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29 marzo 2016

IL NO ALL'ACCATASTAMENTO DEI TRALICCI E DEI RIPETITORI

È d'impatto l'intervento del legislatore che, nell'ambito del decreto legislativo 33/2016, attuativo della direttiva 2014/61/Ue sulla riduzione dei costi delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ha deciso di dare una svolta all'annosa questione dell'accatastamento delle infrastrutture Tlc. Si tratta dei tralicci, ripetitori, stazioni radio base, antenne - oltre alle opere per l'installazione della rete - ancorati a muri o altri supporti oppure impiantati dentro aree recintate.
In passato sia l'agenzia del Territorio sia la giurisprudenza si sono occupate del trattamento catastale: la prima per affermarne l'obbligo di accatastamento (in forma autonoma o come variazioni di preesistenti unità immobiliari); la seconda talvolta si è adeguata alla posizione dell'Agenzia, più spesso ha invece accolto i ricorsi che ne sostenevano l'irrilevanza sul piano catastale, specie in virtù dell'assimilazione alle «opere di urbanizzazione primaria» (articolo 86, comma 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche).
Con il decreto «Sblocca-Italia» del 2014 sembrava che la questione fosse risolta a favore di questa seconda interpretazione, essendo stabilito che le infrastrutture Tlc costituiscono opere di urbanizzazione primaria. La Cassazione però con la sentenza 24026/2015 in materia di Ici ha di recente sposato la tesi del Fisco. Invero, la Suprema Corte non ha minimamente affrontato il punto che il Dl Sblocca Italia mirava a risolvere e, con scarna motivazione, ha deciso per l'accatastamento dei ripetitori di telefonia mobile nella categoria D. L'articolo 12, comma 2, del decreto appena pubblicato rimette ordine: non solo le reti ad alta velocità in fibra ottica, ma tutte le infrastrutture comprese negli articoli 87-88 Cce, da chiunque possedute, sono da considerarsi beni diversi dalle unità immobiliari ai sensi del Dm 28/98 e per questo esclusi dall'accatastamento e dai tributi che ne conseguono (Imu, Tasi, Ici a suo tempo). Ciò che rileva, infatti, non è tanto l'autonomia funzionale e reddituale di queste infrastrutture, ma il fatto che il legislatore ne riconosca una «pubblica utilità». La norma, peraltro, dovrebbe avere portata interpretativa, visto che, secondo la relazione illustrativa, rappresenta un «chiarimento» volto a esplicitare quanto già previsto dal Cce. Natura questa confermata dalla sua collocazione sistematica, nell'art. 12 tra le «disposizioni di coordinamento», dove al comma 1 si ribadisce che in caso di discordanze prevalgono le norme del Cce. Per effetto, il Fisco e gli enti locali non solo dovranno escludere dall'accatastamento le nuove infrastrutture di telecomunicazione, ma anche rinunciare alle pretese di accatastamento già avanzate.

25 marzo 2016

L' AUTOTUTELA, QUESTA SCONOSCIUTA...

Nel momento in cui il contribuente impugna l’atto emanato dall’Ente presentando ricorso sorge una controversia. Prima che inizi il contenzioso è prevista però la possibilità che l’Amministrazione riesamini il proprio operato mediante ricorso alla cosiddetta Autotutela.

Tale procedimento consiste infatti, nel potere concesso all’Ufficio di annullare eventuali atti propri ritenuti illegittimi o infondati. L’istituto dell’Autotutela è disciplinato dall’Art. 2 quater del DL 564/1994 e dal DM 37/1997.
Affinchè si possa ricorrere al procedimento dell’Autotutela è necessario che si verifichi una delle seguenti fattispecie indicate dall’art. 2 del citato decreto:
-errore di persona
-evidente errore logico o di calcolo
-errore sul presupposto dell’imposta
-doppia imposizione
-mancata considerazione dio pagamenti d’imposta, regolarmente eseguiti
-mancanza di documentazione successivamente sanata
-sussistenza dei requisiti per fruire delle detrazioni, deduzioni o regimi agevolati
-errore materiale del contribuente

Quando l’ufficio verifica quindi la ricorrenza di tali presupposti, procede all'annullamento:
-anche se l’atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere
-anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di -ordine formale
-anche se vi è pendenza di giudizio
-anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

Se a seguito del riesame la pretesa tributaria risulterà infondata, essa andrà ritirata ovvero opportunamente ridotta in modo da ristabilire il corretto rapporto con il contribuente.
Da quì si evince che l’obiettivo principale è sicuramente quello di rendere il più efficace possibile l’attività degli uffici, e non vi è dubbio che una attenta e sistematica correzione degli errori eventualmente riscontrati rappresenta non solo un modo per evitare pericolose deviazioni nell’applicazione delle leggi ed il conseguente deterioramento del rapporto di fiducia fisco-contribuente, ma anche per diminuire i costi del contenzioso e aumentare l’efficienza dell’Amministrazione. Vero è dunque che l’ufficio ha sì il potere ma non il dovere giuridico di ritirare l’atto viziato ed è indubbio che l’ufficio non possiede un potere discrezionale di decidere se correggere o meno i propri errori.
Difatti, il mancato esercizio dell’autotutela nei confronti di un atto palesemente illegittimo può portare alla condanna alle spese di lite se sono ancora aperti i termini per il giudizio con conseguente danno erariale dell’Amministrazione.

Ricordiamo che l’Autotutela si può esercitare fino a sentenza di merito passata in giudicato e pertanto esperiti i termini per ricorrere con atto amministrativo ormai definitivo (certo liquido esigibile) e si potrebbero creare non poche difficoltà al Dirigente ponendolo di fronte all'ambigua circostanza per la quale la scelta normativamente più corretta porterebbe comunque all'instaurarsi di una fattispecie di rilevata complessità alla luce delle nuove regole sull'armonizzazione finanziaria.

L’Autotutela si sostanzia in tre categorie: Sostitutiva, in annullamento (totale o parziale) ed integrativa.

In tema di autotutela sostitutiva, la Corte di cassazione, confermando sue precedenti pronunce (cfrnn. 2531/2000 e 4534/2002), ha riconosciuto, con sentenza 11114/2003, la possibilità di ricorrere all’autotutela sostitutiva attraverso la rinnovazione ex nunc dell’atto viziato.
In ogni caso, occorre avere ben presente la differenza tra autotutela sostitutiva e accertamento integrativo (ex articolo 43, comma 3, Dpr 600/1973), che può essere emesso solo in presenza di sopravvenute conoscenze.
Il consolidato orientamento della Cassazione (cfr sentenze nn. 8854/2003 e 4534/2002) in tema di esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione ha, infatti, chiaramente delineato i presupposti di ammissibilità della cosiddetta autotutela sostitutiva, consistente nel ritiro di un atto impositivo e nella emanazione di un nuovo atto di identico contenuto, ma corretto dai suoi vizi formali.
Il criterio in base al quale è ritenuto possibile procedere alla nuova emanazione è, dunque, quello indicato quale principio di perennità della potestà amministrativa.

Nell’ipotesi di integrazione o modificazione si esercita, invece, un ulteriore potere accertativo, che, in quanto tale, richiede necessariamente la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Per la Corte suprema, il presupposto della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, per l’esercizio del potere di integrare o di modificare in aumento l’avviso di accertamento già notificato, non è richiesto invece per l’auto annullamento di un precedente avviso di rettifica e la sostituzione dello stesso con uno nuovo, contenente lo stesso dispositivo ma una diversa motivazione, atteso che, in tal caso, non ricorre esercizio del predetto potere integrativo o modificativo, ma sostituzione di un precedente provvedimento illegittimo con un nuovo provvedimento conforme a diritto.
Perciò detto, il potere di integrare o di modificare in aumento l’avviso di accertamento già notificato, è opportuno esercitarlo entro i termini di prescrizione del tributo oggetto di accertamento. Questi principi sono stati recentemente ribaditi anche dalla Cassazione, con la sentenza 22019/2014. La Corte evidenzia che, in tema di accertamento, nell’ambito del potere di autotutela amministrativa tributaria, il ritiro di un precedente atto può avvenire in due diverse forme, quella del “contro-atto”, cioè l’atto di secondo grado che assume l’identica struttura di quello precedente, salvo che per il suo dispositivo di segno contrario, con cui si dispone l’annullamento, la revoca o l’abrogazione del primo, o quella della “riforma”, cioè l’atto di secondo grado che non nega il contenuto di quello precedente, ma lo sostituisce con un contenuto diverso.
Entrambi sono caratterizzati dal fatto che l’oggetto del rapporto giuridico controverso resta identico, il che li distingue dall'accertamento cosiddetto integrativo, che è, invece, emesso sulla scorta della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
In conclusione, mentre non è consentito annullare un avviso di accertamento già notificato al contribuente e sostituirlo con uno nuovo, contenente una maggior pretesa impositiva, come derivante da un più attento giudizio degli elementi già disponibili al momento dell’emanazione dello stesso accertamento, nessun ostacolo impedisce all'Amministrazione di riesaminare il proprio operato (entro i relativi termini decadenziali) e annullare i propri atti, eventualmente illegittimi, sostituendoli con altri legittimi, purché, l’ammontare dei tributi contestati sia di ammontare uguale (o addirittura, come possibile, inferiore) rispetto a quello precedente.
La reiterazione della potestà di accertamento non va, dunque, confusa con l’autotutela sostitutiva.
Tra i due istituti sussiste una notevole differenza di scopo: il potere di reiterazione della potestà di accertamento rappresenta lo strumento concesso all’Amministrazione finanziaria per accertare la pretesa tributaria sulla base della (necessaria) acquisizione di nuovi elementi conoscitivi.
L’autotutela sostitutiva persegue, invece, lo scopo di eliminare dal mondo giuridico atti caratterizzati da vizi di legittimità, perseguendo così l’interesse pubblico, nel caso di specie di contrasto all’evasione.

Contro il rifiuto espresso di autotutela il contribuente potrà comunque esercitare opposizione solo sulla legittimità del rifiuto stesso e non anche sulla fondatezza della pretesa tributaria, ciò che comporterebbe un’indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa propria dell’Amministrazione finanziaria.
In sostanza, dunque, ciò che può essere censurato è solo l’eventuale illegittimità del procedimento.

24 marzo 2016

PIATTAFORME PETROLIFERE: IL SI ALL'ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA SUPREMA CORTE

Con la sentenza n. 3618/2016, che ha sancito l’imponibilità ICI delle piattaforme petrolifere, la Corte di Cassazione ha posto fine ad una diatriba in corso da anni, che ha visto i Comuni contrapporsi alle società petrolifere, in materia di applicazione dei tributi immobiliari, e all’Agenzia delle Entrate che ha sempre ritenuto che le piattaforme petrolifere non fossero da iscrivere in catasto. Dell’imponibilità ICI delle piattaforme petrolifere si occupa la nota 11 marzo 2016 dell’IFEL. Quindi, le piattaforme petrolifere sono soggette ad accatastamento e quindi assoggettabili ad ICI, e conseguentemente, anche ad IMU e TASI. I principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione autorizzano i Comuni che finora non abbiano provveduto ad accertare le piattaforme petrolifere a condurre tale attività con riferimento sia all’ICI che all’IMU-TASI. Per quanto riguarda l’ICI, trattandosi di omessa denuncia, nel corso del 2016 sono accertabili le annualità 2010 e 2011. Le piattaforme petrolifere devono essere considerate come “immobili”. Si tratta di beni immobili che insistono sul territorio dello Stato, visto che il fondo marino appartiene al demanio dello Stato ed il diritto al suo sfruttamento minerario è soggetto a concessione. Essi soddisfano quindi il presupposto dell’ICI. L’obbligo di accatastamento delle piattaforme petrolifere deriva direttamente dall’art. 4, R.D.L. n. 652/1939 che qualifica come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili “di qualunque materiale costituite” ed include tra questi anche “gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo”. Secondo la Cassazione, le piattaforme stabilmente assicurate al suolo demaniale marino devono essere accatastate, e secondo la Corte, le piattaforme petrolifere sono classificabili nella categoria catastale D/7.
La sentenza n. 3618/2016 effettua una significativa precisazione, laddove afferma che “tutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato sono imponibili, soggiacciono all'imposta ICI e non può considerarsi condicio sine qua non ai fini impositivi, la iscrizione catastale in mancanza di una correlazione normativa tra "imponibilità" e "accatastabilità", essendo soggetti ad ICI tutti gli immobili, ancorché non accatastati e potendo essere determinata l'imposta in base ai criteri residuali”.

Per quanto riguarda le modalità di determinazione del valore, va anche considerato che le fattispecie in questione ricadono tra i fabbricati riconducibili al gruppo catastale D e interamente posseduti da imprese, fin quando la rendita catastale non sia attibuita. In mancanza di rendita, la determinazione della base imponibile deve essere effettuata utilizzando i valori di bilancio. Individuato il criterio di determinazione della base imponibile, la Corte di Cassazione si preoccupa anche di quali sono gli impianti da valorizzare nella base imponibile. Dopo aver chiarito che le piattaforme costituiscono un cespite economico indipendente e distinto rispetto alla centrale di terra, e quindi soggetto ad accatastamento autonomo e non quale pertinenza della centrale di terra, la Corte rigetta la tesi della non valorizzazione delle condotte petrolifere, in quanto poste nei fondali marini. I Comuni che finora non hanno provveduto ad accertare le piattaforme petrolifere potranno condurre tale attività con riferimento sia all’ICI che all’IMU-TASI. L’attività non necessita dell’intervento preventivo dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la base imponibile può essere valorizzata sulla base delle scritture contabili della società proprietaria utilizzando i valori aggiornati meglio precisati nel nostro precedente articolo, ed in caso di mancata collaborazione, sulla base dei dati di bilancio pubblicati dalla Camera di Commercio. A decorrere dal 2016 le piattaforme petrolifere avranno una valorizzazione totalmente diversa, dovendosi escludere dalla rendita tutti gli impianti funzionali al processo produttivo, come previsto dalla legge di Stabilità 2016. La sentenza n. 3618/2016 nel chiarire l’inequivoca imponibilità delle piattaforme petrolifere, porta a ricomprendere anche questa fattispecie tra i casi di applicazione del ristoro derivante dalla nuova disciplina degli “imbullonati”. Tuttavia, il contributo di 155 milioni di euro previsto per compensare la riduzione di gettito conseguente al riaccatastamento dei fabbricati fa riferimento solo a fabbricati già accatastati al 1° gennaio 2016, non considerando invece l’ipotesi di fabbricati già esistenti, ma accatastati per la prima volta nel 2016 e valorizzati fino al 2015 sulla base delle scritture contabili, così come espressamente previsto anche ai fini dell’IMU.

ILLEGITTIMO L'ESPEDIENTE SUI RIMBORSI ICI PER I FABBRICATI DI CATEGORIA D

Dopo le stime sul maggior gettito Imu prodotto dal decreto Monti, che hanno provato a tagliare i fondi dei sindaci in cambio di un aumento degli incassi frutto dei calcoli ministeriali più della realtà e sono state bocciate dal Consiglio di Stato, tocca ora
al meccanismo pensato dai ministeri dell'Economia e dell'Interno nel 2009 per alleggerire le compensazioni riconosciute ai Comuni in seguito al cambio delle regole sul valore imponibile dei capannoni industriali.
A definire i valori e gli obblighi di rimborso sono due sentenze la 698/2016 del Tribunale di Bologna e la 719/2016 di quello di Modena che hanno definito come illegittimo l’espediente messo in campo dal Governo nel 2009 per alleggerire il peso dei conti locali sulla finanza pubblica.
La storia è antica e risale al 2001, quando i Comuni avrebbero dovuto ricevere trasferimenti aggiuntivi per compensarli della perdita di gettito Ici derivante dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita direttamente dai proprietari degli immobili come previsto dal decreto 701/94 del ministro delle Finanze. Il rimborso sarebbe scattato solo per le perdite di gettito considerate abbastanza pesanti da meritare la copertura, e per individuarle fu introdotto un doppio criterio: l'alleggerimento delle entrate avrebbe dovuto superare lo 0,5% della spesa corrente, e in ogni caso non essere inferiore a 1549,37 euro per evitare i costi dei micro-rimborsi ai Comuni più piccoli.
Il meccanismo ha funzionato per qualche anno fino a che, nel 2009, è stata chiesta agli enti locali una verifica del dare-avere, a cui è stato applicato un cambio di criterio piccolo all'apparenza ma significativo nei risultati: in pratica, il Governo decise si calcolare presupposti dei rimborsi sulla base delle variazioni di gettito registrate in ogni singolo anno, e non in tutto il periodo, con il risultato di escludere molti Comuni dagli indennizzi. Con questo sistema, se in un Comune le variazioni di rendita sono avvenute per esempio in due anni, dal terzo anno i rimborsi si sono azzerati, anche se naturalmente la perdita di gettito è continuata perché l'Ici (ora Imu-Tasi) si paga tutti gli anni.
Proprio su questo disallineamento fra la ratio della norma, nata per compensare i Comuni degli effetti finanziari prodotti dalle variazioni di rendita, e la sua applicazione, che non garantisce il risultato, poggiano le due sentenze emiliane, all'interno di un contenzioso che ovviamente ha repliche in tutta Italia.

B&B TARI: MEGLIO LA SOTTOCATEGORIA

L’Ifel, in seguito a una copiosa corrispondenza intercorsa con i Comuni in merito alla tariffa sui rifiuti da applicare alla specifica attività ricettiva dei B&B, anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 16972 del 19 agosto scorso che, per la prima volta, si è pronunciata sulla disciplina applicabile a questa particolare categoria di attività, con una nota del 15 marzo 2016 ha chiarito che ai B&B occorre applicare una tassa rifiuti che si collochi tra civile abitazione ed albergo.

Segue la precisazione che al B&B non devono essere applicati i valori e i coefficienti della categoria relativa all'abitazione o all'albergo, ma deve godere di una propria sottocategoria. A tal fine, i Comuni sono legittimati a determinarne una tariffa specifica verificando l'utilizzo in concreto da parte del proprietario di servizi come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico-sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando tali servizi non siano riferibili solo al proprietario, ma anche ai clienti della struttura.

Come detto, sull'argomento si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 16972/ 2015 affermando che «lo svolgimento dell'attività di B&B in un immobile non ne modifica la destinazione d'uso», che rimane quindi quella di civile abitazione, e ancora «ciò che risulta effettivamente rilevante ai fini di cui trattasi sono le qualità e quantità di rifiuti prodotti e non la destinazione d'uso dell'immobile». I giudici di legittimità ritengono «illegittima una tassa relativa ai B&B determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi, in quanto le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i B&B svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva del carattere di imprenditorialità non possono essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l'attività professionalmente».
L'Ifel analizza le due questioni risolte dalla Cassazione: oltre alla possibilità di determinare una tariffa intermedia, la Cassazione ha anche annullato la sanzione applicata al contribuente per l'omessa denuncia di variazione «in quanto la stessa va effettuata solo nel cambio di destinazione d'uso». L'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, sottolinea l'Ifel, e fa ritenere che il diverso utilizzo ai fini della classificazione adottata dalla disciplina del prelievo sui rifiuti, attraverso il regolamento comunale, non è sufficiente per imporre la denuncia.

NESSUN RITOCCO ALLE AGEVOLAZIONI PER IL 2016

Con la risoluzione 2/2016 PROT. 6928 del 22 marzo 2016 il dipartimento delle Finanze ha chiarito che non sarà possibile istituire nel 2016 un nuovo tributo, definendo così la portata applicativa del comma 26 della legge di stabilità 2016, che ha previsto la sospensione dell'efficacia degli aumenti dei tributi e delle addizionali.

Negli "aumenti" deve essere a maggior ragione collocata la scelta dell'ente locale di introdurre un nuovo tributo, quale l'imposta di soggiorno, dal momento che in tal caso si verrebbe a generare un aumento della pressione fiscale. Sul punto il ministero dell'Economia richiama la deliberazione 35/2016 della Corte dei Conti Abruzzo che ha escluso categoricamente la possibilità di introdurre la tassa di soggiorno anche se non colpisce i residenti del Comune.
Inibita pure la possibilità di introdurre il nuovo contributo per l'accesso a zone in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica (la cosiddetta tassa sui vulcani), previsto dalla legge 221/2015, di fatto inapplicabile per il 2016.

In definitiva, ogni disposizione contenuta nelle deliberazioni degli enti locali che determini un sostanziale aumento della pressione fiscale deve ritenersi inefficace per il 2016, circostanza che potrebbe verificarsi con la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille.

Si deve quindi affermare che ogni disposizione contenuta nelle deliberazioni degli enti locali che determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria deve ritenersi inefficace per l’anno 2016, ricomprendendo così non solo il divieto di istituzione di nuovi tributi ma anche la riduzione o l'eliminazione delle agevolazioni già concesse nell'anno 2015.

Al riguardo il ministero precisa che la legge di stabilità 2016 consente agli enti locali di confermare la maggiorazione nella stessa misura applicata nel 2015, ma se il Comune l'aveva prevista solo per gli immobili destinati ad abitazione principale non può più mantenerla (essendo questa fattispecie divenuta esente anche ai fini Tasi), né può in alcun modo recuperarla attraverso l'applicazione su altre fattispecie.

8 marzo 2016

TASSA DI SOGGIORNO IL GESTORE DELLA STRUTTIRA ALBERGHIERA DIVENTA IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO

L'imposta di soggiorno è stata reintrodotta dal legislatore con l'articolo 14, comma 16, lettera b), del Dl 78/2010 che l'aveva prevista inizialmente solo per il Comune di Roma. In seguito, con l'approvazione del Dlgs 23/2011, in materia di federalismo fiscale municipale, la facoltà di introdurre una tassa sul turismo è stata allargata a tutti i capoluoghi di provincia, alle unioni di comuni, nonché alle località turistiche e alle città d'arte. La disciplina individua la soggettività attiva nei Comuni capoluoghi di provincia, nelle unioni dei Comuni, nonché nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o d'arte. La soggettività passiva è, invece, attribuita a coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del soggetto attivo. Lo studio della Fondazione nazionale dei commercialisti che si è occupata della disciplina della materia dell’imposta in esame, evidenzia tuttavia, così come formulata, che l'imposta di soggiorno non colpisce chi riveste il ruolo di mero visitatore della città. La Fondazione evidenzia che a tale proposito, numerose sono state le critiche sollevate soprattutto in riferimento a quelle situazioni in cui i turisti alloggiano in località satelliti delle vicine città d'arte, usufruendo dei servizi di quest'ultime senza tuttavia corrispondere ad esse alcuna imposta. Infine, ma non per importanza, il terzo soggetto chiamato in causa nell'imposta di soggiorno è il gestore della struttura ricettiva. A quest'ultimo, sebbene la normativa primaria nulla detti in merito, è attribuito dai regolamenti comunali il compito di riscuotere per proprio conto l'imposta, e di riversarla, all'ente impositore, nei limiti dell'importo effettivamente incassato.
Lo studio della fondazione nazionale dei commercialisti evidenzia che il gestore della struttura è incaricato di incassare un'entrata tributaria da parte di un ente territoriale e di trasferire l'importo al medesimo ente effettuando maneggio e custodia di denaro pubblico, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale. In mancanza di una espressa indicazione di legge, invece, al gestore della struttura ricettiva non può essere in alcun modo attribuita la qualifica di sostituto e responsabile d'imposta, come definito dall'articolo 64 del Dpr 600/1973. Normalmente, i regolamenti comunali prevedono il versamento unitario delle somme riscosse in un trimestre entro il giorno 15/20 del mese successivo al trimestre di riferimento, ma vi sono anche realtà nelle quali si predilige il riversamento entro il mese successivo. Il gestore, insieme al versamento delle somme ricevute, trasferisce all'ente impositore i seguenti dati necessari per il riscontro di congruità:
a) numero di coloro che hanno pernottato nel corso del (mese/trimestre) precedente;
b) periodo di permanenza di ciascuno;
c) segnalazione degli eventuali rifiuti di corrispondere l'imposta;
d) calcolo della imposta complessivamente dovuta;
e) totale dell'imposta incassata e riversata (con gli estremi del riversamento effettuato);
f) ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità ai fini del controllo della modalità di gestione dell'attività di riscossione.

7 marzo 2016

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA CERCA DI SANARE IL CAOS NORMATIVO SULLA TARIFFA RIFIUTI

Ancora c’è confusione intorno alla tariffa rifiuti corrispettiva, sempre più norme si sovrappongono sulla stessa materia senza giungere ad un disegno coordinato e definitivo. 
Difatti sulla tariffa corrispettivo c'è un caos normativo. Da un lato, è vigente la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevista dall'articolo 238 del Dlgs 152/2006, la cui attuazione è però subordinata all'emanazione di un decreto del ministero dell'Ambiente che ha ormai un ritardo decennale; dall'altro lato, c'è il comma 668 della legge 147/2013, che autorizza i Comuni che hanno attuato sistemi di raccolta puntuale dei rifiuti ad applicare «una tariffa avente natura corrispettiva» e per la quale i Comuni «possono» utilizzare il metodo normalizzato previsto dal Dpr 158/1999. Sono peraltro evidenti i profili di illegittima costituzionale del comma 668, che infatti autorizza i Comuni ad applicare una tariffa corrispettiva sulla base di un regolamento comunale - non disponendo nulla il legislatore su soggetti tenuti al pagamento, criteri di determinazione delle tariffe, risoluzione delle controversie e altro ancora – in violazione dell'articolo 23 della Costituzione, visto che comunque si tratta di una prestazione patrimoniale imposta.
Ad aumentare il livello di confusione, vi sono poi diverse leggi regionali, questa confusione ha autorizzato fino a oggi la fantasia dei Comuni e dei gestori dei rifiuti ed ognuno si è letteralmente inventato un proprio sistema di tariffazione, creando così delle evidenti disparità di trattamento tra i cittadini.
A mettere finalmente ordine nella materia è ora chiamata l'Autorità per l'energia elettrica, che per l'occasione cambia anche il suo nome in «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – Arera». L'articolo 16 del testo sui servizi pubblici locali attribuisce all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo, e in particolare in materia di «predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di "inquina paga"». Spetta, poi, all'Autorità l'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento e quando sarà approvato il decreto ministeriale sui criteri di assimilazione (anche questo con ritardo decennale) dovrà essere preventivamente sentita l'Autorità.
Rimane da capire se continuerà a esserci il doppio binario, cioè la possibilità, a scelta dei Comuni, di applicare un prelievo di natura tributaria e corrispettivo, e che valenza avrà il decreto ministeriale, anche questo ancora in bozza, previsto dal comma 667 della legge 147/2013. Le novità sono sicuramente positive, ma occorre preliminarmente mettere ordine alla materia, chiarendo una volta per tutte quali sono le competenze dei Comuni, delle Ato, delle regioni, dello Stato e ora anche dell'Autorità, perché il rischio di creare più confusione, anziché di risolverla, è dietro l'angolo.

EQUITALIA E LA RISCOSSIONE COATTIVA: VERSO UNA DEFINIZIONE?


Nella riscossione dei tributi locali la fanno da protagonisti tempi lunghi, bassi incassi, sistemi coattivi diversi e non sempre trasparenti e costi di gestione spesso superiori alle entrate effettive. A tutto questo marasma si aggiunge il caos normativo che fa il resto.
Da una parte per la rimandata uscita di scena di Equitalia - fissata al 2012 dal decreto sviluppo 2011 è stata prorogata otto volte fino a giugno 2016 - che dall'estate obbligherà i Comuni alla riscossione in via diretta, associata, o con concessionari privati iscritti all'albo. Dall'altra per l'attesa della riforma della disciplina, prima prevista dalla Delega fiscale (legge 23/2014) e poi non attuata, sebbene la fase attuativa abbia introdotto, tra le altre cose, la mediazione obbligatoria sulle liti fino a 20mila euro (Dlgs 156/2015).

Per dare più certezze alla Pa, nei giorni scorsi la senatrice Lucrezia Ricchiuti (Pd) ha presentato un Ddl sulle "Misure per il recupero dei crediti insoluti della pubblica amministrazione" che sposta l'iter su una fase stragiudiziale, cioè tra la scadenza dei crediti e il recupero coattivo, affidando a società private il patto conciliativo coi cittadini. «Gli enti locali - spiega Ricchiuti -, anche alla luce delle nuove regole sul bilancio armonizzato e nuovi principi contabili, dovranno sempre più far fronte all'incertezza sulla disponibilità delle risorse finanziarie in un quadro in cui i tempi della riscossione coattiva risultano ancora troppo lunghi», da qui la proposta per «un intervento tempestivo per il recupero delle somme loro spettanti non pagate, attribuendo alle imprese di recupero crediti un'esplicita legittimazione normativa». Stando alla bozza, l'attività sarà affidata con gara pubblica ad agenzie con licenza e requisiti di qualità, con un contratto di servizio senza trasferimento di funzioni pubbliche. Varrà per tutte le tasse locali di «modesta entità» e il gettito sarà versato direttamente agli enti (nei bilanci natura, anzianità, possibilità di recupero dei crediti). Per l'«idonea copertura finanziaria» del servizio, le spese potranno essere addebitate ai morosi purché «eque», ma il parziale o mancato incasso «non potrà in alcun modo influire» sul contratto.

4 marzo 2016

OPERATIVITÀ DELLA GESTIONE PER LA MANCATA APPROVAZIONE DELIBERE TARIFFE TARI 2015

E’ la Corte dei conti della Sicilia in risposta a un Comune che chiedeva se accantonare in bilancio un «Fondo per il disavanzo da servizio di raccolta rifiuti 2015» poiché non aveva mai incassato il via libera dal proprio organo consiliare sul piano economico del servizio, a chiarire che se in tema di rifiuti il consiglio non ha approvato le tariffe Tari né il piano economico finanziario, il Comune dovrà applicare le aliquote fissate nell'anno precedente anche se più basse, ma in ogni caso è tenuto a pagare il gestore del servizio nel caso nel frattempo abbia sostenuto maggiori costi.

Avendo fissato misure correttive nella gestione rispetto al 2014, anno dell'avvio della Tari con legge di stabilità (comma 639, legge 147/2013), l'ente aveva calcolato per il 2015, al netto del saldo da raccolta differenziata, una spesa di circa 2,6 milioni di euro in più da coprire integralmente con le stesse tariffe come richiesto dalla stessa legge (comma 654). La Corte, seppur lasciando all'Ente la competenza decisionale sulle «opzioni gestionali concrete» sulla questione, ha ricordato che «(…) l'articolo 1, comma 683 della legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale debba approvare le tariffe Tari entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani».

Stando al parere dei magistrati contabili, «con specifico riferimento alla tariffa, va innanzitutto esclusa l'ultrattività della deroga introdotta dal comma 12-quinquiesdecies dell'articolo 10 del Dl 192/2014, limitata al solo 2014, anno di prima introduzione della Tari», per cui «si riespande (…) il principio generale stabilito dall'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006» che proroga automaticamente le vecchie aliquote e tariffe in caso di mancata approvazione delle nuove entro la scadenza per la chiusura dei bilanci di previsione.

Di conseguenza il Comune potrà continuare a riscuotere la Tari sulla base delle tariffe dell'anno prima, per un servizio che «per scelta dell'organo consiliare, mantiene le caratteristiche dell'ultimo piano economico finanziario formalmente approvato», salva la necessità di indennizzare il gestore «per gli eventuali maggiori oneri medio tempore sostenuti per il nuovo servizio».

I maggiori costi da coprire integralmente formeranno uno scostamento tra gettito a preventivo e gettito a consuntivo.

La disciplina della redazione del piano finanziario Tari per lo scostamento tra gettito a preventivo e consuntivo è contenuta nel DPR 158/1999 art.8, comma 3 lettera d, che si riporta integralmente:
"con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni."
Il Dipartimento delle Finanze ha reso pubbliche le linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe in cui precisa che la relazione accompagnatoria debba contenere l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente e nel prototipo di Regolamento per l’istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), all'articolo 12, comma 3 e 4 è stabilito che "E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale"


Pertanto gli Enti che hanno inviato gli avvisi di pagamento sulla base delle tariffe approvate in Consiglio Comunale divenute illegittime dovranno provvedere alla rettifica degli importi sulla scorta delle tariffe dell'anno precedente, qualora non siano state già evase dai contribuenti.

Nel siffatto caso come gestire tutte le richieste di rimborso per gli avvisi di pagamento emessi e corrisposti in misura maggiore rispetto a quelle dell’annualità precedente. Se è senz'altro vero che al contribuente che abbia versato somme in eccesso a titolo di imposte, queste vanno rimborsate è correlativamente vero che il Comune è tenuto a evadere la richiesta entro 180 giorni dalla data di presentazione. Questo configurerebbe di fatto un lentissimo recupero delle somme per il contribuente e una mole notevole di lavoro per l’Ente.

Per aggirare questo rompicapo l’operatività consigliata all'ufficio tributi sta nella compensazione, prevista in via generale,dal disposto dell’articolo 1, comma 167, L. 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale:
“Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.”
Con tale norma sembra riconoscersi in capo agli Enti Locali una generale potestà normativa in materia.
La stessa norma, evidentemente (anche se implicitamente), rinvia (“gli enti locali disciplinano”) alla (generale) potestà regolamentare (degli enti locali) in materia di entrate prevista dall'articolo 52, D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446; per il quale:
“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.
Si osservi peraltro che la compensazione per il combinato disposto delle norme dello statuto del contribuente (art 8 comma 1 legge 212 del 2000) ha piena efficacia nel nostro ordinamento e deve essere esplicitamente disciplinata dal regolamento in materia di entrate di ciascun ente locale, ai soli fini della determinazione delle modalità di concreta attuazione (Cassazione, Sez. Tributaria, n. 1851 del 28 gennaio 2010).

Pertanto, in concreto, il contribuente potrebbe quindi ottenere un minor esborso economico per l’anno successivo facendo leva sul credito vantato con l’Amministrazione.

La scelta preferibile della compensazione a dispetto del rimborso apporterebbe un agio ad entrambe le parti, così da configurare quell'equilibrio paritario tra Amministrazione proponente e contribuente.

1 marzo 2016

NUOVI COEFFICIENTI PER I FABBRICATI D


Con il decreto 29 febbraio 2016 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) il ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato i coefficienti per la determinazione del valore contabile ai fini Imu e Tasi, relativamente agli immobili «strumentali» di categoria D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Com'è noto, per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile Imu e Tasi è costituita dal valore che risulta applicando alle rendite catastali, i coefficienti moltiplicatori indicati dall'articolo 13 del Dl 201/2011, cioè 160 per le abitazioni di categoria A, 140 per i fabbricati di categoria B, 65 per i fabbricati di categoria D (escluso i D/5).

Un'eccezione a tale criterio è costituita dai fabbricati appartenenti al gruppo "D" non iscritti in catasto, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati: in tal caso infatti il valore è determinato applicando appositi coefficienti aggiornati di anno in anno con decreto del Ministro delle Finanze.

L'applicazione del valore contabile è comunque possibile a condizione che tali fabbricati siano «interamente» posseduti da imprese e «distintamente contabilizzati». Condizione, questa, non adempiuta nel caso in cui un corpo di fabbrica risulti contabilizzato con un'unica voce ma le varie unità immobiliari abbiano «destinazioni diverse» (Cass. Civ. sent. n. 6608/2013).
Si tratta peraltro di un criterio giustificabile dal ritardo nella procedura di attribuzione delle rendite catastali, che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale.
 
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