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2 giugno 2014

FATTURAZIONE ELETTRONICA PA: CHI, COME, COSA, QUANDO

Il Ministero dell’Economia mette a disposizione delle PMI un servizio gratuito per supportarle nella fatturazione elettronica verso la PA: lo strumento è accessibile sul portale www.acquistinretapa.it ed è utilizzabile da tutte le imprese abilitate al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

La PA può accettare fatture cartacee anche dopo il 6 giugno per tre mesi, purchè emesse prima di tale data, mentre quelle elettroniche si considerano emesse dall’impresa fornitrice anche in caso di notifica di “mancata consegna”: sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare del 31 marzo 2014 del Dipartimento delle Finanze, che fornisce interpretazioni operative del decreto 55/2013 sull’obbligo di fattura elettronica verso la PA.

Dal 6 giugno 2014 le imprese saranno obbligate ad emettere fatture elettroniche verso ministeri, agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza. Dal 6 giugno 2015 l’obbligo si estende tutte le altre amministrazione centrali.
La trasmissione di una fattura in formato Xml alla PA, obbligatoria a partire dal prossimo giugno (a scaglioni) avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate tramite Sogei in qualità di soggetto deputato alla sua realizzazione. 
Questo software riceve il file trasmesso dalle aziende fornitrici con la fattura conforme ai requisiti imposti, li controlla e li invia alle amministrazioni destinatarie. Il sistema riconosce tre tipi di file:
·       file fattura in Xml sul modello scaricabile dal sito www.fatturapa.gov.it, firmato digitalmente e conforme alle specifiche delle fatture elettroniche per la PA;
·       file compresso esclusivamente in formato zip contenente uno o più file fattura;
·       file messaggio in formato Xml conforme allo schema descritto dal fileMessaggiTypes.xsd scaricabile dallo stesso sito; è la risposta del SdI alla trasmissione dei dati e può essere una ricevuta di consegna o una notifica di scarto, mancata consegna, esito, file non recapitabile e così via.
Per l’accesso al Sistema di Interscambio per la trasmissione delle fatture servono le credenziali Entratel / Fisconline o una Carta Nazionale dei Servizi. Per usare il SdI è necessario che il fornitore sia dotato di casella PEC, aderisca e sottoscriva l’accordo di servizio e definisca un accordo per disciplinare la trasmissione della fattura e i relativi messaggi di notifica attraverso protocolli di “file transfer” all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale.

Invio fattura
·      Invio fatture via PEC. La fattura elettronica può essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata. Il file da trasmettere, di dimensione non superiore a 30 mega, costituisce l’allegato del messaggio di posta. La prima volta che il soggetto intende inviare la fattura per PEC deve inviare il messaggio e i relativi allegati all’indirizzo di posta certificata del SdI pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it. In questo modo il SdI comunica al mittente l’indirizzo PEC sa usaere per le successive trasmissioni, fornendo un indirizzo dedicato per ogni soggetto.
·       Invio fatture via Web. L’invio delle fatture online avviene tramite la funzione di trasmissione telematica disponibile nella sezione “Inviare la FatturaPA” del sitowww.fatturapa.gov.it: è possibile trasmettere la singola fattura o l’archivio di fatture la cui dimensione non può superare i 5 mega. A invio effettuato verrà rilasciata ricevuta di consegna o eventuale notifica di scarto.
·       Altri metodi di invio. La trasmissione della fattura può essere effettuata anche secondo altre modalità: cooperazione applicativa su rete Internet, porte di dominio in ambito SPCoop, sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. Per i dettagli si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it. Tutti i canali prevedono l’invio di notifiche sull’esito della trasmissione.

Ricevute e notifiche
Ricevuto il file, SdI assegna un identificativo alla pratica ed effettua le verifiche. In caso diesito negativo invia notifica di scarto al soggetto mittente. Diversamente trasmette le fattura al destinatario e, contestualmente, invia al mittente ricevuta di consegna. Qualora, nonostante il buon esito della pratica, non fosse possibile trasmettere il file al destinatario per cause non imputabili a SdI, verrà inviata al mittente notifica di mancata consegna. Il Sistema tenterà, comunque, di recapitare la fattura per i 15 giorni successivi, decprsi i quali invierà al mittente notifica definitiva di file non recapitabile. Per ogni fattura recapitata, SdI riceve notifica di accettazione o rifiuto della fattura da parte dell’Amministrazione e provvede a inoltrarla al soggetto trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica. Non ricevendo alcuna notifica, SdI provvederà a inoltrare la notifica di decorrenza dei termini al mittente e alla PA che ha ricevuto la fattura.

Controlli SdI
·       Nomenclatura e unicità del file o fattura (per evitare invii doppi);
·       Dimensioni del file;
·       Integrità del documento (nessuna modifica dopo l’apposizione della firma);
·       Autenticità del certificato di firma (non deve essere scaduto, revocato o sospeso);
·       Conformità del formato della fattura;
·       Validità del contenuto della fattura.

Controlli via App
Prima di inviare la fattura alla PA, l’Agenzia delle Entrate offre alle aziende uno strumento di controllo della conformità rispetto ai requisiti: l’eventuale presenza di errori viene segnalata indicando il tipo di anomalia e suggerendo il correttivo da effettuare. In questa app mancano i controlli su unicità del nome del file, dell’identificativo progressivo della fattura e l’esistenza o meno del CodiceDestinatario.

Pagamento fatture
Le fatture emesse in forma cartacea in data precedente al 6 giugno 2014 (o 2015 verso le amministrazioni per cui l’obbligo scatterà l’anno prossimo) sono considerate valide anche se ricevute dopo, purchè arrivino nell’arco dei tre mesi successivi. Il chiarimento riguarda il comma 6, articolo 6, DM 55/2013: trascorsi tre mesi dall’obbligo di fattura elettronica le PA non possono procedere ai pagamenti se le fatture non arrivano in formato elettronico.

Periodo transitorio
In pratica c’è un periodo cuscinetto di tre mesi durante il quale le PA possono pagare le fatture emesse in formato cartaceo prima del 6 giugno ma attenzione: a partire da quella data, le fatture devono essere emesse obbligatoriamente in forma elettronica o non saranno pagate. Se una fattura emessa in forma cartacea prima del 6 giugno non risulta del tutto processata dalla PA entro i tre mesi (quindi il 6 settembre) – la PA pagherà comunque la fattura, non chiedendo una nuova fattura elettronica, cosa che comporterebbe perdita di tempo e aggravio di costi, contrasto anche le normative IVA.

Codici PA in fattura: le FAQ
Le PA sono tenute a inserire nell’Indice delle Pubblice Amministrazioni (IPA) un codice unico che le identifica, e che le imprese devono riportare in fattura elettronica, in mancanza del quale il sistema di spedizione rifiuta la pratica. Ogni ufficio interessato dalla scadenza del 6 giugno deve averne dato già comunicazione ai fornitori. Ma cosa succede se la fattura non viene recapitata correttamente?
·       Amministrazione censita in IPA ma codice non disponibile: per ciascuna amministrazione presente in IPA, esiste anche un ufficio di fatturazione elettronica centrale denominato “Uff_efatturIPA“. Attenzione però: questo indirizzo è utilizzabile solo nel caso in cui il fornitore non abbia ricevuto la comunicazione sul codice dell’amministrazione destinataria e, pur avendo riscontrato la presenza dell’amministrazione in IPA (sul sito www.fatturapa.gov.it) non sia in grado di individuare in modo univoco il codice dell’ufficio destinatario.
·       Amministrazione non censita: si utilizza il valore di default indicato in fase di trasmissione.
·       Mancata trasmissione per cause tecniche: la struttura di supporto del Sistema di interscambio contatta la PA per risolvere il problema e invia all’azienda “attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che comporta prova dell’emissione della fattura. 

Fonte: Circolare del Ministero dell’Economia sulla fatturazione elettronica
FONTE: PMI.IT


1 giugno 2014

IL CANONE PER L’USO DEL SUOLO PUBBLICO SPIEGATO DALL’AVVOCATO NICOLA RICCIARDI

Cos’è il canone concessorio non ricognitorio? In breve, si tratta di un corrispettivo dovuto a un’amministrazione come controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico, ed è differente da quello definito ricognitorio, determinato senza tener conto dei parametri del beneficio economico relativi all’occupazione del suolo.
In un articolo firmato dagli Avvocati Alessio Foligno e Nicola Ricciardi la questione è approfondita con chiarezza, un testo molto utile per imprese e commercianti che devono pagare questa tassa.
Vari Comuni hanno adottato un proprio regolamento per l’applicazione del “canone patrimoniale concessorio non ricognitorio” ex art. 27 del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) che dispone sia stabilita dall’ente proprietario della strada “per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze”. In attuazione di tali regolamenti, alcuni Comuni hanno emesso i correlativi avvisi di pagamento, soprattutto nei confronti delle imprese che gestiscono servizi a rete, prevedendo nei propri bilanci le corrispondenti entrate correnti, spesso di entità non esigue. Nel contempo, alcuni enti gestori dei servizi le cui reti interessano le sedi delle strade comunali e le rispettive pertinenze hanno proposto ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali per l’annullamento dei regolamenti in materia.

In quali casi occorre pagare il canone non ricognitorio

Come specifica l’Avvocato Nicola Ricciardi, il canone patrimoniale concessorio non ricognitorio non è alternativo alla TOSAP e al COSAP, e può aggiungersi a questi, secondo le modalità di legge, e qualora il Regolamento sia correttamente adottato anche sotto il profilo dei criteri di applicazione del canone e dei criteri di determinazione delle somme dovute in relazione “alle soggezioni che derivano alla strada”, nonché “al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava”.
Il problema ha già formato oggetto di esame da parte del Giudice Amministrativo che lo ha costantemente risolto nel senso della cumulabilità della tassa con il canone concessorio (Cons. St., Sez. V, 26 marzo 2003 n. 1751; Sez. IV 22 aprile 1996 n. 524; TAR Emilia Romagna – Parma – 7 giugno 2001 n. 309; 18 ottobre 1999 n. 651; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 9 gennaio 1995 n. 26; TAR Toscana, Sez. I, 3 maggio 1995 n. 296; Consiglio di Stato 25/2/2013 n. 5).
Tale orientamento si fonda sulla considerazione della diversità di natura dei due istituti. Mentre il canone di concessione trova la sua giustificazione nella necessità per l’ente pubblico proprietario del terreno di trarre un corrispettivo per l’uso esclusivo e per l’occupazione dello spazio, concessi contrattualmente o in base a provvedimento amministrativo a soggetti terzi, la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche è istituto di diritto tributario, dovuta al Comune quale ente impositore al verificarsi di determinati presupposti, ritenuti dal legislatore indici seppure indiretti di capacità contributiva.
Ne consegue che al canone concessorio non può essere attribuita natura di prestazione patrimoniale imposta, e quindi non ha fondamento la censura di violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
La delineata differenziazione sostanziale tra i due istituti si riflette nella diversità della disciplina riguardante la determinazione della misura dell’uno e dell’altro provento. Mentre, a mente dell’art. 38 e seguenti del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, disciplinanti la TOSAP, la discrezionalità dei comuni risulta fortemente limitata dalla suddivisione degli stessi in cinque classi per numero di abitanti e dalla fissazione di un minimo e un massimo, oltre che da disposizioni particolari per occupazioni permanenti e temporanee e altre ipotesi particolari (ad es. per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo, ecc.), i principi relativi al canone di concessione dettati dall’art. 27 d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), che riproduce la corrispondente norma del r.d. n. 1740 del 1933 (art.8), assumono tutt’altro tenore, denotando il conferimento di un’ampia area di discrezionalità all’ente concedente. Il comma 8 recita infatti che “Nel determinare la misura della somma (dovuta per l’occupazione) si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava. “ (Consiglio di Stato sez. V 4/6/2003 n. 3063; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 2277).
Anche la Cassazione ha affermato che la Tosap e il canone di concessione possono coesistere, senza dare luogo a duplicazione d’imposta, essendo diversa la natura giuridica (tassa e canone di concessione) e il fondamento da cui traggono origine (fonte legale per la Tosap, atto amministrativo per il canone).
Con la sentenza n. 23244 depositata in data 27/10/2006, la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche trova la sua ratio nell’utilizzazione che il singolo fa, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all’uso della generalità dei cittadini (Cassazione, sentenza n. 11665 del 9/11/1995), ovverosia nel venire meno, per la collettività e per l’ente che la rappresenta, come conseguenza di detta utilizzazione, della disponibilità di porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema viario (Cassazione, sentenza n. 4124 del 22/3/2002). La norma, poiché prescinde dalla “natura” dell’occupazione, non fa alcun riferimento agli atti di concessione, i quali, quindi, per il legislatore fiscale, sono del tutto irrilevanti, visto che l’imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo (Cassazione sentenze n. 2890 del 27/2/2002 e n. 255 del 22/2/2002) l’obbligazione tributaria relativa alla richiesta di pagamento della Tosap discende direttamente dalla legge, la quale ne determina rigidamente il contenuto sulla base di criteri oggettivi prestabiliti, senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’ente impositore e senza riconnettere alcuna importanza ai motivi che determinano l’occupazione (Cassazione, sentenza n. 6058 del 20/5/1992).
Occorre rammentare che i comuni e le province, in base all’autonomia regolamentare loro attribuita dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, possono, a norma dell’art. 63 del medesimo decreto legislativo, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della TOSAP assoggettando le occupazioni di spazi e aree pubbliche al pagamento del COSAP da parte del “titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”.
Si deve precisare che l’alternatività tra i due sistemi impositivi è giustificata dal fatto che il COSAP ha natura patrimoniale, poiché “è stato concepito dal legislatore come un “quid” ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (t.o.s.a.p.) in luogo del quale può essere applicato, e che lo stesso, nel solco di un processo politico-istituzionale inteso a una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali, risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici.” (Corte di Cassazione 19 agosto 2003, n. 12167; si veda anche il Parere del Consiglio di Stato 30 luglio 1998, n. 815).
La sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 14 marzo 2008 ha poi definitivamente sancito definitivamente la natura di entrata patrimoniale del COSAP.
Anche in merito alla compatibilità dell’applicazione del COSAP e del Canone di cui all’art. 27 del C.d.S. vi è la conferma della giurisprudenza. Il Consiglio di Stato sezione V con Sentenza 13 luglio 2007 n.6800 ha stabilito che “E’ agevole notare infatti che mentre per il COSAP, l’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 impone la determinazione del canone ponendo l’accento su criteri legati alla utilizzazione in via esclusiva dell’area pubblica da parte del concessionario, con sottrazione del bene alla collettività, sicché assumono rilievo l’ampiezza, la modalità e il valore economico dell’occupazione, anche in funzione della classificazione delle strade, il canone ex art. 27 del c.d.s. prescrive criteri che fanno riferimento a parametri di altra natura, quali le soggezioni che derivano dalla collocazione dell’impianto, il suo valore economico, il vantaggio che l’utente ne ritrae.
La Circolare MEF n.1 del 20 gennaio 2009 è intervenuta chiarendo, stante la compatibilità, i corretti parametri di applicazione tra le imposizioni determinanti l’occupazione del sottosuolo e il Canone ex art. 27 del Codice della Strada. Il secondo periodo del comma 3 dell’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997, prevede per la TOSAP e il COSAP che per le occupazioni del territorio comunale il canone sia commisurato forfettariamente in relazione al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle specifiche classi di comuni in relazione al numero degli abitanti. Inoltre, la stessa norma dispone che dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa “va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
Tale norma risponde all’esigenza di evitare una duplicazione di oneri connessi alla stessa occupazione.
Tra detti oneri, specifica la richiamata circolare: “deve essere sicuramente annoverato il canone previsto dai commi 7 e 8, dell’art. 27 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante le disposizioni sul codice della strada, che disciplinano le formalità per ottenere il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni richieste per le occupazioni che interessano strade non statali, prevedendo il pagamento di una somma che, come affermato da costante giurisprudenza (Cfr. ex multis: Corte di Cassazione, sez.V, sentenze 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), deve essere corrisposta anche nel caso in cui per la stessa occupazione viene pagata la TOSAP o il COSAP.
Pertanto, la lettura coordinata delle norme innanzi richiamate comporta che, ferma restando la debenza del canone del codice della strada per l’intero ammontare, è solo dall’importo dovuto a titolo di TOSAP (ovvero di COSAP) che va detratto quello del canone del codice della strada.
A titolo meramente esemplificativo si può ipotizzare il caso in cui:
− l’importo della TOSAP è pari a € 2000;
− la somma dovuta a titolo di canone del codice della strada è pari a € 2300;
il contribuente è tenuto al pagamento di € 2300 per il canone del codice della strada, mentre nulla deve versare a titolo di TOSAP, poiché la differenza tra gli importi dovuti per la TOSAP e per il canone del codice della strada (€ 2000 – € 2300) è pari a – € 300 e non dà quindi luogo a nessun debito o credito di imposta.
Viceversa se:
− l’importo della TOSAP è pari a € 1500;
− la somma dovuta a titolo di canone del codice della strada è pari a € 1300;
l’interessato è tenuto al pagamento di:
− € 1300 a titolo di canone del codice della strada;
− € 200 per la TOSAP, poiché la differenza tra gli importi dovuti a titolo di TOSAP e quelli dovuti per il canone del codice della strada (€ 1500 – € 1300) è pari a € 200.
Si deve ricordare, altresì, che in base alla disposizione dell’art. 17, comma 63, della legge n. 15 maggio 1997, n. 127, il consiglio comunale può stabilire agevolazioni, fino alla totale esenzione, della TOSAP per le occupazioni gravate da canoni concessori non ricognitori.
Si deve, inoltre, precisare che alla TOSAP si aggiunge l’eventuale contributo una tantum per le spese di costruzione delle gallerie di cui all’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993, richiamato espressamente anche ai fini COSAP dall’art. 93 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 per le occupazioni realizzate dagli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica”.
In merito ai criteri di determinazione dei valori va detto che mentre nella TOSAP e nel COSAP la discrezionalità dei comuni risulta fortemente limitata dalla suddivisione degli stessi in cinque classi per numero di abitanti e dalla fissazione di un minimo e un massimo, i principi relativi al canone di concessione dettati dall’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada)assegnano all’ente concedente un’ampia area di discrezionalità.
Al riguardo preme citare la recentissima TAR Lombardia, Sez. Brescia, 21/3/2014 n. 156 relativa ai criteri per istituire il canone previsto dal Codice della Strada (ex art. 27 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285, per l’uso o l’occupazione delle strade comunali in particolare per la posa delle reti per servizi pubblici.
“L’imposizione di prestazioni patrimoniali sui servizi a rete non deve trasformarsi in un dazio che ostacola e rende più onerosa la circolazione delle merci… Per evitare la qualificazione come tributo ambientale, il canone deve essere riferito a un uso particolare di uno specifico bene pubblico.
Occorre inoltre che tale uso non sia già remunerato mediante altre prestazioni patrimoniali, perché se il canone costituisse mera duplicazione di queste ultime non potrebbe che essere considerato, per residualità, come tributo ambientale. Se l’atto di concessione del servizio prevede il pagamento di un canone, come nel caso della distribuzione del gas, il canone per l’uso o l’occupazione delle strade comunali può essere considerato assorbito solo se sia stato preso in considerazione come voce a sé dell’offerta (sotto forma di somma in aumento nella parte economica dell’offerta, o come equivalente monetario di prestazioni accessorie di manutenzione della rete stradale descritte nell’offerta tecnica). Diversamente, vi sono ancora margini per esigere un corrispettivo per l’uso particolare delle strade comunali; occorre però differenziare il canone dalla TOSAP/COSAP, che ha come presupposto l’occupazione di spazi pubblici. Non è sufficiente il fatto che la TOSAP/COSAP sia parametrata sul numero di utenze (v. art. 63 c. 2-f del Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446), né la mera sottrazione della TOSAP/COSAP al canone, ma è necessario individuare per quest’ultimo un’autonoma “base imponibile”.
I criteri per questa operazione sono contenuti nell’art. 27 c. 8 del codice della strada, la cui attuazione, mancando le direttive nazionali ex 67 c. 5 del DPR 495/1992, è rimessa all’iniziativa dei singoli enti proprietari delle strade. I criteri sono le soggezioni che derivano alla strada, il valore economico risultante dal provvedimento che autorizza l’occupazione, e il vantaggio che l’utente ne ricava. In sostanza sembra necessario individuare una quota del costo di manutenzione delle strade che possa essere riferita all’esclusivo vantaggio dei gestori dei servizi a rete e una quota dell’utile di questi ultimi (per l’attività di distribuzione svolta sul territorio comunale) che possa essere destinata a remunerare l’uso particolare delle strade, tenendo conto del risparmio conseguito rispetto alla collocazione delle reti al di fuori del tracciato stradale”.

ALLARME DEI CAF: POSTE NON ACCETTA GLI F24

Rischio caos sui pagamenti Imu e Tasi con il modello F24 semplificato. L'allarme arriva dalla consulta nazionale dei Centri di assistenza fiscale (Caf) e per il momento riguarda il pagamento dell'Imu seconde case in scadenza al 16 giugno. Molti contribuenti, infatti, che si sono recati alle poste, per versare l'imposta, senza aspettare gli ultimi giorni, si sono visti rimandare indietro dagli impiegati dell'ufficio perché, a loro dire, i modelli F24 compilati dai Caf erano incompleti.

Per le poste è necessario un codice identificativo dell'operazione. Questo dato, però, sta facendo letteralmente impazzire i Caf e rischia di trasformarsi in un rompicapo perché il codice identificativo è ignoto, finanche agli stessi comuni. «È il caso» spiega a ItaliaOggi Filomena Troise della Consulta dei Caf «di un nostro associato della provincia di Imperia. Ha chiamato il comune che gli ha riferito che non esiste nessun codice identificativo». Secondo le Poste invece sono proprio i comuni ad aver dovuto fornire ai contribuenti, non si sa bene dove e come, questo valore numerico.

La preoccupazione, per i contribuenti e per chi sta preparando i modelli F24 di pagamento, è che si crei, in una situazione già molto confusa, per via dell'intrecciarsi delle scadenze Tasi, un caos che si rifletterà non solo sui versamenti previsti al 16 giugno per l'Imu seconda casa ma anche per i versamenti della Tasi, in tutti quei comuni (poco più di 2000) che hanno deliberato le aliquote sul nuovo tributo e i cui cittadini si recheranno nei prossimi giorni a saldare il dovuto. Al momento pare non esserci risposta e soluzione.

Testata: Italia Oggi, di Cristina Bartelli

NIENTE SANZIONI PER CHI VERSA I TRIBUTI AL COMUNE SBAGLIATO


Il contribuente che versa il tributo a un comune incompetente non può essere sanzionato. E non è tenuto neppure a pagare gli interessi. L'errato versamento, qualunque sia la causa, impone al comune che ha incassato la somma di riversarla all'amministrazione competente.
Sono arrivate a ItaliaOggi le segnalazioni di alcuni lettori ai quali sono stati notificati da diverse amministrazioni locali provvedimenti di contestazioni delle sanzioni per aver indicato nel modello di pagamento Imu un codice comune errato. Questi atti sono in contrasto con le norme di legge, che escludono in questi casi il pagamento sia delle sanzioni che degli interessi.
È importante porre in rilievo, soprattutto in un periodo denso di scadenze e adempimenti, che gli errati versamenti non possono essere sanzionati, come disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, e i contribuenti non sono tenuti a regolarizzare le eventuali violazioni, purché siano in grado di provare di aver effettuato il pagamento dovuto entro la data di scadenza. In base a questa norma le sanzioni fiscali non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente. La regola vale anche per i tributi locali.

Peraltro, il comma 722 della legge di stabilità (147/2013) ha previsto che se un contribuente versa per errore l'Imu a un comune incompetente non può essere sanzionato e non è tenuto a pagare gli interessi all'ente che non ha incassato le somme dovute. Spetta all'ente incompetente riversare le somme all'amministrazione creditrice, senza imporre al contribuente di fare istanza di rimborso a un comune e versare le somme all'altro. La partita contabile va regolata tra gli enti interessati.

Questa procedura prevista dalla legge di stabilità per l'Imu è stata estesa a tutti i tributi locali, Tasi e Tari comprese, dall'articolo 1, comma 4, del dl sulla finanza locale (16/2014). Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, sentita la conferenza stato-città e autonomie locali, dovranno essere stabilite le modalità applicative di queste disposizioni. In primo luogo, ciò comporta che il contribuente che sbaglia a individuare il comune competente a incassare le somme, o indica nel modello F24 o nel bollettino di conto corrente postale un codice errato, non può essere sanzionato.
Inoltre, a differenza che in passato, non è tenuto a presentare istanza di rimborso, per poi versare il tributo al comune competente. E non è obbligato neppure a pagare gli interessi maturati medio tempore. Spetta, invece, al comune incompetente riversare le somme.
Il comma 722 della legge di stabilità , quindi, delinea il procedimento che deve essere osservato in caso di versamenti effettuati a enti incompetenti, che è un problema che si trascina da tempo. Il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche qualora non vi sia una segnalazione da parte del contribuente interessato, deve attivare d'ufficio il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite, per evitare di costringere l'interessato a presentare istanza di rimborso e pagare nuovamente il dovuto all'ente competente. Se la comunicazione viene effettuata dal contribuente, deve indicare nell'atto gli estremi del versamento, l'importo pagato, i dati dell'immobile, il comune destinatario delle somme e quello che invece ha ricevuto, per errore, il pagamento.

FONTE: Italia Oggi, di Sergio Trovato

UN BOLLETTINO UNICO PER LA TASI

In attesa che venga ufficializzata la proroga, il decreto del Mef è stato pubblicato in G.U.

Ne va compilato uno per ogni ente in cui si hanno immobili

Debutta il bollettino di pagamento della Tasi. Mentre è ancora in atto la bufera delle date in cui effettuare il pagamento della Tasi, si ha almeno la certezza del bollettino che permette al contribuente di saldare il conto con il comune.
È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014, il decreto 23 maggio 2014 del direttore del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale sono stati approvati i bollettini di conto corrente postale che possono essere utilizzati, a decorrere dall'anno 2014, per il versamento del tributo per i servizi indivisibili -Tasi (si veda ItaliaOggi di ieri).
Si ricorda che le norme sul pagamento della Tasi si trovano nel comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dove si prevede deve essere effettuato, in deroga all'art. 52 del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. È chiaro, dunque, che il contribuente può utilizzare sia il bollettino di conto corrente postale sia il modello F24. Il successivo comma 689 stabilisce, poi, che per tale adempimento deve essere assicurata in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e si deve prevedere, inoltre l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
Il contribuente può effettuare il versamento della Tasi, come dispone l'art. 1 del decreto, presso gli Uffici postali o tramite servizio telematico gestito da Poste italiane spa; in quest'ultimo caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il servizio di collegamento telematico nonché l'immagine virtuale del bollettino oppure una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. Tali atti costituiscono la prova del pagamento e del giorno in cui è stato eseguito.
Il modello di bollettino di conto corrente postale, come dispone l'art. 2 del decreto:
1) ha come numero di conto corrente «1017381649», che è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente, non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico;
2) è obbligatoriamente intestato a «Pagamento Tasi».
I dati da riportare sul bollettino sono assai simili a quelli previsti dal bollettino di pagamento dell'Imu; infatti occorre scrivere gli importi relativi a:
abitazione principale e relativa detrazione;
fabbricati rurali;
aree fabbricabili;
altri fabbricati.
Manca, naturalmente, all'appello la casella relativa ai terreni, perché, in base al comma 669, sono esclusi dal presupposto impositivo.
Come per l'Imu ci sono le caselle relative: all'anno di riferimento, all'acconto e al saldo e al ravvedimento.
Nelle istruzioni poste nel retro del bollettino, si legge, poi, che il pagamento deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili; se il contribuente possiede più immobili nello stesso comune, il versamento li deve comprendere tutti.
Il riversamento delle somme riscosse e la trasmissione dei dati di versamento sono disciplinate nell'art. 3 del decreto che prevede una serie di passaggi procedurali che prendono l'avvio dall'attività della società Poste italiane spa che deve riversare sulla contabilità speciale n. 1777 «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i bollettini e trasmettere alla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate i dati analitici indicati nei bollettini, con la tempistica e le modalità tecniche previste, per i versamenti unitari. I dati trasmessi devono comprendere il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento, il codice catastale del comune ove sono situati gli immobili, nonché le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili.
A questo punto la palla passa alla struttura di gestione che, sulla base dei dati rendicontati da Poste italiane spa, accredita ai comuni le somme a essi spettanti e trasmette loro, con cadenza settimanale ed esclusivamente con modalità telematiche, dei flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti ai comuni.
La società Poste italiane spa deve, naturalmente, conservare le immagini dei bollettini di versamento e provvedere a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso gli uffici postali. L'art. 5 del decreto, in attuazione del citato art. 1, comma 689 della legge n. 147 del 2014, prevede che il comune può inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale, prestampati negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino e sia nella zona di lettura ottica. Se la stampa del bollettino da parte di soggetti terzi rispetto a Poste italiane spa, deve essere preventivamente autorizzata da quest'ultima Società secondo le specifiche del servizio «stampa in proprio» il cui disciplinare è disponibile sul sito www.poste.it.
Fonte: Italia Oggi, Di Ilaria Accardi

30 maggio 2014

TASI: PRONTO IL BOLLETTINO POSTALE

Pronto il bollettino postale per il versamento della Tasi. I bollettini dovranno essere messi gratuitamente a disposizione dalle Poste e i comuni che intendano personalizzarli, inviandoli cioè precompilati ai contribuenti, dovranno avere l'autorizzazione dalle Poste stesse. Il modello è stato approvato con il decreto del ministero dell'economia 23 maggio 2014 pubblicato sulla G.U. n.122 del 28 maggio 2014. Il tutto in attesa che in queste ore il governo decida come procedere per quanto riguarda i versamenti del tributo, prorogati a ottobre. Ecco intanto le indicazioni fondamentali fornite dal provvedimento pubblicato ieri sera. Il contribuente può effettuare il versamento del tributo sui servizi indivisibili presso gli uffici postali oppure tramite servizio telematico gestito da Poste, ottenendo come ricevuta anche l'immagine virtuale del Bollettino o una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il numero di conto corrente 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale, numero sul quale non si possono fare versamenti tramite bonifico. Il c/c è obbligatoriamente intestato a «Pagamento Tasi». Le Poste devono far stampare a proprie spese i bollettini assicurandone la disponibilità gratuita presso gli uffici. Il comune, infine, può inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale prestampati ma deve essere preventivamente autorizzato dalle Poste.
FONTE: ITALIA OGGI http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-05-28&atto.codiceRedazionale=14A04126&elenco30giorni=false

29 maggio 2014

IL CONIUGE NON ASSEGNATARIO PAGA LA TASI

Il coniuge non assegnatario della casa coniugale, in seguito a provvedimento di separazione o divorzio, non paga l'Imu ma deve pagare la Tasi. Il coniuge assegnatario, infatti, è titolare ex lege del diritto di abitazione solo per l'Imu.
Quindi, entrambi i coniugi sono solidalmente tenuti a versare l'imposta sui servizi indivisibili in caso di contitolarità dell'immobile. Il coniuge non titolare, che occupa l'immobile, invece, deve pagare solo una quota parte del tributo, nella misura che varia dal 10 al 30% a seconda della scelta fatta dal comune con regolamento,qualora non ne sia titolare. Sebbene Imu e Tasi abbiano la stessa base imponibile, il coniuge separato o divorziato non assegnatario dell'immobile, che non ha alcun obbligo per l'imposta municipale, deve pagare la Tasi per l'immobile assegnato dal giudice all'altro coniuge, se ne è proprietario o comproprietario. La disciplina della nuova imposta sui servizi indivisibili non riproduce la stessa norma prevista per l'Imu che esonera il coniuge non assegnatario dagli obblighi di legge.

Normalmente, è il possesso di diritto di un immobile che obbliga al pagamento dell'imposta municipale. L'unica eccezione è rappresentata dalla casa assegnata al coniuge con provvedimento giudiziale. Il legislatore, in sede di conversione del dl 16/2012, con una evidente forzatura ha posto a carico del coniuge assegnatario la titolarità dell'immobile.

L'articolo 4, comma 12-quinquies, del dl sulle semplificazioni fiscali (16/2012) prevede espressamente che, solo per l'Imu, l'assegnazione della casa coniugale a favore di uno dei coniugi, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, "si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".

Che il semplice possesso non obblighi al pagamento lo ha chiarito più volte la Cassazione (sentenza 18476/2005).

Se il giudice avesse assegnato in passato l'ex casa coniugale, il coniuge assegnatario non sarebbe stato tenuto al pagamento dell'Ici. Il giudice non ha, infatti, il potere di costituire diritti reali di godimento sull'immobile. Tuttavia, la norma di legge che ha riconosciuto all'assegnatario la titolarità del diritto di abitazione non produce effetti per la Tasi. Per quest'ultimo tributo l'obbligazione è solidale e del pagamento, quindi, rispondono entrambi i coniugi se contitolari.

A differenza dell'Imu, però, l'imposta sui servizi indivisibili la paga, oltre al possessore di diritto, anche l'occupante dell'immobile, nella misura che varia dal 10 al 30% stabilita con regolamento comunale. Quindi, il coniuge assegnatario è tenuto comunque a pagare una quota parte dell'imposta nella qualità di detentore dell'immobile, ma solo se non risulti comproprietario dell'unità immobiliare, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 681, della legge di Stabilità (147/2013). Va ribadito che la titolarità del diritto di abitazione vale espressamente solo per l'Imu.

Fonte: Italia Oggi

NOTA DI LETTURA DI ANCI EMILIA-ROMAGNA AL DL 16/2014


L'ANCI Emilia-Romagna, ha pubblicato in data 15 maggio 2014, la nota di lettura su TASI e DL 16/2014. Rammentiamo che la legge 68 del 2 maggio 2014, ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 16 del 2014, recando nuove e rilevanti modifiche alla disciplina dei tributi comunali, soprattutto con riferimento alla TASI, per la quale viene disegnato un sistema di pagamenti, in acconto e saldo, che può creare enormi difficoltà laddove il Comune deciderà di applicare la TASI alla sola abitazione principale. Si precisa che con la nota vengono analizzati alcuni problemi applicativi, rimandando, per quanto non modificato dalla legge di conversione, a quanto già sostenuto nella "Nota di lettura Tasi e decreto legge 6 marzo 2014, n. 16", prot. 86 del 18 marzo 2014.


Fonte: Logos PA

TASI: GOVERNO ANCORA AL LAVORO PER IL RINVIO

Non c'è pace per la Tasi. L'accelerazione che il premier Matteo Renzi, dopo il successo delle europee di domenica, vuole imprimere all'attività di governo rischia di non riguardare il tributo sui servizi indivisibili. Il decreto che dovrebbe sancire lo spostamento del termine di pagamento della prima rata dal 16 giugno al 16 ottobre – facendo seguito al comunicato di lunedì scorso del ministero dell'Economia – potrebbe non essere all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri atteso tra domani e venerdì. E slittare dunque alla prossima settimana. Per ora è solo una voce. Che ha trovato già una prima conferma: il decreto non è stato discusso durante il pre-consiglio di ieri, e riunioni tecniche sono proseguite nel pomeriggio e sono in programma anche oggi. Ma questo indizio da solo non basta per parlare di "rinvio del rinvio" sia perché il provvedimento potrebbe arrivare comunque "fuori sacco" sul tavolo di Palazzo Chigi, sia perché il sottosegretario all'Economia, Enrico Morando, ha ribadito ieri che il testo sarà varato «prestissimo». Tuttavia, a far propendere per uno slittamento di qualche giorno c'è anche la circostanza che non tutti i nodi sono stati risolti. Se l'accordo sembra ormai raggiunto sullo slittamento al 16 ottobre (anche se la nota dell'Economia parlava esplicitamente di proroga «a settembre») del termine di versamento della Tasi nei Comuni che non hanno inviato alle Finanze la delibera entro il 23 maggio, lo stesso non può dirsi per l'altro tema ancora in ballo: decidere se estendere o meno il nuovo calendario in due tempi anche all'abitazione principale. Per la prima casa infatti la scelta del 16 ottobre finirebbe per rivelarsi invece un anticipo, dal momento che la norma della legge di stabilità che l'ha introdotto prevedeva, in assenza della delibera comunale, l'obbligo di corrispondere l'imposta tutta insieme il 16 dicembre. In realtà sul tavolo c'è anche un'altra ipotesi: spostare il termine della Tasi con un emendamento al decreto Irpef all'esame del Senato. Con una controindicazione non da poco però. E cioè che, visti i tempi ancora lunghi di conversione del decreto contenente il bonus da 80 euro, la proroga rischierebbe di arrivare dopo la scadenza del 16 giugno prevista dalla legge. Da qui il possibile compromesso di emanare comunque il decreto Tasi e farlo poi confluire nel testo in discussione a Palazzo Madama con un emendamento. Come confermato da uno dei relatori, Antonio D'Alì (Ncd): «È capitato tante volte...» Affinché ciò accada saranno cruciali i tempi. Il decreto Irpef, infatti, è atteso in aula martedì 3 giugno. Se il consiglio dei ministri per il varo del decreto Tasi si svolgesse oltre quella data, l'unica soluzione in mano all'esecutivo sarebbe quella di inserirlo in una maxiemendamento su cui chiedere la fiducia dell'assemblea. La strada alternativa che porta a una sua "traslazione" durante il prossimo passaggio alla Camera non sembra praticabile perché costringerebbe il provvedimento con il bonus da 80 euro a ritornare nuovamente al Senato. Per una terza approvazione parlamentare che mal si sposa con una scadenza per la conversione fissata al 22 giugno.

28 maggio 2014

CORREZIONE DATI CATASTALI ONLINE (CONTACT CENTER) - GRATUITO

Correzione dati catastali online (Contact Center)

Per accedere al servizio online "Contact center" è sufficiente compilare una scheda con nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, errore riscontrato e rettifica richiesta.
Il "Contact center" invia automaticamente, all'indirizzo email indicato dall’utente nella richiesta, un messaggio di avvenuta presa in carico della stessa contenente anche il numero identificativo assegnatole, da citare in eventuali ulteriori comunicazioni.
La richiesta può essere trattata direttamente dal "Contact center oppure inoltrata all'ufficio provinciale competente. L'esito della richiesta è comunicato all'utente, tramite posta elettronica. Se la questione non rientra tra gli argomenti trattati dal Contact center, all'utente viene comunicato che il problema non può essere risolto tramite il servizio.
Attenzione: il servizio online è finalizzato esclusivamente alla correzione degli errori presenti nelle banche dati catastali e può essere utilizzato solo per alcune tipologie di richieste e segnalazioni.
Per avere maggiori informazioni consulta la guida al servizio.

Cosa si può correggere online

  • Errore sulla persona a cui è intestato l'immobile. L'errore può riguardare: cognome e nome (per le aziende "denominazione"), codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende "sede legale"), diritti e quota di possesso. Per presentare la richiesta occorre disporre dell’identificativo catastale dell'immobile (foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro atto pubblico), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione. Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati (atto notarile, successione, ecc.).
  • Errore sui dati dell’immobile. L'errore può riguardare indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno, ecc.) o evidenti inesattezze nella consistenza (numero vani o metri quadri). Per presentare la richiesta occorre disporre dell’identificativo catastale dell'immobile (foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l'avvenuta variazione.
  • Segnalazione di incoerenza per fabbricato non dichiarato. L'Agenzia ha il compito di individuare fabbricati non dichiarati in Catasto, richiedendo ai titolari di regolarizzarne la situazione. A tal fine l'Agenzia ha pubblicato gli elenchi dei Comuni e delle particelle di terreno nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in Catasto. L'identificazione dei fabbricati è avvenuta mediante un'attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), e successivi processi "automatici" di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive, è possibile che negli elenchi si riscontrino incoerenze quale l’indicazione, in qualche caso, di immobili già censiti in Catasto. Vi sono situazioni particolari (fabbricati non dichiarati) in cui i titolari non sono tenuti ad alcun adempimento. Con il servizio Contact Center è possibile segnalare queste situazioni, così da risolvere il problema senza ulteriori passaggi. Le segnalazioni possono riguardare solo immobili presenti negli elenchi pubblicati sul sito internet dell'Agenzia.
  • Altri tipi di richieste. Si tratta di casi particolari, la cui individuazione richiede una approfondita conoscenza della materia catastale e buone capacità di diagnosi delle cause delle incongruenze. Pertanto, questo tipo di richieste è rivolto per lo più a tecnici professionisti. Queste le richieste consentite: registrazione atto Catasto fabbricati, assegnazione identificativo definitivo, informatizzazione planimetria, registrazione atto Catasto terreni , registrazione variazione colturale, rettifica duplicati di particella, passaggio particella terreni a ente urbano, segnalazione errori monografie dei punti fiduciali, correzione identificativo (da impianto meccanografico), assegnazione rendita catastale.
Cosa non si può correggere online:
  • reclami per disservizi da parte degli uffici
  • solleciti per la trattazione di atti presentati e non ancora evasi
  • istanze di revisione della rendita catastale
  • richieste di assistenza nell'utilizzo delle procedure informatiche
  • richieste di informazione sullo stato di avanzamento delle pratiche (salvo quelle pervenute allo stesso Contact center)
  • richieste di informazione generiche su procedimenti, indirizzi, ecc.
In questi casi l'utente può rivolgersi agli uffici Provinciali competenti per territorio.
 
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