Spesso ci si trova di fronte a ricorsi presentati in
Commissione tributaria dai contribuenti eccependo il vizio di motivazione
relativamente alla mancata allegazione della delibera a fondamento dell’atto.
Due potrebbero essere i casi in cui possiamo avvalerci di
tale criterio, quando parliamo di avviso di accertamento Ici su aree
edificabili e la delibera di giunta fondata sulla perizia estimativa e il caso
in cui l’avviso di accertamento Tarsu e la delibera non allegata. Questi i casi
analizzati dalle Commissioni tributarie per i quali i giudici si sono espressi favorevolmente.
Nel primo caso, l’avviso appare validamente motivato per
relationem se richiama una delibera di giunta a sua volta fondata su di una
perizia di stima congruamente argomentata. La conferma giunge dalla Ctr Bari,
nella sentenza 3055/3/2016. La causa trae origine da un avviso Ici emesso dal Comune per
l’annualità 2007, per omessa denuncia del valore di un’area edificabile. La
motivazione era rappresentata dal richiamo a una delibera di giunta che
recepiva le risultanze di una perizia di stima redatta da un tecnico. Il
contribuente impugnava l’avviso rilevandone la carenza di motivazione. La Ctp
accoglieva il ricorso, ma il Comune proponeva quindi appello, correttamente
accolto dalla Ctr.
Allora la valenza delle delibere appare chiara ed evidente,
i Comuni hanno il potere, ma non il
dovere di approvare dei valori di riferimento ai fini Ici e oggi Imu per le
aree edificabili. L’opportunità di tale determinazione deriva dalla circostanza
che la loro base imponibile è pari al valore di mercato al 1° gennaio di
ciascun anno. Trattandosi dunque di una grandezza di non agevole quantificazione,
i contribuenti potrebbero trovarsi in difficoltà. Le delibere comunali possono
avere una duplice valenza, solitamente alternativa, quella di orientamento dei
contribuenti e quella di indirizzo per l’azione di accertamento dell’ufficio
tributi.
Dunque, non vale dolersi dell’eventuale mancata allegazione
delle decisioni all’atto impositivo, dato che per gli atti generali e per
quelli a contenuto normativo vige la presunzione di conoscenza legale al
termine del procedimento formale di pubblicazione.
Risulta ugualmente legittimo l’avviso di accertamento Tarsu
se non presenta allegate le delibere normative in materia. Ma, al contrario, è
illegittimo l’avviso di accertamento che non riporti gli atti che sono alla
base della specifica pretesa tributaria. E’ il caso del Comune di Napoli che ha
vinto il ricorso per Cassazione contro la sentenza della Ctr Campania, che
aveva accolto la lamentela di un ristoratore per la mancata allegazione delle
delibere che regolano l’imposizione Tarsu nel Comune partenopeo. La Corte di
cassazione ha, infatti, ripercorso con l’ordinanza n. 16289/2017 l’orientamento
prevalente della giurisprudenza di legittimità sull’onere di allegazione da
parte dell’amministrazione impositrice e ha smentito i giudici tributari di
appello che hanno scelto la via tracciata da un isolato precedente di
Cassazione.
Il nodo centrale dell’interpretazione offerta dalla Corte di
cassazione sta nell’onere di allegazione da parte
dell’amministrazione finanziaria. Dicono i giudici che sicuramente l’atto
impositivo è privo di legittimità se manca la parte motivazionale della pretesa
tributaria. E gli atti che costituiscono il presupposto della dovuta tassazione
da parte del contribuente sono i soli che soggiacciono all’onere di
allegazione. Lo stesso non può dirsi per le delibere a contenuto normativo che,
nel caso specifico, non allegate all’avviso, hanno fatto ritenere erroneamente
ai giudici tributari che l’atto impugnato dal contribuente fosse carente della
dovuta motivazione. La Cassazione sostiene tale interpretazione facendo
ulteriore riferimento alla propria giurisprudenza, dove è stato affermato che: “in
tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di
motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa”.
Come potrebbe quindi valere come assenza di motivazione la
mancata allegazione di tale atto normativo?
La norma in tale caso disciplina che gli atti
dell'amministrazione finanziaria sono motivati “indicando i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.”.
Il riferimento non riguarda perciò le delibere comunali che
regolano in via generale la tassazione in materia.