (sconosciuto, irreperibile).
Difatti, il perfezionamento della notifica effettuata ex art. 140
necessita il compimento di tutti gli adempimenti previsti, con la conseguenza
che, in caso d'omissione di uno di essi, la notificazione è nulla;
diversamente, la notifica si dirà inesistente quando manchi del tutto o sia
stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge.