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29 marzo 2018

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE: NUOVE LINEE GUIDA ANAC


L’applicazione del principio di rotazione nell’ambito dell’acquisizione di appalti di lavori, servizi e forniture sottosoglia è stato delineato e ridefinito con la deliberazione n. 206/2018 dell’Anac, che ha formalmente approvato le nuove linee guida n. 4. Con le quali in sostanza si conferma quanto già declinato nella proposta approvata nel mese di dicembre e trasmessa per il parere al Consiglio di Stato (parere n. 361/2018), ovvero, una disciplina interna della stazione appaltante che regolamenti, tra gli altri, l'applicazione del principio di rotazione.

Si applica il principio di rotazione con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

La stazione appaltante, in apposito regolamento, può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;

- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto;

- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;

- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La  stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione della citata disciplina, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

Il rispetto del principio di rotazione fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

In conclusione, le linee guida confermano il divieto di norma di reinvito del vecchio affidatario o degli appaltatori già invitati al precedente appalto semplificato nei casi, è questa la novità rispetto alla bozza di dicembre, in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

La stazione appaltante, però, può disciplinare l'applicazione del principio di rotazione, escludendola, sia nel caso in cui “apra” alla partecipazione al mercato senza limiti sia nel caso in cui, con un regolamento, introduca il sistema delle fasce di importo. In particolare, secondo l'Anac il regolamento potrebbe essere o quello di contabilità oppure un documento specifico che disciplini le procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori. La rotazione, pertanto verrebbe applicata solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia di importo relativamente allo stesso settore merceologico interessato.

L'Anac precisa l'esigenza che risulti effettiva una differenziazione tra forniture, servizi e lavori con adeguata motivazione in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce.

20 marzo 2018

VERSAMENTI F24 ERRATI: L'UFFICIO COME LI GESTISCE?


Spesso gli uffici tributi si trovano ad affrontare il problema degli errori di versamento mediante F24, così con la Legge 147/2013, Finanziaria 2014, il Legislatore di era occupato di definire tale circostanza, ampliando e definendo meglio la materia con il DL 16/2014.


Le fattispecie ricomprendono:

- VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE

- COMUNICAZIONE ESITI PROCEDURA DI CUI AL COMMA 722

- RIMBORSI PER VERSAMENTI IN ECCESSO

- VERSAMENTO ALLO STATO DI UNA SOMMA SPETTANTE AL COMUNE

- VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMMA SPETTANTE AL COMUNE CON DIRITTO AL RIMBORSO DI SOMME

- VERSAMENTO AL COMUNE DI SOMMA DELLO STATO

La disciplina non copre gli errori commessi dagli istituti bancari, nei cui casi sono gli stessi istituti a dover correggere gli errori. Si assiste però ad un aumento di contenzioso tra i comuni sia per la questione dei tempi di riversamento tra enti delle somme versate a comune incompetente, sia per la quota dovuta allo Stato ma versata col codice comune errato nonostante l’attivazione della procedura sul portale del federalismo fiscale come disciplinato dalla finanziaria. Va ricordato che in attuazione della legge 147/2013, in data 14 aprile 2016, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 24 febbraio 2016 e in questo provvedimento sono stati scritti alcuni principi importanti:

- Il riversamento al comune competente deve essere effettuato entro 180 giorni dal momento in cui l’ente ne è venuto a conoscenza (principalmente mediante comunicazione del cittadino o controllo dell’ente). 

- L’istanza di rimborso deve sempre essere presentata all’ente locale. Se non vi sono somme da restituire basta una semplice comunicazione 

- L’ente può attivare d’ufficio l’istruttoria sulla base delle risultanze emerse nell'attività di controllo 

- L’istruttoria delle istanze e comunicazioni va conclusa entro 180 giorni dal ricevimento delle stesse. Entro questo termine va data comunicazione al contribuente

- L’ente locale può comunque procedere al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato. I comuni che lo avessero già fatto possono procedere alla comunicazione ministeriale

- La trasmissione degli esiti dell’istruttoria mediante inserimento dei dati nel portale del federalismo fiscale deve essere effettuata entro 60 giorni dall'emanazione del provvedimento (di rimborso o di risposta alla comunicazione). Il termine non è perentorio. 

- Le istruttorie già concluse e dunque precedenti al decreto vanno inviate entro 60 giorni dall'operatività dell’applicazione sul portale del federalismo 

Le indicazioni del decreto vanno integrate con la procedura sviluppata nel portale del federalismo che non lascia dubbio sulle fattispecie relative al comune incompetente, difatti, in caso di versamento a comune incompetente per un errore commesso dal contribuente nell'indicare il codice errato, l’operazione di riversamento delle somme tra i comuni deve avvenire entro 180 giorni dalla richiesta. Oltre questo termine concesso dalla norma, sono dovuti gli interessi per il danno da tardivo riversamento delle somme, senza considerare che l’ente vanta un vero e proprio diritto a ottenere le somme che gli sono proprie anche mediante forme di riscossione coattiva. 

Il riversamento riguarda solo ed esclusivamente somme di competenza del comune, non dello Stato. Nel caso il versamento a comune incompetente coinvolga anche la quota Stato, comunque dovuta allo Stato, questa somma non è oggetto di riversamento in quanto già nelle casse dello stato.

Qualora si voglia verificare il versamento effettuato erroneamente nelle casse di altro Ente e da quest'ultimo non si riceva celere riscontro, è possibile richiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate mediante il portale SIATEL, sezione "Assistenza" i dettagli del versamento effettuato da uno specifico codice fiscale, così da poter gestire autonomamente la  delicata fase successiva. 

Per evitare situazioni di conflitto o accertamenti non dovuti, originate da un sistema di versamento che necessita ancora di perfezionamento, bisogna lavorare sugli scarti dei versamenti F24 che non si abbinano: codici fiscali errati, modificati o di contribuenti non presenti nei gestionali vanno analizzati mediante verifica SIATEL e SISTER, pertanto sarà l’ufficio a dover compiere quelle verifiche necessarie al fine di recuperare il dato corretto e bonificare la banca dati in possesso per tendere alla massima efficienza della banca dati.

15 marzo 2018

IL RENDICONTO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI


I principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica sono stati individuati dal D.lgs 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione, ai sensi dell’art 227 del TUEL.

Il D.lgs 118/2011 distingue i soggetti tenuti al rendiconto in tre gruppi:

organismi strumentali, quei soggetti dotati di autonomia organizzativa e contabile ma privi di personalità giuridica e di un proprio patrimonio. Articolo 114, comma 2, del Tuel ovvero, le Regioni, i consigli regionali ed eventuali ulteriori organismi costituiti in seno alla Regione stessa;

enti strumentali, costituiti dal novero di soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile, quali aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

società, gli enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile.

Se per gli enti strumentali e le società il consolidamento dei conti avviene attraverso l'approvazione del bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'esercizio successivo per gli organismi strumentali l'ordinamento contabile impone l'approvazione entro il 30 aprile del cosiddetto rendiconto consolidato, quindi lo stesso termine e obbligo che hanno gli enti a cui fanno capo.

Dal 2015 dunque, tutte le istituzioni comunali, anche se precedentemente avevano adottato un sistema di contabilità economico-patrimoniale, applicano i medesimi principi contabili, il piano dei conti integrato e gli schemi di bilancio dell'ente di appartenenza. Per questi soggetti, l'articolo 11, commi 8 e 9 del Dlgs 118/2011 prevede l'obbligo di redigere e approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consolidato. 

La funzione basilare del rendiconto è fornire, in una visione annuale della situazione contabile dell'ente, il punto esatto delle procedure amministrative, la valutazione dell'opera attuata, da cui ripartire per attivare la successiva linea di azione. Entro il 30 aprile dunque, tutti gli enti sono chiamati ad approvare:

• con delibera di giunta i due elenchi riferiti al gruppo amministrazione pubblica e al perimetro di consolidamento;

• con delibera di Consiglio il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali con il conto del bilancio della propria gestione (articolo 227, comma 2-ter, del Tuel).

La semplice esposizione delle risultanze finanziarie dell'esercizio terminato si riferisce a un solo tratto temporale della gestione dell'ente (l'esercizio finanziario) e non soddisfa un'approfondita interpretazione dei fatti gestionali. Ragione per cui l'analisi del rendiconto di gestione, esponendo gli eventi più significativi, si estende attraverso la relazione della Giunta comunale, in modo da consentire una più agevole comprensione e una più consapevole impostazione dell'attività futura.

La relazione della Giunta sul rendiconto di gestione non ha solo la funzione di indicare gli atti amministrativi prodotti nell'anno, le opere pubbliche realizzate o il risultato di amministrazione conseguito, ma deve esporre molteplici informazioni e dinamiche, sostanziali per definire l'attività amministrativa svolta nel corso dell'esercizio finanziario terminato. La relazione sul rendiconto di gestione deve rappresentare soprattutto gli obbiettivi raggiunti, in relazione a quelli prefissati in sede di bilancio di previsione. Acquisisce così fondamentale importanza il piano degli indicatori, che forma parte integrante del rendiconto di gestione dall'esercizio precedente. Gli indici riportati nel piano analizzano i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario concluso ed evidenziano più aspetti sull'andamento gestionale dell'ente locale. Tale piano, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio, è allegato al rendiconto di gestione.

