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11 aprile 2015

TARI DEI MAGAZZINI: ESTESA AL COMUNE LA POTESTÀ DI FISSARE LE REGOLE DI DETASSAZIONE

In mano ai Comuni la "gestione" della tassabilità dei magazzini delle attività produttive di rifiuti speciali. L'articolo 1, comma 649 della legge di stabilità 2014 (di cui la risoluzione ministeriale 9 dicembre 2014 n. 2/Df ha recentemente offerto una interessante chiave di lettura) dispone che il Comune, con regolamento, "individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione".

La tassazione delle superfici 
La previsione si inserisce nell'ambito della disciplina della tassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilati, che caratterizza il comma 649, ma il relativo ambito applicativo ne risulta del tutto autonomo.
Infatti, mentre il primo periodo introduce il concetto della prevalenza della produzione di rifiuti speciali come condizione sufficiente a giustificare la detassazione delle superfici che ne sono interessate, i periodi successivi attribuiscono al comune potestà regolamentare in due precisi ambiti: uno attiene alla produzione di rifiuti assimilati che, se avviati al riciclo, possono dar luogo a riduzioni della quota variabile del tributo, l'altro attiene ai rifiuti non assimilabili, che danno luogo in via ordinaria alla esclusione dal tributo delle superfici di produzione.

La potestà regolamentare del Comune 
Il terzo periodo del comma 649 interviene in quest'ultimo ambito, riconoscendo al Comune una precisa potestà regolamentare, finalizzata ad estendere l'ambito di detassazione (propria dei rifiuti speciali) a locali e aree che ordinariamente non lo sarebbero.
Si tratta di una deroga alla indisponibilità delle entrate tributarie dell'ente, che ha ingenerato aspettative ben oltre il dettato normativo: infatti il legislatore non ha esteso né in via generalizzata né in via diretta la detassazione dei magazzini, ma ha riconosciuto al Comune la potestà regolamentare di estendere il divieto di assimilazione a beni che non lo sarebbero.

Come correttamente affermato dal ministero si tratta di una autolimitazione su base regolamentare della pretesa tributaria del Comune in un ambito assai circoscritto: non tutte le attività produttive di rifiuti non assimilabili ne sono beneficiarie, ma solo quelle che il Comune andrà ad individuare in regolamento. Il riferimento poi è alla produzione di rifiuto non assimilabile che è cosa diversa dal rifiuto non assimilato. 
In questo ambito opererà l'estensione della non assimilabilità prevista dal legislatore, che potrà riguardare i magazzini (ordinariamente tassabili) delle attività produttive dei rifiuti aventi le caratteristiche indicate, nei limiti di quelle che il regolamento comunale ammetterà al regime fiscale di favore. Con ciò si intende che la scelta regolamentare attiene non tanto alla declinazione di categorie di attività ammesse, ma alla individuazione specifica di attività in ragione del rifiuto speciale prodotto.
La natura della disposizione in commento, che si pone come deroga alla indisponibilità della pretesa impositiva, ne impone una applicazione strettamente limitata all'ambito previsto e dunque non riguarderà tutti i magazzini delle attività produttive di rifiuti speciali, né tutti i magazzini delle attività individuate dal regolamento, ma soltanto quelli di ‘materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio' delle attività produttive dei rifiuti non assimilabili individuati, con esclusione dei magazzini o di porzioni di essi che ospitano beni di altra natura, compresi quelli dei prodotti finiti, che non sono funzionalmente collegati all'attività che produce il rifiuto preso a riferimento, ma costituiscono il risultato del processo produttivo.

FONTE: IlSole24Ore

AUTORE: Nadia Bertolini e Pasquale Mirto

RISCOSSIONE, SULLE VECCHIE QUOTE L'UNICA CHANCE È RIPARTIRE DALL'INGIUNZIONE

 Con la legge di stabilità è proseguito l'abbandono strisciante della riscossione delle quote inesigibili affidate dagli enti locali a Equitalia (almeno per quelle di minore entità), quindi si assiste a un sostanziale condono. L'operazione è iniziata con la legge di stabilità 2013 (commi da 527 a 529 della legge 228/2012), che ha previsto la cancellazione dai ruoli di tutte le quote di importo complessivo inferiore ai 2mila euro (quindi la quasi totalità di quelle degli enti locali) di tutte le annualità fino al 1999, e il discarico a esaurimento senza possibilità di impugnativa di tutte quelle di entità superiore. Manca il decreto ministeriale attuativo che deve fissare le modalità di trasmissione delle informazioni agli enti creditori al fine della cancellazione dalle scritture contabili e di rimborso agli agenti della riscossione delle spese sostenute.

