Relativamente all’esercizio del potere impositivo dell’ufficio e agli adempimenti d’obbligo dichiarativi del contribuente sotto il piano temporale, rileviamo due diversi dies a quo dai quali iniziare il computo del termine decadenziale quinquennale previsto per i tributi locali.
- nel caso la dichiarazione sia stata presentata, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato.
- nel caso il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, per individuare il dies a quo deve invece farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta (art. 13, comma 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), D.L. 8 aprile 2013, n. 35).
Pertanto, nel caso di dichiarazione presentata, il primo dei cinque anni da cui inizia a decorrere il termine previsto dall’art. 1, comma 161, n. 296/2006, è quello successivo all’anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato. Ad esempio, per l’anno 2017, l’anno “1” dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo è il 2018, con la conseguenza che il termine per la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Ente impositore scadrà il 31 dicembre 2022.
Nel caso in cui la dichiarazione non è stata presentata, il Comune ha invece un termine più ampio per effettuare l’accertamento del tributo. Nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall’art. 1, comma 161, n. 296/2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento. Ad esempio, se l’anno in cui è iniziato il possesso o è intervenuta la variazione è il 2017, la relativa dichiarazione deve essere presentata nel 2018: l’anno “1” dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo è perciò il 2019, con la conseguenza che il termine per la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Ente impositore scadrà il 31 dicembre 2023.
In questo contesto, va inoltre tenuto presente l’orientamento della Corte di cassazione per il quale la violazione dell’obbligo dichiarativo non si esaurisce nell’anno in cui inizia il possesso o interviene la
variazione ma, se il contribuente non presenta la dichiarazione anche nei periodi di imposta successivi, deve ritenersi che egli reitera l’omissione per ciascuna delle annualità in cui non vi provvede. I giudici di legittimità, infatti, statuiscono che “l’obbligo, posto dal D.Lgs. n. 504/1992, art. 10, comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili già dichiarati qualora incidenti sulla determinazione della imposta non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all’inizio del possesso ma permane finché la dichiarazione (o denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi del citato D.Lgs. n. 504/1992, art. 14, comma 1.
È infatti errato ritenere che la violazione dell’obbligo di denuncia abbia natura istantanea, ovvero si esaurisca con la mera violazione del primo termine dettato a tal fine dal legislatore, in forza della considerazione che la disposizione in esame produca effetto (in mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi, in quanto è ovvio che tale effetto (ultrattività della dichiarazione) possa solamente verificarsi in presenza di una dichiarazione, e non in assenza della stessa.
In termini diversi, l’obbligo di presentare la dichiarazione per gli anni successivi, tenuto conto del disposto dell’art. 10, comma 1 D.Lgs. n. 504/1992, può e deve ritenersi insussistente quando la dichiarazione sia stata presentata per un anno precedente, e sempre che non siano intervenute variazioni capaci di determinare una imposta diversa (Cass. ordinanza, n. 98/2014).
Da questo orientamento discende che in ogni annualità nella quale il contribuente non presenti la dichiarazione, anche se successiva a quella di inizio del possesso o della variazione, egli violi l’obbligo dichiarativo e che tale annualità sia quindi accertabile nel più ampio termine previsto per i casi di omessa dichiarazione.