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TUTTE LE NEWS SUI TRIBUTI LOCALI

24 novembre 2014

I CONSORZI PAGANO L'IMU

I consorzi di bonifica sono concessionari dei beni demaniali che vengono loro affidati e non meri detentori. Quindi, sono tenuti al pagamento sia dell'Ici sia dell'Imu. E non possono fruire dell'esenzione dalle imposte comunali nonostante esercitino una funzione pubblica di rilevanza costituzionale. È quanto ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza 22647 del 24 ottobre 2014.
Per la Cassazione, la relazione tra il consorzio e i beni «non può essere relegata nell'alveo della detenzione». Del resto, i contributi alle spese di esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche sono considerati oneri reali sui fondi dei contribuenti. Il consorzio, invece, assume la qualifica di concessionario di aree demaniali, tenuto al pagamento dell'Ici e dell'Imu in base a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 504/1992. I giudici di legittimità chiariscono inoltre che non può essere riconosciuta l'esenzione perché l'articolo 7 dello stesso decreto non contempla i consorzi tra i beneficiari dell'agevolazione, ancorché la bonifica del territorio sia «confacente a una funzione pubblica di rilevanza costituzionale».
La norma, infatti, riconosce l'esenzione solo per gli immobili posseduti dallo stato e dagli altri enti pubblici che sono espressamente elencati, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. L'esenzione Ici per gli immobili posseduti dagli enti pubblici territoriali (regioni, province) è condizionata dalla destinazione effettiva che a questi viene data. Non è sufficiente la volontà di destinare l'immobile a finalità istituzionali: l'ente pubblico deve fornire la prova che abbia questa destinazione esclusiva.
Va ricordato che con l'introduzione dell'Imu è stato ristretto l'ambito delle esenzioni. Non possono più fruire dell'agevolazione fiscale gli immobili posseduti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. E non è stata riproposta l'esenzione neppure per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati a attività assistenziali. In effetti l'articolo 9, comma 8, della disciplina sul federalismo fiscale municipale (decreto legislativo 23/2011) non richiama integralmente l'articolo 7 che elenca le tipologie di immobili esenti dal pagamento dell'Ici.

Autore: Sergio Trovato

Fonte: Italia Oggi

19 novembre 2014

TERRENI, ESENZIONI IMU SOLO SOPRA I 600 METRI

Pronto il dm. Fino a 280 metri contribuenti alla cassa il 16/12

È in dirittura d'arrivo il decreto del Mef che individuerà i comuni nei quali i terreni agricoli continueranno a non pagare l'Imu. L'esenzione piena rimarrà solo nei municipi collocati ad oltre 600 metri sul livello del mare, mentre fra 281 e 600 metri sarà limitata ai terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Fino a 280 metri, invece, tutti dovranno presentarsi alla cassa già il prossimo 16 dicembre, versando l'intera imposta dovuta per il 2014.

Il provvedimento, ora alla firma del ministro Pier Carlo Padoan, dà attuazione all'art. 22, comma 2, del dl 66/2014, che ha imposto di circoscrivere l'esenzione per i terreni agricoli prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h, del dlgs 504/1992 sulla base della diversa altitudine dei comuni e diversificando quelli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Dal provvedimento è atteso un maggior gettito pari a 350 milioni di euro, che saranno immediatamente recuperati al bilancio dello Stato decurtando il fondo di solidarietà dei comuni esclusi dall'ambito di applicazione dell'esenzione. Non a caso, i più allarmati (dopo i contribuenti) sono proprio i sindaci, che temono di perdere altre risorse.

Mentre, infatti, i tagli al fondo saranno automatici, le maggiori entrate tributarie rischiano di essere aleatorie, dato che si tratta di far pagare contribuenti che finora non hanno mai versato né l'Imu né l'Ici. Ricordiamo, infatti, che, in base alle regole attuali, nelle aree montane e di collina non sono soggetti ad imposta né i terreni agricoli né quelli diversi (ad esempio quelli incolti).

Finora, ha fatto fede l'elenco allegato alla circolare 9/1993. Il nuovo decreto, invece, modifica radicalmente il quadro, individuando tre diverse fasce altimetriche. In quella più alta (oltre i 600 metri), l'esenzione continuerà a essere totale: nessuno dovrà pagare e i comuni non subiranno nuovi tagli.

Nella fascia intermedia (fra 281 e 600 metri), l'esenzione sarà solo parziale, ossia limitata ai coltivatori diretti e agli iap. Fino a 280 metri, infine, l'esenzione verrà cancellata del tutto. Negli ultimi due casi, i comuni vedranno aprirsi un buco, che in teoria dovrebbe essere riempito dai versamenti dei contribuenti, che saranno chiamati a pagare già il prossimo 16 dicembre. In proposito, merita ricordare che, a causa della tardiva approvazione del decreto, per i terreni non più esenti non è stato versato alcun acconto a giugno, per cui in sede di saldo occorrerà sborsare l'importo dovuto per l'intero anno.

La base imponibile si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130, che scende a 110 per i coltivatori diretti e gli iap. A favore di questi ultimi, inoltre, è prevista una franchigia di 6 mila euro e una riduzione per scaglioni sull'eccedenza fino a 32 mila euro. Rimangono esenti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Testata: Italia Oggi
Autore: Matteo Barbero

L’IFEL: «ANCHE SULL’IMU DEL 2012 ACCERTAMENTI TUTTI COMUNALI»

Le istruzioni. Valgono le regole dell’anno di competenza e non di quello in cui avviene la notifica

IL PROBLEMA. La soluzione supererebbe l’addio alla norma originaria sul gettito di categoria D ma un chiarimento legislativo eviterebbe altri rischi

L'Ifel ha pubblicato un dossier sul bilancio 2014, che approfondisce le ultime novità normative sulla fiscalità locale e affronta tra l'altro due questioni particolarmente interessanti.

La prima riguarda l'attività di recupero della quota statale Imu 2012, che i Comuni possono effettuare anche dopo l'abrogazione dell'articolo 13, comma 11 del Dl 201/2011.

Il problema è figlio della natura “dualistica” dell'Imu, che nel 2012 riservava allo Stato il 50% dell'imposta ad aliquota base (7,6 per mille), ad eccezione dell'abitazione principale e di altre fattispecie minori. Dal 2013 la riserva statale è limitata al solo gettito standard degli immobili di categoria D, ma è stata contestualmente soppressa la disposizione che consentiva ai Comuni di introitare le somme rivenienti dall'attività di recupero della quota statale 2012.

Ne deriverebbe l’impossibilità per i comuni di accertare e trattenere la quota erariale Imu 2012 (si veda Il Sole 24 Ore di lunedì scorso). L’Ifel offre però una chiave di lettura diversa, ritenendo che l’abrogazione del comma 11 «non determina effetti sull’attività di recupero dell’evasione, posto che non rileva l’anno in cui viene notificato l’atto di accertamento ma solo l’anno d’imposta oggetto di accertamento e quindi le regole vigenti in quell’anno, in base al noto principio del tempus regit actum».

La soluzione interpretativa dell’Ifel troverebbe conferma nell’orientamento giurisprudenziale che consente di sanzionare e recuperare tributi aboliti relativamente al periodo di vigenza, avendo la disposizione abrogativa portata innovativa (Cassazione 21168/08, 24991/06, 8717/03). Altrimenti si giungerebbe alla conclusione di non poter più recuperare tributi oggi abrogati, come la Tares.

L’altra questione affrontata dall’Ifel riguarda l’applicabilità all’Imu della disciplina comune Iuc prevista dai commi da 692 a 703 della legge 147/2013. Il dubbio nasce dal comma 703 il quale prevede che «l’istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu».

Questa precisazione induce a ritenere che le norme comuni alla Iuc non siano applicabili all’Imu, ma solo alla Tasi e alla Tari: tesi implicitamente affermata dal dipartimento delle Finanze, che per l’Imu continua a fare riferimento agli articoli 11 e 14 del Dlgs 504/92 (nota Mef del 15 aprile 2014 e Dm del 26 giugno 2014). Questa interpretazione non è però condivisa dall’Ifel che propende per il criterio cronologico, ritenendo cioè prevalenti le norme più recenti, altrimenti si svuoterebbe di contenuto la disposizione istitutiva della Iuc (comma 639 della legge 147/2013), che di unico avrebbe ben poco.

Soluzione peraltro dettata anche da esigenze di uniformità e di unicità delle regole procedurali. Il problema si pone soprattutto con riferimento al funzionario responsabile, che nella Iuc ha il potere di rappresentare direttamente in giudizio il Comune, diversamente da quanto previsto per l’Ici. Ulteriori problemi si hanno poi sul piano sanzionatorio, dove si registrano differenze con riferimento alla sanzione per mancata risposta al questionario (con la Iuc sono da 100 a 500 euro, rispetto a 51-258 euro del Dlgs 504/92) ed altre di minor impatto.

Su entrambe le questioni appare comunque opportuno un chiarimento legislativo, anche per non alimentare un inutile contenzioso.

Testata: Il Sole 24 Ore
Autore: G.Deb.

IMU E TERRENI, ARRIVA LA STANGATA

Imposta sugli immobili. Pronto il decreto dell’Economia che rivede i criteri di tassazione in base all’altitudine della località. Niente pagamento solo in 1.578 Comuni (da 3.524) - Alla cassa già il 16 dicembre

GIRO DI VITE. Coltivatori diretti imprenditori agricoli «salvi» dal tributo negli enti locali sopra i 281 metri di altezza

L’esenzione Imu per i terreni è destinata a rimanere solo in 1.578 Comuni, invece dei 3.524 attuali: altri 2.568 saranno invece caratterizzati da un’esenzione parziale, limitata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali. Negli altri Comuni, invece, pagheranno tutti.

Sono questi gli effetti della bozza di decreto preparata dal ministero dell’Economia per rivedere la disciplina Imu sui terreni, che oggi esclude dall’imposta tutti i proprietari di beni che si trovano nelle zone classificate come «montane» dall’Istat. Effetti che si sentiranno già quest’anno, perché i contribuenti che perderanno il bonus dovranno pagare entro il 16 dicembre l’Imu relativa a tutto l’anno: un bel problema per i proprietari, ma anche per i Comuni che si vedranno tagliare il fondo di solidarietà in cambio di nuovo gettito tutto da recuperare.

Al decreto il ministero ha lavorato da tempo, e ora il testo è pronto per la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» e quindi per l’entrata in vigore. La mossa, peraltro, è in ritardo (il termine, ordinatorio, era fissato dalla legge al 22 settembre scorso) ed è sempre più urgente per le casse dello Stato, perché dalla sua attuazione dipende l’incasso di una somma «non inferiore a 350 milioni di euro» già messi a bilancio dal decreto di aprile sul «bonus Irpef». Proprio da lì (articolo 22, comma 2 del Dl 66/2014) nasce tutta la questione: nella articolata ricerca delle coperture per il bonus da 80 euro, il Governo ha pensato di recuperare appunto 350 milioni dalla revisione delle regole Imu sui terreni, che oggi in pratica escludono dal pagamento mezza Italia.

Per attuare questa previsione, il provvedimento preparato dall’Economia distingue i Comuni in tre fasce, sulla base della loro altitudine misurata al centro del territorio comunale e certificata dall’Istat: l’esenzione totale per i terreni, secondo questa previsione, sarebbe destinata a rimanere in vigore solo nei Comuni con altitudine superiore ai 600 metri, il bonus sarebbe invece limitato a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali nei Comuni con altitudine compresa fra 281 e 600 metri, mentre fuori da questi casi tutti i proprietari sarebbero chiamati a pagare l’imposta.

La regola modifica drasticamente il quadro attuale, che contempla Comuni «interamente montani» (tutti esenti), Comuni «parzialmente montani» (con terreni esclusi dall’Imu solo nelle zone considerate montane) ed enti «non montani».

Qualche esempio può aiutare a capire gli effetti: tra i Comuni «parzialmente montani» destinati a perdere completamente l’esenzione si incontrano per esempio Roma, Palermo, Bologna, Messina e Trieste dove parte del territorio comunale è oggi classificata come montana e quindi ha finora garantito l’esclusione dall’Imu dei terreni. Trento, Foligno, Carbonia e altri 567 Comuni, oggi etichettati come «interamente montani» dall’Istat, registrano un’altitudine al centro inferiore ai 281 metri, e quindi i loro terreni rientreranno nell’ambito di applicazione dell’Imu.

Per far partire questo cambio di regole, come detto, manca ormai solo la pubblicazione del decreto sulla «Gazzetta», indispensabile per far quadrare i conti del bilancio statale. I tempi, però, sono davvero strettissimi, perché alla scadenza dei termini per il saldo Imu mancano ormai solo 19 giorni lavorativi: la concreta attuazione della norma, insomma, rappresenterebbe l’ennesima deroga plateale allo Statuto del contribuente.

Testata: Il Sole 24 Ore
Autore: Gianni Trovati

CASA, RISCHIO NUOVO SALASSO CON LA LOCAL TAX

Accorpando Tasi e Imu vantaggi solo per alloggi di valore bassissimo

L'accordo con i sindaci sulla nuova local tax, il mega tributo da 31 miliardi che accorperà Tasi, Imu, Tosap sull'occupazione di spazio pubblico e imposta sulle affissioni c'è già: niente imposta per i proprietari di abitazioni dal valore catastale modesto, intorno ai 300 euro. Gli altri possono cominciare a preoccuparsi. Le aliquote varieranno dal 2,5 al 5 per mille, con una detrazione fissa di 100 euro sulla prima casa.

Più di quanto il Fisco chiede oggi per le abitazioni principali, con l'aliquota Tasi tra l'1 e il 2,5 per mille (e licenza di salire fino al 3,3 per finanziare le detrazioni). La detrazione fissa esenta le abitazioni di minor valore, ma via via che la rendita catastale aumenta il rischio stangata è dietro l'angolo.

Gli aumenti assicurati. Ci si può consolare ricordando che senza il nuovo tributo la Tasi il prossimo anno sarebbe potuta lievitare fino al 6 per mille. Senza detrazioni. Sonni ancora meno tranquilli dormiranno i proprietari di seconde case e i negozianti. Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e per i negozi infatti l'aumento è assicurato: l'aliquota passa dall'attuale forchetta 8,610,6 per mille a quella nuova, tra l'8,5 e il 12. E dalle seconde case è atteso un maggior gettito di oltre 600 milioni. Se non altro, sarà più facile versare l'imposta.

I proprietari di prima casa non dovranno impazzire a distinguere e calcolare Tasi sull'abitazione vera e propria e Imu su box, cantine e terrazze. Gli inquilini saranno esentati dal pagare la loro quota di Tasi, mentre per la Tari (rifiuti) continuerà ad arrivare un bollettino ad hoc: impossibile inglobarla nella local tax.

Grosse novità per capannoni industriali, alberghi e centri commerciali. Per questi il nuovo tributo unico passa dallo Stato ai Comuni, che vedranno statalizzata la loro addizionale Irpef, lievitata di oltre il 24% negli ultimi 5 anni. Imprese, si cambia Ma quel che interessa maggiormente le imprese è il cambio della deducibilità: oggi è possibile dedurre il 20% dell'Imu e il 100% della Tasi. Con la local tax la deducibilità passa al 30%. Dove la componente Tasi era maggiore la nuova imposta potrebbe risultare più cara.

Il nuovo super-tributo locale dovrebbe entrare in vigore nella seconda metà del 2015, per arrivare nel 2016 al miracolo dei bollettini pre-compilati e consegnati a casa. «Dobbiamo ancora completare le simulazioni e studiare come compensare i Comuni che perderanno gettito dallo scambio tassa sui capannoni-addizionale Irpef», spiega il sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta.

