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23 dicembre 2016

IL PIANO FINANZIARIO TARI E L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Con l’articolo 172 del Tuel, viene imposto agli enti locali di approvare congiuntamente al bilancio le aliquote e tariffe dei tributi locali. Pertanto in vista dell’approvazione del bilancio 2017/2019, devono provvedere ad approvare le tariffe della tassa sui rifiuti elaborate in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto gestore ed approvato dal consiglio comunale o dal competente organo. 
Ricordiamo che il blocco dei tributi locali esteso all’anno 2017, non comprende le tariffe sui rifiuti. 

Spesso però le tempistiche dell’elaborazione e l’approvazione del piano finanziario non coincidono con quelle dell’approvazione del bilancio, rischio questo più elevato quest’anno dato che i termini di approvazione del bilancio risulterebbero anticipati rispetto a quelli registrati negli ultimi anni.

Essenziale è condurre una breve precisazione, il termine ultimo per deliberare le tariffe non è quello di approvazione del bilancio di previsione da parte dell'ente ma quello di scadenza fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio, che per il 2017 è il 28 febbraio. Detto questo, ne consegue che gli enti che riusciranno ad approvare prima della scadenza di febbraio il bilancio di previsione possono limitarsi a confermare le entrate e le spese del servizio previste nel 2016, rinviando l'aggiornamento alla disponibilità del nuovo Pef, così come dichiarato dal ministero dell’Economia con la risoluzione 1/DF/2011, non sarà necessario riapprovare integralmente il bilancio, basterà dunque la sua variazione, accompagnata dalla delibera di approvazione della Tari.

Il quesito a cui vogliamo dare risposta è il seguente, scaduto il termine per l'approvazione del bilancio è possibile modificare le tariffe attribuendo loro decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento?

L’articolo 193 del Tuel, che tutela gli equilibri di bilancio, consentirebbe in caso di salvaguardia entro il 31 luglio, o entro un termine differente stabilito dal regolamento di contabilità dell’ente, di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi locali con effetto retroattivo. Ci sarebbe però un problema operativo nell’approvare le tariffe Tari a luglio, difatti, nel caso in cui la bollettazione sia già stata fatta, l'ente sarebbe costretto ad un ricalcolo di tutti gli importi e all'invio di un nuovo avviso di pagamento, con notevole dispendio di tempo e di risorse. 
Pertanto, il problema del disallineamento delle tempistiche non può essere risolto attraverso strumenti impropri e deve invece trovare una soluzione in una previsione di legge o contrattuale chiara. 
Da un lato la normativa di riferimento dovrebbe espressamente ammettere la possibilità di ribaltare sul piano finanziario dell'esercizio successivo il disavanzo di gestione, dall'altro i contratti di servizio con il gestore dei rifiuti dovrebbero imporre espressamente l'obbligo di elaborare il piano in tempo utile per l'approvazione del bilancio



Infine, ricordiamo che non occorre un'espressa deliberazione se l'ente intende confermare le tariffe applicate nel 2016, in quanto il comma 169 della legge 296/2006, ne prevede la proroga automatica in mancanza di adozione di un nuovo atto deliberativo. 

21 dicembre 2016

DL 193/2016, LA DEFINIZIONE AGEVOLATA E IL TANTO ATTESO "REGOLAMENTO"

Con il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 1 dicembre 2016 n. 225, pubblicato in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016 n. 282, in vigore dal 3 dicembre, relativo alle disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, il Legislatore si è voluto occupare di quelle che sono le misure da attuare per la cosiddetta “rottamazione” dei carichi affidati all'Agente della riscossione, anche per le Entrate Locali.
Con l'articolo 6 si introduce così la definizione agevolata, applicabile alle somme riferite ai carichi come su esposto affidati ad Equitalia tra il 2000 e il 2016.
Per definizione agevolata viene ad intendersi il processo in base al quale il contribuente può godere di un trattamento economico vantaggioso relativamente al pagamento dei suddetti carichi. Nel dettaglio, aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.
Le regole sono chiare per i carichi affidati ad Equitalia: La dichiarazione deve essere presentata dai contribuenti entro il 31 marzo 2017, specificando che la definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo. L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa Istanza entro il 31 maggio 2017, come già chiarito, e il pagamento è rateizzabile.

Bisogna però sottolineare come previsto dall'articolo 6 ter che “con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.”

La norma prevede dunque, che la scelta debba essere fatta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 193. Quindi entro il 1° febbraio 2017, tenuto conto che la legge 225 è entrata in vigore il 3 dicembre scorso, gli enti locali si troveranno a dover attuare un regolamento per la materia specifica con tutte le modalità necessarie per l’adozione della definizione agevolata. Lo strumento normativo per deliberare la sanatoria pertanto non può che essere il regolamento da deliberare dall'Amministrazione e trascorsi 30 giorni dall'adozione del predetto strumento bisognerà provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale, così come richiamato dall'articolo.

Nel Regolamento devono essere indicati gli elementi essenziali per la definizione, nello specifico: le modalità di presentazione dell’istanza e il termine ultimo per fruire della sanatoria; il numero massimo di rate e le relative scadenze; la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti ai quali si riferisce l’istanza, con la dichiarazione espressa di rinunciarvi; il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario comunicano ai debitori le somme dovute.
L’ultima scadenza per il pagamento a rate non può andare oltre il termine del 30 settembre 2018.
L’istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme che formano oggetto di definizione. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate impedisce il perfezionamento della definizione e consente all'ente creditore il recupero immediato di quanto risulti ancora dovuto. I versamenti già effettuati dai debitori si intendono riscossi a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
E’ opportuno porre l’attenzione su di un aspetto peculiare della norma in commento. In giurisprudenza si parla di ultrattività normativa, ovvero la condizione per la quale le disposizioni producono effetti successivamente all'entrata in vigore della norma, difatti la notifica dell'ingiunzione quale elemento fondamentale per il beneficio della definizione agevolata può avvenire fino al 31 dicembre 2016 lasciando all'Amministrazione così, la scelta di notificarle entro tale termine o attendere Gennaio 2017 privando però i contribuenti di tale agevolazione.

19 dicembre 2016

L'ULTIMA DISCESA PER LA MISURA DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI PER IL 2017

A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo saggio d’interesse, ci teniamo a chiarire alcuni concetti.
Dapprima vogliamo introdurre questo particolare tasso d’interesse, che si inserisce nel rapporto obbligatorio mediante il quale una parte, il debitore, ha l'obbligo di corrispondere una determinata prestazione a un altro soggetto, detto creditore.
Nello specifico, nei rapporti tra Stato e cittadini e per quei contratti per i quali le parti non hanno stabilito un tasso diverso si applica l'interesse legale. Questo viene stabilito anno per anno con decreto del Ministero del Tesoro secondo determinati criteri.
Chiarita la definizione di tasso d’interesse e rammentato che nei rapporti tra stato e cittadini è quello così detto legale a doversi utilizzare, ci rimane esclusivamente di ricalcare il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2016, n. 291, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 codice civile, facendolo allo 0,1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2017.

In conclusione vogliamo sottolineare come le modifiche del suddetto valore del tasso hanno la loro origine nell’articolo 1284 del Codice Civile il quale recita: “Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.” 

14 dicembre 2016

LA BABILONIA DELLA NUOVA DISCIPLINA PER LA RISCOSSIONE SPONTANTEA

Il nuovo articolo 2 bis del DL 193/2016 stabilisce che il contribuente può avvalersi del pagamento spontaneo dei tributi locali, il quale deve essere effettuato o sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, o mediante F24 o infine attraverso strumenti di pagamento elettronici. A quanto riportato dalla norma fa eccezione il versamento dell’Imu e della Tasi, che persiste sull’unico fronte disponibile per il pagamento ovvero il modello F24 o bollettino postale centralizzato. Materia per la quale ci si discosta è quella per l’assolvimento delle entrate diverse da quelle tributarie, per le quali il versamento è effettuato sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici, quindi ci limitiamo a sole due opzioni.

Questa disciplina sembra però impattare duramente sulle modalità di incasso degli enti. La norma inoltre va in conflitto con l'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies del Dl 70/2011, disposizione tra l’altro tuttora in vigore e non abrogata, che impone l'apertura di conti dedicati in caso di esternalizzazione delle entrate, con obbligo di riversamento sul conto corrente di tesoreria comunale entro la prima decade di ogni mese. Andrebbero tra l’altro definiti i confini applicativi, limitati alla riscossione spontanea delle entrate, definizione non codificata che potrebbe prestarsi ad almeno due chiavi di lettura, una comprendente tutto ciò che rientra nella riscossione coattiva, l’altra relativa al pagamento alle scadenze o di ravvedimento, che però taglierebbe fuori la riscossione da accertamento.

Altra questione per nulla pacifica sembra essere l’effettiva applicabilità della nuova disposizione, alla luce dell’assenza di un periodo transitorio che invece sarebbe da supporto per la nuova regolamentazione, se non quasi essenziale. Difatti, il su indicato regime è in vigore dal 3 dicembre scorso, ma non è ancora chiaro se può incidere da subito anche sui contratti in corso. Dovendo ora però rispettare la normativa e stando al tenore letterale delle fonti di diritto si evince che l'inciso iniziale “in deroga all'articolo 52 del Dlgs 446/97” dovrebbe comportare l'impossibilità per i Comuni di regolamentare diversamente la disciplina della riscossione spontanea delle entrate, che resta quella tassativamente indicata dalla norma. Si andrebbe così a configurare un regime di versamento a due canali. Ovvero quello relativo alla nuova disciplina prevista dal Dl 193/2016 solo per i versamenti spontanei e quello relativo alla lettera gg-septies del Dl 70/2011 per tutto il resto. Si desume quindi che quello a cui si sta andando incontro sia una vera e propria babilonia. Un caos generale al quale non sarà agevole porre rimedio.

Bisogna comunque sottolineare come l’applicazione dell’articolo 2-bis comporta una vera e propria rivoluzione gestionale che ovviamente non può nei fatti essere immediatamente attuata. C’è l’esigenza pertanto come già riconosciuto nel capoverso precedente di istituire un periodo transitorio necessario all’adeguamento della nuova disciplina così da renderla effettiva nella consuetudine, cercando dunque di risolvere al minimo le criticità del nuovo regime.

7 dicembre 2016

ULTERIORI RISOLUZIONI PER I RIMBORSI IMU/TARES

E’ notizia del primo dicembre scorso che il Dipartimento delle finanze ha risolto le problematiche che rendevano cavilloso il procedimento con il quale caricare i rimborsi Imu e la maggiorazione Tares che saranno poi erogati al cittadino da parte dello Stato.

Il Dipartimento inizia con l’invito ai contribuenti a fornire il codice Iban al Comune e ciò detto nell'ipotesi in cui non sia stato comunicato nell'istanza di rimborso sia nel caso in cui sia variato. Al contempo per il Comune si è aggiunta una nuova funzionalità con la quale inserire o modificare i codici Iban per le pratiche già trasmesse. Così, l'inserimento permetterà allo Stato di effettuare i versamenti in tempi più rapidi.  In assenza dei riferimenti bancari, infatti, se l'importo è inferiore a mille euro verrà emesso un bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti, mente per gli importi superiori a mille euro verrà emesso un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, sempre intestato al beneficiario del rimborso.

Successivamente si dispone l’attivazione di altre funzionalità che risolvono problematiche emerse in sede di caricamento delle istanze di rimborso. Prima fra queste riguarda i Comuni che si sono fusi, in quanto il codice catastale del nuovo Comune è diverso da quello dei Comuni soppressi, ai quali era stato effettuato il maggior versamento. A questo si è ovviato inserendo il nuovo campo denominato, “Codice catastale del comune di origine”, il quale permette di risolvere la situazione tornando all’identificazione del comune originario. Altra casistica è quella relativa alla gestione dei beneficiari diversi dal contribuente che ha effettuato l'errato versamento, caso che si verifica soprattutto con riferimento agli eredi o persone giuridiche non più attive. In questo caso il Comune dovrà inserire in un apposito campo la necessaria documentazione che giustifichi il rimborso a favore di un soggetto diverso da quello che ha effettuato il versamento. Da ultimo, viene risolto anche il problema dei versamenti effettuati dai soggetti esteri che hanno immobili in Italia, per i quali non era stato possibile caricare i provvedimenti di rimborso, perché il sistema verificava l'esistenza dei soli versamenti effettuati tramite F24. Per risolvere il problema dei rimborsi di spettanze dei residenti estero è stato creato il nuovo campo "CRO", dove deve essere inserito il codice identificativo del bonifico.


Si auspica ora una più rapida e agevolata risoluzione così da accelerare la dibattuta e ormai estenuante questione circa i rimborsi che i contribuenti hanno diritto a ricevere.

1 dicembre 2016

AREE EDIFICABILI E TERRENI AGRICOLI: ACCONTO IMU/TASI

Con la Legge di Stabilità 2016, non poche sono state le modifiche subite per l’Imu sui terreni, al contrario nulla ha subito variazioni relativamente alle aree edificabili, le quali continuano ad essere assoggettate alle imposte Imu e Tasi. 
Stando alle porte ormai la prossima scadenza del 16 dicembre, in cui si è chiamati a versare il saldo Imu e Tasi relativo all’anno d’imposta 2016, per quel che riguarda i terreni agricoli ad oggi coloro che sono ancora coinvolti dal versamento sono solo i possessori, non coltivatori diretti né IAP,  di terreni non ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono in comuni delimitati o parzialmente delimitati o in comuni delle isole minori.
Ricordiamo che in linea generale per i terreni si procede con una divisione tra terreno agricolo e area edificabile. Rispettivamente il primo soggetto solo ad Imu e non alla Tasi al contrario per le aree edificabili si ha l’assoggetazione ad entrambe le imposte. Parliamo invece di esenzioni a decorrere dall’anno 2016 per i seguenti casi: 

1.        Terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
2.       Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
3.       Terreni (da chiunque posseduti) ricadenti in uno dei comuni di cui all’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) 
4.       Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP, ovunque ubicato 
Occorre far menzione dell’eccezione rilevante esenzione Imu delle aree edificabili. Difatti, se l’area edificabile è posseduta e condotta, come terreno agricolo, da un coltivatore diretto/IAP, si applica la stessa disciplina prevista per i terreni agricoli. Dunque, l’area è esente IMU, ed anche TASI, visto che i terreni agricoli non scontano la TASI.
Caso differente sarà però se l’area edificabile è posseduta e condotta come terreno agricolo da un coltivatore diretto/IAP a titolo di affitto, se così fosse allora il proprietario/locatore dovrà assolvere entrambe le imposte IMU e TASI.
Infine illustriamo brevemente come si determina la base imponibile Imu/Tasi:
Per i terreni calcoliamo (un reddito dominicale + 25%) x 135
Per le aree edificabili il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Concludendo rammentiamo che Imu e Tasi sono tributi relativi al possesso; dovuti in base alla percentuale di possesso ed in base ai giorni di possesso. Viene inoltre considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni.
Per ciò detto ne segue pacificamente che soggetto passivo Imu è il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso abitazione ecc.). 
Per la Tasi contrariamente il soggetto passivo è identificato anche nel  detentore (conduttore) dell’immobile, la quota Tasi dovuta dal proprietario è quella fissata dalla delibera comunale, e se nulla la delibera dispone in merito ad essa si presume nel 90%, pertanto la restante parte della TASI è a carico dell’occupante.
Nulla appare differente relativamente al versamento per il 2016 di entrambe le imposte che avviene con le stesse modalità dell’annualità pregresse: in acconto che era da versarsi entro il 16 giugno 2016 e a saldo da versare entro il 16 dicembre 2016.

 
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