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TUTTE LE NEWS SUI TRIBUTI LOCALI

13 giugno 2016

L'AGGIO ESATTORIALE TORNA A FAR DISCUTERE

Si torna così a discutere di riforme che riguardano l’ordinamento tributario e in particolar modo per ciò che concerne la riscossione dei tributi. Quindi la questione dell’aggio esattoriale torna alla Consulta con due ordinanze della CTP di Milano e Roma.
Per la prima si mantiene il già consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale è illegittimo il compenso di riscossione richiesto nella cartella di pagamento. Detto compenso ai sensi dell'articolo 17 Dlgs 112/99 è pari a una percentuale dell'importo iscritto a ruolo, con Decreto ministeriale fissato nella misura del 4,56%. Originariamente il pagamento dell'importo controverso era richiesto al debitore solo in ipotesi di mancato pagamento della somma dovuta entro i limiti della cartella di pagamento. Con Dlgs 262/06 detto esborso è stato generalizzato essendo dovuto anche se il contribuente provvede al pagamento nei termini. Anche se l'adempimento è tempestivo il compenso è del 4,65 della somma iscritta a ruolo. Se il pagamento avviene oltre il termine il compenso aumenta fino al 9%. Da ciò deriverebbe che a parità di servizio l'importo del compenso relativo differisce a seconda del valore della lite, in contrasto quindi, con l'articolo 3 della Costituzione, per il quale al contrario tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
La questione di legittimità costituzionale coinvolge l'articolo 17 del decreto legge per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, per violazione del principio di eguaglianza del cittadino di fronte alla legge, laddove il compenso viene legato al valore della lite anziché alle prestazioni effettivamente svolte, per violazione dell'articolo 53 in quanto si rivoluzionerebbe il sistema fiscale, essendo di fatto lasciato all'arbitrio delle agenzie con la conseguenza che la previsione dei compensi nella misura del 4,56% non collegata ad alcune capacità contributiva, privando i contribuenti di dosare la propria contribuzione in base al reddito, scegliendo l'intensità delle proprie prestazioni lavorative, sia indiretto determinando una conseguente sfiducia nel sistema fiscale e ostacolando il libero esercizio delle arti e dei mestieri. Pertanto non si potrebbe più parlare della capacità contributiva legata ad ogni singolo contribuente. Verrebbe meno quindi il carattere esclusivo proprio dell’articolo costituzionale che rappresenta inoltre una chiara volontà di protezione del cittadino. Anche l'articolo 97 della Costituzione viene ritenuto violato, perché la frattura con il dettato costituzionale sotto il profilo del buon andamento della Pa si verifica al momento in cui il compenso risulti dovuto in assenza di una qualsiasi attività dell'agente della riscossione. I principi della imparzialità e della trasparenza delle scelte della Pa sono violati difettando la normativa dei criteri di trasparenza e «correlazione con l'attività richiesta e congruità con costi medi di gestione del servizio, corollari necessari del principio citato.
Al contempo anche la Corte di Roma ha sollevato la questione di legittimità dell’aggio portando però differenti risultati. La Corte ha infatti escluso l'incostituzionalità dell'aggio perché la legge riguarda la riscossione e non l'accertamento. Con ordinanza 147/15 la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, ma dal testo emerge un giudizio di infondatezza. Non è facile fare previsioni sull'orientamento della Corte, malgrado le affermazioni di principio finora fatte. Salvare l'aggio e riconoscerne la costituzionalità non è cosa facile, malgrado l'espediente dell'inammissibilità.



10 giugno 2016

IMMOBILI RURALI E ACCERTAMENTO ICI

Con la sentenza n.10808/16 la Corte di Cassazione precisa che l’immobile iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Dl 557/1993, non è soggetto all'imposta, mentre nel caso in cui l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente che pretenda l'esenzione dall'imposta impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato assoggettato a Ici. Pertanto, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, per poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.

Nel dettaglio la sentenza in esame afferma che qualora un fabbricato sia stato catastalmente classificato come rurale, non può esservi accertato in tema Ici. Così contrariamente, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, dovrà impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. Per concludere nessuna pretesa impositiva può essere esercitata nei confronti di un fabbricato rurale correttamente accatastato; l’ente impositore, invece, può, esercitare il potere impositivo quando individua fabbricati che non posseggono i requisiti della ruralità.

È onere del contribuente difatti, fornire la prova contraria in tal caso e l'accertamento dei predetti requisiti, in difformità della attribuita categoria catastale, non può, tuttavia, essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell'Ici da parte del contribuente.

DUPLICE CONSEGUENZA PER L'ACCONTO IMU SU FABBRICATI DI CATEGORIA D

L’appuntamento del 16 giugno dell’acconto Imu avrà un duplice effetto per i fabbricati della categoria D. Per tali immobili infatti, continuerà ad essere dovuta la quota statale di imposta, questa rimane l’unica fattispecie in cui sulla stessa base imponibile insistono la riserva di imposta erariale, pari allo 0,76%, e l'eventuale maggiorazione comunale. I comuni hanno infatti il potere di elevare tale quota sino al 10,6 per mille, allo scopo di acquisire l'intera porzione di gettito eccedente la quota statale. D’altro canto in sede di accertamento l'intero gettito, riferito a tributo, imposta e interessi, compete al comune. Difatti, nel modello F24 i pagamenti devono essere eseguiti in maniera distinta, indicando cioè gli appositi codici tributo, che ricordiamo essere il 3925, per la quota stato, e il 3930, per la quota comune.
Inoltre i fabbricati D sono soggetti anche alla Tasi, salvo che il comune non abbia arbitrariamente deciso di escluderli dal raggio d'azione dell'imposta.
E’ però doveroso ricordare che se l'ente ha deliberato l'Imu nella misura massima del 10,6 per mille, non vi è spazio per l'applicazione della Tasi, questo perchè la somma derivante da Imu e Tasi, non può eccedere l'aliquota massima dell'Imu. Fanno a questa normativa eccezione i comuni che hanno adottato la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille.
Se la maggiorazione è stata deliberata per il 2015, la legge di stabilità 2016 ne consente la conferma per l'anno in corso, purchè ciò sia avvenuto con delibera adottata entro lo scorso 30 aprile. In detta ipotesi, dovranno essere utilizzati tre codici per il pagamento delle sopracitate unità: ai codici dell'Imu, si aggiunge il codice generico 3961 per la Tasi. Il totale delle imposte comunali e statali potrebbe quindi raggiungere l'11,4 per mille.
Esaminiamo inoltre un’ulteriore caratteristica di tali fabbricati, questa riguarda le modalità di determinazione della base imponibile. Difatti,ai sensi dell'articolo 5, c. 3, Dlgs n. 504/'92, per le unità immobiliari non censite, interamente possedute da imprese e distintamente contabilizzate, in luogo del criterio della rendita presunta, si utilizza il costo contabilizzato, rivalutato sulla base degli indici ministeriali. Perché venga posto in essere questo criterio speciale di tassazione, occorre la compresenza di tutte e tre le condizioni di legge.

8 giugno 2016

ACCONTO IMU TASI PER GLI IMMOBILI ACQUISTATI IN CORSO D'ANNO

Il versamento annuale dell’Imu e della tasi va effettuato in due rate di pari importo, con la possibilità di pagare il tutto in un’unica soluzione. Il versamento della prima rata va eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, quindi, senza dover controllare le delibere comunali di modifica delle aliquote per l'anno in corso.
Il pagamento della seconda rata, invece, va eseguito basandosi sulle delibere approvate entro il 30 aprile 2016, le quali potevano solo ridurre le percentuali rispetto a quelle del 2015, considerando che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto il blocco degli aumenti. L'utilizzo delle aliquote dello scorso anno per l'acconto è facoltativo, quindi, in caso di riduzione di aliquote, è preferibile utilizzare già quelle nuove per il pagamento della prima rata. E’ senz'altro opportuno ricordare che queste modalità rimangono valide anche per coloro che acquistano il possesso, da intendersi come proprietà o altro diritto reale, o la detenzione riguardo alla Tasi, un immobile durante l'anno, i quali dovranno prestare attenzione al fatto che la prima rata dell'Imu e della Tasi non è pari a quanto dovuto per i soli mesi di possesso del primo semestre, ma è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'intero anno. Inoltre, se il trasferimento è avvenuto a metà mese deve coordinarsi con il venditore, per evitare che entrambi versino le due imposte per il medesimo mese. L'Imu, di contro è dovuta per anni solari, in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese in cui il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero (articolo 9, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'Imu). Questa regola, applicabile all'Imu e alla Tasi, è la stessa prevista nella normativa relativa all'Ici (articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1992/504), la quale ha sempre generato molta confusione tra i contribuenti.
Il prevedere che l'imposta relativa all'intero mese sia dovuta quando il possesso si sia protratto per almeno quindici giorni, comporta che, nelle transazioni effettuate a metà mese, sia il cedente che il cessionario dovrebbero versare l'imposta. Questo chiarimento, innovativo rispetto alla normativa dell'Ici, non è stato inserito nella normativa e nella prassi delle Entrate relativamente all'Imu e alla Tasi, ma si ritiene che debba essere applicabile anche a queste due imposte. L'interpretazione delle Entrate ha ridotto i casi di doppia imposizione, ma non li ha eliminati del tutto, questo rende non poco agevoli le dinamiche tra acquirente e cessionario. Spesso infatti ci si trova in situazioni di stallo alle quali è assai complesso dare una giusta interpretazione che sia supportata da normative. In sostanza, sarebbe opportuno un accordo informale tra le parti su chi debba pagare per evitare duplicazioni o sanzioni.

6 giugno 2016

ANCORA CHIARIMENTI SULL'ACCONTO IMU/TASI

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze torna con un secondo avviso sull’argomento dell’acconto Imu-Tasi, che scadrà il prossimo 16 giugno. Difatti, dopo la nota con cui ricordava il termine da rispettare per il versamento, dilungandosi poi sulle novità introdotte dalla Legge d Stabilità 2016, con una seconda nota il Ministero è andato a specificare la materia degli immobili concessi in comodato ai parenti e per quelli locati a canone concordato.
Nello specifico si fa riferimento ad esempio che fin dalla prima rata agli immobili in comodato si applica la riduzione del 50% della base imponibile Imu e Tasi per gli immobili, a eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia; il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il ministero ricorda inoltre che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Non può essere più applicata l'eventuale equiparazione all'abitazione principale introdotta dal comune e vigente nell'anno 2015.
Inoltre, sempre a partire dalla prima rata, agli immobili a canone concordato si applica la riduzione del 25% dell'Imu e della Tasi prevista dalla legge di stabilità 2016. Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota Imu e Tasi stabilita dal Comune per il 2015 e ridotta del 25%.

3 giugno 2016

EFFICACIA RETROATTIVA DELLA RENDITA DEI FABBRICATI DI CATEGORIA D

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9595, relativa alla materia dell'individuazione del momento in cui debba ritenersi effettuata l'attribuzione di rendita, ha statuito che si debba procedere dalla data antecedente della denuncia di variazione da parte del contribuente, affermando il principio di diritto in base al quale il proprietario del fabbricato di categoria D, dal momento in cui fa la richiesta di attribuzione della rendita, pur applicando in via provvisoria il metodo contabile, diventa comunque titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale. Il giudice di legittimità afferma che il principio ritraibile dal terzo comma dell'articolo 74 della legge n. 342/2000, secondo il quale, per le rendite attribuite prima del 31 dicembre 1999, le maggiori o minori imposte possono essere chieste sia dal titolare dal lato attivo, che dal titolare dal lato passivo, non modifica il predetto sistema, confermando, sia pur implicitamente, il diritto al rimborso previsto dall'articolo 13 del Dlgs n. 504/1992, collegato evidentemente alla attribuzione della rendita. Assume rilievo, pertanto, la data della denuncia di variazione, per cui, con effetto retroattivo della rendita catastale, il contribuente può avere il dovere di pagare una somma maggiore, in caso di un accertamento in tal senso, o il diritto di pagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini di legge. Inoltre, in materia di Ici, la Suprema Corte ritiene che l'articolo 74, comma 1, Legge n. 342/2000, va interpretato nel senso di ritenere giuridicamente impossibile utilizzare una rendita catastale, prima della notifica del suo corrispondente atto attributivo. Decisione, questa, in linea con l’orientamento giurisprudenziale che attribuisce piena rilevanza giuridica al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, cioè il momento in cui il contribuente aderisce al sistema della rendita abbandonando, fino alla definitiva attribuzione, quello della rilevazione contabile. Quindi, in conclusione si può affermare che l’attribuzione della nuova rendita fa sì che il contribuente diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale.

1 giugno 2016

DEBITI FUORI BILANCIO: IMPEGNO DI SPESA OBBLIGATORIO PER GLI ACCANTONAMENTI DA CONTENZIOSO

La Commissione Arconet nel corso di una riunione ha affrontato la questione circa gli accantonamenti da contenzioso, per i quali serve l’impegno di spesa per evitare il debito fuori bilancio. In risposta ad un quesito delle Autonomie speciali che chiedevano di conoscere il delicato rapporto e i confini fra gli accantonamenti al fondo contenzioso e la necessità di dover comunque riconoscere i debiti fuori bilancio. Diverse sono le ipotesi da analizzare, difatti se il contenzioso si riferisce a una obbligazione giuridica che si è perfezionata prima del nascere della controversia, l'ente è tenuto ad accantonare solo gli oneri potenziali di giudizio, in quanto l'obbligazione principale, pur contestata, dovrebbe già essere registrata nelle scritture contabili. In caso di sentenza passata in giudicato sfavorevole per l'ente, si formano obbligazioni giuridiche concernenti le spese legali, gli interessi, e via discorrendo, che non possono essere definite fuori bilancio, se tempestivamente sono registrate ed impegnate. Solo in assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio.
Dunque le eventuali obbligazioni giuridiche passive perfezionatesi a seguito di una sentenza passata in giudicato non generano debito fuori bilancio se impegnate nelle scritture contabili dell'ente entro i termini previsti per il pagamento. Nel caso in cui l'impegno non sia invece registrato entro tale data, deve necessariamente procedersi al riconoscimento formale del debito fuori bilancio.
Se l'obbligazione giuridica oggetto del contenzioso è già sorta senza un regolare procedimento di spesa si è in presenza di un debito fuori bilancio, nonostante l'esistenza dei fondi spese che forniscono idonee coperture per consentire il riconoscimento della spesa. In definitiva l'esistenza o meno dell'accantonamento al fondo spese o rischi futuri non costituisce l'elemento che consente di determinare se si è in presenza o meno di un debito fuori bilancio. Nei casi in cui i procedimenti di spesa sono stati regolarmente avviati, l'accantonamento consente di iscrivere e registrare l'obbligazione giuridica fornendo le necessarie coperture ed evitando la formazione di debiti fuori bilancio (per impossibilità di individuare la copertura). Laddove, invece, non sia stato assunto il preventivo impegno di spesa, tale accantonamento fornisce solo le coperture finanziarie necessarie al riconoscimento. La Commissione ha affrontato anche il momento della liquidazione e ha chiarito l'impossibilità di procedere al pagamento della spesa nelle more del riconoscimento formale del debito fuori bilancio da parte del Consiglio dell'ente. Per ultimo, riguardo alle spese di rimborsi non previsti da contratti e convenzioni è specificato che le relative obbligazioni giuridiche si perfezionano a seguito del ricevimento della richiesta di rimborso da parte dell'ente beneficiario e che in tali casi, nelle more del perfezionamento del debito, non si formano gestioni fuori bilancio.

MAGGIORAZIONE TARES : ATTIVATA LA PROCEDURA PER I RIMBORSI

Il Dipartimento delle Finanze dopo che con Dm 24 febbraio 2016, pubblicato il 14 aprile 2016 con la circolare n. 1/DF, ha sbloccato la procedura dei rimborsi prevista dalla legge 147/2013 e dal Dl 16/2014, delineando il proprio ambito applicativo dando priorità all'Imu e alla maggiorazione Tares, ha reso noto che ha attivato la funzionalità per trasmettere i rimborsi della maggiorazione Tares 2013.
Nello specifico si prevede l’inserimento delle pratiche già esaminate dal Comuni nella piattaforma “Okeanos” entro 60 giorni dall'attivazione risalente al 28 aprile scorso. Come già ipotizzato nell'articolo "Lunga ancora la strada verso i rimborsi Imu", la procedura non si è rivelata agevole per gli amministratori, che costretti all'inserimento manuale e ripetuto dei dati del soggetto interessato, senza la possibilità di un invio massivo dei dati, hanno avuto non poche difficoltà, quindi la procedura è risultata non solo macchinosa ma soprattutto lenta ed estremamente ridondante.
Così con il comunicato del Dipartimento delle Finanze, che rende noto di aver ampliato la gestione della piattaforma per i rimborsi della maggiorazione Tares 2013 versata alla Stato, la situazione diviene ancora più ostica. Pertanto, andando ad esaminare nel dettaglio le caratteristiche tecniche della piattaforma ci rendiamo conto che dallo scorso venerdì il sistema non accetta più il semplice inserimento del provvedimento in formato PDF/A, ma lo sottopone a un preventivo controllo di validità imponendo anche l'apposizione della firma elettronica. Questo comporterà che ogni provvedimento dovrà essere salvato come PDF/A e munito della firma elettronica in formato ".pdf". Vi diamo allora un piccolo suggerimento, difatti, è possibile “ingannare” e quindi arginare il cavilloso meccanismo adottando un provvedimento "ricognitivo" nel quale inserire tutti i rimborsi già lavorati, indicati nell'allegata tabella analitica: in tal caso il funzionario responsabile appone la firma elettronica una sola volta e utilizza lo stesso atto per tutte le pratiche di rimborso della quota statale (Imu e maggiorazione Tares).

31 maggio 2016

IMBULLONATI: RENDITA CATASTALE E ACCONTO IMU/TASI

Da quest’anno, precisamente dal prossimo 16 giugno le imprese che possiedono immobili di categoria D ed E destinati all’attività produttiva nel pagare l’acconto IMU e TASI riferito alla situazione del primo semestre 2016, potranno escludere dalla rendita catastale di tali fabbricati i macchinari e gli impianti produttivi, a condizione che la relativa richiesta di variazione sia presentata entro il prossimo 15 giugno con retrodatazione degli effetti al 1° gennaio 2016.
Difatti, l’IMU e la TASI colpiscono, oltre ai fabbricati a uso abitativo, anche gli immobili, di proprietà o detenuti dalle imprese, destinati ad attività produttive e quindi se l’acconto da versare per tutti i possessori di immobili è datato 16 giugno saranno ricompresi in tale termine anche i possessori degli immobili cosiddetti imbullonati. In linea generale, quindi, l’acconto dovrà essere pari al 50% di quanto pagato per l’annualità 2015. Il calcolo dell’IMU e della TASI parte, salvo alcune eccezioni, dalla rendita catastale che, rivalutata moltiplicata per gli appositi coefficienti, ne determina la base imponibile. Tale criterio di determinazione del tributo, quindi, trova applicazione anche con riferimento agli immobili a destinazione speciale, censiti o censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E la cui rendita è determinata attraverso un procedimento di stima diretta che consiste in una specifica valutazione tecnica delle componendi edilizie ed impiantistiche che compongono il fabbricato stesso. E’ tuttavia proprio nel caso che esaminiamo che troviamo la grande novità della legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 21 a 24, legge n. 208/2015), infatti, dallo scorso 1° gennaio nella determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale devono essere esclusi «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». A tal fine l’art. 1, comma 22, legge n. 208/2015 disciplina un’apposita dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, bensì finalizzata a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa le eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta. Inoltre l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016, ha fornito alcune indicazioni concernenti le fattispecie più frequenti relative ai settori dell’energia elettrica, delle industrie manifatturiere, degli impianti di risalita e dei parchi divertimento.
Così, i contribuenti interessati potranno presentare le domande di variazione della rendita con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016. Qualora la presentazione del nuovo modello DOCFA avvenga entro il 15 giugno 2016, i proprietari saranno legittimati a tenere conto della nuova minore rendita in sede di pagamento dell’IMU/TASI relativa al primo semestre 2016. L’art. 1, comma 23, della legge di Stabilità 2016 stabilisce, infatti, che le nuove rendite hanno effetto dal 1° gennaio 2016, “in deroga” all’art. 13, comma 4, D.L. n. 201/2011, ossia in deroga alla norma che stabilisce che per determinare la base imponibile IMU occorre far riferimento alle rendite catastali vigenti al 1° gennaio.
Ciò premesso, ai fini della determinazione dell’importo dovuto a titolo di acconto per il 2016, il passaggio successivo consiste nell'individuazione delle aliquote comunali approvate per il 2015 tenendo conto dell’ulteriore specificità, riferita agli immobili classificati nel gruppo catastale D, per i quali continua ad applicarsi la quota IMU riservata allo Stato pari allo 0,76% dell’imponibile, con possibilità per i Comuni di aumentare l’aliquota fino a ulteriori 0,3 punti percentuali. C’è però da considerare una particolarità al criterio appena illustrato, ed è quella prevista per i fabbricati di categoria D, non censiti in catasto (e quindi sprovvisti di rendita catastale), posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Per tali immobili, infatti, trova applicazione il criterio indicato all’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992, in base al quale il valore da assumere è quello risultante in base ai costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati ed attualizzati mediante l’applicazione di appositi coefficienti di adeguamento stabiliti annualmente dal Ministero dell’Economia e delle finanze.

26 maggio 2016

ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI: COADIUVANTI

Il Dipartimento delle Finanze con la nota 20535 ha precisato che sono esclusi dall'imposta municipale i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti, coltivatori diretti ancorché non intestati nella conduzione del fondo. Precisazione doverosa questa poiché dalla prossima scadenza del 16 giugno 2016 i terreni agricoli, situati in tutto il territorio nazionale anche di pianura, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sono esenti dall'imposta municipale (articolo 1, comma 13, della legge n. 208/2015).
Gli opportuni chiarimenti prodotti con la sopracitata nota riguardano tre fattispecie frequentemente rintracciate.
1. Il beneficio della esenzione da Imu si applica ai coadiuvanti familiari, proprietari di terreni e cioè alle persone appartenenti al nucleo famigliare del coltivatore diretto che in quanto unità attive assolvono i contributi previdenziali. Essi coltivano il terreno in quanto coadiuvanti familiari pur non essendo titolari della partita Iva, ne cointestati nella conduzione. Tuttavia, secondo le Finanze tali soggetti possiedono entrambi i requisiti per usufruire della esenzione.
Esempio calzante, un terreno agricolo di proprietà di due coniugi, la cui gestione sia intestata al solo marito titolare di partita Iva; la moglie essendo coadiuvante assolve alla contribuzione Inps in quanto unità attiva del nucleo familiare del marito. Il terreno è interamente escluso da Imu sia per la quota del marito che per quella della moglie. La nota ministeriale precisa correttamente che il coadiuvante può usufruire della esenzione Imu per i terreni coltivati dal proprio nucleo familiare e non per quelli eventualmente affittati a terzi.
2.Conferma che le società agricole possono ricoprire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (articolo 1, decreto legislativo n. 99/2004). Tale condizione si verifica per le società di persone qualora almeno un socio possegga la medesima qualifica e per quelle di capitale qualora sia Iap l'amministratore; questi soggetti devono essere iscritti alla previdenza agricola. In questo caso la società proprietaria dei terreni, qualora li coltivi direttamente, dal 2016 non deve assolvere l'Imu sui terreni medesimi.
3. Sono esenti da Imu i terreni posseduti da persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap, ancorché il terreno sia coltivato da una società di persone alla quale lo abbiano affittato o concesso in comodato, di cui essi siano soci. Ciò a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 228/2001 il quale dispone che ai soci delle società di persone sono confermati i benefici spettanti alle persone fisiche aventi la qualifica professionale richiesta.

25 maggio 2016

RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO: DECRETO ATTUATIVO PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

Con il D.Lgs 156/2015 è stata introdotta la riforma del processo tributario, con la quale si è provveduto alla rivisitazione dell’art. 69 D.Lgs. n. 546/1992, in tema di esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente. Difatti le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive, salvo la possibilità di subordinare il pagamento, se superiore a 10.000 euro, alla prestazione di idonea garanzia. Il contenuto della garanzia, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa devono essere disciplinati da un decreto del MEF, di cui si attende ancora l’emanazione. Questo ritardo mette a rischio l’entrata in vigore - dal 1° giugno 2016 - della nuova norma a vantaggio del contribuente, che consente di avere subito i rimborsi. Il D.Lgs. n. 156/2015 stabilisce all'art. 12, comma 2 che:
“fino all’approvazione dei decreti previsti dagli articoli 12, comma 4, e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall’art. 10 del presente decreto, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12 e 69”.
É importante, quindi, che il Ministero acceleri l’approvazione del decreto ministeriale che ha natura regolamentare, in modo che il 1° giugno 2016 entri subito in vigore l’art. 69, norma a vantaggio del contribuente che consente appunto di avere subito i rimborsi.
E’ rilevante menzionare a tal proposito il parere espresso nell’interrogazione parlamentare n.4-05484, nella quale appunto si esaltavano i risvolti pratici che il contenuto di tali norme consentirebbe al cittadino contribuente, che ha ottenuto sentenza favorevole, di non attendere che la sentenza diventi definitiva, per ottenere il giusto rimborso fiscale, stante anche la censurabile pratica messa in atto dalle pubbliche amministrazioni resistenti di spostare, quanto più avanti nel tempo, la definitività della sentenza, proponendo ricorsi ai soli fini dilatori, per evitare di rimborsare le somme pretese e non dovute in favore di cittadini e imprese.
È pertanto auspicabile che il Ministero dell’Economia e delle finanze approvi subito il decreto in oggetto, per non bloccare l’entrata in vigore della norma di cui all’art. 69. Diviene allora consequenziale l’urgenza della riforma strutturale delle Commissioni tributarie, che non dovrebbero più dipendere dal Ministero ma dovrebbero divenire organismi autonomi ed indipendenti.



23 maggio 2016

ACCONTO IMU TASI E TUTTE LE MODIFICHE DELLA STABILITA' 2016

Imminente è la prossima scadenza del 16 giugno con la quale si scandisce il primo acconto IMU e TASI. Non poche sono però le modifiche apportate con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016. Analizziamo ora nel dettaglio quali sono le principali novità per i contribuenti dopo gli incisivi interventi alla disciplina.

● In primo luogo, nel 2016 i Comuni non potranno né incrementare le aliquote di tributi e addizionali già esistenti nel 2015, né introdurre nuove forme impositive, né eliminare fattispecie di esenzione o di agevolazione. Pertanto, salvo casi particolari, non sarà possibile aumentare l’aliquota per l’IMU e per la TASI a meno che l'aumento delle aliquote non fosse già deliberato e in vigore per il 2015. Non sono interessati dal blocco gli enti locali in dissesto finanziario. I Comuni, previa espressa delibera confermativa, potranno comunque applicare la maggiorazione TASI (fino allo 0,8 per mille) anche nel 2016, nella stessa misura in vigore lo scorso anno, limitandola, ovviamente, agli immobili non esentati dal tributo.