Il problema 
Gli effetti di questa norma sono pesantemente negativi per i Comuni, che da un lato perdono tutto il potenziale gettito delle quote sotto i 2mila euro (e probabilmente anche quello delle quote di valore superiore) e dall'altro si troveranno a dover rimborsare le spese sostenute dagli agenti della riscossione. L'unica soluzione che hanno i Comuni per recuperare la mancata riscossione è quella di riprenderla con l'emissione di un'ingiunzione per le quote non andate in prescrizione, ed eventualmente richiedere i danni per le quote andate in prescrizione prima del 1° luglio 2013.

I passi successivi 
L'azione di abbandono della riscossione viene proseguita con i commi 682-688 della legge di stabilità 2015. Equitalia cesserà l'attività di accertamento e riscossione per conto dei Comuni al 30 giugno 2015 (salvo proroga), tuttavia proseguirà le attività di riscossione in corso con i Comuni che cesseranno o hanno già cessato il rapporto con Equitalia. Le spese concernenti le procedure esecutive effettuate per conto dei Comuni dal 2000 al 2013 sono rimborsate dallo Stato secondo le modalità previste dal comma 685. Ciò significa che i Comuni, salvo per quello che eventualmente hanno già anticipato, non devono rimborsare le spese per le procedure infruttuose sostenute dagli agenti della riscossione in quegli anni. Tuttavia restano a carico dei Comuni le spese che eventualmente sono state sostenute e verranno sostenute dagli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2014 in poi, anche in riferimento a quote di anni dal 2000 al 2013. Inoltre, come già detto, probabilmente saranno recuperate le spese relative alle quote degli anni precedenti già condonate, se inferiori a 2mila euro, o in fase di discarico senza possibilità di impugnativa, se di importo superiore (commi da 527 a 529 della legge 228/2012).

Controlli a ostacoli 
L'attività di controllo, che non dovrebbe superare il 5% delle comunicazioni, è resa molto più articolata e impegnativa, e comunque le motivazioni per il diniego riguardano esclusivamente: 
• la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del Dlgs 46/1999, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; 
• la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge; 
• il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del ministero delle Finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza e' stata comunicata dall'ufficio;
• il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio; 
• la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero. 
In pratica solo i vizi previsti al primo e al quarto punto e l'eventuale prescrizione della quota possono essere rilevati con una certa probabilità di ottenere il modesto e ulteriormente ridotto risarcimento per la mancata riscossione. Inoltre il controllo non può essere effettuato su tutte le quote inferiori ai 300 euro. In questo modo vengono sottratte al controllo le comunicazioni di discarico di circa il 70% delle quote iscritte a ruolo dai Comuni. 


Il calendario delle comunicazioni 
Le comunicazioni di discarico verranno presentate a partire da quelle del 2014, che devono essere presentate entro il 31 dicembre 2017, in maniera inversa anno per anno: il 2013 entro il 31 dicembre 2018 e così via, con ultima scadenza per i ruoli del 2000 per le cui comunicazioni il termine è il 31 dicembre 2031. In sintesi: i Comuni potranno, gradualmente negli anni dal 2018 al 2033 (ci sono due anni di tempo per controllare le comunicazioni) controllare, di regola, il 5% di circa il 30% delle quote iscritte a ruolo e non riscosse, con scarsissime possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge a fronte di una attività impegnativa.

FONTE: IlSole24Ore
AUTORE: Ennio Dina

IMU SOSPESA PER GLI IMMOBILI SEQUESTRATI


Il versamento dell'Imu dovuta sugli immobili oggetto di sequestro e di confisca non definitiva trova una nuova disciplina in seguito all'emanazione del Dlgs 175/2014, attuativo della "delega fiscale" (Legge 23/2014).

La nuova disciplina 
L'articolo 32 del Dlgs 175/2014 ha modificato il comma 3-bis dell'articolo 51 della Dlgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), chiarendo il trattamento fiscale dei beni immobili oggetto di misure di sequestro e di confisca non definitiva disposte in seguito alle norme del codice.
In particolare, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e di confisca, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli  stessi. La sospensione opera, in ogni caso, fino alla definitiva assegnazione o destinazione dei beni.
Nell'ambito applicativo della citata disposizione rientrano anche l'imposta municipale propria (Imu), in quanto tributo dovuto dal possessore di immobili, ai sensi dell'articolo 13,c. 2, del Dl 201/2011, nonchè la Tasi, quantomeno per la quota gravante sul possessore (articolo 1, c. 669, Legge 147/2013).
La norma prevede, innovando rispetto al passato e con decorrenza dal 1/1/2014, la sola sospensione del tributo durante il periodo dell'amministrazione giudiziaria del bene e non più l'esenzione, come era invece stabilito fino alla fine del 2013. La stessa permette altresì di limitare meglio l’ambito di applicazione del suddetto regime fiscale, finalizzato ad evitare che l’amministrazione giudiziaria anticipi il versamento di somme in una fase del procedimento di prevenzione in cui non è ancora chiara la destinazione finale dell’immobile che è stato appreso (devoluzione allo Stato o restituzione al soggetto proposto). Pertanto, nel caso in cui l'immobile dovesse tornare nella disponibilità del proprietario, in seguito alla cessazione della misura di prevenzione, il medesimo sarà tenuto al versamento del tributo maturato nel periodo di amministrazione giudiziale del bene.
Secondo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/e del 30/12/2014, poichè la norma dispone solo la sospensione del versamento del tributo, la stessa non dispensa l'amministratore giudiziario dall’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.

Temporaneità dell’esenzione 
In precedenza, la medesima disposizione, in origine introdotta dalla Legge 228/2012, con decorrenza dal 1/1/2013, aveva disposto l'esenzione da imposte, tasse e tributi dovuti in relazione ai beni immobili oggetto dei provvedimenti di prevenzione. Esenzione, comunque, temporanea dal momento che, in caso di restituzione dei suddetti beni al soggetto sottoposto alla misura cautelare, era prevista la liquidazione, in capo a quest’ultimo, di quanto dovuto per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziale.
E' infatti confermato l'onere, in capo all'amministratore giudiziario, di dare comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  ed  agli  altri  enti competenti della revoca della confisca, in modo che quest'ultimi provvedano alla liquidazione delle  imposte,  tasse  e tributi,  dovuti  per  il  periodo  di  durata   dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
In vigenza dell'Ici, invece (e dell'Imu fino al 2012), è stata più volte affermata la permanenza della soggettività passiva dei beni immobili sequestrati in capo al proprietario, seppure, è stato evidenziato che risulta possibile che il giudice, nel disporre l’adozione di tali misure e nel nominare il custode/amministratore giudiziario, impartisca, nell’ambito dell’esercizio del proprio potere discrezionale, le direttive e le istruzioni all’uopo necessarie, determinando i compiti del custode in ragione delle diverse situazioni concrete (interrogazione Camera dei Deputati del 4/7/2012). Per la giurisprudenza di merito (Ctp Savona, sentenza, n. 5/4/2012, Ctr Lazio, sentenza 7/2004, Ctr Toscana, sentenza 72/2005), in caso di sequestro preventivo il custode giudiziario ha solo compiti di gestione conservativa dei beni del debitore, sicché questi, ancorché privo del potere dispositivo dei beni medesimi, continua ad essere soggetto passivo Ici, quale titolare del diritto reale sugli immobili ed è tenuto, quindi, alla liquidazione e versamento del tributo.
In definitiva, la  soggettività passiva permaneva in capo al proprietario del bene, salvo che il giudice non avesse assegnato all'amministratore giudiziario anche il compito di provvedere agli adempimenti fiscali, in vigenza della misura cautelare. Con la definitiva confisca del bene, invece, si realizza il passaggio della soggettività passiva in capo allo Stato.

FONTE: IlSole24Ore
AUORE: Stefano Baldoni

COSÌ IL NUOVO CATASTO RIDISEGNA LA MAPPA DELLE CATEGORIE

La riforma del catasto stravolgerà le "etichette" con cui sono classificati gli immobili. La nuova categoria O/1 – quella che indica gli alloggi inseriti in palazzine e condomini – sarà la più numerosa e raccoglierà quasi 18 milioni di unità immobiliari sui 63 milioni dotati di una rendita catastale. A seguire, con poco meno di 17 milioni di unità, ci saranno le abitazioni isolate e le villette a schiera (categoria O/2) e i posti auto coperti e scoperti, compresi box auto e garage (O/6), mentre altri 5 milioni di unità saranno costituite da cantine e soffitte (O/5). Messe insieme, queste tre categorie arriveranno coprire quasi il 90% del patrimonio edilizio censito e dotato di una rendita. I dati sono stati elaborati dal Quotidiano degli enti locali e della Pa in collaborazione con Agefis (Associazione dei geometri fiscalisti), tenendo conto delle statistiche catastali e dei dati Istat sulla struttura degli edifici italiani, così da simulare gli effetti della riforma del catasto in base alle anticipazioni sul progetto di revisione trapelate nelle scorse settimane.

La nuova ripartizione 
Mentre il decreto delegato sui criteri estimativi è ancora in attesa del primo via libera in Consiglio dei ministri, è interessante vedere come potrebbe cambiare la distribuzione delle unità immobiliari tra le diverse categorie. Non è solo una questione di inventario, perché la classificazione in una categoria o in un'altra determinerà anche il tipo di funzione statistica – cioè di formula matematica – che sarà usata per risalire al valore patrimoniale dei diversi immobili. Oltretutto, la nuova "tavola" delle categorie delineata nel progetto di riforma messo a punto dalle Entrate cambia filosofia rispetto all'attuale classificazione, quanto meno per le abitazioni. Tra le tante ingiustizie del sistema attuale, oggi due alloggi con caratteristiche quasi identiche, situati nello stesso quartiere, possono essere accatastati come A/2 (abitazioni di tipo civile) e A/3 (abitazioni di tipo economico), con notevoli differenze di rendita catastale a fronte di prezzi di mercato tutto sommato simili. Dopo la riforma finiranno entrambi in O/1, categoria che indicherà – a grandi linee – le abitazioni situate in edifici che abbiano almeno due piani fuori terra, accessi e scale in comune, con destinazione interamente residenziale o promiscua (ad esempio, una palazzina di tre piani con il pianterreno interamente dedicato a negozi). L'attribuzione di una stessa categoria agli appartamenti che fanno parte di edifici strutturalmente simili supererà una delle iniquità più frequenti del catasto attuale e faciliterà l'individuazione di un valore patrimoniale corretto: a quel punto conteranno le caratteristiche reali dei due immobili, come l'affaccio o lo stato di manutenzione.

Ville e case isolate in «O/2»
Lo stesso ragionamento vale anche per l'altra categoria destinata a raccogliere il grosso delle abitazioni, la O/2. Oggi una casa monofamiliare in zona semicentrale o periferica può essere classificata come A/2 (abitazione civile) o A/7 (villino), mentre dopo la riforma – indicativamente dall'anno d'imposta 2021 – sarà sempre in O/2. Per avere un'idea delle differenze di rendita catastale che oggi si possono riscontrare in catasto, basta pensare che un alloggio di 5 vani catastali, con classe medio-alta, nella zona censuaria 3 di Milano ha una rendita di 800,51 euro se è classificato in A/3, di 1.032,91 euro se è in A/2 e di 1.730,13 euro se è in A/7.

Addio ai vani catastali 
Il riordino delle categorie supererà anche le sperequazioni dovute alla superficie media dei vani, che varia anche in base alla classificazione catastale, oltre che all'epoca di costruzione e alla struttura dell'immobile. Un esempio? Secondo le ultime statistiche catastali, ad Alessandria il vano medio in classe A/2 è 19,7 metri quadrati, mentre in A/3 arriva a 21,6 metri. Sembra poco, ma su un appartamento di 100 metri quadrati può voler dire passare da 4,5 vani (in A/3) a 5 vani (in A/2) andando ad amplificare la differenza di valore riconducibile alle diverse tariffe d'estimo. Ora si tratta di vedere quale sarà l'assetto definitivo del decreto dopo il passaggio in Consiglio dei ministri e alle commissioni parlamentari. Finora il dibattito è stato alla larga da questi aspetti più tecnici, ma è probabile che avranno un effetto tutt'altro che secondario sull'attribuzione dei nuovi valori e, in ultima analisi, sulle imposte che saranno pagate dai contribuenti.

FONTE: IlSole24Ore
AUTORE: Cristiano Dell'Oste


AUMENTO DELLE TARIFFE COMUNALI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E SINDACATO DEL CONTRIBUENTE

In che limiti è sindacabile l'aumento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti? Secondo la recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 699 del 10 febbraio 2015, sez. V), considerato che si è di fronte ad apprezzamenti tecnici complessi, è necessario che chi contesta i regolamenti comunali che stabiliscono le tariffe, indichi elementi circostanziati, idonei, sotto il profilo tecnico a evidenziare l’erroneità della tariffa adottata in relazione ai parametri individuati dalla legge. Diversamente, il rinvio –contenuto nel regolamento- alla disciplina normativa che pone come obbiettivo la graduale copertura integrale del servizio, è ragione valida e sufficiente alla giustificazione dell’aumento delle tariffe.

I precedenti giurisprudenziali e le continue modifiche normative

In modo più stringente aveva, invece, ritenuto il Tar Puglia, (sentenza 2183 del 2013) con la pronuncia poi riformata in appello, che il provvedimento di aumento delle tariffe è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, quando dallo stesso non sia ricavabile alcun "elemento idoneo a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine all’aumento della tariffa" sicché l’amministrazione è tenuta a dare conto in modo analitico delle scelte espresse. Nel caso di specie, contrariamente al Consiglio di Stato, il Tar aveva ritenuto illegittimo l’aver omessa l’indicazione di "qualsivoglia criterio metodologico ai fini della determinazione tariffaria, essendosi limitata a riportare generiche classificazioni" senza indicare con chiarezza i criteri logici utilizzati (tra questi si ricorda l’obbligo di tenere conto della capacità contributiva della famiglia, oggi sancito tra i criteri dettati dal comma 682 a) dell’articolo 1, legge 147/ 2013 per la Tari).
Vero è che la valutazione tecnica che spetta al Comune, e che è sindacabile dal Giudice amministrativo nei limiti della verifica della correttezza dei criteri tecnici seguiti, non è certo scevra da incertezze sia di natura logico-giuridica che prettamente tecnica.
La disciplina della tassa dei rifiuti, infatti, è stata oggetto di continue modifiche normative, con rilevanti conseguenze sia sul piano della sovrapposizione di norme, che di complessità interpretativa, sia per il Comune che per il contribuente (non da ultimo la non chiara modalità di liquidazione, con le conseguenze sanzionatorie in caso di ritardi o omissioni; se per opera del Comune –tramite l’invio dell’apposito modulo- o del cittadino con autoliquidazione. In quest’ultimo senso, con riguardo alla Tarsu si era espressa Cassazione con la sentenza n. 9134 del 2005. Anche la nuova disciplina della Tari fa riferimento alla dichiarazione del contribuente ultrattiva- comma 685 legge 147/2013-, che prevede però la formalizzazione della stessa “su un modello messo a disposizione del Comune”. Quid iuris?).

L’evidente contrasto tra una tassazione sempre più pesante e lo stato di sporcizia delle città

Che la disciplina sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non funzioni adeguatamente, è provato dall’ evidente contrasto tra una tassazione sempre più pesante per il cittadino e lo stato di degrado e di sporcizia delle grandi città, contro ogni criterio di buona amministrazione, nonché del principio comunitario, cui si ispira la normativa, del "chi inquina paga".
Dalle "grida" municipali, di manzoniana memoria, che vietavano ai cittadini di gettare i rifiuti dalle finestre, alla recente istituzione della Tari, dopo il periodo della Tarsu, e poi Tia 1, Tia 2 e Tares, le cose non sembrano cambiate di molto.
E questo nonostante i propositi del legislatore, sia di semplificazione normativa, che di differenziazione delle tariffe e della raccolta.
Si ponga mente al fatto che la ultima versione della tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani, la Tari, è stata istituita con la legge di stabilità del 2014 (legge n. 147 del 2013) la quale, dopo aver sancito l’unicità dell’imposta sulla casa (la Uic), provvede contraddittoriamente a distinguerla in tre tributi diversi, e cioè l’Imu, la Tasi (relativa ai servizi indivisibili) e la Tari, dettando norme spesso sovrapponibili alle precedenti in materia di Tares, di difficile lettura e con chiaro solo l’ obiettivo di addivenire tendenzialmente alla copertura integrale del servizio di raccolta dei rifiuti. Lasciando liberi i Comuni di scegliere, in luogo della Tari, per l’applicazione di una tariffa "avente natura corrispettiva" (art. 1 comma 668). Presupposto indispensabile, a tal fine, è che gli stessi abbiano realizzato " sistemi di rilevazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico" che in attesa del regolamento più generale previsto dal comma 667, sembra allo stato ipotizzabile per piccoli realtà comunali, ove il controllo sociale e il senso civico sono deterrenti per la violazione delle regole (si pensi ai comuni del Trentino ove la tariffa è effettivamente commisurata alla quantità di rifiuti perché correlata al costo dei singoli sacchetti della spazzatura, unico modello che può essere utilizzato per la raccolta, pena gravi sanzioni.) Diversamente si dovrà pensare ad altri sistemi (qualcuno ipotizza i cassonetti con sistemi di utilizzo con microchip e peso dei rifiuti) che comunque comporta investimenti per l’amministrazione comunale non di poco conto.

Conclusioni

Nell’attesa, i Comuni continuano in "ordine sparso" all’approvazione delle tariffe e dei regolamenti. E i cittadini, per quanto possono, si difendono. O con l’impugnazione del regolamento avanti al Tar con la possibilità, di vederlo annullato "erga omnes" se illegittimo, o con l’impugnazione degli accertamenti o cartella avanti al Giudice tributario, trattandosi comunque di tributo (come ha chiarito a suo tempo la Corte costituzionale, sentenza n.238/2009 a proposito della Tia, sempre che il Comune interessato non sia transitato ad un corrispettivo di carattere privatistico.). E chiedendo, se del caso, la disapplicazione del regolamento comunale ritenuto illegittimo, con efficacia, in tal caso solo tra le parti.
Già, infatti, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che anche se spetta al Giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere tariffarie, il Giudice tributario può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo (articolo 7 Dlgs n.546 del 1992) e segnatamente, le delibere comunali di approvazione della tassa dei rifiuti (oggi Tari), "presupposte agli atti impositivi" (Cassazione, Sez. Unite, n. 8278 del 2008).
In conclusione la strada per giungere ad una maggiore trasparenza ed efficienza è ancora lunga, e ciò sia in considerazione della difficoltà di individuare le soluzioni tecniche più adeguate alle singole realtà, che per la volontà dell’amministrazione comunale di porle in essere.

FONTE: IlSole24Ore
AUTORE: Paola Maria Zerman

ARMONIZZAZIONE, IL FONDO CREDITI GONFIA LA TARIFFA RIFIUTI

La disciplina Tari, come quella relativa alla Tares e alla Tia, impone di approvare tariffe in grado di garantire il gettito necessario alla copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti. Tale obbligo, peraltro, è espressamente previsto anche nell'articolo 2, comma 2, del Dpr 158/1999.
L'applicazione di tale principio vieta al Comune di "fare proprie" eventuali maggiori entrate rispetto a quelle preventivate al momento dell'approvazione delle tariffe, ma vieta anche di farsi carico di eventuali maggiori costi rispetto a quelli preventivati. Tant'è che l'articolo 8, comma 2 del Dpr n. 158 impone di inserire nel Piano finanziario anche una relazione relativa agli scostamenti verificatisi con «riferimento al piano dell'anno precedente».

La redazione del piano finanziario 
Coerentemente con tale principio,
 il ministero dell'Economia ha precisato, nelle linee guida per la redazione del piano finanziario , che deve essere riportato nel piano dell'anno successivo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo.
Con riferimento ai crediti occorre distinguere i crediti che si ritiene esigibili da quelli che presumibilmente diventeranno inesigibili.
Per i
 crediti esigibili è possibile inserire nei costi diversi un fondo rischio generico nella misura massima dello 0,5% per anno del valore nominale dei crediti, ovvero del complesso dell'entrata Tari, fermo restando che l'ammontare del fondo, nel corso del tempo, non può superare il limite complessivo del 5% dell'entrata Tari.
I
 crediti inesigibili , invece, vanno considerati per intero. Le linee guida predisposte dal ministero dell'Economia, precisano che per tali debbono intendersi i crediti per i quali "non vi sono fondate speranze di riscossione" e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del credito stesso. Il credito tributario Tari diventa pertanto inesigibile decorsi sei mesi dalla notifica del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione di pagamento), ovviamente preceduto dall'emissione di un atto di accertamento. Per il ministero, inoltre, è inesigibile il credito tributario per il quale il Comune è decaduto dall'accertamento o dalla riscossione.

Costi non previsti e incremento delle tariffe 
Pertanto, tutti i crediti accertati come inesigibili concorrono, con gli altri costi, alla determinazione delle tariffe degli anni successivi, senza possibilità per il bilancio comunale di farsene carico. L'inserimento nel piano finanziario di altri costi, specificatamente non previsti dal Dpr 158/1999, determinerebbe un incremento illegittimo delle tariffe, e tale evenienza rischia di concretizzarsi oggi in sede di raccordo tra le regole "speciali" previste per la Tari e gli obblighi di accantonamento al fondo crediti di dubbia inesigibilità (FCDE), imposto dall'armonizzazione contabile (Dlgs 118/2011). In base a tale obbligo, deve essere stanziato nel bilancio di previsione, tra le spese correnti, una quota, calcolata in base al rapporto tra l'entrata accertata ed incassata nel quinquennio precedente. Questa quota, per l'anno 2015 può essere ridotta fino al 36% di quella calcolata con il predetto rapporto. La percentuale dovrà salire gradualmente fino al 100 % nel 2019.

Accantonamenti al FCDE 
I due ambiti vanno mantenuti ben distinti, col divieto di inserimento in Tari di quote di crediti inesigibili contabilizzate secondo le regole di determinazione degli accantonamenti al FCDE.
In realtà, stante il principio di pareggio tra entrate e costi della Tari non dovrebbe essere necessario accantonare alcunché nel FCDE, ma occorrerebbe una modifica delle regole.
 
La difficoltà deriva dal fatto che il fondo inesigibili calcolato in base al Dpr 158/1999 può essere sensibilmente diverso da quello accantonato nel FCDE in base al Dlgs 118/2011: nel caso in cui il fondo inesigibili sia superiore all'FCDE, è senz'altro possibile accantonare nell'FCDE l'importo, più alto. Non è però possibile fare il contrario: perciò, fermo restando che nel piano finanziario Tari occorre necessariamente inserire il fondo inesigibili calcolato con i criteri di cui al Dpr n. 158 se l'FCDE risultasse superiore, anche nella misura minima del 36% del totale da accantonare, la differenza dovrà essere finanziata con altre entrate correnti del Comune.
Si tratta di un tema rilevante, non solo per le dimensioni dell'entrata complessiva (più di 8 miliardi, di cui 2,3 miliardi di ex Tia) ma anche per il rischio di disporre incrementi della Tari collegati non ad aumenti di costo ma ad artifizi contabili.


FONTE: IlSole24Ore
AUTORE:di Pasquale Mirto e Nicola Rebecchi

ARMONIZZAZIONE, FONDO CREDITI ALLEGGERITO ANCHE NEL CONSUNTIVO

Si alleggeriscono per gli enti locali i vincoli di accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel consuntivo 2015, allineandoli alla procedura progressiva già sancita per il preventivo. La novità arriva da Arconet, la commissione ministeriale sull'armonizzazione contabile, che risolve in questo modo uno dei principali problemi posti dalla riforma dei bilanci locali. Per comprendere il quadro occorre distinguere il Fondo crediti, cioè gli obblighi di copertura imposti agli enti in modo proporzionale al loro tasso di mancata riscossione delle entrate, nei suoi diversi momenti: il primo accantonamento, il bilancio preventivo, il rendiconto.

Il primo accantonamento
In sede di riaccertamento straordinario, in relazione all'importo dei residui risultanti dopo la cancellazione dei crediti cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute al 1° gennaio 2015, gli enti dovranno accantonare nel risultato di amministrazione, riferito al 1° gennaio 2015, un importo di fondo desunto dalla percentuale del non riscosso. Se la percentuale (riscossioni in conto residui diviso residui attivi iniziali degli ultimi cinque anni) risulta, ad esempio, pari al 60%, l'accantonamento sarà pari al 40% dei residui. Con questa operazione, in sostanza, gli enti "bonificano" i vecchi residui attivi conservati dopo il riaccertamento straordinario. Il tutto evidenziato nell'allegato 5/2 della delibera di Giunta da adottare entro il 30 aprile, nello stesso giorno in cui il Consiglio approva il rendiconto 2014. L'importo del fondo da accantonare nel risultato di amministrazione potrà contribuire a determinare un disavanzo per il quale è stato previsto il ripiano in un periodo fino a 30 anni.

Il preventivo
In ogni esercizio considerato nel preventivo gli enti dovranno accantonare un fondo crediti calcolato sui nuovi importi di entrate previste in bilancio, finalizzato ad evitare l'utilizzo di entrate di difficile esazione. La legge di stabilità ha ridotto la percentuale minima di questo accantonamento: nel 2015, gli enti locali devono stanziare almeno il 36 per cento dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti da allegare al bilancio di previsione (negli enti sperimentatori la percentuale sale al 55%). Negli anni successivi le percentuali minime saranno le stesse per tutti gli enti: nel 2016 il 55%, nel 2017 il 70%, nel 2018 l'85% e dal 2019 l'intero importo. I conteggi per determinare la media delle riscossioni in sede di preventivo si effettuano prendendo il rapporto fra riscossioni e accertamenti nel rispetto delle indicazioni del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Il consuntivo

Qui interviene la novità in arrivo: dal rendiconto 2015 al 2018, gli enti potranno non recuperare ulteriori risorse a titolo di fondo crediti da accantonare nel risultato di amministrazione, in quanto sarà possibile limitare l'accantonamento all'importo di prima costituzione post riaccertamento straordinario sommato al fondo accantonato nel preventivo. È evidente che se l'ente si trovasse a utilizzare il fondo crediti, emergerà la necessità di reintegrare la quota utilizzata.

FONTE:Il Sole 24 Ore
AUTORE: di Paola Mariani e Patrizia Ruffini

«NO» ALLE ESENZIONI TOSAP PER I CASSONETTI, MA A PAGARE SONO I CITTADINI

Il gestore del servizio di igiene urbana è tenuto al pagamento della Tosap per i cassonetti portarifiuti, se non è prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine dell'appalto. Lo ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione con la sentenza 2921/2015, confermando l'esito del giudizio di merito. Il gestore del servizio chiedeva invece l'esenzione dal tributo, in virtù dell'articolo 49 del Dlgs 507/93. Ma la Cassazione ha respinto il ricorso evidenziando in primo luogo che la Tosap è compatibile con la concessione in uso di beni appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile di un ente territoriale. Pertanto, la società appaltatrice di un Comune per il servizio rifiuti, salvo che dall'atto di concessione non emerga una diversa volontà, non ha diritto all'esenzione dalla Tosap prevista dalla lettera a) dell'articolo 49, cioè della fattispecie di esonero per le occupazioni effettuate dagli enti pubblici.
Le regole 
Tra l'altro non è possibile sostenere che l'occupazione del suolo demaniale sia direttamente riconducibile all'ente locale, non trattandosi di occupazione temporanea connessa all'esecuzione di lavori ma di occupazione continuativa con strutture e macchinari finalizzata allo svolgimento di un servizio pubblico per conto del Comune. L'unica ipotesi di esonero è invece contemplata dalla lettera e) dell'articolo 49, che tuttavia subordina l'esenzione dalla Tosap al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita degli impianti al Comune al termine del contratto. Inoltre la Cassazione evidenzia che le esenzioni, ponendosi come norme eccezionali rispetto alla regola generale della tassazione, devono essere interpretate restrittivamente, per cui non è possibile un'applicazione analogica o estensiva delle stesse. Per aggirare l'ostacolo l'impresa non può neppure decidere unilateralmente di cedere gratuitamente i cassonetti al Comune, dovendo questa previsione essere pattuita nella convenzione originaria o da una convenzione successiva che disciplina i rapporti tra le parti.

I precedenti 
Le conclusioni della Cassazione sono conformi a due precedenti sentenze del 2004, la n. 11175/2004, che integrava il concetto di «impianti adibiti al servizio» con tutte le attrezzature necessarie all'impresa per lo svolgimento dell'attività (compresi i cassonetti) e la n. 15629/2004, che negava l'esonero dalla Tosap dei cassonetti portarifiuti, pur essendo l'attività svolta nell'interesse dell'ente territoriale e della collettività. La giurisprudenza di vertice non crea problemi con il regime Tarsu ma finisce per scontrarsi con l'attuale sistema di imputazione dei costi nel piano finanziario Tari. In sostanza l'importo della Tosap a carico del gestore finirebbe per aumentare i costi del servizio rifiuti, da coprire necessariamente con maggiori entrate. Conclusione che non avrebbe molto senso perché imporre al gestore del servizio di pagare la Tosap sui cassonetti dei rifiuti significherebbe, di fatto, richiedere gli stessi soldi ai contribuenti.

FONTE: Il Sole 24 Ore
AUTORE: di Giuseppe Debenedetto
 
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