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6 luglio 2017

VIZIO DI MOTIVAZIONE NEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Spesso ci si trova di fronte a ricorsi presentati in Commissione tributaria dai contribuenti eccependo il vizio di motivazione relativamente alla mancata allegazione della delibera a fondamento dell’atto.
Due potrebbero essere i casi in cui possiamo avvalerci di tale criterio, quando parliamo di avviso di accertamento Ici su aree edificabili e la delibera di giunta fondata sulla perizia estimativa e il caso in cui l’avviso di accertamento Tarsu e la delibera non allegata. Questi i casi analizzati dalle Commissioni tributarie per i quali i giudici si sono espressi favorevolmente.

Nel primo caso, l’avviso appare validamente motivato per relationem se richiama una delibera di giunta a sua volta fondata su di una perizia di stima congruamente argomentata. La conferma giunge dalla Ctr Bari, nella sentenza 3055/3/2016. La causa trae origine da un avviso Ici emesso dal Comune per l’annualità 2007, per omessa denuncia del valore di un’area edificabile. La motivazione era rappresentata dal richiamo a una delibera di giunta che recepiva le risultanze di una perizia di stima redatta da un tecnico. Il contribuente impugnava l’avviso rilevandone la carenza di motivazione. La Ctp accoglieva il ricorso, ma il Comune proponeva quindi appello, correttamente accolto dalla Ctr.
Allora la valenza delle delibere appare chiara ed evidente, i Comuni hanno il potere, ma non il dovere di approvare dei valori di riferimento ai fini Ici e oggi Imu per le aree edificabili. L’opportunità di tale determinazione deriva dalla circostanza che la loro base imponibile è pari al valore di mercato al 1° gennaio di ciascun anno. Trattandosi dunque di una grandezza di non agevole quantificazione, i contribuenti potrebbero trovarsi in difficoltà. Le delibere comunali possono avere una duplice valenza, solitamente alternativa, quella di orientamento dei contribuenti e quella di indirizzo per l’azione di accertamento dell’ufficio tributi.

Dunque, non vale dolersi dell’eventuale mancata allegazione delle decisioni all’atto impositivo, dato che per gli atti generali e per quelli a contenuto normativo vige la presunzione di conoscenza legale al termine del procedimento formale di pubblicazione.

Risulta ugualmente legittimo l’avviso di accertamento Tarsu se non presenta allegate le delibere normative in materia. Ma, al contrario, è illegittimo l’avviso di accertamento che non riporti gli atti che sono alla base della specifica pretesa tributaria. E’ il caso del Comune di Napoli che ha vinto il ricorso per Cassazione contro la sentenza della Ctr Campania, che aveva accolto la lamentela di un ristoratore per la mancata allegazione delle delibere che regolano l’imposizione Tarsu nel Comune partenopeo. La Corte di cassazione ha, infatti, ripercorso con l’ordinanza n. 16289/2017 l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sull’onere di allegazione da parte dell’amministrazione impositrice e ha smentito i giudici tributari di appello che hanno scelto la via tracciata da un isolato precedente di Cassazione.
Il nodo centrale dell’interpretazione offerta dalla Corte di cassazione sta nell’onere di allegazione da parte dell’amministrazione finanziaria. Dicono i giudici che sicuramente l’atto impositivo è privo di legittimità se manca la parte motivazionale della pretesa tributaria. E gli atti che costituiscono il presupposto della dovuta tassazione da parte del contribuente sono i soli che soggiacciono all’onere di allegazione. Lo stesso non può dirsi per le delibere a contenuto normativo che, nel caso specifico, non allegate all’avviso, hanno fatto ritenere erroneamente ai giudici tributari che l’atto impugnato dal contribuente fosse carente della dovuta motivazione. La Cassazione sostiene tale interpretazione facendo ulteriore riferimento alla propria giurisprudenza, dove è stato affermato che: “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa”.

Come potrebbe quindi valere come assenza di motivazione la mancata allegazione di tale atto normativo?

La norma in tale caso disciplina che gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati “indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.”.
Il riferimento non riguarda perciò le delibere comunali che regolano in via generale la tassazione in materia.
 
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