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30 aprile 2019

NOTIFICHE TRIBUTI LOCALI: RACCOMANDATE O ATTI GIUDIZIARI


Ancora la giurisprudenza afferma il principio secondo il quale, è legittima la notifica diretta degli avvisi di accertamento dei tributi locali fatta dall'ente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Lo ha stabilito questa volta la Corte Costituzionale con l'ordinanza 104/2019.

Tutto risale alla questione che viene dibattuta dalla Commissione tributaria regionale della Campania con ordinanza del 10 novembre 2017, con la quale si pone in discussione la legittimità dell'articolo 14 della legge 890/1982 e del comma 161 della legge 296/2006 nella parte in cui, ammettendo la notifica diretta degli atti impositivi e dei ruoli a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge 890/1982 (atti giudiziari).

La Corte Costituzionale ritiene la questione manifestamente infondata avendola già scrutinata in merito alla notifica diretta delle cartelle di pagamento prevista dall'articolo 26 del Dpr 602/1973 (sentenza n. 175/2018). È un sistema che garantisce comunque il diritto del destinatario della notifica a essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti. Peraltro, la mancanza, in concreto, di effettiva conoscenza dell'atto, per causa a lui non imputabile, può legittimare la richiesta di rimessione in termini in base all'articolo 153 del codice di procedura civile.

In sostanza la Consulta chiude definitivamente la questione della notifica a mezzo semplice raccomandata a/r ritenendola legittima sia per le cartelle di pagamento, sia per tutti gli altri atti impositivi. Altra questione legata alle notifiche recentemente legittimata dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 8416/2019 riguarda appunto le notifiche effettuate a mezzo raccomandata dalle agenzie private. Tali notificazioni sono legittime a partire dal 30 aprile 2011, avendo il Dlgs 58/2011 riservato a Poste italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. La sentenza ha riflessi anche sulla notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali, visto che il comma 161 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) consente di effettuare «anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento».

Ora le Sezioni Unite della Cassazione sciolgono definitivamente il nodo ritenendo non più esistente, dopo il 30 aprile 2011, la riserva di poste italiane con riguardo alle raccomandate con ricevuta di ritorno. Si tratta di un'inversione di rotta rispetto alle diverse pronunce delle altre sezioni, che dovranno adeguarsi al nuovo orientamento essendo le decisioni delle Sezioni Unite vincolanti per tutte (articolo 374 codice procedura civile).

Il ragionamento delle Sezioni Unite è piuttosto semplice e lineare. Il Dlgs 58/2011, nel quadro di progressiva liberalizzazione dei servizi postali, ha affidato in via esclusiva a Poste italiane la sola notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada. Tutti gli altri atti amministrativi si possono pertanto notificare a mezzo servizio di posta privata.

La decisione è in linea con le direttive comunitarie e con la graduale riduzione del monopolio di Poste italiane, oltre che aderente alla posizione sostenuta dall'Agcom con la deliberazione n. 77/2018 (il Dlgs 58/2011 ha «liberalizzato il servizio di spedizione a mezzo raccomandata ordinaria») e dal ministero dello Sviluppo economico con la nota del 6 dicembre 2018. Peraltro il decreto Mise del 19 luglio 2018, che ha disciplinato le procedure di rilascio delle licenze individuali per consentire ai soggetti privati di notificare a mezzo posta gli atti giudiziari e le violazioni al codice della strada, non contiene alcun riferimento alle notifiche con raccomandata ordinaria essendo evidentemente già liberalizzate dal 2011.

26 aprile 2019

SICUREZZA DEI DATI, GEROPA OTTIENE ISO 27001 - 27017 - 27108


L'informazione è un bene che aggiunge valore all'impresa, ormai la maggior parte delle informazioni sono custodite su supporti informatici, ogni organizzazione dunque deve essere in grado di garantire la sicurezza dei propri dati, in un contesto dove i rischi informatici causati dalle violazioni dei sistemi di sicurezza sono in continuo aumento.

L'obiettivo delle aziende pertanto deve tendere sempre più alla protezione dei dati e le informazioni da minacce di ogni tipo, al fine di assicurarne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità, e fornire i requisiti per adottare un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) finalizzato ad una corretta gestione dei dati sensibili dell'azienda. È così che entrano in gioco le certificazioni quali ISO 27001.

Cos’è la certificazione


La Certificazione ISO/IEC 27001 definisce i requisiti per impostare e amministrare un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni e include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica e organizzativa dei dati. 

La certificazione ISO 27001, integrata con le linee guida ISO 27017 e ISO 27018, permette alle aziende che erogano servizi in SaaS, IaaS e PaaS o Cloud Service Provider di garantire ai propri clienti una maggiore protezione dei dati trattati.

Dunque la sicurezza del cliente o comunque del fruitore dei servizi deve essere il fulcro dell'attenzione dell'azienda.

Geropa Srl è stata ritenuta idonea a tutta la serie di controlli atti a garantire lo Standard per il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS). L'obiettivo principale è quello di stabilire un sistema per la gestione del rischio e la protezione delle informazioni e degli asset ICT. La norma è applicabile a tutte le imprese private o pubbliche, in quanto prescinde da uno specifico settore di business o dall'organizzazione dell'azienda. Però bisogna tener presente che l'adozione e gestione di un ISMS richiede un impegno di risorse significativo e quindi deve essere seguito da un ufficio specifico, il quale in genere coincide con l'ufficio Organizzazione e Qualità.

Lo standard ISO 27001 che presenta molti punti in comune con la ISO 9001, anche questa già in possesso dalla Geropa Srl, definisce i requisiti di un sistema di gestione della qualità (es. adozione modello PDCA, filosofia del miglioramento continuo, ecc.), si differenzia in quanto segue un approccio basato sulla gestione del rischio. Quindi lo standard prevede:

  • -          Pianificazione e Progettazione;
  • -          Implementazione;
  • -          Monitoraggio;
  • -          Mantenimento e Miglioramento
similmente a quanto previsto dai sistemi per la gestione della qualità.

Nella fase di progettazione richiede però lo svolgimento di un risk assessment, schematizzabile in:

  • -          Identificazione dei rischi;
  • -          Analisi e valutazione;
  • -          Selezione degli obiettivi di controllo e attività di controllo per la gestione dei rischi;
  • -          Assunzione del rischio residuo da parte del management;
  • -          Definizione dello Statement of Applicability.
L'ultimo punto specifica gli obiettivi di controllo adottati e i controlli implementati dall'organizzazione rispetto ad una lista di obiettivi di controllo previsti dalla norma. Analogamente alla norma sui sistemi di qualità, il sistema deve essere documentato, ma in aggiunta è richiesta ampia documentazione riguardo sia l'analisi del rischio sia le procedure e i controlli a supporto dell'ISMS. Come per il sistema qualità, l'organizzazione ISMS può essere certificata da enti di certificazione, che operano tramite valutatori qualificati, esaminando periodicamente lo stato delle condizioni di conformità. Tra le condizioni di conformità la norma prevede la pianificazione e realizzazione di attività di autocontrollo gestite dall'impresa, con personale proprio o esterno, purché in entrambi i casi dotato delle necessarie competenze.

Pertanto aver ottenuto tale certificazione aggiunge ulteriore valore alla Geropa Srl, perché ne riconosce la solidità organizzativa e gliene riconosce garanzia certificabile. 

Aver ottenuto la Certificazione ISO/IEC 27001 integrata con le linee guida ISO 27017 e ISO 27018 è un traguardo importante, perché conferma la serietà l’impegno quotidiano nel garantire il rispetto delle norme più stringenti in tema di sicurezza e legalità. Non solo, vogliamo ricordare che la tutela delle informazioni e dei dati certificata dalla ISO/IEC 27001 è un requisito fondamentale per la qualificazione Agid dei nostri servizi SaaS, requisito di qualità in diverse gare e bandi pubblici.

18 aprile 2019

RENDICONTARE LE MINI CARTELLE ROTTAMATE: COMUNI.CLOUD


(già) Equitalia
cancellazione Mini cartelle
Riaccertamento Residui 

L’art. 4 D.L. n. 119/2018 stabilisce la cancellazione automatica per le mini-cartelle di importo fino a 1.000 euro alla data del 24 ottobre 2018 dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione (già Equitalia), in data 11 aprile 2019 ha comunicato di aver trasmesso per via telematica gli importi oggetto di tale cancellazione.  Sono consentiti adesso gli adempimenti contabili agli Uffici Finanziari in vista del riaccertamento ordinario dei residui e per la verifica del mantenimento di ingenti somme in Bilancio.

L’art.3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 dispone le regole generali per l’attività di riaccertamento ordinario dei residui in conformità al punto 9.1 del principio contabile allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011.

Il servizio che proponiamo all’Ufficio finanziario consente di:



  • DETTAGLIARE IN COMODO EXCEL E REPORT L’AMMONTARE DEI CREDITI OGGETTO DI CANCELLAZIONE AI SENSI D.Lgs. 118/2011;


  • OTTENERE L’AMMONTARE DEI CREDITI RESIDUI CHE RIMANGONO IN RISCOSSIONE, suddivisi per:

-         Entrata
-         Anno Competenza e Anno Ruolo
-         Cancellabili per effetto art. 4 D.L. 119/2018
-         Nr e Tipo Ruolo
-         Con Comunicazione di Inesigibilità
-         Residui che rimangono in Riscossione

Servizio erogato da comuni.cloud, immediatamente attivo

Codice prodotto Mepa 
minicartelle -


L'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, in formato difficilmente leggibile

Il servizio consente in poche ore di conoscere l’importo dei crediti “cancellabili” e dei crediti che rimangono esigibili

Ricognizione dei residui attivi diretta a verificare:
- la fondatezza giuridica e l’esigibilità
- l’affidabilità
- la corretta classificazione e imputazione in bilancio
GEROPA SRL
06.9408161
Via di Grotte Portella 34
Frascati (RM) 00044
www.comuni.cloud
www.geropa.it

LA TASI: DISCIPLINA E PRESCRIZIONE


La TASI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), quale imposta facente parte, insieme all’IMU e alla TARI, della IUC.
Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, con esclusione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e dei terreni agricoli. Occorre precisare che l’abitazione principale è stata soggetta alla TASI negli anni 2014 e 2015, mentre la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ne ha previsto l’esclusione, con la conseguenza che tale tipologia di immobile è ora sottratta sia dall’IMU sia dalla TASI.

L’esclusione dalla TASI opera non solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale. In quest’ultimo caso, la TASI è dovuta solo dal possessore, che, ai sensi del comma 681 del medesimo art. 1, verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.

Quanto alla nozione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI, si deve far riferimento alla medesima definizione stabilita per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, che la individua nell’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, ivi comprese le pertinenze nei limiti stabiliti dallo stesso comma 2.

La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante. I due soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e l’occupante deve corrispondere l’imposta nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10% e il 30%, mentre la restante parte è a carico del titolare del titolare del diritto reale. In caso di mancata previsione della percentuale di ripartizione dell’imposta tra i due soggetti, la TASI è dovuta dal titolare del diritto reale nella misura del 90% e dall’occupante nella misura del 10%.

Nelle ipotesi di assimilazione all’abitazione principale l’obbligo di versamento della TASI ricade, invece, interamente sul titolare del diritto reale e non sull’occupante.
In ordine, poi, all’unità immobiliare assegnata dal giudice in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario è l’unico soggetto tenuto al versamento della TASI, in quanto, come per l’IMU, deve considerarsi quale titolare del diritto reale di abitazione.

L’aliquota ordinaria stabilita dalla legge per tutti gli immobili soggetti alla TASI è pari all’1%, ma i comuni possono ridurla fino all’azzeramento. Nella determinazione delle aliquote della TASI i comuni incontrano il limite massimo secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 6% per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e il 10,6% per gli altri immobili.

Vi sono, poi, due fattispecie per le quali sono previsti limiti massimi specifici, in particolare:
per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota della TASI non deve in nessun caso superare l’1‰;
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota non può eccedere il 2,5%.
Le ipotesi di esenzione dalla TASI sono indicate nell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, che prevede, come per l’IMU, l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi indicati destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e per le fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), e i) del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Il comune poteva, tuttavia, mantenere, per l’anno 2016, con un’espressa delibera del consiglio comunale, la maggiorazione dello 0,8%, prevista dalla legge per gli anni 2014 e 2015, a condizione che l’avesse stabilita per tale ultimo anno con riferimento alle fattispecie non esenti dalla TASI dal 2016. La legge di bilancio 2017 ha poi previsto che, sempre con espressa delibera, i comuni potessero continuare a mantenere, per l’anno 2017, la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Tale maggiorazione consisteva in un ulteriore margine di manovrabilità dello 0,8%, che poteva essere utilizzato dal comune per aumentare il limite della somma dell’IMU e della TASI (fino al 6,8% per l’abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e all’11,4‰ per gli altri immobili) oppure per aumentare il limite massimo dell’aliquota della TASI, vigente negli anni 2014 e 2015, elevandola dal 2,5%, al 3,3%.

La TASI deve essere versata in due rate mediante modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale secondo il modello approvato con decreto ministeriale. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. E’, inoltre, possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

Come tutte le imposte sui tributi locali anche la Tasi si prescrive in cinque anni, termine entro il quale il Comune deve inviare l’avviso di accertamento. L’invio dell’accertamento interrompe il termine di prescrizione e lo fa decorrere nuovamente da capo. Significa che saranno necessari altri cinque anni affinché il tributo cada in prescrizione. Senonché, il successivo atto sarà l’avvio della riscossione coattiva, ingiunzione o cartella dell’Agente della riscossione. Anche l’ingiunzione o la cartella interrompe la prescrizione e la fa partire nuovamente da capo, tuttavia per quest’ultima si pone la stessa possibilità dell’avviso di accertamento: se non arriva entro cinque anni dall’accertamento o se, una volta notificata, non viene seguita da atti della riscossione, cade in prescrizione.

Considerata l’entrata in vigore dell’imposta Tasi, il 31 dicembre del 2019 sarà la data entro la quale dovranno essere spediti gli avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2014, se non ancora emessi e postalizzati, se non si vogliono vederli prescrivere.

17 aprile 2019

L'IMU, L'ICI E IL LOCATORE: LA CASSAZIONE DICE SI!


Principio da sempre sostenuto dal diritto tributario è quello per cui Ici e Imu, in quanto imposte sulla proprietà dell’immobile e dunque, presupposto d’imposta che rileva è la proprietà, siano dovute dal proprietario dello stesso.

Il presupposto per l’applicazione dell’Imu, medesimo di quello previsto dall’ICI, nel merito disciplinato dal comma 2, art. 13, D.L. n. 201/2011 prevede che “l‘imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”.

Nel corso di questi anni, l’Amministrazione finanziaria ha dato risposta al perché sorga l’obbligo di pagare l’imposta in esame. Difatti è necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia “qualificato”, riconducibile, quindi, alla proprietà, all’usufrutto o ad altro reale di godimento, o a un’altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25376 del 2008, con riferimento alla nozione di possesso, ha precisato che “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di albo diritto reale”.

In altri termini, la Suprema corte considera possesso di un bene l’esercizio di un’attività che corrisponde a quello di proprietà o di altro diritto reale di godimento e che in base al comma 2, art. 1140 del codice civile, richiamato dalla predetta sentenza “si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona la quale però ha unicamente la detenzione della cosa”.

Secondo quanto sopra esposto, quindi, sono soggetti passivi dell’Imu:
    il proprietario dell’immobile;
    l’usufruttuario;
    il titolare del diritto d’uso;
    il titolare del diritto di abitazione;
    il titolare del diritto di enfiteusi;
    il titolare del diritto di superficie;
    il locatario di bene in leasing;
    il concessionario di beni demaniali.

Ricordando brevemente che, diritto di abitazione è un diritto strettamente personale previsto dall’art. 540 del codice civile, il quale stabilisce che “al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota riservata ai figli”. Che nel caso di locazione finanziaria, si ricorda che, ai fini IMU, l’art. 9, D.Lgs. n. 23/2011, richiamato dal D.L. n. 201/2011, stabilisce che è soggetto passivo dell’IMU il locatario. Nel caso di concessione di aree demaniali, inoltre, il sopra richiamato art. 9 stabilisce che soggetto passivo è il concessionario.

Si ricorda che, in base alle precisazioni della risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003, nel caso di concessione di fabbricati esistenti sull’area demaniale, il soggetto passivo dell’ICI (e per le medesime ragioni dell’IMU) è il concessionario perché in tal caso non può parlarsi di locazione e, quindi, di un rapporto di natura obbligatoria da cui scaturirebbe una semplice detenzione del bene oggetto della concessione.

Nel caso, infine, di concessione del diritto di superficie, secondo la suddetta risoluzione del Dipartimento delle finanze, soggetto passivo rimane il concessionario, perché rimane proprietario superficiario, ovvero del diritto di realizzare una costruzione su un’area che potrebbe anche alienare o sulla quale può costituire diritti reali.

Detto tutto, la Suprema Corte con sentanza n. 6882 dell’8 marzo 2019 a sezioni Unite, ha sancito un principio al quanto rivoluzionario. Ici e Imu possono essere pagate anche dal conduttore dell'immobile se questo obbligo è previsto nel contratto di locazione. La clausola contrattuale che impone all'affittuario di pagare le imposte locali non si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva e non viola la regola sul divieto di traslazione del carico fiscale a un soggetto diverso dal soggetto passivo del tributo. È dunque legittima la clausola contrattuale che pone a carico del conduttore l'onere di pagare le imposte, il cui importo concorre a determinare l'ammontare complessivo del canone dovuto al locatore.

Per le Sezioni unite della Cassazione, la clausola contrattuale che prevede tale assolvimento a carico del conduttore non viola l'articolo 53 della Costituzione, che sancisce il principio di capacità contributiva. Allo stesso modo non si pone in contrasto con la regola di intrasferibilità del carico tributario su un soggetto diverso rispetto a quello individuato dalla norma di legge.

In effetti, l'Imu (e prima ancora l'Ici), come analizzato avanti, è dovuta dal soggetto che sia possessore di diritto dell'immobile proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento. Non è soggetto passivo del tributo il locatario, il comodatario, l'utilizzatore o l'occupante. Le Sezioni unite, però, hanno giudicato corretta la sentenza impugnata che ha previsto «un'ulteriore voce o componente (la somma corrispondente a quella degli assolti oneri tributari) costituente integrazione del canone locativo, concorrendo a determinarne l'ammontare complessivo a tale titolo dovuto dalla conduttrice». Con «due distinte clausole contrattuali» di un «unico atto», le parti hanno nella specie inteso «determinare il canone in due diverse componenti».

I giudici in questa circostanza non hanno ritenuto nulla la clausola volta a riversare l'onere tributario relativo all'Ici e all'Imu, gravanti sull'immobile locato, su un soggetto diverso da quello passivo tenuto per legge a subire il «relativo sacrificio patrimoniale».

Probabilmente perché, nonostante l'articolo 89 della legge 392/1978, che disciplina le locazioni, non indichi in alcun modo, «tra gli oneri accessori a carico del conduttore, ivi tassativamente elencati, anche le imposte patrimoniali relative ai beni locati», il contratto tra le parti può se liberamente accettato e sottoscritto da entrambi essere modulato su tale esigenza.

16 aprile 2019

ECCO LA COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI CANCELLATI PER CARTELLE SOTTO 1.000 EURO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018 il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria". Il provvedimento introduce importanti novità per la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

All’articolo 4 si disciplina lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché' riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.”

Questo quanto espressamente previsto dall’articolo di Legge.

Si prescrive anche che ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e soprattutto proprio in virtù dell’eliminazione delle scritture contabili patrimoniali, l'agente della riscossione si occuperà di trasmettere agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, o in via TELEMATICA, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.

Alla data del 11/04/2019 sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è stato pubblicato il tracciato record dei file contenenti gli elenchi delle quote automaticamente discaricate, con più precisione, nel servizio Ricezione Dati: Stato della Riscossione.

Tale tracciato è un file contenente una rendicontazione delle quote da discaricare automaticamente da parte dell'ufficio ragioneria dei Comuni in quanto quote annullate.

Geropa Srl propone un servizio che consente di codificare tale file scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, restituirlo in comodo CSV e non solo, permetterà di venire a conoscenza dell'ammontare residuo che potrà rimanere nelle casse degli Enti dopo il discarico.

CLICCA SULL'IMMAGINE PER ACCEDERE AL SERVIZIO

Tale lavorazione di codifica di supporto ovviamente permetterà agli uffici l'agevole interpretazione di detti file che risultano pressoché illeggibili o quanto meno per nulla dettagliati così da poter permettere al responsabile d'ufficio una chiara lettura dei dati a disposizioni e senza alcun dubbio il file scaricabile dal sito propone un report meramente numerico che in nulla può coadiuvare l'attività dell'ufficio nel cercare di comprendere al meglio quale siano i valori di riscontro.

Geropa con il servizio menzionato supporta dunque nell'ottenere l'esatto ammontare dei residui suddivisi per:

- ENTRATA
- ANNO COMPETENZA E ANNO RUOLO
- CANCELLABILI ART 4 DL 119/2018
- NR E TIPO RUOLO
- ESIGIBILI

Il risultato sarà la lista dettagliata e puntuale dei crediti residui per una corretta imputazione a Bilancio con la fondatezza giuridica dell'esigibilità del credito.

Ricorrendo al Mercato Elettronico per la più corretta azione di trasparenza e rispetto delle normative vigenti in ordine agli acquisti per le Pubbliche Amministrazioni. Codice Prodotto Mepa: MINICARTELLE scegliendo in ordine alla densità di popolazione del Comune.

COMUNICATO MEF: RIMBORSI IMU TRA COMUNI E STATO


Il Dipartimento delle Finanze del Mef il 28 marzo scorso, dopo ripetute richieste dell’Anci/Ifel su sollecitazione di diversi Comuni interessati, ha pubblicato il comunicato con il quale è stata formalizzata la procedura da seguire per effettuare le regolazioni IMU da Comune a Stato, dovuta a seguito di errati versamenti ai Comuni della quota IMU di competenza dello Stato.

L’indicazione delle modalità operative con cui effettuare questo tipo di riversamento si attendeva ormai da tempo e riguarda il caso in cui l'imposta complessivamente versata dal contribuente sia corretta ed occorra effettuare le regolazioni tra Stato e Comune.

L'ipotesi è quella prevista dall'articolo 1, comma 727 della legge 147/2013, le cui modalità sono state definite dall'articolo 6, comma 3, del DM 24 febbraio 2016, il quale dispone che «nel caso di somme erroneamente versate all'ente locale ma di competenza dell'erario, l'ente locale provvede al riversamento di dette somme nei confronti dell'erario».

Quando un Comune rileva di aver incassato delle somme di competenza statale o su segnalazione del contribuente stesso o all'esito della propria attività di controllo, deve provvedere ad impegnare tale somma, in quanto oggetto di riversamento, non essendo oggetto di regolazione all'interno dell'FSC, dopo l’anno 2013.

Successivamente, sempre a livello operativo, deve caricare l'importo da riversare sulla piattaforma informatica dei rimborsi, e alla fine, riversarle, mediante bonifico bancario o postale, «sul capitolo di capo 10, n. 3465, articolo 4, denominato "Rimborsi e concorsi diversi dovuti dai comuni", indicando nella causale del versamento "Rimborsi IMU di spettanza erariale ai sensi della circolare DF n. 1/ 2016"».

Il caso inverso, ovvero quello contemplato dal comma 725 della legge 147/2013 che prevede l'ipotesi in cui sia stata versata allo Stato una somma a titolo di IMU di competenza comunale, resta invece ancora privo di indicazioni operative ministeriali, sia sui tempi che sulle modalità di riversamento ai Comuni, nonostante le diverse sollecitazioni dell’Anci. In questo caso la norma citata prevede che il Comune comunichi al Mef l’esito dell’istruttoria comprendente la necessità di recuperare l’IMU erroneamente versata allo Stato e, di conseguenza, il Mef «effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione» (art. 6, comma 2, del DM 24 febbraio 2016).

Rimane parimenti sprovvista di indicazioni ministeriali anche l’ipotesi in cui le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato siano state anticipatamente rimborsate a cura del Comune (cfr. articolo 5, comma 3, del DM 24 febbraio 2016). In considerazione del lungo tempo trascorso dalla norma primaria (legge n.147 del 2013) e, ormai, anche dal DM del febbraio 2016, appare quanto mai urgente colmare questa lacuna che comporta un’indebita ed ulteriore sofferenza di parte corrente in ragione delle previsioni di entrata, legittimamente iscritte nei bilanci dei Comuni, che non trovano tempestiva realizzazione per effetto dell’ingiustificabile inerzia delle preposte strutture ministeriali.

Dunque, con il comunicato pubblicato dal Dipartimento delle finanze del MEF è stata formalizzata la procedura da seguire per effettuare le regolazioni IMU da Comune a Stato, dovute a seguito di errati versamenti ai Comuni della quota IMU di competenza dello Stato, il caso inverso, ovvero quello che prevede l'ipotesi in cui sia stata versata allo Stato una somma a titolo di IMU di competenza comunale, resta invece ancora privo di indicazioni operative ministeriali.
 
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