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7 marzo 2016

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA CERCA DI SANARE IL CAOS NORMATIVO SULLA TARIFFA RIFIUTI

Ancora c’è confusione intorno alla tariffa rifiuti corrispettiva, sempre più norme si sovrappongono sulla stessa materia senza giungere ad un disegno coordinato e definitivo. 
Difatti sulla tariffa corrispettivo c'è un caos normativo. Da un lato, è vigente la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevista dall'articolo 238 del Dlgs 152/2006, la cui attuazione è però subordinata all'emanazione di un decreto del ministero dell'Ambiente che ha ormai un ritardo decennale; dall'altro lato, c'è il comma 668 della legge 147/2013, che autorizza i Comuni che hanno attuato sistemi di raccolta puntuale dei rifiuti ad applicare «una tariffa avente natura corrispettiva» e per la quale i Comuni «possono» utilizzare il metodo normalizzato previsto dal Dpr 158/1999. Sono peraltro evidenti i profili di illegittima costituzionale del comma 668, che infatti autorizza i Comuni ad applicare una tariffa corrispettiva sulla base di un regolamento comunale - non disponendo nulla il legislatore su soggetti tenuti al pagamento, criteri di determinazione delle tariffe, risoluzione delle controversie e altro ancora – in violazione dell'articolo 23 della Costituzione, visto che comunque si tratta di una prestazione patrimoniale imposta.
Ad aumentare il livello di confusione, vi sono poi diverse leggi regionali, questa confusione ha autorizzato fino a oggi la fantasia dei Comuni e dei gestori dei rifiuti ed ognuno si è letteralmente inventato un proprio sistema di tariffazione, creando così delle evidenti disparità di trattamento tra i cittadini.
A mettere finalmente ordine nella materia è ora chiamata l'Autorità per l'energia elettrica, che per l'occasione cambia anche il suo nome in «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – Arera». L'articolo 16 del testo sui servizi pubblici locali attribuisce all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo, e in particolare in materia di «predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di "inquina paga"». Spetta, poi, all'Autorità l'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento e quando sarà approvato il decreto ministeriale sui criteri di assimilazione (anche questo con ritardo decennale) dovrà essere preventivamente sentita l'Autorità.
Rimane da capire se continuerà a esserci il doppio binario, cioè la possibilità, a scelta dei Comuni, di applicare un prelievo di natura tributaria e corrispettivo, e che valenza avrà il decreto ministeriale, anche questo ancora in bozza, previsto dal comma 667 della legge 147/2013. Le novità sono sicuramente positive, ma occorre preliminarmente mettere ordine alla materia, chiarendo una volta per tutte quali sono le competenze dei Comuni, delle Ato, delle regioni, dello Stato e ora anche dell'Autorità, perché il rischio di creare più confusione, anziché di risolverla, è dietro l'angolo.
 
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