Numerosi spunti normativi e giurisprudenziali sono stati offerti dal
Legislatore relativamente alla tassazione dei terreni agricoli.
Cerchiamo ora di ripercorrere la storia
normativa della tassazione agricola per cercare di stabilire un ordine e
focalizzare l’attenzione su quelle che appaiono essere le principali nozioni da
utilizzare e conoscere, ai fini di comprendere al meglio la logica di tale istituto.
E’ noto infatti come l’imponibilità dei terreni agricoli ai
fini ICI e IMU ha creato grosse controversie e numerosi ostacoli nell’applicazione
dell’imposta, non solo ai contribuenti ma anche agli uffici tributi. Le
numerose modifiche nel corso degli anni hanno apportato confusione, molteplici
sono state le strade che si sono intraprese, percorse e spesso interrotte.
Partendo dalla primitiva imposizione, ovvero l’ICI, la
caratteristica rilevante è senza alcun dubbio la nozione di comune “montano”. Condizione che si realizza se quest’ultimo è
compreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del
14 Giugno 1993, poiché in tal caso opera l’esenzione di cui all’art. 7 comma 1
lettera h) del D.lgs 504/1992.
Quanto detto produce una duplice regola, difatti per tutti i
comuni non rientranti in tale circolare, i terreni sono soggetti al pagamento
dell’ICI, la cui base imponibile è costituita dal reddito dominicale aumentato
del 25% e moltiplicato per il coefficiente pari a 75.
Ovvio è che
il tutto apre poi alle agevolazioni disciplinate nel dettaglio dei casi di
specie.
L’art. 9 del
D.lgs. n. 504/1992 ove si legge che “I terreni agricoli posseduti da
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a
titolo principale, purché dai medesimi condotti…”, usufruiscono di particolari
agevolazioni risultando soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente l’importo di € 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
• del 70 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente
€ 25.822,84 e fino a € 61.974,82;
• del 50 % di quella gravante sulla parte di valore eccedente
€ 61.974,82 e fino a € 103.291,00;
• del 25 % di quella gravante sulla parte di valore eccedente
€ 103.291,00 e fino a € 129.114,00.
Pertanto, i due requisiti indispensabili e contestuali al
fine di poter usufruire di detta agevolazione sono:
Ultima nota è che una eventuale affitto da parte di un imprenditore agricolo di un terreno ad altro imprenditore agricolo, comporterebbe ipso fatto la perdita del diritto all’agevolazione in quanto verrebbe meno il requisito della conduzione diretta da parte del soggetto passivo d’imposta.
- il possesso da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli
- la conduzione diretta da parte dei medesimi soggetti.
Ultima nota è che una eventuale affitto da parte di un imprenditore agricolo di un terreno ad altro imprenditore agricolo, comporterebbe ipso fatto la perdita del diritto all’agevolazione in quanto verrebbe meno il requisito della conduzione diretta da parte del soggetto passivo d’imposta.
Con la nascita dell'IMU nel 2012 è entrato in vigore l’IMU che ha preso il posto
della precedente ICI con la quale sono apportate numerose novità. L’art. 13,
comma 8 bis, del D.L. n. 201/2011 effettua un espresso riferimento ai “...
terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola…”. Si istituisce con questo la
figura degli imprenditori agricoli professionali (IAP), a norma D.lgs 99/2004, la cui definizione è colui che dedica alle attività
agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del
proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava inoltre dalle attività
medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro.
Altro requisito previsto dall’art. 1, comma 5-bis, del
D.lgs. n. 99/2004 è che “… l’imprenditore agricolo professionale persona
fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero
amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale
ed assistenziale per l’agricoltura”.
Appare evidente che la vera rivoluzione consiste nel fatto
che oltre alla figura del coltivatore diretto, tra i fruitori dei benefici fiscali
vengono considerate anche le società, siano esse di capitale o di persone; le
agevolazioni di cui trattasi consistono in:
• riduzioni dell’imposta;
• applicazione di coefficienti moltiplicativi ridotti;
• applicazione della c.d. “finzione giuridica” per quanto
attiene le aree fabbricabili.
Il comma 8-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce anche
che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da IAP iscritti nella
previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta
limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con l’applicazione delle
seguenti riduzioni:
• del 70 dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente
i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
• del 50 % dell’imposta gravante sulla parte di valore
eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
• del 25 % dell’imposta gravante sulla parte di valore
eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
Concludendo, per tale annualità, relativamente al pagamento, i contribuenti dovevano effettuare il versamento dell'imposta, per un ammontare pari al 3,8 per mille, con il modello F24 a favore dello Stato; la differenza tra l'aliquota deliberata dai comuni e l'aliquota del 3,8 andava versata al Comune con l'apposito codice.
Passando all'anno 2013, troviamo subito l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011 con la contestuale scomparsa della quota di spettanza allo Stato. Tale manovra viene compiuta con la Legge 228/2012, con la conseguenza che il gettito IMU relativo ai terreni agricoli diviene di assoluta competenza dell'ente locale.
Nel corso dell'anno successivamente all'emanazione del DL 54/2013, all'articolo 1 si dispone una sospensione del pagamento della rata di acconto di giugno per tutti i possessori dei terreni agricoli. Tale sospensione verrà a tramutarsi in abolizione definitiva della rata di acconto ai sensi dell'art. 1 del DL 102/2013. Il saldo di dicembre è stato regolato dall'articolo 1 del DL 133/2013 il quale operò una restrizione alle agevolazioni, tornando sui passi del precedente emendamento che includeva tutti i possessori, senza alcuna discriminazione. Pertanto, l'agevolazione fu estesa solo ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, per i restanti l'imposta doveva essere versata interamente.
Dunque nel 2013 si registrò un clamoroso cambio di tendenza per l'acconto e il saldo, le condizioni fissate per giugno non corrispondevano per l'adempimento di dicembre.
Il paradosso continua nell'anno 2014, più precisamente con il Decreto interministeriale del 28/11/2014, retroattivo al 01/01/2014, viene rivista la classificazione dei Comuni montani, introducendo il parametro dell'altitudine dal livello del mare.
A rigore di ciò, si dispone l'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli dei comuni situati ad una altitudine di 601 metri e oltre. Tale modifica in itinere rese necessaria l'introduzione di una proroga dei termini di pagamento, sia di acconto che di saldo al 26 gennaio 2015. Tutte le problematiche sorte a seguito di tale manovra che il Governo con DL 4 del 2015 optò per un ripristino della precedente classificazione.
Così il 2015 si apre con tale novità che ha però i contorni del passato, parafrasando potremmo dire, "tutto cambia per non cambiare nulla". Si torna alla vecchia classificazione dei comuni montani in base all’elenco Istat e rinviava ulteriormente il termine di pagamento al 10 febbraio 2015. Viene inoltre prevista l'applicazione di una detrazione pari a 200,00 Euro per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP che in base alla classificazione descritta sopra non risultino esenti.
Arriviamo dunque all'annualità 2016, la normativa prevede ulteriori radicali cambiamenti, l’art. 1, comma 13, della Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015, dispone infatti che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7 comma 1 lettera h), del D.lgs. n. 504/92 per i terreni agricoli ricadenti in zone montane o collinari, si applica nuovamente sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n. 9.
Viene, quindi, abbandonato l’inutilizzabile elenco Istat e si torna al vecchio sistema. Vengono conseguentemente abrogate le disposizioni contenute nei commi da 1 a 9-bis dell’art. 1 del D.L. n. 4/2015, ovvero:
• l’esenzione dei terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati totalmente montani previsti dall’elenco ISTAT;
• la detrazione di € 200,00 per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni previsti nella circolare n. 9/1993 e non più esenti nel 2015;
• l’esenzione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e IAP e concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola.
Infine, viene prevista l’esenzione totale dal pagamento IMU dei terreni agricoli purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, indipendentemente dal Comune di ubicazione.
