L’applicazione del principio di rotazione nell’ambito dell’acquisizione
di appalti di lavori, servizi e forniture sottosoglia è stato delineato e
ridefinito con la deliberazione n. 206/2018 dell’Anac, che ha formalmente
approvato le nuove linee guida n. 4. Con le quali in sostanza si conferma quanto già declinato
nella proposta approvata nel mese di dicembre e trasmessa per il parere al
Consiglio di Stato (parere n. 361/2018), ovvero, una disciplina interna della
stazione appaltante che regolamenti, tra gli altri, l'applicazione del
principio di rotazione.
Si applica il principio di rotazione con riferimento
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi
in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad
oggetto una commessa rientrante nello
stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di
invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti
del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario
nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo
affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato,
nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice
dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
La stazione appaltante, in apposito regolamento, può
suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare
la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il
provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva
differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente
motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti
valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema
unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione
del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli
affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del
calcolo del valore stimato dell’appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti
agli stessi operatori economici;
- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata
giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali
opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei
presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti
pubblici.
Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e
degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente
abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più
stringente. La stazione appaltante
motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e
della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato
invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere
conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre
ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità
dell’operatore economico e l’idoneità
a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare
all’applicazione della citata disciplina, con scelta, sinteticamente motivata,
contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.
Il rispetto del principio di rotazione fa sì che
l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale
e richiedano un onere motivazionale più stringente. L’affidamento diretto o il
reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente
affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.
In conclusione, le linee guida confermano il divieto di norma di reinvito del vecchio
affidatario o degli appaltatori già invitati al precedente appalto semplificato
nei casi, è questa la novità rispetto alla bozza di dicembre, in cui i due
affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una
commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa
categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
La stazione appaltante, però, può disciplinare l'applicazione del principio di rotazione, escludendola, sia nel caso in cui “apra”
alla partecipazione al mercato senza limiti sia nel caso in cui, con un
regolamento, introduca il sistema delle fasce di importo. In particolare,
secondo l'Anac il regolamento potrebbe essere o quello di contabilità oppure un
documento specifico che disciplini le procedure di affidamento di appalti di
forniture, servizi e lavori. La rotazione, pertanto verrebbe applicata solo in
caso di affidamenti rientranti nella stessa
fascia di importo relativamente allo stesso
settore merceologico interessato.
L'Anac precisa l'esigenza che risulti effettiva una differenziazione
tra forniture, servizi e lavori con adeguata motivazione in ordine alla scelta
dei valori di riferimento delle fasce.