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TUTTE LE NEWS SUI TRIBUTI LOCALI

4 luglio 2014

PAGAMENTO TARI E TASI IRREGOLARE? LA SOLUZIONE E' RAVVEDIMENTO OPEROSO

Condizioni per beneficiare del ravvedimento operoso: la violazione non deve essere già oggetto di accertamento da parte dell’ufficio: se, ad esempio, il Comune ha notificato al contribuente un avviso di accertamento o anche un semplice questionario e il contribuente procede con un ravvedimento operoso, l’ufficio può disconoscere l’efficacia del ravvedimento e continuare l’attività di accertamento; devono essere rispettate le eventuali condizioni per il ravvedimento stabilite dal Comune: ad esempio, molti regolamenti prevedono l’obbligo di trasmettere all’ufficio un apposito modulo di comunicazione dell’avvenuto ravvedimento allegando copia della quietanza di versamento.
Casi ammessi per il Ravvedimento sono l'Omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute in acconto: nel caso il versamento sia stato omesso, oppure sia stato effettuato ma in misura inferiore al dovuto, è possibile regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento dell'imposta dovuta con l'aggiunta delle seguenti sanzioni:

  • versamento entro 14 gg. dalla scadenza: viene applicato all'imposta lo 0,2 % per ogni giorni di ritardo (es.: versamento entro 8 gg. dalla scadenza: sanzione = 0,2 x 8 = 1,6 % dell'imposta); 
  • versamento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza: viene applicata all'imposta una maggiorazione del 3 %; 
  • versamento oltre 30 giorni dalla scadenza, purchè entro il termine per la presentazione della dichiarazione (quindi 30 giugno dell'anno successivo), viene applicata all'imposta una maggiorazione del 3,75 %. 

Inoltre, all'imposta devono essere aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (attualmente, tasso dell' 1 %). In realtà molti Comuni richiedono tassi più elevati oppure ridotti rispetto a quello legale, in quanto hanno utilizzato la facoltà regolamentare, prevista dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 296/2006, di aumentare o ridurre gli interessi fino a tre punti percentuali: vi sono sull'argomento due teorie, delle quali una ritiene tale comportamento legittimo e l'altra ritiene che la variazione sia applicabile solo ad accertamenti e rimborsi; considerato che non vi sono posizioni ufficiali sulla questione, la nostra opinione è che sia più corretta la prima posizione, in quanto la norma parla genericamente di interessi e anche inserendola nel contesto non vi sono elementi per considerarne escluso l'istituto del ravvedimento operoso.

Modalità di versamento: è stata confermata anche per la TASI la modalità di esposizione di sanzioni ed interessi prevista per l'IMU, secondo cui nell'F24 tali voci non devono essere esposte autonomamente, ma vanno invece sommate all'importo del tributo dovuto. Conseguenza di quanto detto è che, in caso di ravvedimento operoso, nell'F24 si deve esporre un unico codice tributo, da associare all'importo complessivo della somma tra tributo omesso, sanzioni ed interessi; l'evidenziazione che si tratta di un ravvedimento si realizza attraverso la barratura dell'apposita colonna “Ravv.”. Si deve quindi prestare attenzione ai calcoli di sanzioni ed interessi, in quanto normalmente si effetta un unico calcolo sul dovuto totale, ma tale modalità può essere mantenuta solo se di deve versare relativamente ad immobili compresi nello stesso codice tributo, mentre se si devono utilizzare più codici, si dovranno effettuare conteggi separati di sanzioni ed interessi per ognuno dei codici tributo.
Per quanto riguarda l'IMU, i codici tributo sono quindi i medesimi che si dovevano utilizzare per l'acconto: 3912 - abitazione principale 3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale 3914 - terreni 3916 - aree fabbricabili 3918 - altri fabbricati 3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota comunale 3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota statale I codici 3924 e 3923 relativi, rispettivamente, a sanzioni ed interessi, si riferiscono specificatamente all'attività di accertamento del Comune, che non va confusa con il ravvedimento operoso del contribuente.
Stesso discorso per la TASI, per la quale si utilizzeranno per il ravvedimento i seguenti codici: 3958 - abitazione principale 3959 – fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 – aree fabbricabili 3961 – altri fabbricati Stesso discorso visto per l'IMU per quanto riguarda i codici 3962 e 3963 (rispettivamente interessi e sanzioni), da utilizzare solo per l'attività di accertamento.

IMU SUL NON PROFIT CON TRE CRITERI

Il decreto che ha approvato il modello di dichiarazione, che è valido anche per la Tasi

Contano spazio dell'immobile, frequentatori e tempo 

Fissati i criteri per quantificare l'Imu e la Tasi nel caso in cui gli immobili posseduti dagli enti non commerciali sono destinati in parte a uso commerciale. Tre i riferimenti da considerare: spazi, quantità dei frequentatori, tempo.
Uno dei punti di maggior interesse del decreto del Mef del 26 giugno 2014 con cui è stato approvato il modello di dichiarazione Imu-Tasi (si veda ItaliaOggi di ieri) è quello con cui si fissano i criteri per la determinazione del rapporto proporzionale a cui bisogna far riferimento per le unità immobiliari possedute dagli enti non commerciali destinate ad un'utilizzazione mista.
Si deve far ricorso a detto metodo nei casi in cui non sia possibile procedere all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali, come prescrive il comma 2 dell'art. 91-bis, del dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che regola la materia.
A tal fine le istruzioni alla compilazione della dichiarazioni Imu-Tasi prendono le mosse dal dm 19 novembre 2012, n. 200, che è stato emanato ai sensi dell'art. 91-bis, comma 3, del citato del dl n. 1 del 2012, il cui art. 5 stabilisce che detto rapporto è determinato con riferimento:
1) allo spazio;
2) al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali;
3) al tempo.
1) Lo spazio. La proporzione, come dispone la stessa norma, è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli che deve essere ovviamente rapportata alla superficie totale dell'immobile.
Ciò vuol dire che, se per esempio, nell'immobile dove viene svolta l'attività sanitaria (o altra attività esente) vi è un locale dove si svolge un'attività commerciale, comunque, e che tale locale non è suscettibile di accatastamento separato (come accade per i bar o le rivendite di giornali), per calcolare la quota esente occorre rapportare la superficie effettiva (e non a quella catastale) sulla quale si svolge l'attività commerciale alla superficie effettiva (e non catastale) dell'intera unità immobiliare.
La percentuale che deriva da tale rapporto deve essere, quindi, applicata alla rendita catastale dell'immobile, in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare per determinare l'Imu dovuta.
Allo stesso modo si deve procedere se nell'immobile vi è un locale che è dedicato allo svolgimento di un'attività esente (ancorché non suscettibile di accatastamento separato). In tal caso, infatti, per calcolare la quota esente si deve rapportare la superficie effettiva (e non catastale) sulla quale si svolge l'attività agevolata alla superficie dell'intera unità catastale.
La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla rendita catastale destinata all'attività meritevole, così da escludere dalla base imponibile Imu la quota parte della rendita proporzionalmente riferibile agli spazi esclusivamente dedicati all'attività per la quale compete l'esenzione.
2) l numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali.
Gli altri criteri necessari per definire l'ambito di applicazione dell'esenzione sono dettati dallo stesso dm n. 200 del 2012, che passa innanzitutto a stabilire la proporzione in relazione al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività.
3) Il tempo
L'ultimo criterio stabilito dal dm n. 200 del 2012 riguarda il caso in cui l'utilizzazione mista è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, per cui la proporzione deve essere determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli.
Nelle istruzioni viene precisato che per quanto riguarda le attività sanitarie il numero dei soggetti deve considerarsi quale numero di prestazioni effettuate escludendo dal conteggio quelle relative ad adempimenti obbligatori per legge (come, per esempio, le visite mediche di controllo per i dipendenti o le campagne preventive gratuite), giacché computarle equivarrebbe ad inficiare la significatività della percentuale.
Una volta determinate le percentuali per ciascuna unità immobiliare, queste vanno applicate alla rendita catastale, così da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'Imu dovuta e della Tasi.
Le stesse percentuali si applicano anche per il calcolo della misura dell'esenzione spettante per le unità immobiliari destinate ad attività strumentali promiscuamente e indistintamente sia all'attività per la quale spetta l'esenzione, sia all'attività per la quale non spetta (come, per esempio, per gli spazi destinati ai servizi amministrativi o comunque ausiliari comuni).
Viene, infine, precisato che l'esenzione non spetta con riferimento alle unità immobiliari di fatto non utilizzate, che devono essere dichiarate.
Tutte queste informazioni devono essere riportate nel quadro B della dichiarazione, relativo appunto agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti, che deve essere compilato per ciascun immobile in cui si svolge l'attività meritevole e posseduto dallo stesso soggetto passivo.
Esso si compone di tre riquadri:
- il primo è quello relativo all'identificazione catastale dell'immobile e alla tipologia di attività che in esso viene svolta;
- il secondo è riservato alla sola attività didattica;

- il terzo è dedicato alle attività diverse da quella didattica.

28 giugno 2014

TASI, ARRIVANO LE ANTICIPAZIONI (GU SERIE GENERALE N.132 DEL 10-6-2014)

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA TASI PER L'ANNO 2014.

Importo da erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai Comuni a valere sul Fondo di solidarieta' comunale 2014, ai sensi del comma 688, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

ECCO IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE

ANCI E.R. - NOTA DI LETTURA TASI E DL 16/2014 CONVERTITO

Pubblichiamo una nota di lettura su TASI e DL 16/2014 convertito, preparata da ANCI Emilia-Romagna.
Nell'allegato il dettaglio.

TASI-IMU - RISOLUZIONE MEF - INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI


TASI-IMU - Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo - Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente

Risoluzione del MEF del 23/06/2014 n. 1/DF

TASI, LE NUOVE SCADENZE: 16 OTTOBRE PRIMA RATA, 16 DICEMBRE SE UNICA RATA

Dove i Comuni non hanno deliberato per tempo, la tranche di giugno slitta di quattro mesi. Aliquote entro il 10 settembre, altrimenti un solo versamento pari all’1 per mille Pubblicato in GU (serie generale n. 132 del 10 giugno) il Dl 88/2014 con il quale sono rese note le date di scadenza della Tasi 2014 (tassa sui servizi indivisibili) per i contribuenti dei Comuni che non sono riusciti ad approvare le percentuali d’imposta entro il 23 maggio scorso. Nel caso in cui anche la nuova scadenza per deliberare non dia frutti, entro metà dicembre si dovrà versare – in un’unica soluzione – un importo, solo per quest’anno, pari alla aliquota base dell’1‰, come dettato dalla Stabilità 2014 (comma 676, legge 147/2013), nel rispetto comunque del successivo comma 677, che fissa la somma delle aliquote Tasi e Imu, per ciascuna tipologia di immobile, a una cifra mai superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l’Imu 2013 (10,6‰) o ad altre aliquote minori in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per chi occupa l’immobile Per quanto riguarda invece la quota di versamento dovuta dall'occupante dell’immobile, nel caso in cui il Comune non abbia provveduto alla sua determinazione, il comma 681, della legge 147/2013, fissa una percentuale pari al 10% dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
Per i Comuni senza introiti Per i Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario che non hanno inviato le deliberazioni entro il 23 maggio 2014 (esclusivamente in via telematica), per l’inserimento dei testi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale – per la loro pubblicazione su internet – e per i Comuni di Sicilia e Sardegna, il ministero dell’Interno, entro il 20 giugno, provvederà a erogare un importo corrispondente al 50% del gettito annuo della Tasi, a valere sul Fondo di solidarietà comunale. La stima sarà effettuata, applicando l’aliquota di base, dal dipartimento delle Finanze del Mef. Mentre i conti saranno fatti dall’Agenzia delle Entrate che, entro il 30 settembre, dovrà recuperare dai singoli Comuni gli eventuali importi anticipati che risultino superiori alla somma spettante per il 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

24 giugno 2014

L'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC): IMU, TASI E TARI

 L’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili
pubblica il documento n.30 avente ad oggetto “L'Imposta Comunale Unica
(IUC): IMU, TASI e TARI”.


18 giugno 2014

ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO: VALE SOLO PER LA QUOTA DI RENDITA INFERIORE 500 EURO

Nel 2014 una interessante questione è quella relativa al caso di assimilazione dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a un parente in linea retta di primo grado che la abita; ci si chiedeva nello specifico, se il limite riferito alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500, si applichi solo all'abitazione o anche alle pertinenze.
Al riguardo i tecnici del Mef hanno sostenuto che trattandosi di un'equiparazione all'abitazione principale, le disposizioni dell'Imu si estendono anche alle pertinenze. Hanno inoltre precisato che l'assimilazione effettuata dal comune opera come una franchigia; 

Per cui si deve innanzitutto sommare la rendita dell'abitazione principale e quella delle pertinenze e poi operare i seguenti calcoli:


- Imu per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
versamento dell'Imu con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.

- Imu per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9:
fino al valore di 500 euro si applica l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale;
per la quota eccedente il valore di 500 euro si applica l'aliquota ordinaria.

- Tasi:
fino al valore di 500 euro si applica l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l'abitazione principale;
per la quota eccedente il valore di 500 euro si applica l'aliquota ordinaria.

Se, invece, l'immobile concesso in comodato gratuito a un parente in linea retta di primo grado, assimilato all'abitazione principale, è di proprietà di più soggetti la detrazione ai fini Tasi si applica in parti uguali tra i proprietari dell'immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.

RESIDENZA ESTERA FITTIZIA: LE CONSEGUENZE PENALI

Chi di voi non ha mai pensato di andarsene dall’Italia in cerca di fortuna all’estero? Beh se lo facciamo effettivamente non ci sono particolari problemi dal punto di vista fiscale. Tuttavia, le cose si complicano quando, invece, vogliamo soltanto spostare fittiziamente la nostra residenza in un Paese estero al solo scopo di eludere materia imponibile in Italia.
L’amministrazione finanziaria, infatti, ha sviluppato, soprattutto negli ultimi anni, un attività di controllo, necessaria alla repressione dei trasferimenti fittizi di residenza all’estero. In questi casi l’obiettivo è quello di individuare materia imponibile fraudolentemente sottratta cercando di individuare elementi giuridici che riconducono la residenza del soggetto in Italia. A questo punto, per il soggetto evasore possono scattare anche conseguenze di tipo penale.
Il concetto di residenza – Il concetto di residenza fiscale è molto importante in ambito tributario perché consente di esercitare la potestà impositiva dello Stato nei confronti dei soggetti ivi residenti. Ai sensi dell’art. 2 del TUIR sono “soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte all’anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza. Si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da pubblicare in gazzetta ufficiale”.
Le tre condizioni richiamate dalla norma per il concetto di residenza, ovvero, l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, il domicilio o residenza nel territorio dello Stato, sono tra loro ipotesi alternative. Questo significa che è sufficiente il verificarsi anche solo di una di queste condizioni affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente nel territorio dello Stato. Tali condizioni, inoltre, risultano essere ancora più stringenti per i soggetti emigrati in paradisi fiscali. Tali soggetti, infatti, si considerano residenti fiscalmente in Italia, salvo loro prova contraria.
Per quanto riguarda gli enti diversi dalle persone fisiche il concetto di residenza è ricavabile dagli art. 5 e 73 del TUIR. In particolare, per le imposte dirette si considerano residenti in Italia gli enti che hanno la sede legale, amministrativa, o l’oggetto della loro attività nel nostro Paese. Pertanto se uno di questi elementi è in Italia è irrilevante che la società si sia costituita all’estero. Infine, anche per gli enti vi è una presunzione legale di residenza nel territorio dello Stato in capo alle società estere il cui controllo risulti riconducibile, anche indirettamente, a soggetti IRES italiani o amministrate da soggetti residenti.
La World Wide Taxation – La conseguenza dell’essere cittadini residenti fiscalmente in Italia è la soggezione alla cosiddettaWorld Wide Taxation, secondo la quale il cittadino italiano residente è tassato in Italia per i redditi ovunque prodotti, mentre il cittadino estero è tassato in Italia per i redditi ivi prodotti.
Da questo principio possiamo evincere che i soggetti non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti, ai seguenti obblighi fiscali:
  • Presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF (modello Unico P.F.) in Italia, a meno che non si rientri in uno dei casi di esonero;
  • Se si possiedono immobili si è soggetti al pagamento delle imposte indirette gravanti su di esso, compresa la tassa sui rifiuti solidi urbani;
  • In caso di successione, vi è l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione.
Le principali contestazioni in caso di trasferimento della residenza all’estero – Una volta chiariti il concetto di residenza e la tassazione dei soggetti non residenti possiamo affrontare le principali contestazioni che l’Amministrazione finanziaria contesta ai soggetti che hanno trasferito all’estero la propria residenza.
Come sappiamo negli ultimi anni le attività di controllo fiscale si sono intensificate e hanno interessato anche i soggetti che hanno cercato fraudolentemente di trasferire all’estero la propria residenza alla ricerca di un risparmio fiscale, altrimenti indebito. Tra i tanti anche molti sportivi e cantanti sono balzati alla cronaca per casi di questo tipo, trovandosi di fronte a dover pagare con sanzioni e interessi tutta la materia imponibile sottratta ad imposizione nel nostro Paese.
Le possibili contestazioni che il Fisco può contestarci in situazioni di questo tipo possono essere così riassunti:
  1. Omessa presentazione della dichiarazione – viene contestata quando il soggetto viene ritenuto residente in Italia, non avendo percepito redditi nel nostro Stato, non ha presentato alcuna dichiarazione. In questo caso sono previste sanzioni amministrative che vanno dal 120 al  240% dell’imposta evasa, con un minimi di 258 euro.
  2. Dichiarazione infedele – si verifica se il contribuente, ritenuto residente in Italia, nel nostro Stato ha comunque dichiarato redditi, nonostante la sua posizione di non residente. In questo caso la dichiarazione è infedele in quanto non comprende anche gli altri redditi percepiti all’estero. In questo caso sono previste sanzioni amministrative che vanno dal 100 al 200% dell’imposta evasa.
Conseguenze penali in caso di fittizia residenza estera – Il soggetto a cui viene contestata la fittizia residenza estera può rischiare anche la contestazione di reati penali di tipo tributario. Stiamo parlando dei casi di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/2000) e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000).
  • Omessa dichiarazione – questa fattispecie punisce con la reclusione da 1 a 3 anni, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore a 30.000 € per singolo tributo. Ne deriva che, se un soggetto trasferisce fittiziamente la propria residenza all’estero, omettendo di presentare la propria dichiarazione dei redditi, qualora l’ammontare dell’imposta evasa superi la soglia prevista dall’art. 5 D.Lgs 74/2000, il contribuente andrà incontro, oltre che all’applicazione della sanzione amministrativa, anche al procedimento penale. Naturalmente per calcolare l’imposta effettivamente evasa si dovrà tener conto sia degli elementi attivi non dichiarati da soggetto, ma anche degli elementi di reddito negativi che egli ha sostenuto assieme alle relative imposte pagate all’estero;
  •  Dichiarazione infedele – questa fattispecie punisce con la reclusione da 1 a 3 anni, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: l’imposta evasa è superiore a 50.000 € e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione sia superiore del 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 2 milioni di Euro. Se il contribuente risiede fittiziamente all’estero ma, disponendo di redditi prodotti in Italia, ha comunque presentato una dichiarazione, se pur infedele, qualora si verifichino le condizioni appena viste, potrà vedersi contestato, oltre alla sanzione amministrativa, anche questo reato.
  • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – la norma punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi attivi per un valore inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi, ove congiuntamente: l’imposta evasa è superiore a 30.000 € e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione sia superiore del 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1 milione di Euro. L’elemento qualificante della condotta che segna il discrimine con la dichiarazione infedele, è la fraudolenza. Il delitto in questione, infatti, ricorre quando la dichiarazione inveritiera abbia luogo sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi delle scritture contabili obbligatorie avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento. In pratica, il soggetto dichiarante deve aver operato sulle varie voci contabili in modo da fare apparire corretti gli elementi attivi dichiarati, in realtà di importo inferiore al reale. Nel nostro esame è palese che il trasferimento fittizio di residenza all’estero rappresenti un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento, ma in questo caso il delitto in esame può prefigurarsi solo nel caso in cui il soggetto svolga un’attività economica nel nostro Paese.
  • FONTE: FISCOMANIA

IMU E TASI, ECCO CHI È ESENTE DAL VERSAMENTO il 16 GIUGNO

Partiamo da quello che dice la legge: l'acconto della Tasi va pagato lunedì 16 giugno, in tutti i Comuni che hanno deliberato e pubblicato le aliquote entro il 31 maggio. Fin qui la norma. Poi ci sono sindaci che hanno fissato scadenze diverse, come il 16 luglio, il 31 luglio o il 16 agosto: a rigor di legge non potrebbero farlo, ma siccome sono loro a incassare il tributo, i contribuenti che seguiranno il calendario locale non rischiano nulla. E poi c'è il Governo, che la scorsa settimana ha dato un salvacondotto a tutti i proprietari che sbaglieranno i conti o pagheranno dopo la scadenza: si potrà versare la differenza anche in ritardo, senza sanzioni o interessi. Resta da capire "quanto" in ritardo: il Governo per ora non l'ha detto, ma ha promesso di monitorare la situazione.

Ecco, se qualcuno aveva ancora dei dubbi sul fatto che la Tasi è più ingarbugliata dell'Imu, ora c'è la conferma definitiva. Anche perché la nuova service tax ha un livello di diversificazione locale che fa impallidire le delibere Imu. E questo per almeno due motivi:
1) I Comuni possono stabilire detrazioni Tasi di qualsiasi tipo sull'abitazione principale. Uguali per tutti, oppure legate alla rendita catastale del fabbricato. Per scaglioni di reddito del proprietario o maggiorate in base al numero di figli che vivono in casa. Senza dimenticare che le detrazioni sono obbligatorie solo se il sindaco fissa un'aliquota Tasi superiore al 2,5 per mille, tant'è vero che finora quasi un Comune su due non le ha previste;
2) le delibere locali possono decidere di non istituire la Tasi su nessun immobile, oppure di farla pagare solo alle prime case, o ancora di inserire nel perimetro della service tax tutti i fabbricati, compresi i rurali strumentali, che ora non pagano più Imu. La questione diventa delicata per le case affittate, perché la scelta del Comune di istituire o no la Tasi fa scattare il prelievo dal 10 al 30% anche per l'inquilino.
Per l'Imu le cose sono più semplici (ed è tutto dire). Quest'anno l'acconto si paga calcolando il 50% dell'imposta annua dovuta in base alle aliquote del 2013, senza che il contribuente sia costretto a controllare se c'è già stata una modifica. Le delibere del 2014 – secondo la legge – saranno usate solo per determinare il saldo Imu del 16 dicembre, anche se va aggiunta una considerazione di buon senso: se la delibera di quest'anno prevede una riduzione d'aliquota o un'assimilazione all'abitazione principale (per esempio, per una casa prestata ai figli), il contribuente potrà tenerne conto già nell'acconto di oggi, per evitare di andare a credito verso il suo municipio e dover chiedere un rimborso.
Restando sull'Imu, oggi è anche l'ultimo giorno in cui si possono regolarizzare i versamenti insufficienti del saldo 2013 senza dover pagare sanzioni e interessi. Attenzione: questo salvacondotto non vale per l'acconto Imu del 2014, per il quale valgono le normali regole del cosiddetto ravvedimento operoso. In pratica, i ritardatari devono pagare gli interessi legali (ora all'1%) rapportati ai giorni di mora e, in più, una sanzione variabile in base al tempo trascorso dalla scadenza:
- 0,2% al giorno per i primi 14 giorni di ritardo, fino al 30 giugno;
- 3% dal 15° al 30° giorno, cioè dal 1° al 15 luglio;
- 3,75% dal 31° giorno alla fine dei 12 mesi dalla scadenza, vale a dire dal 16 luglio al 16 giugno 2015.

Un problema che riguarda Imu e Tasi è quello degli importi minimi al di sotto dei quali l'acconto non deve essere pagato. La regola base è che, se il Comune non ha stabilito una soglia diversa, si paga dai 12 euro in su. Ma i due tributi hanno soglie diverse e se una città ha fissato, per esempio, una soglia più bassa per l'Imu senza dire nulla sulla Tasi, per quest'ultimo tributo continuerà a valere la soglia di 12 euro. Inoltre, la soglia va verificata separatamente: così, chi deve pagare 10 euro di Imu e 8 di Tasi, oggi non versa nulla e pagherà 20 euro di Imu e 16 di Tasi a saldo (sempre che il Comune nel frattempo non cambi le aliquote).
FONTE: ILSOLE24ORE

15 giugno 2014

DELIBERE TASI ENTRO IL 31 LUGLIO

Il termine del 10 settembre non può rappresentare una deroga rispetto alla legge

Per il momento conta la data di approvazione dei bilanci

Delibere Tasi entro il 31 luglio anche se per il pagamento dell'acconto fissato al 16 ottobre i comuni hanno tempo fino al 10 settembre per inviarle al ministero dell'economia e delle finanze. Non deve trarre in inganno quest'ultimo termine più ampio, che non può rappresentare una deroga rispetto a quello fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione e delle delibere.
Entro il prossimo 31 luglio, infatti, le amministrazioni locali devono approvare i bilanci preventivi, così come disposto dall'articolo 2-bis del dl 16/2014, in sede di conversione in legge (68/2014).
Questo termine trascina con sé anche quello per deliberare regolamenti, aliquote e tariffe riguardanti le entrate comunali.
Dunque, i comuni hanno tempo fino al 31 luglio per determinare le aliquote Tasi, ancorché il dl 88/2014 consenta l'invio delle deliberazioni al ministero dell'economia, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Com'è noto, nei giorni scorsi il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina relativa al versamento della Tasi per l'anno 2014, stabilendo scadenze diverse per il pagamento dell'imposta, a seconda della tempestività del comune nell'adottare le delibere.
In effetti, nel caso di mancato invio entro lo scorso 23 maggio, il dl 88 ha previsto che il versamento della prima rata debba essere effettuato entro il 16 ottobre tenuto conto delle aliquote e detrazioni deliberate e pubblicate sul predetto sito informatico alla data del 18 settembre.
A patto, però, che i comuni spediscano i relativi atti entro il prossimo 10 settembre. In caso contrario, i contribuenti sono legittimati a pagare l'imposta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, applicando l'aliquota di base dell'1 per mille.
Le nuove regole stabilite dal dl 88 si applicano anche agli immobili ad abitazione principale, per i quali prima dell'intervento normativo era previsto il pagamento in un'unica soluzione il 16 dicembre, qualora i comuni non avessero adottato le delibere entro il 23 maggio. L'acconto Imu entro il 16 ottobre, quindi, va pagato da tutti i contribuenti titolari di immobili, compresi quelli adibiti a prima casa, tranne coloro che possiedono fabbricati e aree edificabili nei comuni che hanno adottato le delibere entro il 23 maggio, per i quali il versamento va effettuato entro lunedì prossimo.
Soggetti passivi. Sono obbligati al pagamento della Tasi sia proprietari che inquilini. L'articolo 1, commi 671 e 681, della legge di Stabilità individua come distinti soggetti passivi possessori e detentori degli immobili. Il titolare dell'immobile, a titolo di proprietà, usufrutto, uso e via dicendo, non è tenuto a pagare la quota che il comune pone a carico del detentore, nel caso in cui quest'ultimo non versi l'imposta dovuta. Solo in caso di occupazione temporanea, non superiore a sei mesi, è obbligato al versamento del tributo colui che risulti possessore dell'immobile.
La Tasi, che è diretta a recuperare i costi che l'amministrazione comunale sostiene per garantire i servizi indivisibili (trasporto, illuminazione pubblica e così via), che devono essere espressamente individuati nel regolamento comunale e per i quali è imposto l'obbligo di specificare i relativi costi, è in parte a carico dell'occupante dell'immobile che fruisce dei servizi stessi, sempre che la detenzione dell'immobile non sia di breve durata. In caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, infatti, il tributo è dovuto per intero dal titolare dell'immobile e non dall'inquilino.
Su cosa si paga. Si è ristretto rispetto alla previsione iniziale della norma istitutiva il campo di applicazione della Tasi. Non sono più soggette al prelievo le aree scoperte. La nuova imposta sui servizi comunali indivisibili si paga solo sui fabbricati, comprese le abitazioni principali, e le aree edificabili. Esclusi espressamente dall'imposizione i terreni agricoli.
FONTE: Italia Oggi, di Sergio Trovato

12 giugno 2014

SCUSABILI GLI ERRORI SULLA TASI

Niente sanzioni tributarie per i contribuenti che commettono errori nei versamenti della Tasi. Le violazioni effettuate dai contribuenti nel calcolare le somme da pagare sono giustificato dalla confusione normativa che regna sovrana nella disciplina della nuova imposta sui servizi indivisibili. È questa la risposta governativa che è stata data in un question time alla Camera dei deputati.
Nelle risposta fornita dal sottosegretario all’economia Enrico Zanetti si rileva come l’inapplicabilità delle sanzioni per i contribuenti che versano meno del dovuto si renda necessaria, considerati anche i recenti interventi normativi che hanno più volte modificato le scadenze e le modalità di pagamento. Da ultimo con il dl 88/2014, come indicato nella risposta, il governo ha differito al 16 ottobre il termine per il pagamento della Tasi in tutti i comuni che non hanno approvato le aliquote entro lo scorso 23 maggio. Tra l’altro proprio il dl 88, pubblicato nei giorni scorsi nella Gazzetta Ufficiale, ha chiarito che spetta al contribuente calcolare il tributo e che la semplificazione degli adempimenti, con l’invio di bollettini e modelli di pagamento precompilati da parte dei comuni, è rimandata al prossimo anno. Questo comporta che in tempi brevi proprietari e inquilini devono quantificare l’imposta dovuta, con la probabilità di commettere degli errori nei versamenti. Non a caso nella risposta al question time viene richiamato il principio contenuto nell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) che, per garantire collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti, esclude l’irrogazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione di una norma tributaria.
FONTE: ITALIAOGGI
 
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