14 marzo 2018

IL BILANCIO DI PREVISIONE: L'ULTIMA PROROGA DEL 2018


Ci si appresta alla chiusura definitiva del bilancio di previsione per l’anno 2018. La Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 7 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l’anno 2018. La scadenza era già stata preventivamente prorogata al 28 febbraio 2018 dal Decreto del Ministero dell’Interno datato 29 novembre 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017.

Ricordiamo dunque che il bilancio di previsione è diventato nelle Pubbliche amministrazioni di tutto il mondo (anche se con modalità e con criteri di competenza) il documento principe del sistema di bilancio.

Negli enti locali è l’atto che comporta il maggior impegno da parte dell’organo esecutivo (il Sindaco e la Giunta) e del Consiglio Comunale. Questo perché rappresenta non solo un atto giuridico e di indirizzo, ma ha anche e soprattutto natura autorizzativa. Il bilancio di previsione, appunto, autorizza l’organo esecutivo alla “gestione” e ogni fase coincide con una verifica di legittimità e che quindi registra, prima che dati contabili, aspetti di rilevanza giuridica.

La particolarità della “gestione” è che anch’essa è scandita da regole di ordinamento finanziario e contabile (TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, a cui però si affianca la regolamentazione della nuova contabilità “armonizzata”, che, essenzialmente, si ritrova nel D.Lgs. n. 118/2011 e nei relativi allegati, che impongono di rilevare le fasi della spesa e della entrata che sono, a loro volta, visti come momenti giuridicamente rilevanti). ogni fase coincide con una verifica di legittimità e che quindi registra, prima che dati contabili, aspetti di rilevanza giuridica.

Il bilancio di un comune contrappone entrate e spese di competenza finanziaria e la particolarità del modello degli enti locali - in ragione del fatto che alcune entrate, ed in particolare l’assunzione di debiti non possono finanziare ogni tipo di spesa, ma solo quelle di investimento - è che esso è andato evolvendosi in un bilancio suddiviso in due zone, che hanno quasi vita a sé.
Abbiamo la “zona” delle spese correnti che sono finanziate dalle “entrate correnti”. Come logico si tratta di entrate con natura ripetitiva, perché devono appunto finanziare, in linea di massima, le normali spese di gestione (stipendi, luce, ecc.). Altresì la “zona” degli investimenti comprende spese che possono essere “coperte” anche entrate una tantum, ad esempio le dismissioni del patrimonio preesistente, o dall’indebitamento.

Pertanto si creano due aree di bilancio di fatto poco comunicanti tra loro:

·         quella delle spese correnti, che deve essere finanziata con entrate di natura ordinaria;
·         quella delle spese di investimento, che trova come fonte di finanziamento l’indebitamento, le cessioni di beni patrimoniali e l’avanzo disponibile.

Spese correnti
________
Avanzo 
Entrate ordinarie 
 Investimenti
Indebitamento
(e cessione di attività patrimoniali) 

In sintesi questo è lo schema del bilancio che le amministrazioni saranno chiamate a deliberare entro e non oltre il 31 marzo 2018.

6 marzo 2018

AGEVOLAZIONI IMU ANCHE AI PENSIONATI


La disciplina delle agevolazioni Imu per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola ha subito una notevole rivoluzione relativa alla titolarità del trattamento pensionistico.

Il 28 febbraio del 2018 con la circolare 1/DF il ministero relaziona circa la compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di CD e di IAP e con la possibilità per gli stessi di continuare ad essere iscritti nella previdenza agricola.

Come suggerisce la stessa circolare occorre argomentare partendo dall’art. 13, comma 2 del DL 201/2011, con il quale si individuano i soggetti passivi “nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”. Il passo successivo è individuato nella lettura della contemporanea sussistenza di tutti i requisiti di natura sia oggettiva che soggettiva per godere del trattamento agevolativo, da rintracciarsi del combinato disposto dell’art. 13, comma 2 del DL 201/2011 e dell’art. 1 del DLgs 99/2004, illustrati anche nella precedente circolare 3/DF del 2012 a firma dello stesso Mef, ovvero:

  • il possesso del fondo
  • la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso
  • la qualifica soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004
  • l’iscrizione nella previdenza agricola

Dunque, nessuna norma, ad analisi del Mef, prevede che i soggetti succitati debbano trarre dal lavoro della terra la loro fonte esclusiva di reddito, ammettendo così che possano percepire anche altri redditi. Tesi questa del tutto opposta a quanto finora la giurisprudenza ha qualificato come orientamento maggioritario.

