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7 marzo 2016

EQUITALIA E LA RISCOSSIONE COATTIVA: VERSO UNA DEFINIZIONE?


Nella riscossione dei tributi locali la fanno da protagonisti tempi lunghi, bassi incassi, sistemi coattivi diversi e non sempre trasparenti e costi di gestione spesso superiori alle entrate effettive. A tutto questo marasma si aggiunge il caos normativo che fa il resto.
Da una parte per la rimandata uscita di scena di Equitalia - fissata al 2012 dal decreto sviluppo 2011 è stata prorogata otto volte fino a giugno 2016 - che dall'estate obbligherà i Comuni alla riscossione in via diretta, associata, o con concessionari privati iscritti all'albo. Dall'altra per l'attesa della riforma della disciplina, prima prevista dalla Delega fiscale (legge 23/2014) e poi non attuata, sebbene la fase attuativa abbia introdotto, tra le altre cose, la mediazione obbligatoria sulle liti fino a 20mila euro (Dlgs 156/2015).

Per dare più certezze alla Pa, nei giorni scorsi la senatrice Lucrezia Ricchiuti (Pd) ha presentato un Ddl sulle "Misure per il recupero dei crediti insoluti della pubblica amministrazione" che sposta l'iter su una fase stragiudiziale, cioè tra la scadenza dei crediti e il recupero coattivo, affidando a società private il patto conciliativo coi cittadini. «Gli enti locali - spiega Ricchiuti -, anche alla luce delle nuove regole sul bilancio armonizzato e nuovi principi contabili, dovranno sempre più far fronte all'incertezza sulla disponibilità delle risorse finanziarie in un quadro in cui i tempi della riscossione coattiva risultano ancora troppo lunghi», da qui la proposta per «un intervento tempestivo per il recupero delle somme loro spettanti non pagate, attribuendo alle imprese di recupero crediti un'esplicita legittimazione normativa». Stando alla bozza, l'attività sarà affidata con gara pubblica ad agenzie con licenza e requisiti di qualità, con un contratto di servizio senza trasferimento di funzioni pubbliche. Varrà per tutte le tasse locali di «modesta entità» e il gettito sarà versato direttamente agli enti (nei bilanci natura, anzianità, possibilità di recupero dei crediti). Per l'«idonea copertura finanziaria» del servizio, le spese potranno essere addebitate ai morosi purché «eque», ma il parziale o mancato incasso «non potrà in alcun modo influire» sul contratto.
 
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