Con la risoluzione 2/2016 PROT. 6928 del 22 marzo 2016 il dipartimento delle Finanze ha chiarito che non sarà possibile istituire nel 2016 un nuovo tributo, definendo così la portata applicativa del comma 26 della legge di stabilità 2016, che ha previsto la sospensione dell'efficacia degli aumenti dei tributi e delle addizionali.
Negli "aumenti" deve essere a maggior ragione collocata la scelta dell'ente locale di introdurre un nuovo tributo, quale l'imposta di soggiorno, dal momento che in tal caso si verrebbe a generare un aumento della pressione fiscale. Sul punto il ministero dell'Economia richiama la deliberazione 35/2016 della Corte dei Conti Abruzzo che ha escluso categoricamente la possibilità di introdurre la tassa di soggiorno anche se non colpisce i residenti del Comune.
Inibita pure la possibilità di introdurre il nuovo contributo per l'accesso a zone in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica (la cosiddetta tassa sui vulcani), previsto dalla legge 221/2015, di fatto inapplicabile per il 2016.
In definitiva, ogni disposizione contenuta nelle deliberazioni degli enti locali che determini un sostanziale aumento della pressione fiscale deve ritenersi inefficace per il 2016, circostanza che potrebbe verificarsi con la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille.
Si deve quindi affermare che ogni disposizione contenuta nelle deliberazioni degli enti locali che determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria deve ritenersi inefficace per l’anno 2016, ricomprendendo così non solo il divieto di istituzione di nuovi tributi ma anche la riduzione o l'eliminazione delle agevolazioni già concesse nell'anno 2015.
Al riguardo il ministero precisa che la legge di stabilità 2016 consente agli enti locali di confermare la maggiorazione nella stessa misura applicata nel 2015, ma se il Comune l'aveva prevista solo per gli immobili destinati ad abitazione principale non può più mantenerla (essendo questa fattispecie divenuta esente anche ai fini Tasi), né può in alcun modo recuperarla attraverso l'applicazione su altre fattispecie.