Nondimeno la legge prevede l’iscrizione nella previdenza agricola per tutti coloro che svolgono l’attività agricola con abitualità e prevalenza, tale obbligo però non viene meno quando il soggetto percepisce un trattamento pensionistico.
Nota da aggiungere per gli Iap, lo svolgimento dell’attività agricola con lo status di pensionato emerge anche dal computo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto per il riconoscimento della qualifica agricola sono escluse le pensioni di ogni genere, appare chiaro come tale disposizione sia chiarificatrice circa il riconoscimento al pensionato Iap dell’agevolazione e della compatibilità dello status.

Pertanto, si conclude che, ai fini Imu sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in virtù dell’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011.

Con l’unico riguardo a tutte le conclusione in materia di Ici, che precedentemente hanno negato le agevolazioni Ici ai pensionati, in quanto non possono essere estese all’Imu trattandosi di differenti tributi.

2 marzo 2018

ANCHE LA NOTIFICA MEZZO PEC E' INSANABILE E INESISTENTE


La notificazione mezzo pec, come precedentemente descritto è atto formale a pena di nullità. Ciò comporta il rigore di specifici adempimenti al fine di rendere legittima la notifica stessa dell’atto.
La disciplina dettata inizialmente dall'articolo 60 del Dpr 600/1973, di recente modificata dall'articolo 7-quater, comma 6, del Dl 193/2016 ha introdotto gli aggiornamenti sulla notifica mezzo posta elettronica certificata. 

Nell'articolo LA NOTIFICA DIRETTA MEZZO PEC, MODALITA' E NORMATIVE si è invece descritto nel dettaglio la procedura e le modalità da seguire per l’iter corretto. Pertanto, la lettura della sentenza n. 7489/19/17 della Ctr di Latina, relativamente all'inesistenza dell’intimazione di pagamento notificata mezzo pec appare più che condivisibile.

Dobbiamo premettere che quanto sanabile in via ordinaria per i vizi di notifica non sembra esserlo per la notifica mezzo pec, ovvero, l’impugnazione non ne comporta la sanatoria per raggiungimento di scopo ex art. 156 del codice di procedura civile, in quanto irritualmente notificata, quindi inesistente e come tale non suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c.

Veniamo alla fattispecie del ricorso, la quale aveva ad oggetto l’impugnazione di una intimazione di pagamento notificata da Equitalia, relativa a delle pregresse cartelle di pagamento, l’eccezione principale aveva riguardato la notifica dell’intimazione, avvenuta a mezzo Pec, ragione che aveva determinato l’accoglimento della domanda giudiziale e il conseguente annullamento dell’atto. Il collegio regionale ha confermato il decisum dei primi giudici, richiamando l’irritualità delle notifiche di atti tributari avvenute con lo strumento della posta elettronica certificata. Addirittura, la Commissione tributaria regionale di Latina ha rincarato la dose, sostenendo che tali notifiche rendano l’atto non nullo, bensì inesistente e, quindi, insuscettibile di sanatoria per raggiungimento di scopo ex art. 156 del codice di procedura civile.

Il problema principale dell’atto notificato a mezzo Pec riguarda l’allegato al messaggio di posta elettronica, comunemente trasmesso in formato pdf e privo di firma digitale e attestazione di conformità all'originale. Secondo la Commissione, l’allegato in pdf non garantisce la genuina paternità certa e qualificata ex art. 2704 del codice civile, trattandosi comunque di una mera copia del documento originale

Orbene la notifica degli atti via Pec diviene illegittima se il messaggio di intimazione accluso nella Pec, non è l’originale dell’atto, ma solamente una copia in pdf, senza attestazione di conformità. Ciò in quanto l'atto deve essere attestato conforme all'originale. L'estensione del file, non in pdf ma esclusivamente in p7m, garantisce l'integrità e la non modificabilità del documento e ne identifica l'autore, in quanto è l'unica estensione ammessa per la firma digitale, si è espressa su tale materia anche la Cassazione con sentenza 20672/2017.

Inoltre, la posta certificata non garantisce la piena prova dell’effettiva consegna dell’atto al destinatario, come invece accade per la notificazione tradizionale con attestazione di consegna eseguita dal messo notificatore, coperta da fede privilegiata, poiché l’immissione della mail nella casella Pec del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato, privo di qualsiasi garanzia di certezza per il contribuente.

Infatti il gestore della posta certificata garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta, ma ciò prescinde da ogni possibile verifica dell’effettiva apertura e lettura del messaggio, con conseguenti riflessi di non adeguata tutela della certezza del dies a quo, per le eventuali successive contestazioni.

Pertanto la non corretta modalità di esecuzione della notifica mezzo pec e il mancato adempimento di una sola delle ritualità che devono essere contemporaneamente svolte porterà non alla nullità della notifica e dunque sanabile con l'impugnazione stessa dell'atto, bensì renderà inesistente giuridicamente l'atto. Posizione questa insanabile. 
 
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