● È prevista invece da quest’anno una riduzione della base imponibile dell'IMU al 50% per il contribuente che conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (quindi a un genitore o a un figlio). È necessario, a tal fine, che:

- l’immobile sia adibito ad abitazione principale;

- l’immobile non appartenga a una delle categorie catastali di lusso (A/1, A/8, A/9);

- il contratto di comodato sia regolarmente registrato.

Inoltre, il comodante:

- deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;

- deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;

- deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti.

Analogamente, alle stesse condizioni, sarà possibile godere anche della riduzione al 50% della base imponibile TASI.

● È stato introdotta una riduzione IMU e TASI, pari al 25%, dell’aliquota stabilita per gli immobili dati in locazione a canone concordato. Nel rispetto di tale condizione, pertanto, entrambi i tributi locali saranno pertanto dovuti nella misura ridotta del 75%, in base alle rispettive aliquote deliberate dal Comune.

● La legge di Stabilità 2016 ha inoltre sancito l’esenzione IMU per i terreni agricoli:

- ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della C.M. n. 9/1993;

- posseduti da coltivatori diretti del fondo e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno;

- immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- ubicati nelle isole minori.

I redditi dominicali non assoggetti a IMU saranno però imponibili ai fini IRPEF e delle relative addizionali comunale e regionale. In tale ipotesi viene, infatti, meno l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF previsto dal D.Lgs. n. 23/2011, in base al quale l’imposta municipale sostituisce l’imposta sul reddito in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e, per la componente dominicale, dei terreni non affittati. A tal riguardo, la legge di Stabilità 2016 ha innalzato, a decorrere da quest’anno, dal 7% al 30%, il moltiplicatore per l’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario. Tra i terreni agricoli terreni esclusi dall'applicazione dell'IMU rientrano anche quelli incolti e gli orti.

● Non sono soggette a IMU neanche le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari che non vi trasferiscano la residenza anagrafica.

● È inoltre esentata dalla TASI l’abitazione principale, ovvero l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. L’esonero riguarda esclusivamente gli immobili con destinazione abitativa accatastati in una categoria diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), dalla A/8 (ville) e dalla A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), e alle relative pertinenze. In relazione a queste ultime, si tratta delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). L’esenzione spetta a una sola unità per ciascuna categoria, eventuali ulteriori pertinenze (ad esempio, il secondo box) sono trattate come “altri fabbricati”. L’esenzione è prevista sia per il possessore che per il detentore (inquilino o comodatario) che utilizzino l’appartamento come propria abitazione principale. Stesse regole anche per l’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e per quelli degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. La disciplina in materia prevede che l’occupante paghi una parte del tributo complessivamente gravante sull’immobile, compresa tra il 10% e il 30%, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale. In mancanza di una decisione in proposito dell’amministrazione locale, la quota a carico del detentore si intende fissata al 10%. Dal 2016, dunque, l’inquilino (o il comodatario) che detiene l’immobile, fissandovi la residenza anagrafica e la dimora abituale, non dovrà pertanto più versare la sua parte di TASI.

● Infine, fissata all’1 per mille l’aliquota TASI per gli immobili-merce (fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita), mentre per l’IMU è prevista l’esenzione. L’aliquota TASI può però essere aumentata fino al 2,5 per mille o azzerata in base alle delibere dei Comuni.

Questa breve panoramica ci permette di capire quanto in realtà la Legge di Stabilità 2016 ha inciso sul panorama della finanza locale e che importante è tenere bene a mente tutte le modifiche riportate soprattutto in vista del sopracitato termine ultimo per l’acconto dell’ IMU e della TASI.
 
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