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21 luglio 2017

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO: AGENDA FITTA PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Luglio da sempre è un mese fitto di impegni e di scadenze, ci si accinge alla chiusura della prima parte dell’anno e la sosta estiva è alle porte, i responsabili del settore finanziario si ritrovano con appuntamenti e scadenze di particolare rilievo, primi fra tutti, la verifica degli equilibri e l'assestamento del bilancio 2017/2019, la ricognizione di eventuali debiti fuori bilancio, nonché l'avvio degli atti di programmazione del prossimo triennio. 
Ci sono poi le trasmissioni del monitoraggio del primo semestre 2017 sul pareggio di bilancio e la pubblicazione dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti. Entro fine mese, saranno inoltre disponibili gli esiti degli scambi di spazi finanziari attuati con il patto di solidarietà nazionale, oltre all'applicazione delle nuove regole fiscali introdotte dal Dl n. 50/2017. Infine, i consigli degli enti che hanno optato per il rinvio devono approvare lo stato patrimoniale e il conto economico 2016. Il mancato adempimento è accompagnato dalla sanzione dello scioglimento del consiglio, così come l'inadempimento all'obbligo di verifica degli equilibri del bilancio 2017-2019.

L'articolo 193 del Dlgs 267/2000, adempimento di maggior rilievo e complessità, prevede che gli enti locali debbano garantire sia in sede previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare almeno una volta all'anno entro il termine del 31 luglio apposita deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare i necessari conseguenti provvedimenti.
Inoltre il Dl 174/2012 convertito nella legge 213/2012 all'articolo 3, comma 1, lettera d), ha disposto l'introduzione dell'articolo 147-quinquies al Dlgs 267/2000, attribuendo al Responsabile del Servizio Finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo altresì che tale controllo sia esteso anche alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

E’ pertanto opportuno procedere ad effettuare un’attenta e accurata verifica sull'andamento delle entrate e delle spese previste nel bilancio, così da garantire l’equilibrio tra l'andamento delle entrate e delle spese sia di parte corrente, sia di parte capitale, sia la gestione dei residui che risultino in linea con gli stanziamenti in previsione. Tale verifica, si fonda sull'esatta contabilizzazione delle poste in bilancio, con particolare attenzione alle entrate, diventa dunque fondamentale l’analisi dei criteri di imputazione a bilancio dei principali fatti di gestione, anche per evitare comportamenti elusivi dei vincoli di finanza pubblica.

Partendo dalla corretta applicazione dei principi contabili di cui al Dlgs 118/2011 e s.m.i., analizziamo quali sono nel dettaglio le verifiche necessarie che dovrebbero essere attuate per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio così come richiesto dall’articolo 193 del Dlgs 267/2000:
- rispetto del principio del pareggio finanziario,
- equilibri interni (parte corrente, conto capitale, servizi conto terzi),
- congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritto a bilancio,
- equilibri di cassa,
- equilibri della gestione dei residui,
- congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato a rendiconto,
- rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
- andamento della gestione degli organismi gestionali esterni.

Dunque, l'obbligo di verifica della copertura delle spese correnti e di investimento e di tutte le voci così descritte impone all’Ente, nello specifico al responsabile del servizio finanziario, la ricognizione su eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere o finanziare in base all'articolo 194 del Tuel.

Misura utilizzabile per ripristinare gli equilibri di bilancio, per l'anno in corso e per i due successivi, sono le eventuali economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, oltre ai proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Aspetto complementare è quello relativo alle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, Imu e Tasi, devono essere accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto. Anche le risorse derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, continuano a essere accertate con lo stesso criterio, salvo i casi di emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, che sono accertati sulla base dei documenti formali emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade. Diversi sono i criteri di imputazione delle risorse gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico, Tari. In questo caso l’accertamento è imputato all’esercizio in cui gli atti sono emessi, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto, ove consentito dalla legge. La successiva emissione di ruoli coattivi riferiti a tali entrate non genera ovviamente nuovo accertamento.

L’accertamento delle sanzioni al codice della strada deve essere effettuato con riferimento alla data di notifica del verbale, mentre le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici, anche se affidati in gestione a terzi, sono imputate all’esercizio in cui servizio è reso all’utenza.

Inoltre le entrate mai accertate per le quali era stato emesso il ruolo in esercizi precedenti all’avvio della riforma contabile devono continuare ad essere accertate per cassa sino al loro esaurimento, come le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tutte le tipologie di entrata.


Pertanto, entro il 31 luglio è fatto obbligo ai sensi di legge tale verifica e non solo, viene richiesta l’eventuale e conseguente salvaguardia dell’equilibrio del bilancio così redatto ad inizio anno, per continuare così ad adeguarsi il più possibile con quanto previsto nella prima approvazione del Consiglio Comunale. 
 
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