L'emendamento alla legge di stabilità arriverà a dicembre. Il problema sono i sindaci con le addizionali già al massimo e pochi capannoni, che dovranno ricorrere a un vero salasso sulla casa per compensare il mancato gettito. Si studia un fondo di perequazione per scongiurare questo rischio.

Le simulazioni. La prime simulazioni effettuate per La Stampa dalla Uil Servizio politiche territoriali, dicono che il nuovo mega-tributo locale esenterà il 21% delle prime case, più o meno 4 milioni di abitazioni, che oggi pagano tra i 100 e i 200 euro. Un beneficio del quale godrà chi vive nei Comuni che fisseranno al minimo l'aliquota, ossia al 2,5 per mille. In caso di aliquota portata al massimo (5 per mille) la musica cambia. Già a 200 euro di rendita catastale, un monolocale, si verserebbero 68 euro, più del doppio di oggi.

A quota 450 euro, pari a un appartamento di classe economica, ma di circa 80 metri quadri, anche con la local tax al minimo si verserebbero 89 euro contro i 76 dovuti oggi. E un'abitazione nella classe A2 pagherà con il nuovo tributo 215 euro in caso sempre di aliquota minima del 2,5 per mille, contro i 126 dovuti con la Tasi. Va ancora peggio per una abitazione con rendita catastale di mille euro, corrispondente a un appartamento sempre in A2 di una novantina di metri quadri. L'imposta praticamente raddoppia: da 168 a 320 euro.

Ma la stangata è servita soprattutto per le seconde case. Un appartamentino con rendita catastale di soli 200 euro con Imu e Tasi al minimo oggi paga infatti 255 euro, con il maxi-tributo locale 356. E con le aliquota massime si passa da un prelievo di 286 euro ai 403 della local tax. «La Uil- commenta il segretario confederale Guglielmo Loy - è favorevole al superamento delle addizionali comunali Irpef, come lo è ad una tassa veramente federale. Però diciamo basta ai tagli dei trasferimenti ai Comuni che si trasformano in minori servizi o più tasse locali».

Testata: La Stampa
Autore: Paolo Russo

RIFORMA DEL CATASTO TRA INCOGNITE E OPPORTUNITÀ

Coi nuovi estimi in molti quartieri ex popolari si pagherà di più

Riforma del Catasto al via. Il processo coinvolgerà oltre 62 milioni di immobili in tutta Italia ma in un periodo molto ampio di tempo compreso tra i 3 fino ai 5 anni. La riforma, che è attesa da decenni, cambierà radicalmente il metodo con cui viene calcolato il valore catastale dei fabbricati e comporterà un aumento del valore di alcuni immobili fino al 180%.

A temere sono soprattutto quegli edifici inseriti in quartieri di pregio che però non sono riconosciuti come tali da un Catasto rimasto indietro di decenni. È il classico caso di alcuni quartieri che da popolari sono diventati "nobili" come i Navigli a Milano. Anche le costruzioni ampie e recenti potrebbero risentire della novità in arrivo. Ci sono rischi ma anche opportunità.

Se da una parte è concreto il rischio, per alcuni, di una stangata fiscale, allo stesso tempo, le sorprese potrebbero essere pure positive per alcune città (Genova per esempio) che conta un gran numero di immobili che sono classificati come di pregio ma che di fatto non lo sono più.

Quanto peserà la riforma per ogni singolo immobile è ancora troppo presto per dirlo. Dati i criteri generali, con la legge delega che sarà sviluppata dal governo, saranno poi le commissione locali, 103 in Italia, a comporre l'algoritmo che scriverà il futuro degli edifici.

Composta da 6 membri, 3 dei quali scelti da esperti di Ordini professionali di tecnici esperti in materia (ingegneri, geometri, commercialisti), sarà questo organismo a decidere. Nello specifico, verrà determinato un valore di mercato al metro quadro, che poi verrà moltiplicato per la superficie di ciascun immobile. Ci saranno alcuni parametri in primo piano: partendo dalle quotazioni rilevate nell'osservatorio sul mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, i calcoli terranno conto di altri fattori come la zona di ubicazione dei fabbricati o il loro stato di conservazione, le finiture e il piano in cui si trova l'immobile.

«Attraverso le nuove rendite catastali, a livello fiscale, lo Stato potrà attuare un'autentica perequazione a gettito invariato, ponendo fine a distorsioni e incongruenze realizzando così un catasto moderno in linea con gli standard dei più efficienti sistemi catastali vigenti a livello internazionale» dice Giampiero Bambagioni responsabile scientifico di Tecnoborsa. Per l'esperto, la revisione del sistema, se ben attuata, consentirà di attribuire a ciascuna unità immobiliare il valore patrimoniale e la rendita effettiva.

L'aggiornamento dei valori e dei dati e delle caratteristiche degli immobili potrebbero, tra l'altro, favorire una maggiore efficienza e trasparenza del mercato medesimo, incidendo anche sulla definizione delle stime immobiliari, incluse quelle degli immobili a garanzia di mutui. È ancora prematuro determinare l'impatto della riforma del catasto sul mercato: la nuova metodologia di calcolo per il valore patrimoniale e per la rendita castale potrà portare ad un avvicinamento tra il valore utilizzato come base di calcolo per le imposte e il reale valore di mercato degli immobili» dice Davide Baldelli, manager di Patrigest (società del gruppo Gabetti).

Testata: La Stampa
Autore: Sandra Riccio

COMPENSAZIONI SEMPRE

LEGGE DI STABILITÀ/ Governo favorevole a un emendamento M5S - Lo scambio tasse-crediti p.a. va oltre il 2014

Arriva una boccata d'ossigeno per le imprese. La possibilità di compensare i debiti fiscali con i mancati pagamenti della p.a. diventerà strutturale. Ad oggi, infatti, questa possibilità era prevista solo fino al 31 dicembre 2014, a seguito di un decreto del ministero dello sviluppo economico, atteso in aprile, ma che ha visto la luce solo all'inizio di ottobre (si veda ItaliaOggi dell'11/10/2014). Va verso la concretizzazione, quindi, uno dei contenuti cardine della legge delega fiscale (23/2014) che tra i suoi capisaldi annovera la volontà di dare vita a dei meccanismi strutturali di compensazione.

La misura dovrebbe trovare posto nella legge di Stabilità 2015 vista l'intenzione del governo, confermata anche dal relatore Mauro Guerra (Pd), di fare proprio un emendamento del Movimento 5 Stelle che agli inizi di settembre aveva sollecitato il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi a scongiurare la prospettiva che la possibilità di compensare tasse e crediti p.a. cessasse a fine anno.

I lavori sulla manovra sono entrati nel vivo in commissione bilancio della camera che ieri ha iniziato a votare i 651 emendamenti sopravvissuti con l'obiettivo di trasmettere il testo all'aula di Montecitorio entro il 27 novembre (l'approdo al senato è invece previsto per l'8 dicembre). La quinta commissione ha dato il via libera a numerose proposte di modifica anche se il clou dei lavori sarà oggi quando si discuteranno temi caldi come il bonus di 80 euro (che il sottosegretario all'economia Pier Paolo Baretta ha però già definito intoccabile) e l'anticipo del tfr in busta paga.

Beni del ministero della difesa all'asta a prezzi scontati. Il prezzo di vendita degli «immobili liberi di pregio» (caserme, ma anche semplici alloggi) nella disponibilità del ministero della difesa dovrà essere ridotto per scongiurare la prospettiva che i bandi vadano deserti. Con un emendamento alla manovra, presentato ieri in commissione bilancio, il governo pone al ministero guidato da Roberta Pinotti precisi obiettivi di gettito: 220 milioni per il 2015 e 100 milioni all'anno dal 2016.

E per incentivare le dismissioni, arriva l'indicazione ad abbassare i prezzi e il dimezzamento dei tempi per le aste: i potenziali acquirenti avranno 30 giorni di tempo (e non più 60) per visionare gli immobili e l'accettazione del prezzo di vendita (con pagamento della caparra) dovrà avvenire entro 15 giorni (e non 30), mentre il rogito dovrà essere concluso entro 60 giorni (prima 120).

Un mese in più per la tesoreria unica delle Cciaa. Il governo ha anche deciso di dare un mese in più alle camere di commercio per passare al regime di tesoreria unica. La dead line per versare a Bankitalia le disponibilità liquide depositate presso le banche (escluse le risorse originate da mutui, prestiti e ogni altra forma di indebitamento non assistita da contributi statali o di altre p.a.) slitta dal 1° gennaio al 1° febbraio 2015. Il rinvio di un mese, si legge nella relazione tecnica che accompagna la proposta, consentirà ai tesorieri delle Camere di commercio di «assumere le necessarie misure organizzative» e comporterà «un peggioramento dei saldi per 1,4 mln esclusivamente nel 2015».

Testata: Italia Oggi

Autore: Beatrice Migliorini e Francesco Cerisano

LA PERDITA DELL’AGEVOLAZIONE NON AMMETTE LA SECONDA CHANCE

Il contribuente che incorre nella decadenza da un beneficio fiscale, non può ottenere il riconoscimento di altri “sconti” richiesti in via subordinata nel medesimo atto.

L’impresa che non ha coltivato i terreni acquistati con l’agevolazione per la piccola proprietà contadina, perdendo il relativo trattamento di favore, non può invocare, in sostituzione, la fruizione degli ulteriori benefici previsti per gli imprenditori agricoli professionali.
È la conclusione della risoluzione n. 100/E del 17 novembre 2014.

Il parere fornito dall'Agenzia delle Entrate si basa sulle diverse pronunce emesse dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decadenza dalle agevolazioni fiscali.
Secondo la Corte di cassazione, infatti, i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto è sottoposto a tassazione. Di conseguenza, “la decadenza dall'agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto” (sentenza 8409/2013).
Anche in un’altra circostanza, la Cassazione, fondando le proprie conclusioni sul principio che i poteri di accertamento del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto è sottoposto a tassazione, rileva il corretto operato dell’Amministrazione fiscale e il legittimo assoggettamento dell’atto a imposizione ordinaria, “non potendo esser riconosciute altre agevolazioni per le quali occorressero differenti condizioni di fatto o di diritto ed anche se dette altre agevolazioni fossero state richieste al momento della registrazione” (sentenza 1259/2014).

Sulla base di tale orientamento, l’Agenzia ritiene superate le conclusioni fornite con la circolare 32/2007, nel punto in cui viene affermato che il regime agevolativo per gli imprenditori agricoli professionali (Iap) può essere “riconosciuto se richiesto in via subordinata nell'atto di acquisto….”.

Nel caso oggetto della risoluzione in esame, dunque, l’impresa agricola, decaduta dalle agevolazioni previste a favore della piccola proprietà contadina, non potrà fruire né del regime di favore per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale (imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, catastale all’1% ed esenzione dall'imposta di bollo) né di quello previsto per gli Iap (imposta di registro all’8% ed ipotecaria e catastale, rispettivamente, al 2 e all’1%).
È legittimo, quindi, l’avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro ad aliquota ordinaria (15%) e di quella ipotecaria con aliquota del 2 per cento.
Autore: Patrizia De Juliis
Fonte: FiscoOggi


IL NO ALL’AUTOTUTELA È IMPUGNABILE SOLTANTO PER I VIZI DI LEGITTIMITÀ

Non è possibile contestare l’avviso di accertamento divenuto definitivo, ma va prospettata l’esistenza di un interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto

Contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili d’illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa erariale.
A ribadirlo, la Corte di cassazione con l’ordinanza 23628 del 5 novembre 2014.

Vicenda processuale
Il contenzioso origina dall’impugnazione di un diniego di autotutela emesso dall’Amministrazione finanziaria su istanza di un contribuente che lamentava l’illegittimità dell’avviso di liquidazione, con cui gli era stata revocata l’agevolazione “prima casa”.
In particolare, il contribuente aveva prospettato all’ufficio l’opportunità di uno sgravio, visto che la parte acquirente aveva provveduto al pagamento delle somme, oggetto di rettifica.
Interessata della questione, la Ctr ha declarato l’inammissibilità del ricorso.
Di poi, il ricorso per cassazione del contribuente, articolato in due motivi: violazione del principio della doppia imposizione, posto che il pagamento dell’importo rettificato da parte della società alienante avrebbe determinato una duplicazione d’imposta, e violazione dell’articolo 19 del Dlgs 546/1992.

Decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ricordando il principio di diritto, fortemente consolidato in ambito giurisprudenziale, secondo cui, in tema di autotutela, è possibile adire il giudice tributario soltanto per dedurre eventuali profili d’illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa.
In particolare, si legge nella sentenza, “il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare in via di autotutela un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto”.

Osservazioni
La decisione in rassegna si inserisce nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale, per altro maggioritario, propenso ad ammettere l’impugnabilità del diniego di autotutela per i soli vizi di legittimità del rifiuto, senza possibilità alcuna, per il giudice, di sindacare la fondatezza della pretesa.

A tal proposito, la Corte di cassazione ha riconosciuto da sempre “la giurisdizione tributaria anche in ordine alle impugnazioni proposte avverso il rifiuto espresso o tacito della Amministrazione a procedere ad autotutela”, considerato che alla stessa sono attribuiti, ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs 546/1992, tutti i giudizi aventi a oggetto “i tributi di ogni genere e specie” (cfr Cassazione, sezioni unite, 16776/2005 – tale orientamento è stato confermato dalle sezioni con le successive sentenze 2870/2009, 3698/2009, 7388/2007 e 9669/2009, nonché dalla sezione tributaria con sentenza 15451/2010 e ordinanza 22866/2011).

Dopo aver statuito sulla giurisdizione, la giurisprudenza di legittimità ha delimitato, altresì, l’oggetto del giudizio, stabilendo che “avverso l’atto con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile un’autonoma tutela giurisdizionale” (cfr Cassazione 11457/2010 e 18807/2010).

Il contribuente non può presentare ricorso avverso un diniego dell’ufficio che sia meramente confermativo della pretesa tributaria, al solo fine di contestare la pretesa erariale.
Difatti, il sindacato della Commissione tributaria non può estendersi fino alla valutazione della fondatezza dell’originaria pretesa tributaria, essendo precluso al giudice di procedere all’annullamento degli atti non impugnati ritualmente (cfr Cassazione 1219/2011 e 12930/2013).
Tale conclusione si giustifica in ragione sia della natura discrezionale propria dell’esercizio dell’autotutela sia del principio della certezza dei rapporti giuridici, che non consente di rimettere in discussione davanti al giudice la pretesa tributaria contenuta in atti definitivi (cfr Cassazione 11127/2012).

In sede giudiziale può effettuarsi esclusivamente un sindacato sul corretto esercizio del potere dell’Amministrazione, “nell’ambito della legittimità dell’operato … e non del merito, non essendo ammissibile la sostituzione del giudice tributario all’Amministrazione nell’adozione di un atto di autotutela” (cfr Cassazione 26313/2010 e, in tal senso, anche Cassazione 10020/2012, 7687/2012 e 15451/2010).

