In tema di tassa per lo smaltimento rifiuti la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 457/2018, nel pronunciarsi sull’articolo 72 del d
lgs 507/93, stabilisce che in caso di modifica di elementi strutturali del
rapporto tributario, è necessario procedere mediante notifica di apposito
accertamento, non essendo possibile per
l’ente impositore procedere a una sorta di iscrizione d’ufficio.
Si attribuisce in un certo qual modo ai Comuni, facoltà
eccezionale di procedere direttamente alla liquidazione della tassa sulla base dell’anno precedente,
purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna
modificazione o variazione. Pertanto, salvo il caso di omessa denuncia o
incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass
22248/15).
Pertanto, le cosiddette “iscrizioni d’ufficio” effettuate
sulla base di elementi acquisiti allo sportello dagli utenti che ad esempio vendono
l’immobile a un nuovo proprietario o che lo affittano a un conduttore o in caso
di movimentazioni di residenza anagrafica, non legittimano l’emissione di un avviso di pagamento per la liquidazione della tassa nei confronti del nuovo utente, bensì
rappresentano elementi a fondamento della notifica di un avviso di accertamento
per omessa dichiarazione.
Fattispecie da non sottovalutare, perché se si considera che
l'avviso di pagamento, così formulato, potenzialmente muove il suo cammino verso la
riscossione coattiva per essere neutralizzato in pochi attimi da un vizio di
origine della pretesa. E’ altrettanto noto che l’accertamento nei tributi
locali per omissione dell’obbligo dichiarativo necessita di una attesa lunga,
collocata per la tari al 30 giugno dell’anno successivo, con effetti finanziari
sulla gestione negativi per il blocco implicito della possibilità di
bollettazione.
La legge 147/2013 colloca la dichiarazione Tari nei commi
684 e 685 dell’articolo 1 dedicati alla IUC, da declinare dunque nella
disciplina dell’IMU, della TASI e della TARI accomunata, in ogni caso, dalla
semplificazione dell’obbligo dichiarativo.
L'ufficio potrebbe invitare i "nuovi" utenti a presentare la dichiarazione rilevando l'occupazione da elenchi anagrafici, da segnalazioni delle attività produttive, dalle compravendite catastali, semplificando l'intero sistema costruendo un rapporto collaborativo con i cittadini.
Va da sé che la semplificazione è
possibile solo in presenza di un sistema di gestione della Tassa rifiuti che assume come base la
piattaforma catastale dei fabbricati, quindi con i dati catastali presenti su ogni utenza Tari e che si alimenta di DOCFA e di atti
notarili muniti delle informazioni necessarie in ordine anche alla superficie e alla
titolarità del bene e che nel disegno del legislatore, descritto dal comma 645
del medesimo articolo 1, affida alla superficie catastale la determinazione
della base imponibile.