Partendo dall’articolo 1, comma 683 della Finanziaria 2014 possiamo
condurre una critica analisi sulla tacita natura obbligatoria dell’approvazione
del piano economico e finanziario contestualmente al termine per l’approvazione
del bilancio di previsione, termine che per il 2018 la Conferenza Stato-Città
ha prorogato al 31 marzo, precedentemente fissato al 28 febbraio.
Tornando al comma 683, “Il
consiglio comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita'
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in
conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore
di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.”
Segue dunque che, il soggetto che svolge il servizio della
gestione dei rifiuti, responsabile del settore, ha l’obbligo di redige il piano nel quale verranno elaborate e fissate
le tariffe della tassa per lo smaltimento rifiuti. Tale piano è disciplinato
dal DPR 158/1999.
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’
approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo
da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di
riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. La tariffa di
riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del
1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati
per la determinazione della tariffa da
parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti
urbani” (comma 2).
Il metodo, pertanto, è costituito da regole, che determinano,
da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura
tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il
gettito che ne derivi copra tutti i costi del servizio, come indicato dalla
norma.
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta
da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio e da una parte variabile, rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi
dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.
Come specifica l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano
finanziario invece deve individuare, il
programma degli interventi necessari concernenti, sia gli acquisti di beni
o servizi, sia la realizzazione di impianti, il piano finanziario degli
investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a
realizzare gli interventi programmati, l’indicazione dei beni, delle strutture
e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e
strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse
finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e
indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.
Le norme non indicano altresì il termine entro il quale debba essere approvato il piano, né in tal
senso appare realmente significativo l’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 158 del
1999, che ne prescrive la trasmissione insieme alla relazione, entro il mese di
giugno di ogni anno all’Osservatorio nazionale dei rifiuti, trattandosi di
adempimento evidentemente successivo alla deliberazione stessa.
Il piano però appare evidente che costituisce
l’indispensabile presupposto per le delibere tariffarie, si deve pertanto
ritenere che la relativa approvazione debba intervenire prima delle stesse, o comunque come specifica l’art. 14, comma 23,
del D.L. n. 201 del 2011, “entro il
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione”,
e quindi entro il 31 dicembre di ogni anno o la successiva data disposta per la
deliberazione del bilancio preventivo (cfr. art. 151 del D.Lgs. n. 267 del
2000).
E’ questa la motivazione di diritto che ha spinto la
Commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarare illegittima la
delibera di approvazione delle tariffe Tari adottata in assenza del piano
economico-finanziario. L’accertamento emesso in applicazione di tali tariffe
deve essere dunque annullato. Sentenza 8283/6/2017, che ci troviamo a
condividere pienamente.