NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

28 maggio 2014

TARI A SCADENZE VARIABILI

I contribuenti per versare la tassa rifiuti devono attendere gli avvisi di pagamento spediti dal comune, che è competente a fissare numero delle rate e scadenze. E non possono essere sanzionati in caso di mancato pagamento degli avvisi bonari spediti a mezzo posta ordinaria. La sanzione può essere applicata solo se contestata con raccomandata. A differenza di Imu e Tasi, per il versamento della tassa sui rifiuti la legge non fissa le scadenze e demanda alle amministrazione comunali il potere di stabilire il numero delle rate e le date per il pagamento di acconti e saldi. La Tari, inoltre, non va versata in autoliquidazione e spetta agli enti il compito di inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, magari allegando bollettini e modelli precompilati per semplificare gli adempimenti. Normalmente la prima spedizione avviene a mezzo posta ordinaria. Dopo l'omesso versamento in seguito alla spedizione degli atti, invece, si procede alla formalizzazione della pretesa tributaria, con la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento e addebito delle spese relative. Solo l'omesso versamento delle somme richieste con la notifica dell'atto all'interessato fa scattare la sanzione del 30%. A partire da quest'ultimo momento l'amministrazione può provare che il contribuente sia inadempiente e assoggettabile alla sanzione per la violazione commessa. È evidente, quindi, che anche le scadenze possono non essere osservate qualora gli avvisi di pagamento non siano formalmente notificati. Acconti In questo periodo i comuni possono spedire, se non l'hanno già fatto, le richieste di versamento degli acconti della tassa anche se non hanno ancora adottato i regolamenti e determinato le tariffe, in attesa dell'emanazione delle delibere e dell'approvazione dei bilanci preventivi il cui termine di scadenza è stato prorogato al 31 luglio. Possono riscuotere la Tari in acconto calcolando gli importi in base a quanto pagato dai contribuenti l'anno precedente, nonostante manchi una norma ad hoc che attribuisca espressamente questo potere. Secondo il dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia (nota 5648/2014) non serve un'apposita disposizione legislativa per riscuotere gli acconti, in quanto il comma 688 della legge di Stabilità (147/2013) attribuisce alle amministrazioni locali la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali. Modalità La tassa può essere versata, in base alle recenti modifiche introdotte in sede di conversione del dl sulla finanza locale (16/2014), con bollettino di conto corrente postale. In alternativa, è possibile pagare con F24 o tramite i servizi elettronici interbancari e postali. Tuttavia, nonostante il comune possa fissare liberamente numero delle rate e scadenze per il versamento, la legge impone che tassa rifiuti e imposta sui servizi indivisibili (Tasi) vengano pagate in momenti diversi. Inoltre, va assicurato ai contribuenti il versamento in almeno due rate a scadenza semestrale. Fermo restando che gli interessati possono pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Infine, è possibile delegare la gestione dell'accertamento e riscossione della tassa ai soggetti che hanno svolto queste attività nel corso del 2013, i quali possono esercitarle per tutta la durata del contratto, stipulato prima dell'entrata in vigore del nuovo regime di prelievo sui rifiuti, fino alla sua naturale scadenza.

FONTE: ITALIA OGGI
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa