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29 maggio 2014

IL CONIUGE NON ASSEGNATARIO PAGA LA TASI

Il coniuge non assegnatario della casa coniugale, in seguito a provvedimento di separazione o divorzio, non paga l'Imu ma deve pagare la Tasi. Il coniuge assegnatario, infatti, è titolare ex lege del diritto di abitazione solo per l'Imu.
Quindi, entrambi i coniugi sono solidalmente tenuti a versare l'imposta sui servizi indivisibili in caso di contitolarità dell'immobile. Il coniuge non titolare, che occupa l'immobile, invece, deve pagare solo una quota parte del tributo, nella misura che varia dal 10 al 30% a seconda della scelta fatta dal comune con regolamento,qualora non ne sia titolare. Sebbene Imu e Tasi abbiano la stessa base imponibile, il coniuge separato o divorziato non assegnatario dell'immobile, che non ha alcun obbligo per l'imposta municipale, deve pagare la Tasi per l'immobile assegnato dal giudice all'altro coniuge, se ne è proprietario o comproprietario. La disciplina della nuova imposta sui servizi indivisibili non riproduce la stessa norma prevista per l'Imu che esonera il coniuge non assegnatario dagli obblighi di legge.

Normalmente, è il possesso di diritto di un immobile che obbliga al pagamento dell'imposta municipale. L'unica eccezione è rappresentata dalla casa assegnata al coniuge con provvedimento giudiziale. Il legislatore, in sede di conversione del dl 16/2012, con una evidente forzatura ha posto a carico del coniuge assegnatario la titolarità dell'immobile.

L'articolo 4, comma 12-quinquies, del dl sulle semplificazioni fiscali (16/2012) prevede espressamente che, solo per l'Imu, l'assegnazione della casa coniugale a favore di uno dei coniugi, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, "si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".

Che il semplice possesso non obblighi al pagamento lo ha chiarito più volte la Cassazione (sentenza 18476/2005).

Se il giudice avesse assegnato in passato l'ex casa coniugale, il coniuge assegnatario non sarebbe stato tenuto al pagamento dell'Ici. Il giudice non ha, infatti, il potere di costituire diritti reali di godimento sull'immobile. Tuttavia, la norma di legge che ha riconosciuto all'assegnatario la titolarità del diritto di abitazione non produce effetti per la Tasi. Per quest'ultimo tributo l'obbligazione è solidale e del pagamento, quindi, rispondono entrambi i coniugi se contitolari.

A differenza dell'Imu, però, l'imposta sui servizi indivisibili la paga, oltre al possessore di diritto, anche l'occupante dell'immobile, nella misura che varia dal 10 al 30% stabilita con regolamento comunale. Quindi, il coniuge assegnatario è tenuto comunque a pagare una quota parte dell'imposta nella qualità di detentore dell'immobile, ma solo se non risulti comproprietario dell'unità immobiliare, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 681, della legge di Stabilità (147/2013). Va ribadito che la titolarità del diritto di abitazione vale espressamente solo per l'Imu.

Fonte: Italia Oggi
 
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