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4 marzo 2016

OPERATIVITÀ DELLA GESTIONE PER LA MANCATA APPROVAZIONE DELIBERE TARIFFE TARI 2015

E’ la Corte dei conti della Sicilia in risposta a un Comune che chiedeva se accantonare in bilancio un «Fondo per il disavanzo da servizio di raccolta rifiuti 2015» poiché non aveva mai incassato il via libera dal proprio organo consiliare sul piano economico del servizio, a chiarire che se in tema di rifiuti il consiglio non ha approvato le tariffe Tari né il piano economico finanziario, il Comune dovrà applicare le aliquote fissate nell'anno precedente anche se più basse, ma in ogni caso è tenuto a pagare il gestore del servizio nel caso nel frattempo abbia sostenuto maggiori costi.

Avendo fissato misure correttive nella gestione rispetto al 2014, anno dell'avvio della Tari con legge di stabilità (comma 639, legge 147/2013), l'ente aveva calcolato per il 2015, al netto del saldo da raccolta differenziata, una spesa di circa 2,6 milioni di euro in più da coprire integralmente con le stesse tariffe come richiesto dalla stessa legge (comma 654). La Corte, seppur lasciando all'Ente la competenza decisionale sulle «opzioni gestionali concrete» sulla questione, ha ricordato che «(…) l'articolo 1, comma 683 della legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale debba approvare le tariffe Tari entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani».

Stando al parere dei magistrati contabili, «con specifico riferimento alla tariffa, va innanzitutto esclusa l'ultrattività della deroga introdotta dal comma 12-quinquiesdecies dell'articolo 10 del Dl 192/2014, limitata al solo 2014, anno di prima introduzione della Tari», per cui «si riespande (…) il principio generale stabilito dall'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006» che proroga automaticamente le vecchie aliquote e tariffe in caso di mancata approvazione delle nuove entro la scadenza per la chiusura dei bilanci di previsione.

Di conseguenza il Comune potrà continuare a riscuotere la Tari sulla base delle tariffe dell'anno prima, per un servizio che «per scelta dell'organo consiliare, mantiene le caratteristiche dell'ultimo piano economico finanziario formalmente approvato», salva la necessità di indennizzare il gestore «per gli eventuali maggiori oneri medio tempore sostenuti per il nuovo servizio».

I maggiori costi da coprire integralmente formeranno uno scostamento tra gettito a preventivo e gettito a consuntivo.

La disciplina della redazione del piano finanziario Tari per lo scostamento tra gettito a preventivo e consuntivo è contenuta nel DPR 158/1999 art.8, comma 3 lettera d, che si riporta integralmente:
"con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni."
Il Dipartimento delle Finanze ha reso pubbliche le linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe in cui precisa che la relazione accompagnatoria debba contenere l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente e nel prototipo di Regolamento per l’istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), all'articolo 12, comma 3 e 4 è stabilito che "E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale"


Pertanto gli Enti che hanno inviato gli avvisi di pagamento sulla base delle tariffe approvate in Consiglio Comunale divenute illegittime dovranno provvedere alla rettifica degli importi sulla scorta delle tariffe dell'anno precedente, qualora non siano state già evase dai contribuenti.

Nel siffatto caso come gestire tutte le richieste di rimborso per gli avvisi di pagamento emessi e corrisposti in misura maggiore rispetto a quelle dell’annualità precedente. Se è senz'altro vero che al contribuente che abbia versato somme in eccesso a titolo di imposte, queste vanno rimborsate è correlativamente vero che il Comune è tenuto a evadere la richiesta entro 180 giorni dalla data di presentazione. Questo configurerebbe di fatto un lentissimo recupero delle somme per il contribuente e una mole notevole di lavoro per l’Ente.

Per aggirare questo rompicapo l’operatività consigliata all'ufficio tributi sta nella compensazione, prevista in via generale,dal disposto dell’articolo 1, comma 167, L. 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale:
“Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.”
Con tale norma sembra riconoscersi in capo agli Enti Locali una generale potestà normativa in materia.
La stessa norma, evidentemente (anche se implicitamente), rinvia (“gli enti locali disciplinano”) alla (generale) potestà regolamentare (degli enti locali) in materia di entrate prevista dall'articolo 52, D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446; per il quale:
“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.
Si osservi peraltro che la compensazione per il combinato disposto delle norme dello statuto del contribuente (art 8 comma 1 legge 212 del 2000) ha piena efficacia nel nostro ordinamento e deve essere esplicitamente disciplinata dal regolamento in materia di entrate di ciascun ente locale, ai soli fini della determinazione delle modalità di concreta attuazione (Cassazione, Sez. Tributaria, n. 1851 del 28 gennaio 2010).

Pertanto, in concreto, il contribuente potrebbe quindi ottenere un minor esborso economico per l’anno successivo facendo leva sul credito vantato con l’Amministrazione.

La scelta preferibile della compensazione a dispetto del rimborso apporterebbe un agio ad entrambe le parti, così da configurare quell'equilibrio paritario tra Amministrazione proponente e contribuente.
 
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