E' così che si ritorna al passato... Pertanto, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori agricoli e IAP possono godere delle agevolazioni per il versamento del tributo sulla proprietà del terreno agricolo.
Concludendo, per tale annualità, relativamente al pagamento, i contribuenti dovevano effettuare il versamento dell'imposta, per un ammontare pari al 3,8 per mille, con il modello F24 a favore dello Stato; la differenza tra l'aliquota deliberata dai comuni e l'aliquota del 3,8 andava versata al Comune con l'apposito codice.
Passando all'anno 2013, troviamo subito l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011 con la contestuale scomparsa della quota di spettanza allo Stato. Tale manovra viene compiuta con la Legge 228/2012, con la conseguenza che il gettito IMU relativo ai terreni agricoli diviene di assoluta competenza dell'ente locale.
Nel corso dell'anno successivamente all'emanazione del DL 54/2013, all'articolo 1 si dispone una sospensione del pagamento della rata di acconto di giugno per tutti i possessori dei terreni agricoli. Tale sospensione verrà a tramutarsi in abolizione definitiva della rata di acconto ai sensi dell'art. 1 del DL 102/2013. Il saldo di dicembre è stato regolato dall'articolo 1 del DL 133/2013 il quale operò una restrizione alle agevolazioni, tornando sui passi del precedente emendamento che includeva tutti i possessori, senza alcuna discriminazione. Pertanto, l'agevolazione fu estesa solo ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, per i restanti l'imposta doveva essere versata interamente.
Dunque nel 2013 si registrò un clamoroso cambio di tendenza per l'acconto e il saldo, le condizioni fissate per giugno non corrispondevano per l'adempimento di dicembre.
Il paradosso continua nell'anno 2014, più precisamente con il Decreto interministeriale del 28/11/2014, retroattivo al 01/01/2014, viene rivista la classificazione dei Comuni montani, introducendo il parametro dell'altitudine dal livello del mare.
A rigore di ciò, si dispone l'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli dei comuni situati ad una altitudine di 601 metri e oltre. Tale modifica in itinere rese necessaria l'introduzione di una proroga dei termini di pagamento, sia di acconto che di saldo al 26 gennaio 2015. Tutte le problematiche sorte a seguito di tale manovra che il Governo con DL 4 del 2015 optò per un ripristino della precedente classificazione.
Così il 2015 si apre con tale novità che ha però i contorni del passato, parafrasando potremmo dire, "tutto cambia per non cambiare nulla". Si torna alla vecchia classificazione dei comuni montani in base all’elenco Istat e rinviava ulteriormente il termine di pagamento al 10 febbraio 2015. Viene inoltre prevista l'applicazione di una detrazione pari a 200,00 Euro per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP che in base alla classificazione descritta sopra non risultino esenti.
Arriviamo dunque all'annualità 2016, la normativa prevede ulteriori radicali cambiamenti, l’art. 1, comma 13, della Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015, dispone infatti che l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7 comma 1 lettera h), del D.lgs. n. 504/92 per i terreni agricoli ricadenti in zone montane o collinari, si applica nuovamente sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n. 9.
Viene, quindi, abbandonato l’inutilizzabile elenco Istat e si torna al vecchio sistema. Vengono conseguentemente abrogate le disposizioni contenute nei commi da 1 a 9-bis dell’art. 1 del D.L. n. 4/2015, ovvero:
• l’esenzione dei terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati totalmente montani previsti dall’elenco ISTAT;
• la detrazione di € 200,00 per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni previsti nella circolare n. 9/1993 e non più esenti nel 2015;
• l’esenzione per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e IAP e concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola.
Infine, viene prevista l’esenzione totale dal pagamento IMU dei terreni agricoli purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, indipendentemente dal Comune di ubicazione.
E' così che si ritorna al passato... Pertanto, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori agricoli e IAP possono godere delle agevolazioni per il versamento del tributo sulla proprietà del terreno agricolo.