In pratica, l’impugnabilità dell’atto di diniego dell’autotutela è ammissibile solo per far valere vizi propri del medesimo atto (ad esempio, perché sottoscritto da soggetto non legittimato o perché fondato su motivi contraddittori) oppure perché fondato su una motivazione nuova o integrativa rispetto a quella contenuta nell’atto contestato. Diversamente, si eluderebbe il termine perentorio di 60 giorni per la proposizione del ricorso, relativamente breve, in quanto l’ordinamento ha voluto favorire comunque il consolidamento e la stabilità di situazioni giuridiche soggettive, anche a prescindere dall’eventuale illegittimità del relativo atto e presupposto procedimento.
Autore: Carmen Miglino

Fonte: FiscoOggi

10 novembre 2014

IL COMUNE ACCERTA, LO STATO INCASSA

Tributi. La destinazione della quota erariale per l’imposta municipale sugli immobili diversi dall’abitazione principale

Nelle varie correzioni è saltata la norma per assegnare all’ente tutto il gettito 2012

I Comuni che si stanno cimentando con i primi accertamenti Imu relativi all’anno d’imposta 2012 si sono imbattuti in una spiacevole sorpresa: parte del gettito recuperato potrebbe essere di competenza dello Stato. È l’effetto dell’articolo 1, comma 380, della legge 228 del 2012, che abrogando l’articolo 13, comma 11, del Dl 201/2011 ha fatto decadere la disposizione che riconosceva ai Comuni la spettanza di tutte le somme accertate, compresa la quota Imu che in autoliquidazione il contribuente avrebbe dovuto versare allo Stato per alcune fattispecie immobiliari.
Per mettere a fuoco la questione occorre ricostruire il ginepraio normativo che si è venuto a creare a seguito delle reiterate scorribande del legislatore.
Il Dl 201/2011, all’articolo 13, comma 11, aveva originariamente riservato allo Stato una quota dell’Imu calcolata applicando l’aliquota del 3,8 per mille alla base imponibile di determinati immobili. Restava infatti di esclusiva competenza comunale l’imposta relativa alle abitazioni principali (e relative pertinenze) e ai fabbricati rurali strumentali. Successivamente, con il Dl 16/2012 è venuta meno (sempre a decorrere dal primo gennaio 2012) la compartecipazione dello Stato sugli immobili di proprietà dei Comuni posti nel loro territorio e sugli alloggi assegnati dagli ex Iacp.
In definitiva, nel 2012, ad eccezione delle abitazioni principali (comprese quelle ad esse assimilate con regolamento comunale), dei fabbricati strumentali alle attività agricole, dei beni comunali e delle case popolari, su tutti gli altri immobili i contribuenti avrebbero dovuto corrispondere allo Stato una quota dell’Imu. L’articolo 13, comma 11, del Dl 201/2011 precisava però che le attività di accertamento e riscossione dell’imposta di pertinenza erariale competevano ai Comuni ai quali sarebbero spettati anche le maggiori imposte recuperate, gli interessi e le sanzioni.
Su questo assetto normativo è quindi intervenuta la legge 228 del 2012 che, a far tempo dall’anno d’imposta 2013, ha lasciato ai sindaci tutto il gettito dell’Imu riservandosi solo l’imposta sui fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La stessa legge, però, ha improvvidamente abrogato l’intero comma 11 dell’articolo 13 del Dl 201 del 2012. Di conseguenza oggi non vi è più una disposizione che con riguardo all’anno d’imposta 2012 individui il soggetto titolare dell’attività di accertamento sulle quote erariali e il destinatario delle somme contestate al contribuente.
Rispetto alla prima questione è da ritenere che, pure in assenza di una specifica disposizione, l’attività di accertamento sia comunque di esclusiva competenza municipale, trattandosi di un tributo che non perde la sua natura “locale” ancorché una parte dello stesso andasse versata dai contribuenti direttamente allo Stato. A diversa conclusione si deve invece pervenire rispetto alla quota erariale, che non pare possa essere trattenuta dai Comuni in assenza di una specifica previsione normativa.
Non a caso la stessa legge 228 del 2012, nello stabilire che dal 2013 allo Stato compete solo il gettito Imu di base sui fabbricati di categoria catastale D versato spontaneamente dai contribuenti, ha dovuto espressamente disporre che ai Comuni spettano le somme derivanti dalle attività di accertamento e riscossione da loro condotte su detti immobili. A questo punto la parola dovrebbe tornare al legislatore per porre rimedio a quello che, con ogni probabilità, è stato un “incidente di percorso”.

