Avendo fissato misure correttive nella gestione rispetto al 2014, anno dell'avvio della Tari con legge di stabilità (comma 639, legge 147/2013), l'ente aveva calcolato per il 2015, al netto del saldo da raccolta differenziata, una spesa di circa 2,6 milioni di euro in più da coprire integralmente con le stesse tariffe come richiesto dalla stessa legge (comma 654). La Corte, seppur lasciando all'Ente la competenza decisionale sulle «opzioni gestionali concrete» sulla questione, ha ricordato che «(…) l'articolo 1, comma 683 della legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale debba approvare le tariffe Tari entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani».
Stando al parere dei magistrati contabili, «con specifico riferimento alla tariffa, va innanzitutto esclusa l'ultrattività della deroga introdotta dal comma 12-quinquiesdecies dell'articolo 10 del Dl 192/2014, limitata al solo 2014, anno di prima introduzione della Tari», per cui «si riespande (…) il principio generale stabilito dall'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006» che proroga automaticamente le vecchie aliquote e tariffe in caso di mancata approvazione delle nuove entro la scadenza per la chiusura dei bilanci di previsione.
I maggiori costi da coprire integralmente formeranno uno scostamento tra gettito a preventivo e gettito a consuntivo.
La disciplina della redazione del piano finanziario Tari per lo scostamento tra gettito a preventivo e consuntivo è contenuta nel DPR 158/1999 art.8, comma 3 lettera d, che si riporta integralmente:
"con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni."
Il Dipartimento delle Finanze ha reso pubbliche le linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe in cui precisa che la relazione accompagnatoria debba contenere l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente e nel prototipo di Regolamento per l’istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), all'articolo 12, comma 3 e 4 è stabilito che "E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale"
Pertanto gli Enti che hanno inviato gli avvisi di pagamento sulla base delle tariffe approvate in Consiglio Comunale divenute illegittime dovranno provvedere alla rettifica degli importi sulla scorta delle tariffe dell'anno precedente, qualora non siano state già evase dai contribuenti.
Con tale norma sembra riconoscersi in capo agli Enti Locali una generale potestà normativa in materia.
La stessa norma, evidentemente (anche se implicitamente), rinvia (“gli enti locali disciplinano”) alla (generale) potestà regolamentare (degli enti locali) in materia di entrate prevista dall'articolo 52, D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446; per il quale:
“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.
Si osservi peraltro che la compensazione per il combinato disposto delle norme dello statuto del contribuente (art 8 comma 1 legge 212 del 2000) ha piena efficacia nel nostro ordinamento e deve essere esplicitamente disciplinata dal regolamento in materia di entrate di ciascun ente locale, ai soli fini della determinazione delle modalità di concreta attuazione (Cassazione, Sez. Tributaria, n. 1851 del 28 gennaio 2010).
Pertanto, in concreto, il contribuente potrebbe quindi ottenere un minor esborso economico per l’anno successivo facendo leva sul credito vantato con l’Amministrazione.
La scelta preferibile della compensazione a dispetto del rimborso apporterebbe un agio ad entrambe le parti, così da configurare quell'equilibrio paritario tra Amministrazione proponente e contribuente.