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10 luglio 2017

IMPOSTA DI SOGGIORNO DEROGA AL BLOCCO DEI TRIBUTI

C’è un tributo che i Comuni possono istituire se non lo hanno ancora fatto nonostante il blocco dei tributi, si tratta dell’imposta di soggiorno, non solo, possono anche rivedere le relative tariffe, il tutto a tempo scaduto.

Difatti, tali scelte dovrebbero essere condotte entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, però, è stato consentito derogare alla norma che prevede un limite temporale per la deliberazione delle tariffe, che ricordiamo per l'anno in corso essere fissato al 31 marzo, e a quella che impone il blocco di aliquote e tariffe per i tributi, con l'unica eccezione della Tari.
A prevedere tale disposizione è l’articolo 4, comma 7, della manovra correttiva Dl 50/2017. Detto comma, introdotto in sede di conversione in legge, dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti possono “istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno”.

Questa scelta è, come abbiamo precisato, ammessa in deroga alla regola che stabilisce un limite temporale per fissare le tariffe e le aliquote.

Altro ostacolo che il legislatore ha inteso superare con la norma citata è quello riguardante il blocco di aliquote e tariffe. Che ricordiamo al riguardo, il Mef con la risoluzione 2/2016 ha chiarito che la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe va interpretata in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi, “sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell'istituzione di nuove fonti impositive”.

I comuni però, nonostante la deroga a detto blocco, non possono riscuotere l'imposta di soggiorno se non sono inseriti in un elenco predisposto dalla regione di appartenenza. Tanto che in caso contrario i contribuenti possono contestare le richieste di pagamento degli albergatori. Sareà dunque spettanza della Regione predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati a istituire l'imposta di soggiorno. Questo principio è stato a sua volta disposto dal Tar Toscana, con la sentenza 647/2017.
L'attribuzione di tale onere, in base all’articolo 4 del Dlgs 14 marzo 2011 n. 23, viene ad inquadrarsi nel riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dall'articolo 117 della Costituzione che, nell'ambito della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del sistema tributario, coordinamento che si realizza con la predisposizione degli elenchi con i quali la Regione decide quali sono i Comuni che, per vocazione turistica, possono istituire l'imposta di soggiorno. Sottolineiamo che è la condizione di vocazione turistica a fare la differenza. E’ difatti tale caratteristica che permette ad un comune piuttosto che ad un altro l’iscrizione in tale elenco, contrariamente solo i comuni capoluogo e le unioni possono imporne il pagamento, per gli altri enti è necessaria l'inclusione nell'elenco regionale, previo accertamento della loro vocazione turistica.


Dunque, esaminata la particolare condizione di detto tributo, vediamo che se da una parte appare svincolato dall’imposto blocco che non permette variazioni di sorte in termini di tariffe e aliquote, dall’altro si scontra contro l’ostacolo della registrazione nell’elenco redatto a cura della regione di appartenenza. Invero, sì al via l’istituzione dell’imposta di soggiorno ma con qualche minuzioso accorgimento.
 
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