L'imponibilità degli immobili posseduti e a vario titolo
utilizzati dagli enti non commerciali come ONLUS ed enti ecclesiastici, è stata
caratterizzata da continui, e spesso contraddittori, mutamenti normativi e giurisprudenziali.
Nel 2012 è stata avviata una revisione normativa atta a
disciplinare in maniera definitiva tali fattispecie, a seguito essenzialmente dell’apertura
di una procedura di infrazione europea per aiuti di Stato, con l’individuazione
della fattispecie di uso “promiscuo” (commerciale-non commerciale) del medesimo
immobile e con il successivo percorso attuativo, sembra poter dare maggior
stabilità e certezza al regime di imposizione cui sono sottoposti gli immobili
in questione.
Gli enti non commerciali si caratterizzano per la struttura
organizzativa e per la natura peculiare dell’attività esercitata. Per ente non
profit, deve comunemente intendersi un ente che, senza il perseguimento di uno scopo
lucrativo, si dedica ad attività socialmente rilevanti nel campo della cultura,
dell’assistenza, della ricerca, della sanità e della salvaguardia
dell’ambiente.
L’elemento distintivo ai fini della qualifica di enti non
profit è essenzialmente quello che riguarda gli interessi economici alla base
dell’ente stesso. In sintesi, un ente può definirsi come non profit quando
coloro che hanno contribuito alla sua formazione non intendono assicurarsi,
attraverso l’operatività economica dell’ente, ritorni economicamente
commisurabili quali, ad esempio, profitti in denaro ovvero beni o servizi in
natura. Ciò ovviamente non vuol dire che l’ente in sé è costretto ad agire “in
perdita”; significa solamente che il risultato netto dell’operatività economica
dell’ente deve essere accantonato o impiegato unicamente per il raggiungimento
degli scopi istituzionali.
Entro il prossimo 16 giugno gli ENC sono chiamati alla cassa
per versare, la prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2017, il saldo (conguaglio)
per l’anno d’imposta 2016 e la prima rata della TASI dovuta per l’anno 2017.
Essi, infatti, versano l’IMU in tre rate: le prime due, di
importo pari al 50% dell’imposta corrisposta nell’anno precedente, da versarsi
entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre e la terza rata, a saldo
dell’imposta complessivamente dovuta, che va versata entro il 16 giugno
dell'anno successivo. Pertanto ai sensi del comma 721, della Legge 147/2013,
meglio conosciuta come Stabilità 2014, il versamento dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e' effettuato
dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di
importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta
per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio
dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno
dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo
con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei
confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni
presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Relativamente alla TASI invece verseranno in acconto entro
il 16 giugno e a saldo entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Ultima precisazione circa gli ENC è quella riguardante la dichiarazione.
Essi presentano la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, l’art. 5
del dm 26 giugno 2014 individua una scadenza ordinaria, coincidente con quella
fissata dall’art.13, comma 12-ter, del dl n. 201 del 2011, secondo la quale i
soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello
in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Pertanto, ciò sta
significando che, per beneficiare dell’esenzione prevista dalla lett. i)
dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 504/92, (Immobili appartenenti ad enti non
commerciali destinati a fini assistenziali, di ricerca, ecc.) l’obbligo dichiarativo IMU/TASI, scatta,
solo se si sono state variazioni rispetto a quanto già dichiarato al comune.
Nella dichiarazione gli enti non commerciali devono indicare tutti
gli immobili posseduti distinguendo, nelle apposite sezioni, tra
- immobili totalmente imponibili (quadro A),
- immobili parzialmente imponibili e immobili esenti (quadro
B).
Con riferimento agli immobili parzialmente imponibili, gli
enti non commerciali sono tenuti ad indicare i criteri, stabiliti dal D.M. n.
200/2012, necessari a determinarne la percentuale di imponibilità in
ragione dello svolgimento negli stessi di attività promiscua, non qualificabile
esclusivamente come non commerciale.
Per quanto attiene invece le modalità di calcolo
dell’imponibile in caso di utilizzo promiscuo dell’immobile, va
segnalata un’anomalia nel modello di dichiarazione. Le modalità di
determinazione del rapporto proporzionale sono definite dall’art. 5 D.M. n. 200
del 2012, il quale dispone che il rapporto è determinato con riferimento allo spazio,
al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le
attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo.
Per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione
mista, la proporzione è prioritariamente determinata in base alla superficie
destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle esenti,
rapportata alla superficie totale dell'immobile. Per le unità immobiliari che
sono integralmente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione è
determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività
sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei
soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività. Inoltre, nel caso in cui
l'utilizzazione mista, oltre che nelle ipotesi sopra previste, è effettuata per
periodi limitati dell'anno, la proporzione è determinata anche in base ai
giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle
attività commerciali.
In pratica, l’esenzione parziale deve essere considerata con
riferimento ad una combinazione di condizioni:
- lo spazio (nel caso in cui l’utilizzo promiscuo
si concretizzi nella destinazione ad attività commerciali di una parte
dell’immobile non separabile funzionalmente sotto il profilo catastale);
- la platea dell’utenza (nel caso che l’attività
commerciale sia diretta ad una parte degli utenti);
- il tempo durante il quale si protrae l’utilizzo
commerciale dei locali o di quote di essi.
Nel caso più semplice, un immobile utilizzato in modo
commerciale per il 50% della superficie nell’arco di un semestre, risulterà
imponibile per il 25% del suo valore fiscale (valore IMU x 50% x 50%).
L’IFEL segnala anche che le istruzioni alla dichiarazione
non considerano l’ipotesi in cui un fabbricato venga utilizzato contemporaneamente per più
attività. È il caso, ad esempio, di un immobile utilizzato per una parte ad
attività ricettiva e per un’altra parte ad attività ricreativa, entrambe svolte
in forma commerciale. In questo caso c’è il rischio che l’ente dichiarante
debba dichiarare lo stesso fabbricato due volte, una per ogni attività
svolta.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione ENC sussiste esclusivamente per
quei soggetti che possiedono immobili esenti, o parzialmente esenti,
da indicare nel quadro B, anche se unitamente a fabbricati totalmente
imponibili, da indicare nel quadro A, conseguentemente, sussiste l’obbligo di
presentazione della dichiarazione ordinaria nel caso di soggetti
che possiedono immobili rientranti in una delle altre fattispecie esonerative
diverse da quelle sopra considerate.