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23 aprile 2018

TARI, NO ALLE MODIFICHE D'UFFICIO


In tema di tassa per lo smaltimento rifiuti la Corte di Cassazione, con sentenza n. 457/2018, nel pronunciarsi sull’articolo 72 del d lgs 507/93, stabilisce che in caso di modifica di elementi strutturali del rapporto tributario, è necessario procedere mediante notifica di apposito accertamento, non essendo possibile per l’ente impositore procedere a una sorta di iscrizione d’ufficio.

Si attribuisce in un certo qual modo ai Comuni, facoltà eccezionale di procedere direttamente alla liquidazione della tassa sulla base dell’anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione. Pertanto, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass 22248/15).

Pertanto, le cosiddette “iscrizioni d’ufficio” effettuate sulla base di elementi acquisiti allo sportello dagli utenti che ad esempio vendono l’immobile a un nuovo proprietario o che lo affittano a un conduttore o in caso di movimentazioni di residenza anagrafica, non legittimano l’emissione di un avviso di pagamento per la liquidazione della tassa nei confronti del nuovo utente, bensì rappresentano elementi a fondamento della notifica di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione.

Fattispecie da non sottovalutare, perché se si considera che l'avviso di pagamento, così formulato, potenzialmente muove il suo cammino verso la riscossione coattiva per essere neutralizzato in pochi attimi da un vizio di origine della pretesa. E’ altrettanto noto che l’accertamento nei tributi locali per omissione dell’obbligo dichiarativo necessita di una attesa lunga, collocata per la tari al 30 giugno dell’anno successivo, con effetti finanziari sulla gestione negativi per il blocco implicito della possibilità di bollettazione.

La legge 147/2013 colloca la dichiarazione Tari nei commi 684 e 685 dell’articolo 1 dedicati alla IUC, da declinare dunque nella disciplina dell’IMU, della TASI e della TARI accomunata, in ogni caso, dalla semplificazione dell’obbligo dichiarativo. 

L'ufficio potrebbe  invitare i "nuovi" utenti a presentare la dichiarazione rilevando l'occupazione da elenchi anagrafici, da segnalazioni delle attività produttive, dalle compravendite catastali, semplificando l'intero sistema costruendo un rapporto collaborativo con i cittadini.

Va da sé che la semplificazione è possibile solo in presenza di un sistema di gestione della Tassa rifiuti che assume come base la piattaforma catastale dei fabbricati, quindi con i dati catastali presenti su ogni utenza Tari e che si alimenta di DOCFA e di atti notarili muniti delle informazioni necessarie in ordine anche alla superficie e alla titolarità del bene e che nel disegno del legislatore, descritto dal comma 645 del medesimo articolo 1, affida alla superficie catastale la determinazione della base imponibile.
 
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