Testata: Il Sole 24 Ore
Autore: Di Maurizio Bonazzi

8 novembre 2014

SEMPLIFICAZIONI FISCALI: NUOVI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLE SOCIETÀ ESTINTE

L'art. 28, comma 4, dello schema di decreto sulle semplificazioni fiscali prevede che: “ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.
La norma è tesa a coordinare la disciplina civilistica sulla cancellazione delle società di capitali (così come novellata dalla riforma del diritto societario attuata con il D.Lgs. n. 6/2003), con le norme dettate in materia di liquidazione, accertamento e riscossione, al fine di evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate da condotte elusive (è questo il caso, ad esempio, delle società estinte senza aver assolto ai propri obblighi di versamento ai fini IVA).
Al riguardo, è ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sentenze n. 4060, n. 4061 e n. 4062 del 2010), la natura costitutiva della cancellazione delle società dal Registro delle imprese, con il conseguente effetto dell'estinzione della società di capitali, a prescindere dall'esistenza di crediti o debiti insoddisfatti o rapporti tributari pendenti.
Tale impostazione fa sì che, nell'ambito delle procedure di liquidazione, l'Amministrazione finanziaria null'altro può avere a pretende sui singoli soci se non quanto ricevuto sulla base del bilancio finale di liquidazione.
L'intervento prende le mosse dalla consapevolezza di come l'attuale quadro normativo, pur essendo effettivamente funzionale a garantire in tempi brevi la cancellazione e la realizzazione dei conseguenti effetti civilistici, renda di difficile realizzazione i controlli e le azioni di recupero, essendo queste ultime spesso regolate da disposizioni che ne prevedono l'avvio in tempi successivi a quelli previsti dall'art. 2495 per l'estinzione della società.
In quest'ottica, il periodo di 5 anni è stato individuato con riferimento ai termini di cui agli articoli 43, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, rispettivamente previsti per l'accertamento nelle ipotesi di omessa dichiarazione.
Se da un lato, tuttavia, la norma consente al Fisco di disporre di un maggior tempo per il recupero delle proprie pretese, dall'altro, è evidente come la stessa contribuisca ad accrescere il clima di incertezza che caratterizza l'iter conclusivo della procedura. Non si comprende, ad esempio, come individuare il luogo di notifica di un eventuale avviso di accertamento, posto che la società, dopo la cancellazione, non ha più sedi.
Inoltre, la norma nulla dispone in relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, con il conseguente rischio di “pericolose” interpretazioni a favore dell'applicabilità delle stesse anche nei confronti delle società già cancellate alla data di entrata in vigore del decreto.
Responsabilità estesa per i liquidatori di soggetti IRES
Inoltre, con una modifica dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, lo schema di decreto modifica il regime di responsabilità di liquidatori e soci di soggetti IRES.
La norma, in particolare, prevede che i liquidatori che non adempiono all'obbligo di saldare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte, salvo dimostrino di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità - precisa la norma - è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
Tale impostazione capovolge, pertanto, nella sostanza il quadro attuale, in base al quale incombe sull'Amministrazione l'onere di accertare i presupposti relativi alla responsabilità del liquidatore.
Inoltre, con le nuove disposizioni viene meno la limitazione all'applicazione dell'art. 36, D.P.R. n. 602/1973 alle sole imposte sul reddito, con conseguente estensione della responsabilità a tutti i tributi (in primis IVA e IRAP) e ulteriori somme iscrivibili a ruolo in base alle disposizioni del D.P.R. n. 602/1973.
Con riferimento alle novità che vanno a incidere sul regime di responsabilità dei soci, si ricorda che l'art. 36 citato prevede che i soci o associati, che abbiano ricevuto - nel corso degli ultimi due periodi d'imposta antecedenti la messa in liquidazione - denaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o dal liquidatore nel corso della fase di liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute nei limiti del valore dei beni stessi.

La novità introdotta dal decreto consiste nella previsione che il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione (con riguardo al patrimonio della società all'inizio della liquidazione), si presume, salvo prova contraria, proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato.

ANCORA DUBBI SUI TERRENI CHE NON PAGHERANNO L'IMU

Si sono perse le tracce del decreto ministeriale che dovrebbe individuare i comuni montani nei quali i terreni agricoli continueranno a non pagare l'Imu. A poco più di un mese dalla scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale, quindi, l'incertezza continua a regnare sovrana. E a rimetterci rischiano di essere ancora una volta i municipi.
L'art. 22, comma 2, del dl 66/2014 ha previsto che, con un decreto del Viminale, siano individuati i comuni nei quali, a decorrere da corrente anno di imposta, si applica l'esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
Dal provvedimento è atteso un maggior gettito pari a 350 milioni di euro, che saranno recuperati dalle assegnazioni del fondo di solidarietà a favore dei comuni esclusi dall'ambito di applicazione dell'esenzione. Ma dopo un passaggio in Conferenza Stato-città ad agosto, il testo è sparito dalla circolazione.
Poiché il varo non è avvenuto in tempo utile per produrre effetti già in vista della scadenza del 16 giugno per il versamento della prima rata, l'intera partita è stata rinviata alla scadenza prevista per il versamento del saldo, ossia al 16 dicembre. Entro tale data, tutti i contribuenti i cui terreni saranno ubicati nei comuni non più inclusi nel nuovo elenco (che sostituirà quello allegato alla circolare del Mef n. 9/1993) dovranno pagare l'intera imposta dovuta per il 2014.
Ricordiamo che, in base alle regole attuali, in montagna l'Imu non è dovuta né sui terreni agricoli né su quelli diversi (ad esempio quelli incolti). Per contro, l'art. 22 sembra nuovamente circoscrivere l'esclusione ai soli terreni «agricoli».
Il ritardo allarma soprattutto i sindaci, che temono di perdere risorse: mentre, infatti, i tagli al fondo saranno automatici, le maggiori entrate tributarie rischiano di essere aleatorie: in effetti, si tratta di portare alla cassa contribuenti che finora non hanno mai pagato né l'Imu né l'Ici.
Non a caso, l'Anci, già all'indomani della pubblicazione del dl 66, aveva espresso «forti preoccupazioni per l'ulteriore instabilità che esso induce nel sistema di determinazione delle risorse comunali». In particolare, sui terreni agricoli e sulla relativa struttura proprietaria non sono disponibili dati certi e l'innovazione introdotta dall'art. 22 costituisce un rischio rilevante per i comuni di minor dimensione demografica e con ampie estensione territoriali, sui quali una determinazione inesatta delle nuove basi imponibili può risultare di grande impatto sulle risorse. Per questo, era stato chiesto di rinviare tutto al 2015. Ma se così fosse, il buco si aprirebbe nei conti dello Stato.

Fonte: Italia Oggi

Autore: Di Matteo Barbero
 
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