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31 gennaio 2018

LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE E LA QUOTA PARTECIPATIVA ALL'ACCERTAMENTO FISCALE 2018

L'Ente locale nell'ordinario espletamento delle sue attività può venire a conoscenza di particolari situazioni, espressioni, di fenomeni evasivi dei tributi erariali. 

Dunque, avverrebbe un passaggio di informazioni possedute dall'Ente locale, nell’ambito delle  attività istituzionali, attraverso un’analisi, anche ai fini fiscali, dei dati. L’attività di segnalazione si configura pertanto, come un ampliamento del campo di azione in riferimento ai fenomeni osservati nello svolgimento dei compiti istituzionali. 

Nell'anno 2011 il legislatore, con il decreto legge 13/08/2011, n. 138 (art. 1, comma 12-bis; convertito con modifiche dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011), eleva al 100% la quota di partecipazione incentivata all'accertamento fiscale per il triennio 2012/2014, percentuale confermata anche per il triennio 2015-2017 dal decreto legge 31/12/2014, n. 192 (art. 10, comma 12-duodecies convertito con modifiche dalla legge n. 11 del 27 febbraio 2015) ed estesa anche agli anni 2018 e 2019 dal decreto legge 22/10/2016 n. 193 (art. 4, comma 8 bis).

Dunque, la disciplina nazionale attualmente in vigore relativamente le segnalazioni qualificate, materia trattata e descritta approfonditamente nell’articolo: LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE E LA PROCEDURA, prevede la quota incentivante del 100 % per il periodo 2012- 2019.

Per tale aggiornamento riportiamo quanto espresso dall’articolo 8 bis del decreto legge 193/2016, rubricato come, Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili:“8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2019”.

29 gennaio 2018

LA RENDITA CATASTALE E' RETROATTIVA

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 1098/2018 ha statuito il principio in base al quale, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali, per terreni e fabbricati, sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione. Ponendosi in linea con il consolidato orientamento in ordine all'efficacia retroattiva del provvedimento di attribuzione della rendita catastale.

In tema di Ici, la norma primaria di riferimento è l’articolo 74, comma 1, legge 342/2000, che va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile Ici, ma questo, non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima ai fini impositivi, una volta notificata, anche per annualità d'imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

Pertanto, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'articolo 74, Legge n. 342/2000, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione

Stabilendo, infatti, con il citato articolo 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell'atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

In conclusione, è pacifico ritenere che in tema di Imposta Comunale sugli Immobili, l'articolo 74 Legge 342/2000, dispone che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, e ciò non esclude, quindi, l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita.

22 gennaio 2018

ANCHE LE MULTE VIAGGIANO DIGITALE

Nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017, con il quale si disciplinano le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata, rendendo operative le disposizioni contenute nell'articolo 20 comma 5-quater del Dl n. 69/2013.
E’ novità di questi giorni infatti che, per i soggetti sanzionati la notificazione dei verbali stradali mediante posta elettronica certificata avverrà secondo le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale contenute nel Dlgs n. 82/2005 e nel Dpr n. 68/2005, ovvero, la notificazione per via elettronica dei verbali.

Ma facciamo un passo indietro, ciò sarà possibile soltanto nei confronti di chi, trasgressore o obbligato in solido, abbia fornito agli organi di polizia, al momento dell'accertamento o in un momento successivo, un valido indirizzo Pec (che da allora in poi sarà considerato come il suo indirizzo digitale) o abbia un domicilio digitale (articolo 3 del decreto). A tal proposito si ricorda che, le imprese, anche individuali, ed i professionisti iscritti in ordini o collegi, hanno l'obbligo di creare un indirizzo Pec proprio e comunicarlo al Registro delle imprese o agli Ordini/Collegi di appartenenza (articolo 5 commi 1 e 2 del Dl n. 179/2012). Inoltre è stato istituito l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) presso il Mise, non solo, chiunque, ha diritto di accedere ai servizi on-line tramite la propria identità digitale. Le Pubbliche amministrazioni, le società a controllo pubblico (escluse quelle quotate), i soggetti di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 del Dl n. 179/2012 hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica più evoluto e più sicuro della Pec medesima e destinato esclusivamente alle comunicazioni con la Pa), ed è facoltà di ogni cittadino persona fisica indicare alla Pa un proprio indirizzo di Pec e di eleggere il proprio domicilio digitale. Se il cittadino esercita tale facoltà, l'Amministrazione e i gestori o esercenti di pubblici servizi, inclusi naturalmente gli organi di polizia stradale, comunicano con questi esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato e senza oneri di spedizione a suo carico (articolo 3-bis del Dlgs n. 82/2005, le cui disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 27 gennaio 2018 con l'entrata in vigore del Dlgs di modificazione n. 217/2017).
Se al momento della contestazione il trasgressore non ha comunicato agli organi procedenti il proprio indirizzo Pec, ovvero se la contestazione è stata differita, è compito dell'Ufficio da cui dipende l'organo operante su strada ricercare l'indirizzo Pec, del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso, sostanzialmente, l'Ini-Pec (articolo 3 comma 2 del decreto). Il messaggio da notificare via Pec deve contenere (articolo 4 del decreto):

• come oggetto la dizione “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”;
la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e riportante informazioni minime per l'esercizio del diritto di difesa del notificato;
• copia del verbale sottoscritta con firma digitale.
L'articolo 5 del decreto, inoltre, prevede due differenti termini per la validità e l'efficacia della notificazione digitale del verbale stradale:
• per gli organi di polizia, dal momento in cui è generata la ricevuta di accettazione;
• per il destinatario, dal momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio a mezzo Pec, che “fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato”, indipendentemente dalla circostanza che il medesimo abbia consultato la propria Pec e aperto e letto il messaggio ed il suo contenuto.

L'atto così notificato si considera infatti conoscibile e presuntivamente conosciuto.

Se la notificazione effettuata in tal modo è andata a buon fine o, comunque, non è risultata impossibile per causa imputabile al destinatario, quest'ultimo non pagherà nessun costo di notificazione.
Se il destinatario dell'atto è sprovvisto di Pec e domicilio digitale e non è obbligato a possederli, l'articolo 5 del decreto dispone che l'organo di polizia notifica il verbale e l'avviso di mancata notificazione via Pec mediante l'ordinaria procedura postale, con addebito però in tal caso dei costi relativi a carico del destinatario.
Per le caselle colme, scadute, indirizzo inattivo, valgono le regole già descritte nel precedente articolo "La notifica diretta mezzo pec, modalità e normativa".

10 gennaio 2018

RECLAMO MEDIAZIONE TRIBUTARIA 2018

L’istituto del reclamo mediazione è uno strumento deflattivo del contezioso tributario atto a prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al Giudice.
Si tratta pertanto di un procedimento amministrativo para-processuale previsto a pena di improcedibilità volto a tentare una definizione bonaria della controversia prima
dell’instaurazione del processo, con l’agevolazione della riduzione delle sanzioni al 40%. 
Nel 2011 è divenuta obbligatoria la mediazione tributaria con l’introduzione dell’art. 39 commi da 9 a 11 del Decreto Legge n. 98 che ha inserito l’articolo 17 bis nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992. Queste disposizioni sono poi state modificate dall’articolo 9 comma 1 lettera l) del Decreto Legislativo n. 156 del 2015 e più recentemente dal D.L. n. 50 del 24.04.2017.


Le condizioni affinché una fattispecie sia mediabile sono essenzialmente riconducibili:
- alla tipologia di atto impugnato;
- alla parte resistente nell’eventuale giudizio;
- al valore della controversia.

Dal 2018 per effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 50 del 24.04.2017, la mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a € 50.000,00, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992. In tale ipotesi il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. Fino al 31.12.2015, la mediazione tributaria è stata applicata ai soli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificativi a partire dal 01.01.2012. A decorrere dal 01.01.2016, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 156 del 2015, l’istituto della mediazione è applicabile anche alle controversie relative all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, agli Enti Locali e all’Agente per la Riscossione. Sono quindi, ammesse all’istituto della mediazione, le controversie relative a:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga solo sanzioni amministrative;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori   non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- cartelle di pagamento per vizi propri;
- fermi di beni mobili registrati;
- iscrizioni di ipoteche sugli immobili;
- ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni - tributarie.

Il valore della controversia, appare pertanto il protagonista dell’istituto, in quanto condizione determinate per l’utilizzo dello stesso. Va determinato quindi, con estrema cautela e con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo o dalla somma dei tributi contesto/contestati dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale onere accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione di sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma di queste.

Relativamente le nuove soglie di accessibilità alla mediazione si applica quanto descritto dalla circolare dell’agenzia delle entrate n. 30 del 22/12/2017: “il reclamo/mediazione si applica anche alle controversie di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro concernenti:
a) atti notificati (rectius, ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1º gennaio 2018;

b) rifiuti taciti per i quali, alla data del 1º gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.”

9 gennaio 2018

LE SOCIETA' AGRICOLE CHIUDONO IL 2017 SENZA LE AGEVOLAZIONI ICI

La Cassazione nell’anno 2017 ha sostenuto dapprima la tesi per la quale le società agricole titolari della qualifica di IAP sono destinatarie delle agevolazioni ICI, per poi a settembre i giudici di legittimità fare marcia indietro: l’agevolazione è determinata da una previsione di carattere speciale.

L’agevolazione di cui si tratta è relativa a quella menzionata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9 riservavano ai terreni posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Avvalorando al tesi che in tema di ICI le agevolazioni previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9 per gli "imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale", trovano applicazione anche a favore delle società (nella specie una s.a.s.), aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Non solo, il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2 ha parificato il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale, solo con riferimento alle imposte indirette e alla materia creditizia. