NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

4 luglio 2014

PAGAMENTO TARI E TASI IRREGOLARE? LA SOLUZIONE E' RAVVEDIMENTO OPEROSO

Condizioni per beneficiare del ravvedimento operoso: la violazione non deve essere già oggetto di accertamento da parte dell’ufficio: se, ad esempio, il Comune ha notificato al contribuente un avviso di accertamento o anche un semplice questionario e il contribuente procede con un ravvedimento operoso, l’ufficio può disconoscere l’efficacia del ravvedimento e continuare l’attività di accertamento; devono essere rispettate le eventuali condizioni per il ravvedimento stabilite dal Comune: ad esempio, molti regolamenti prevedono l’obbligo di trasmettere all’ufficio un apposito modulo di comunicazione dell’avvenuto ravvedimento allegando copia della quietanza di versamento.
Casi ammessi per il Ravvedimento sono l'Omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute in acconto: nel caso il versamento sia stato omesso, oppure sia stato effettuato ma in misura inferiore al dovuto, è possibile regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento dell'imposta dovuta con l'aggiunta delle seguenti sanzioni:

  • versamento entro 14 gg. dalla scadenza: viene applicato all'imposta lo 0,2 % per ogni giorni di ritardo (es.: versamento entro 8 gg. dalla scadenza: sanzione = 0,2 x 8 = 1,6 % dell'imposta); 
  • versamento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza: viene applicata all'imposta una maggiorazione del 3 %; 
  • versamento oltre 30 giorni dalla scadenza, purchè entro il termine per la presentazione della dichiarazione (quindi 30 giugno dell'anno successivo), viene applicata all'imposta una maggiorazione del 3,75 %. 

Inoltre, all'imposta devono essere aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (attualmente, tasso dell' 1 %). In realtà molti Comuni richiedono tassi più elevati oppure ridotti rispetto a quello legale, in quanto hanno utilizzato la facoltà regolamentare, prevista dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 296/2006, di aumentare o ridurre gli interessi fino a tre punti percentuali: vi sono sull'argomento due teorie, delle quali una ritiene tale comportamento legittimo e l'altra ritiene che la variazione sia applicabile solo ad accertamenti e rimborsi; considerato che non vi sono posizioni ufficiali sulla questione, la nostra opinione è che sia più corretta la prima posizione, in quanto la norma parla genericamente di interessi e anche inserendola nel contesto non vi sono elementi per considerarne escluso l'istituto del ravvedimento operoso.

Modalità di versamento: è stata confermata anche per la TASI la modalità di esposizione di sanzioni ed interessi prevista per l'IMU, secondo cui nell'F24 tali voci non devono essere esposte autonomamente, ma vanno invece sommate all'importo del tributo dovuto. Conseguenza di quanto detto è che, in caso di ravvedimento operoso, nell'F24 si deve esporre un unico codice tributo, da associare all'importo complessivo della somma tra tributo omesso, sanzioni ed interessi; l'evidenziazione che si tratta di un ravvedimento si realizza attraverso la barratura dell'apposita colonna “Ravv.”. Si deve quindi prestare attenzione ai calcoli di sanzioni ed interessi, in quanto normalmente si effetta un unico calcolo sul dovuto totale, ma tale modalità può essere mantenuta solo se di deve versare relativamente ad immobili compresi nello stesso codice tributo, mentre se si devono utilizzare più codici, si dovranno effettuare conteggi separati di sanzioni ed interessi per ognuno dei codici tributo.
Per quanto riguarda l'IMU, i codici tributo sono quindi i medesimi che si dovevano utilizzare per l'acconto: 3912 - abitazione principale 3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale 3914 - terreni 3916 - aree fabbricabili 3918 - altri fabbricati 3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota comunale 3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota statale I codici 3924 e 3923 relativi, rispettivamente, a sanzioni ed interessi, si riferiscono specificatamente all'attività di accertamento del Comune, che non va confusa con il ravvedimento operoso del contribuente.
Stesso discorso per la TASI, per la quale si utilizzeranno per il ravvedimento i seguenti codici: 3958 - abitazione principale 3959 – fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 – aree fabbricabili 3961 – altri fabbricati Stesso discorso visto per l'IMU per quanto riguarda i codici 3962 e 3963 (rispettivamente interessi e sanzioni), da utilizzare solo per l'attività di accertamento.
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa