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16 aprile 2018

DECADENZA DEL POTERE ACCERTATIVO


Più volte abbiamo analizzato la natura decadenziale del potere/dovere di pretendere il tributo, come è noto pertanto è la Finanziaria 2007 che stabilisce che gli “avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie” (art. 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Il termine è rispettato, per l’Ente impositore, se l’atto di accertamento viene affidato all’ufficiale incaricato della notifica a mezzo posta prima della relativa scadenza: in questo caso l’atto è tempestivo anche se il procedimento di notificazione si conclude con la consegna del documento al destinatario dopo il decorso del termine (tipicamente, affidamento all’ufficiale postale a fine dicembre e consegna al destinatario ai primi di gennaio). Difatti, “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione della raccomandata” questo è il principio che regola la disciplina della notificazione e che spesso gli uffici tributi si trovano a dover esplicare ai contribuenti e farne oggetto di inutili ricorsi.

Si tratta, in buona sostanza, del recepimento del noto principio processuale per il quale le notifiche si perfezionano in due momenti diversi: per il notificante, alla consegna del documento all’ufficiale postale o all’ufficiale giudiziario, per il destinatario alla ricezione. Ciò, nel settore tributario, assume peraltro valenza generale, anche con riguardo ai tributi locali: la Cassazione ha statuito infatti che “il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria. Ne consegue che il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente.

L’eccezione di decadenza è soggetta a limiti processuali particolarmente stringenti. Il contribuente che intenda contestare la tardività della pretesa tributaria per decorso del termine decadenziale deve farlo sin dal ricorso introduttivo del giudizio davanti alla Commissione Tributaria ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ciò in quanto, secondo la Corte di Cassazione, il termine di decadenza posto a carico dell’ufficio tributario ed in favore del contribuente “ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del Fisco, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione, da ritenersi, pertanto, eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio”.

Né l’eccezione di decadenza può essere sollevata la prima volta con motivi aggiunti ai sensi dell’art. 24, Comma 2, D.Lgs. n. 546/1992: infatti, tale integrazione dei motivi “è consentita (...) soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla contro parte e fino ad allora non conosciuti (e comunque entro sessanta giorni dalla data in cui si è avuta notizia di tali documenti)” (Cass. n. 24970 del 2005)”. Infine, la mancata proposizione sin dal ricorso introduttivo dell’eccezione di decadenza dal potere impositivo non può essere rimediata o sanata nemmeno proponendola per la prima volta in secondo grado, stante il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello posto a pena di inammissibilità dall’art. 57, D.Lgs. n. 546/1992.
 
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