Abbiamo già parlato della comunicazione delle quote
inesigibili, denominati così quei carichi iscritti a ruolo che, nonostante
l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive previste dalla normativa,
non risultano incassabili. Notizia recentissima è che con il Dl n. 193/2016
nella versione approvata dalla Camera dei Deputati si introduce l'ennesima
proroga al termine entro il quale Equitalia, e dal 2017 l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, deve inviare le comunicazioni di inesigibilità relativi ai
carichi inclusi in ruoli non riscossi.
Ovviamente Equitalia, non può cancellare autonomamente
questi carichi ma è tenuta a presentare una comunicazione agli enti creditori,
dimostrando di aver operato nel rispetto della legge, ovvero, in altri termini,
deve dimostrare che la mancata riscossione non è dipesa da cause a essa imputabile, come, ad esempio, la mancata notifica nei termini della cartella.
La normativa definita all’articolo 19 del Dlgs n. 112/1999 prevede l'invio delle comunicazioni di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, ma si tratta di un temine nei fatti mai applicato. E’ opportuna ricordare come il legislatore ha già abbondantemente legiferato in materia, in particolare per quanto riguarda i ruoli consegnati dal 2000 al 2013 era prevista una consegna delle comunicazioni di inesigibilità annuale a ritroso, a partire dal 2018. Ciò vuol dire che nel 2018 dovevano essere inviate ai Comuni le comunicazioni relative ai ruoli consegnati nel 2013, nel 2019 le comunicazioni relative ai ruoli 2012, per arrivare al 2031 per le comunicazioni relative al 2000. Per i ruoli consegnati nel 2014 quindi si rendeva applicabile il regime ordinario, con l'obbligo del concessionario di inviare le comunicazione nel 2017. Ma è con il nuovo Decreto Legge 193/2016 che i termini per la presentazione delle comunicazioni si allungano di ulteriori due anni, essendo previsto che: “Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019”.
La normativa definita all’articolo 19 del Dlgs n. 112/1999 prevede l'invio delle comunicazioni di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, ma si tratta di un temine nei fatti mai applicato. E’ opportuna ricordare come il legislatore ha già abbondantemente legiferato in materia, in particolare per quanto riguarda i ruoli consegnati dal 2000 al 2013 era prevista una consegna delle comunicazioni di inesigibilità annuale a ritroso, a partire dal 2018. Ciò vuol dire che nel 2018 dovevano essere inviate ai Comuni le comunicazioni relative ai ruoli consegnati nel 2013, nel 2019 le comunicazioni relative ai ruoli 2012, per arrivare al 2031 per le comunicazioni relative al 2000. Per i ruoli consegnati nel 2014 quindi si rendeva applicabile il regime ordinario, con l'obbligo del concessionario di inviare le comunicazione nel 2017. Ma è con il nuovo Decreto Legge 193/2016 che i termini per la presentazione delle comunicazioni si allungano di ulteriori due anni, essendo previsto che: “Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019”.
E’ chiaro come i tempi per i termini dei ruoli si prorogano
a dismisura, arrivando persino al 2033 per la presentazione delle comunicazioni
relative ai ruoli 2000, sempre che a quella data se ne abbia ancora memoria.
Parliamo di un termine di trentatré anni dalla consegna di un ruolo per poter
permettere all’ente di attuare quella che dovrebbe essere l’attività di
controllo, irragionevole pertanto una previsione normativa così sviluppata. All’ente
creditore risulta davvero impensabile adoperare la suddetta attività in questo
lasso temporale.
Inoltre dati alla mano, scopriamo che si tratta di una
considerevole mole di ruoli. Ammontano 841,6 miliardi di euro quelli affidati a
Equitalia fino al 2015, di cui però, effettivamente riscuotibili, secondo
Equitalia, sono solo 51 miliardi.
Il rischio di dinieghi di discarico da parte degli enti
creditori può costare veramente caro, anche considerando che l'intervenuta
prescrizione del credito addebitabile a Equitalia dovrebbe implicare il diniego
del discarico, che può essere definito dalla stessa Equitalia con il pagamento
di un ottavo del carico iniziale più gli interessi legali.