Nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 è stato
pubblicato il decreto del ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017, con il
quale si disciplinano le procedure per la notificazione dei verbali di
accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica
certificata, rendendo operative le disposizioni contenute nell'articolo 20
comma 5-quater del Dl n. 69/2013.
E’ novità di questi giorni infatti che, per i soggetti
sanzionati la notificazione dei verbali stradali mediante posta elettronica
certificata avverrà secondo le disposizioni del Codice dell'amministrazione
digitale contenute nel Dlgs n. 82/2005 e nel Dpr n. 68/2005, ovvero, la
notificazione per via elettronica
dei verbali.
Ma facciamo un passo indietro, ciò sarà possibile soltanto
nei confronti di chi, trasgressore o obbligato in solido, abbia fornito agli
organi di polizia, al momento dell'accertamento o in un momento successivo, un
valido indirizzo Pec (che da allora in poi sarà considerato come il suo
indirizzo digitale) o abbia un domicilio digitale (articolo 3 del decreto). A
tal proposito si ricorda che, le imprese, anche individuali, ed i
professionisti iscritti in ordini o collegi, hanno l'obbligo di creare un indirizzo Pec proprio e comunicarlo al
Registro delle imprese o agli Ordini/Collegi di appartenenza (articolo 5 commi
1 e 2 del Dl n. 179/2012). Inoltre è stato istituito l'Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec)
presso il Mise, non solo, chiunque, ha diritto di accedere ai servizi on-line
tramite la propria identità digitale. Le Pubbliche amministrazioni, le società
a controllo pubblico (escluse quelle quotate), i soggetti di cui all'articolo 5
commi 1 e 2 del Dl n. 179/2012 hanno l'obbligo
di dotarsi di un domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica più
evoluto e più sicuro della Pec medesima e destinato esclusivamente alle
comunicazioni con la Pa), ed è facoltà di ogni cittadino persona fisica
indicare alla Pa un proprio indirizzo di Pec e di eleggere il proprio domicilio
digitale. Se il cittadino esercita tale facoltà, l'Amministrazione e i gestori
o esercenti di pubblici servizi, inclusi naturalmente gli organi di polizia
stradale, comunicano con questi esclusivamente tramite il domicilio digitale
dichiarato e senza oneri di spedizione a suo carico (articolo 3-bis del Dlgs n.
82/2005, le cui disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 27 gennaio
2018 con l'entrata in vigore del Dlgs di modificazione n. 217/2017).
Se al momento della contestazione il trasgressore non ha
comunicato agli organi procedenti il proprio indirizzo Pec, ovvero se la
contestazione è stata differita, è compito dell'Ufficio da cui dipende l'organo
operante su strada ricercare l'indirizzo Pec, del proprietario o di altro
soggetto obbligato in solido, nei pubblici elenchi per notificazioni e
comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso, sostanzialmente, l'Ini-Pec
(articolo 3 comma 2 del decreto). Il messaggio da notificare via Pec deve
contenere (articolo 4 del decreto):
• come oggetto la dizione “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista
dal codice della strada”;
• la relazione di
notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale
e riportante informazioni minime per l'esercizio del diritto di difesa del
notificato;
• copia del verbale
sottoscritta con firma digitale.
L'articolo 5 del decreto, inoltre, prevede due differenti termini per la validità
e l'efficacia della notificazione digitale del verbale stradale:
• per gli organi di polizia, dal momento in cui è generata
la ricevuta di accettazione;
• per il destinatario, dal momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna completa
del messaggio a mezzo Pec, che “fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta
notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato”, indipendentemente
dalla circostanza che il medesimo abbia consultato la propria Pec e aperto e
letto il messaggio ed il suo contenuto.
L'atto così
notificato si considera infatti conoscibile e presuntivamente conosciuto.
Se la notificazione effettuata in tal modo è andata a buon
fine o, comunque, non è risultata impossibile per causa imputabile al
destinatario, quest'ultimo non pagherà nessun costo di notificazione.
Se il destinatario dell'atto è sprovvisto di Pec e domicilio
digitale
e non è obbligato a possederli, l'articolo 5 del decreto
dispone che l'organo di polizia notifica il verbale e l'avviso di mancata
notificazione via Pec mediante
l'ordinaria
procedura postale, con addebito però in tal caso dei costi relativi a
carico del destinatario.
Per le caselle colme, scadute, indirizzo inattivo, valgono le regole già descritte nel precedente articolo
"La notifica diretta mezzo pec, modalità e normativa".