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26 agosto 2016

CAMBIO SOFTWARE: IL PROBLEMA DEI DATI NON È PIÙ UN PROBLEMA

Uno dei problemi che sta investendo le Pubbliche Amministrazioni negli ultimi anni sta nella scelta dei gestionali ed il conseguente passaggio ad una nuova software house. Si perché nella gestione delle banche dati in alcuni casi, il travasamento dei dati viene ostacolato dalla precedente software house, che spesso cerca di ottenere facili e ingannevoli guadagni nel consegnare i dati all'ente che per tanti anni ha avuto come cliente. 
Tale comportamento è assolutamente scorretto e apporta un notevole danno all'Ufficio, in quanto viene ostacolato un servizio, arrecando così ostacoli non solo all'amministrazione ma di ritorno anche al cittadino. 
Finalmente il Tribunale di Catanzaro deposita la sentenza n. 2035/16 avverso il ricorso promosso dall'Ente ex articolo 700 Cpc (misura cautelare con funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito) che crea non solo giurisprudenza ma fa senz'altro chiarezza in questo mondo dai caratteri un po’ anarchici per così dire. Infatti il Tribunale, sezione specializzata in materia di Impresa, stabilisce la necessità che sia garantita la continuità dei servizi pubblici locali essenziali, rientrando in tale definizione i servizi: demografici; elettorali; stato civile; contabilità; gestione del personale, delle entrate tributarie ed extratributarie. 
Le software house non possono interrompere l'erogazione dei servizi dei Comuni, ai quali per la rilevanza degli interessi collettivi coinvolti deve sempre essere garantita la continuità nell'erogazione dei relativi servizi, comportando altrimenti conseguenze di rilievo non solo civilistico. 
Le conclusioni del Giudice, riconosciuta la meritevolezza e la fondatezza accoglieva il ricorso del Comune affermando importanti principi di diritto: la consegna al Comune del contenuto di tutte la banche dati sinora gestite su supporti magneto-ottici in formato Ascii decodificato, documentato e utilizzabile da chiunque; l'irreparabilità del pregiudizio della software house non può porsi in correlazione con quello molto maggiore che subirebbe il Comune, quale esponente della propria collettività. 

La sentenza di fatto, espone una serie di principi estendibili a tutti i Comuni, che vanno dall'obbligo di restituzione della banca dati, alla necessità che essi siano decodificati e utilizzabili da tutti, escludendo che le software house possano tenere sotto scacco l'ente pubblico e la propria collettività di riferimento, servendosi di meri interessi economici rispetto al ben più importante interesse generale. 
Non è infatti situazione remota e isolata quella in cui i comuni si vedono “ostaggio” dei propri dati informatici, impossibilitati a erogare servizi istituzionali e pubblici, tra l’altro essendo gli unici a poterli offrire ai cittadini. 

Il giudice nel valutare l’interesse economico della software house e quello generale istituzionale del Comune, all'utilizzo dei dati degli archivi informatici, correttamente fa prevalere il secondo. Questo senza alcun dubbio aggravato dal danno in cui versa così l’intera collettività, la quale verrebbe privata dei servizi di rilevanza essenziale. La pronuncia pur essendo cautelare, pone in risalto i problemi sottesi alla proprietà dei dati degli Enti locali, ed al loro libero utilizzo tramite decodifica, superando le eccezioni afferenti alla violazione del diritto d'autore sul software e le banche dati. 

La sentenza in esame ha avuto dunque il merito di aver dettato dei canoni generali estendibili a tutti i Comuni, riconoscendo e dando notevole importanza alla prevalenza dell'interesse generale e l'importanza dei dati, che devono essere restituiti e non possono essere codificati con piattaforme che rendono impossibile la loro utilizzabilità da parte dell'Ente locale, anche qualora il contratto sia ormai terminato.

25 agosto 2016

RISCOSSIONE ENTI LOCALI - FARE PRESTO, FARE BENE. ALTRO CHE EQUITALIA

L’abolizione di Equitalia sembra ormai non più un lontano miraggio ma sembra essere sempre più una concreta soluzione con scadenza fissata al 31 dicembre 2016. E’ così che da nord a sud sono decine i Comuni che hanno tolto ogni potere all'ente di riscossione con soluzioni diverse.
La Legge 166 che autorizza le amministrazioni locali a non servirsi più di Equitalia risale al 2011, a causa delle numerose proroghe e della mancanza ad oggi di un obbligo a fare autonomamente, non tutti gli enti si sono preparati adeguatamente al divorzio dalla società di riscossione e soprattutto non hanno ancora un quadro completo dei vantaggi che possono emergere istituendo una riscossione propria.
L’abolizione di Equitalia ha avuto effetti diversi e molteplici nei vari comuni d’Italia. C’è stato ad esempio il baratto amministrativo e l’abolizione della Tasi, citandone alcuni. 
Il punto fondamentale è che in materia di riscossione coattiva, in Italia vige ancora il Regio decreto n.639 del 1910, firmato da Vittorio Emanuele III, quindi se oggi un Comune decide di abbandonare Equitalia, come alternativa per la riscossione coattiva ha il regio decreto 639 del 1910. 
Gli ufficiali della riscossione, nel nostro Paese, ce li ha quasi tutti Equitalia, nonostante con l’art. 42 del D.Lgs. 112/1999 veniva previsto un concorso nazionale, bandito di concerto tra il Ministero dell’Economia e Finanze ed il Ministero dell’Interno, per l'idoneità degli ufficiali. L'ultimo bando, infatti porta la data del 15 dicembre 2003 ben prima dunque dell’entrata in vigore della Legge 248/2005 che ha interamente riformato il sistema della riscossione nazionale e locale. Tale norma per la verità, nella previsione di una possibile carenza delle figure in questione, ha stabilito come tale concorso, qualora necessario, potesse essere indetto senza la necessità di osservare alcuna specifica cadenza temporale avendo riferimento solo all'esigenza e alla necessità delle amministrazioni. A tutt'oggi però, dopo oltre 13 anni dall'ultimo bando, nulla è accaduto.
Il regio decreto caduto in disuso è tornato in auge da quando il DL 70/2011 articolo 7 comma 2 ha disposto l’uscita di Equitalia dal mondo dei comuni. Così si è tornati, contro l’evasione, all'ingiunzione fiscale, ovvero a un’ordine di pagamento emesso dall'ente locale. La misura prevede che, se il soggetto intimato non paga entro un certo termine, l’ente può attivare le procedure esecutive e pignorare i beni del debitore.
E allora negli ultimi anni molte amministrazioni si sono attrezzate per riscuotere i tributi direttamente, attraverso società in house o partecipate oppure attraverso soggetti privati selezionati con gara pubblica. Prima della riscossione coattiva, per i tributi locali di modesta entità ci sarà una fase stragiudiziale.
E' doveroso precisare però che si sono paventate inchieste aperte dalle procure di mezza Italia sulle attività di alcune società private di riscossione, creando non poca confusione ed un pizzico di timore. Tributi Italia è il caso più noto, ma non è certo l’unico.
A fare ordine però sono intervenuti Consiglio di Stato e Anac, come già esposto nel nostro precedente articolo, indicando quale scelta più efficace ed efficiente la riscossione coattiva diretta, effettuata dai Comuni avvalendosi di società la cui logica non sia condizionata dall'aggio (la commissione ricevuta da Equitalia su ogni cartella gestita). Così da poter avere il supporto ed il sostengo di professionisti del settore specializzati nella lotta all'evasione e nello stesso momento continuare ad avere sotto la propria giurisdizione tutto il loro operato.

Tra i primi ci sono stati Riccione, Morazzone (Varese), Thiene (Vicenza), San Donà di Piave (Venezia), Vigevano (Pavia), Zanica (Bergamo), Merate (Lecco) e Calalzo di Cadore (Belluno), che dal 2011 ha affidato la raccolta coattiva dei crediti insoluti alla Comunità montana Valbelluna, che già gestiva la riscossione delle tasse ordinarie. Il risparmio dichiarato dall'amministrazione comunale è di 26 mila euro l’anno. Tra i pionieri anche il Comune di Oristano. Solo un anno dopo il cambio, il risparmio ottenuto con la riscossione diretta era calcolato in un milione e mezzo di euro, con un aumento di 650mila euro nel gettito derivante dall’Ici e di 600mila euro per la Tarsu.

12 agosto 2016

IL TAR RESPINGE L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER LE TARIFFE DELLA TARI SE SI APPLICANO I COEFFICENTI NORMALIZZATI

Il Tar Latina con sentenza n. 486/2016 ha chiarito che non occorre motivare le tariffe della Tari se si applicano i coefficienti previsti dal metodo normalizzato, cioè dal Dpr n. 158/1999, respingendo così il ricorso di alcuni gestori di stabilimenti balneari. In particolare i gestori delle strutture balneari hanno contestato la mancanza di motivazione della delibera di determinazione delle tariffe Tari 2014, in quanto l'atto avrebbe un carattere composito, in parte regolamentare e in parte provvedimentale. Ma il Tar Latina ha respinto l'eccezione negando che la delibera richieda una particolare o specifica motivazione, trattandosi di un atto generale. Nel dettaglio i giudici amministrativi evidenziano che la determinazione delle tariffe si basa sull'applicazione del metodo normalizzato disciplinato dal Dpr n. 158/1999. Ebbene, i coefficienti previsti dalle tabelle allegate al Dpr n. 158/1999 per la determinazione della quota fissa e della quota variabile per gli stabilimenti balneari già tengono conto delle caratteristiche dell'attività, con particolare riferimento alla diversa attitudine alla produzione di rifiuti dell'arenile rispetto al chiosco e del carattere stagionale dell'attività. Non a caso i coefficienti della specifica categoria sono diversi, e soprattutto sensibilmente più bassi, rispetto a quelli previsti per i pubblici esercizi (bar, pasticcerie, ristoranti) e in genere per le altre strutture ricettive (alberghi e campeggi). Il Comune ha quindi ritenuto corretto individuare il coefficiente di produttività per gli stabilimenti balneari all'interno del range previsto dal Dpr n. 158/1999. Scelta che non è stata censurata dal Tar, trattandosi di questione rientrante nel merito della discrezionalità amministrativa.

E’ senz’altro da evidenziare come la questione dell'obbligo motivazionale delle tariffe è sempre stata piuttosto controversa, specie con riferimento alla Tarsu. Infatti l'articolo 69 del Dlgs n. 507/1993 impone ai Comuni di indicare analiticamente e in dettaglio le scelte effettuate in ordine alle tariffe, diversamente dagli altri tributi comunali. Sul punto si è però formato un orientamento giurisprudenziale oscillante, che per un verso ha ritenuto sempre necessaria una specifica motivazione (tra cui il Consiglio di Stato con le sentenze n. 5616/2010 e n. 5037/2009) e per altro verso ha negato la sussistenza di tale obbligo (tra cui la Cassazione con le sentenze n. 11966/2016, n. 8351/2015 e n. 7044/2014).
Si è andata via via per configurandosi una leggera apertura da parte del Consiglio di Stato, il quale ha affermato la possibilità di ritenere implicitamente motivate le tariffe Tarsu nel caso in cui il Comune abbia applicato il metodo normalizzato di cui al Dpr n. 158/1999. Ciò in quanto il Dlgs n. 507/1993 deve intendersi integrato dal Dpr n. 158/1999 e il richiamo a quest'ultimo nella delibera comunale concretizza una motivazione «per relationem» del tutto legittima.

La decisione n. 486/2016 del Tar Latina è quindi in perfetta sincronia con l'orientamento pregresso sorto sul Dpr n. 158/1999. D'altronde sembra non esistere più alcuna norma, analoga all'articolo 69 del Dlgs n. 507/1993, che imporrebbe di motivare le delibere tariffarie. Pertanto con la soppressione della Tarsu deve intendersi venuta meno la questione riguardante l'obbligo motivazionale della delibera tariffaria, visto che ora si applicano i coefficienti indicati dal Dpr n. 158/1999.

10 agosto 2016

RURALITA' DEL FABBRICATO E CLASSAMENTO CATASTALE

La Corte di cassazione si è espressa su una serie di controversie relative alla questione ormai storica della ruralità ai fini ICI, con particolare riferimento ai fabbricati strumentali delle cooperative agricole. L’interesse, attuale anche per i riflessi diretti in ambito IMU e TASI, è dato dal fatto che, dopo l’intervento delle Sezioni Unite avvenuto nel corso dell’anno 2009, che ha delineato la soluzione interpretativa sulla base di un preciso principio di diritto, non sono mancate alcune pronunce di legittimità di segno contrario, che hanno fatto temere un ritorno alla conflittualità del decennio antecedente. 
La ruralità è intesa come condizione che consente di accedere a diverse agevolazioni fiscali. Il favor fiscale assume ampiezza assai variabile nei vari ambiti tributari, sino a raggiungere il livello massimo dell’esenzione o dell’esclusione totale dal tributo, allorché siano presenti requisiti oggettivi e/o soggettivi, variamente combinati fra loro. Nei tributi locali il tema della ruralità, ha interessato in modo particolare l’ICI, difatti vede ancora dei contenziosi pendenti e attività di controllo in corso per le ultime due annualità. In vigenza di tale tributo il legislatore aveva operato un intervento decisivo per porre fine alla questione dibattuta della configurabilità del fabbricato rurale come presupposto d’imposta, stabilendone l’esclusione. In tal senso è la previsione recata dall’art. 23 comma 1-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con Legge 27 febbraio 2009, n. 14. Rimaneva però la conflittualità, sul piano sostanziale, della individuazione dei requisiti effettivi di ruralità del cespite, cui la norma citata opera rinvio. Con un approccio sistematico alla disciplina speciale del tributo, nel corso del 2009 la Corte di cassazione a Sezione Unite, con sentenza 21 agosto 2009, n. 18565 ha statuito una soluzione interpretativa ancorata alla pregiudizialità vincolante del classamento catastale. Nel dettaglio vediamo che nell’ ICI, tutti i fabbricati rurali, abitativi e strumentali all’attività agricola, risultavano esclusi dalla soggezione all’imposta. Nell’IMU, la soggezione è tornata piena per i fabbricati ad uso abitativo, mentre per gli strumentali il regime di favore ha spaziato da una iniziale aliquota agevolata ad una successiva esclusione dal tributo. Nella TASI e sempre con riferimento ai soli fabbricati strumentali, è prevista un’aliquota agevolata massima che costituisce limite alle scelte di politica fiscale del Comune.
Dopo una serie infinita quindi di sentenze e tesi contrapposte la Corte, con un vero e proprio “pacchetto” di sentenze conformi, ha messo fine ad ogni dubbio residuo in ordine alla possibilità di valutare incidentalmente la sussistenza dei requisiti sostanziali di ruralità discostandosi dal diverso classamento e ha confermato la tassatività della previsione di retroattività quinquennale delle istanze ai sensi del D.L. n. 70, disattesa da alcuni giudici di merito. Il Comune è, dunque, sollevato da verifiche puntuali nel rapporto diretto col contribuente. Il controllo sostanziale potrà, invece, essere oggetto di segnalazioni nei confronti dell’Agenzia delle entrate - Territorio per classamenti ritenuti incongrui o istanze di ruralità che appaiano non fondate. Il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ha comportato, nel tempo, riflessi diversi sul piano fiscale per i quali può essere utile operare una ricognizione, tenendo conto delle annualità ancora oggetto di controllo da parte dell’ente impositore e della attualità delle ricadute. La ricognizione prende avvio dalla individuazione del fabbricato “rurale”, tale allorché siano presenti i requisiti di cui all’art. 9, comma 3 (per i fabbricati abitativi) e comma 3-bis (per i fabbricati strumentali), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. La verifica dei requisiti è operata dall’Agenzia delle entrate - Territorio su istanza o su DOCFA di parte, tenendo conto di eventuali segnalazioni da parte del Comune. La presenza del fabbricato rurale è attestata dalle risultanze catastali (classamento o annotazione di ruralità), con effetti vincolanti sulla fiscalità collegata. La verifica diretta dei requisiti da parte dell’ente impositore è limitata al caso in cui il cespite non sia ancora presente al catasto fabbricati. Il livello successivo dell’approccio fiscale attiene alla individuazione del regime fiscale da applicare, tenuto conto della variabilità degli effetti nei vari tributi e nel corso del tempo.

8 agosto 2016

RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI, IL GOVERNO PONE L'ATTENZIONE SUI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA

Con l’interrogazione in commissione Finanze della Camera n. 5-08252/2016 è stato chiesto se il ministero delle Finanze intenda assumere adeguate iniziative normative, finalizzate a rendere più efficaci, efficienti e sicure le procedure di affidamento dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, estendendo anche ai concessionari locali il sistema di autorizzazioni previsto per il servizio nazionale. 
L'interrogazione al Mef evidenzia la necessità di una maggiore attenzione del Governo in tale ambito, evidenziando come tali comportamenti nella gestione dell'attività di riscossione determinino gravi conseguenze finanziarie in danno dei Comuni coinvolti, i quali vengono privati di ingenti risorse. 
Il Mef, tramite il ViceMinistro, in riferimento alla richiesta di aumentare i controlli più pervasivi sulla raccolta dei tributi, da parte degli enti locali, fa presente che il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, all'articolo 153, comma 4, già prevede espressamente che: «Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri, finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica». 
Con riferimento alla richiesta di attivare iniziative, da parte del Mef, il Governo, come già più volte annunciato, ha avviato approfondimenti nel merito con l'intento di riformare il sistema della riscossione coattiva delle entrate pubbliche. 
La finalità è, in coerenza con la linea intrapresa con il decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 157, e con le rinnovate convenzioni con le agenzie fiscali, in corso di stipula, sempre quello di reindirizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria complessivamente intesa in direzione di un sistema più equo, trasparente e orientato alla crescita, affermando la necessità di un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale e imprese e cittadini. Può quindi a ragion veduta essere verificata, a detta del Mef,  la possibilità di affinare anche il sistema di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi degli enti locali.

5 agosto 2016

TRIBUTI LOCALE E PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER LA CARTELLA DI PAGAMENTO

Il pagamento di tributi locali è assimilabile ai pagamenti che integrano corrispettivo di forniture elettriche o idriche con I' unica differenza che, i corrispettivi che integrano i tributi in esame non sono immediatamente legati alla entità del beneficio conseguito dal contribuente o alla entità dei consumi dello stesso. E’ la Commissione tributaria di Napoli con la sentenza n. 11319/2016 ad affermarlo, disponendo anche che i tributi locali sono elementi strutturali di un rapporto dipendente e correlato caratterizzato da una causa debendi di tipo continuativo, in relazione alla quale l'utente è tenuto ad un’erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso. 
La decisione del giudice di legittimità conferma che gli importi pretesi dal Concessionario della riscossione, mediante cartelle di pagamento non impugnate, soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica delle cartelle stesse, non essendo queste equiparabili a un provvedimento giurisdizionale. La questione giuridica, però, impone un aspetto preliminare cioè quello di precisare i concetti di decadenza e prescrizione.
La prescrizione è una sanzione comminata a chi non esercita un diritto già acquisito in un determinato tempo; tutto si prescrive, nulla può essere imprescrittibile (articolo 2934 e ss. Cc). La decadenza consiste nella perdita della possibilità di acquisire un diritto, che si acquisisce solo se viene esercitata la facoltà; il mancato esercizio della facoltà in un termine perentorio comporta la decadenza (articolo 2934 e ss. Cc). La differenza tra decadenza e prescrizione consiste nel fatto che la prima avviene prima che il diritto sia acquisito, mentre la prescrizione invece avviene dopo che il diritto è acquisito, ma non esercitato; la decadenza è il termine entro il quale bisogna far valere un diritto, la prescrizione è la sanzione inflitta per non avere esercitato quel diritto già acquisito nei termini.
Premessi questi essenziali caratteri giuridici, è agevole comprendere il significato essenziale che emerge dalla pronuncia in esame: secondo la Ctp un atto amministrativo, nella fattispecie una cartella di pagamento, non confermato da sentenza definitiva di condanna necessariamente soggiace agli ordinari termini di decadenza e prescrizione, per cui nulla vale la notifica di un’intimazione oltre detto termine. E’ quindi chiaro evincere che le obbligazioni tributarie, hanno fisiologicamente insita la caratteristica della periodicità alla quale l’articolo 2948 n. 4 Cc riconduce la prescrizione quinquennale.

3 agosto 2016

L'ANNOSA QUESTIONE SULL'ICI E GLI ISTITUTI PARITARI

La Cassazione con la sentenza n. 13968/2016 torna sulla questione dell’esenzione ici per le scuole paritarie. Conferma con questa nuova sentenza l’orientamento già statuito in passato ribadendo la spettanza dell’agevolazione solo se l'attività è svolta con modalità non commerciale, che è onere del contribuente dimostrare. 
La Corte in opposizione alla teoria dell’ente ecclesiastico, secondo la quale il riconoscimento dello status di scuola paritaria dell'attività didattica svolta nell'immobile avrebbe dovuto comportare automaticamente la spettanza dell'esenzione, stabilisce che tale status non costituisce di per sé condizione sufficiente per accedere all'esenzione, essendo necessaria anche la dimostrazione, secondo quanto precisato dal Mef nella circolare n. 2/DF del 2009, che «l'attività non debba chiudere con un risultato superiore al pareggio economico o che eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell'attività didattica». Inoltre, si precisa che per quanto previsto dal decreto ministeriale 200/2012, ai fini dell'esenzione l'attività didattica deve essere «svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione» del costo. 
Ci sembra doveroso inoltre ricordare che la Suprema Corte già in passato si era espressa con il medesimo orientamento, citiamo dunque le sentenze n. 14225/2015 e 14226/2015, con le quale si evidenziava inoltre il principio secondo il quale l’esenzione in base all’originaria formulazione della norma è limitata all’ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell’art. 16 lett. a), della Legge 20 maggio 198 n 222, nelle quali non rientra l’esercizio di attività sanitarie, didattiche o ricettive salvo che non sia dimostrato specificatamente che le stesse siano svolte con modalità non commerciali. Citiamo ancora dalla sentenza 14225/2015, la conferma del principio secondo cui l’esenzione prevista dall’art. 7, primo comma, lett. c) del D.lgs 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. 
C'è solo infine da rilevare che anche la sentenza in commento si pone in linea con quanto recentemente stabilito, proprio in tema di scuole paritarie, dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 292/2016, ad avviso del quale il fine di lucro va posto in correlazione con le caratteristiche economico-commerciali dell'attività esercita e non con la natura dell'ente che le esercita. La scuola paritaria senza scopo di lucro sarebbe quindi quella che svolge il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo solo simbolico per il servizio prestato, dovendosi, al contrario ritenere che «il pagamento di rette di importo non minimo essere considerato fatto rilevatore dell'esercizio di un'attività con modalità commerciali».

2 agosto 2016

CONDONO TOMBALE PER GLI IMMOBILI DELLA CHIESA

E’ con l’articolo 6 della Legge 137/2016 che si dispone l'esonero da tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente, senza necessità di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione per tutti gli immobili della Chiesa che si trovano in zone extraterritoriali. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria convenzione fiscale tra il Governo italiano e la Santa Sede, in vigore dallo scorso 23 luglio.
Possiamo inquadrarla come una disposizione attuativa dell’articolo 16 del Trattato del Laterano del 1929, relativo agli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16, tra i quali le tre Basiliche patriarcali, il palazzo pontificio di Castel Gandolfo, l'Università Gregoriana, i due palazzi di Sant'Apollinare, la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo, nonché altri immobili situati quasi tutti nelle zone extraterritoriali, cioè beneficiarie delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi diplomatiche di Stati esteri.
Doveroso è ricordare che tali immobili erano già esenti dall'Ici, in base all'articolo 7 del Dlgs 504/1992 ora applicabile all'Imu e, dal 2014, anche alla Tasi. Rimaneva quindi vacante, e fonte di incertezza, una regolamentazione riferita alla corrispondente imposta Tarsu. Impossibile un’interpretazione estensiva relativa alla disposizione dei dei patti lateranensi, poiché riguardante le imposte gravanti sui redditi degli immobili e quindi contrapposte ai tributi (come la Tarsu) correlati a un servizio reso dall'ente locale.
Non di poca rilevanza però faceva ingresso nella scena la recente giurisprudenza (cfr Cassazione n 4027/2012) cassando il principio secondo il quale si riteneva applicabile la Tarsu all’Università pontificia Gregoriana (immobile inserito nell’articolo 16 del Trattato del Laterano) e in genere agli istituti ecclesiastici, essendo immobili che producono rifiuti come tutti gli altri.
E’ però la Commissione tributaria regionale del Lazio, a portare confusione con la sentenza n. 3587/2014, ritenendo esenti dalla Tarsu gli immobili degli istituti pontifici, non condividendo quindi e ribaltando la tesi della natura programmatoria dell'articolo 16 del Trattato Lateranense, sostenuta invece dalla Cassazione due anni prima.
Divenuta necessaria dunque una regolamentazione normativa per risolvere la fattispecie viene redatta la Legge 137/2016 sopra riportata. Si tratta, quindi, di una clausola generale, formulata in modo tale da poter valere in futuro per ogni tipo di tributo senza necessità di introdurre, di volta in volta, una specifica disposizione di esonero. Ovviamente l'agevolazione viene meno se la prestazione economica, oggi corrispondente a un tributo, fosse un giorno trasformata in una tariffa dalla natura extratributaria.
Nota da non trascurare è l’evidenza temporale della norma, l'esonero non vale solo per il futuro ma si applica anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato. Viene quindi conferita alla norma una portata retroattiva per sanare le situazioni ancora pendenti, con il limite del giudicato. 
Possiamo giungere alla considerazione che siamo in presenza di un vero e proprio condono tombale per gli immobili della Chiesa. 
Da non trascurare però l’aggravio economico che invece incomberà necessariamente sui contribuenti, i quali si troveranno a sopperire la mancanza di gettito che deve essere comunque coperta in quanto importo del costo del servizio che l’ente qualsiasi esso sia deve far quadrare nel bilancio.

1 agosto 2016

LA NOTIFICA DELL'EVASIONE CONSENTE L'ACCERTAMENTO IN BILANCIO

La Commissione Arconet, ha accolto la proposta avanzata dall’Anci circa i criteri di accertamento delle entrate tributarie relative al recupero evasione. Esaminando il resoconto della riunione del 1 giugno 2016, si rileva che al fine di favorire la corretta interpretazione del principio applicato della contabilità finanziaria dettato dal D.Lgs. 118/2011 all'allegato 4.2 paragrafo 3.7.1, la sua formulazione è integrata con la fattispecie avviso di liquidazione e accertamento: "Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico devono essere accertate e imputate contabilmente nello stesso esercizio in cui sono emessi il ruolo o l'avviso di liquidazione o di accertamento o le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto" (ndr. 30 aprile dell'anno successivo in base all'art. 227 comma 2 del D.lgs.  267/2000). L'accertamento delle entrate da recupero evasione richiede la notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre. Pertanto per essere considerato esigibile non è necessario che entro fine anno l'avviso sia diventato esecutivo a seguito della decorrenza di sessanta giorni dalla notifica al contribuente o alla società di postalizzazione. 
La modifica appare di rilievo per tutti gli uffici finanziari e tributari degli enti locali, che quindi possono accertare queste entrate correnti senza il timore di incorrere in comportamenti elusivi del pareggio di bilancio e risulta coerente con le modalità di contabilizzazione dei proventi derivanti da violazioni al codice della strada. 
Secondo i principi, l'accertamento delle sanzioni avviene infatti alla data di notifica del verbale o della contestazione immediata, che rende l'obbligazione esigibile. Le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, determinano la necessità di integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo. 
È possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento. Si provvede alla riduzione o annullamento dell'accertamento originario in caso di archiviazione o annullamento in sede di autotutela delle le sanzioni già imputate a bilancio. L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate.
Il chiarimento consente quindi agli enti di accertare nell'esercizio tutti gli avvisi di accertamento prima che gli stessi diventino definitivi per decorso dei termini di opposizione o a seguito del perfezionamento del procedimento di intermediazione tributaria. A fronte degli accertamenti si dovrà sempre provvedere ad effettuare adeguati accantonamenti a fondo crediti dubbia esigibilità, secondo i nuovi principi contabili.
 
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