Ancora la giurisprudenza afferma il principio secondo il
quale, è legittima la notifica diretta degli avvisi di accertamento dei tributi
locali fatta dall'ente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Lo ha stabilito questa volta la Corte Costituzionale con l'ordinanza 104/2019.
Tutto risale alla questione che viene dibattuta dalla Commissione
tributaria regionale della Campania con ordinanza del 10 novembre 2017, con la
quale si pone in discussione la legittimità dell'articolo 14 della legge
890/1982 e del comma 161 della legge 296/2006 nella parte in cui, ammettendo la
notifica diretta degli atti impositivi e dei ruoli a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla
legge 890/1982 (atti giudiziari).
La Corte Costituzionale ritiene la questione manifestamente
infondata avendola già scrutinata in merito alla notifica diretta delle
cartelle di pagamento prevista dall'articolo 26 del Dpr 602/1973 (sentenza n.
175/2018). È un sistema che garantisce comunque il diritto del destinatario
della notifica a essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria
diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità,
il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti.
Peraltro, la mancanza, in concreto, di effettiva conoscenza dell'atto, per
causa a lui non imputabile, può legittimare la richiesta di rimessione in
termini in base all'articolo 153 del codice di procedura civile.
In sostanza la Consulta chiude definitivamente la questione
della notifica a mezzo semplice raccomandata a/r ritenendola legittima sia per
le cartelle di pagamento, sia per tutti gli altri atti impositivi. Altra questione legata
alle notifiche recentemente legittimata dalla Cassazione a Sezioni Unite con la
sentenza 8416/2019 riguarda appunto le notifiche effettuate a mezzo
raccomandata dalle agenzie private. Tali notificazioni sono legittime a partire
dal 30 aprile 2011, avendo il Dlgs 58/2011 riservato a Poste italiane solo la
notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. La
sentenza ha riflessi anche sulla notifica degli avvisi di accertamento dei
tributi locali, visto che il comma 161 della legge finanziaria 2007 (legge
296/2006) consente di effettuare «anche a mezzo posta con raccomandata con
avviso di ricevimento».
Ora le Sezioni Unite della Cassazione sciolgono
definitivamente il nodo ritenendo non più esistente, dopo il 30 aprile 2011, la
riserva di poste italiane con riguardo alle raccomandate con ricevuta di
ritorno. Si tratta di un'inversione di rotta rispetto alle diverse pronunce
delle altre sezioni, che dovranno adeguarsi al nuovo orientamento essendo le
decisioni delle Sezioni Unite vincolanti per tutte (articolo 374 codice
procedura civile).
Il ragionamento delle Sezioni Unite è piuttosto semplice e
lineare. Il Dlgs 58/2011, nel quadro di progressiva liberalizzazione dei
servizi postali, ha affidato in via esclusiva a Poste italiane la sola notifica
a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada.
Tutti gli altri atti amministrativi si possono pertanto notificare a mezzo
servizio di posta privata.
La decisione è in linea con le direttive comunitarie e con
la graduale riduzione del monopolio di Poste italiane, oltre che aderente alla
posizione sostenuta dall'Agcom con la deliberazione n. 77/2018 (il Dlgs 58/2011
ha «liberalizzato il servizio di spedizione a mezzo raccomandata ordinaria») e
dal ministero dello Sviluppo economico con la nota del 6 dicembre 2018. Peraltro
il decreto Mise del 19 luglio 2018, che ha disciplinato le procedure di
rilascio delle licenze individuali per consentire ai soggetti privati di
notificare a mezzo posta gli atti giudiziari e le violazioni al codice della
strada, non contiene alcun riferimento alle notifiche con raccomandata
ordinaria essendo evidentemente già liberalizzate dal 2011.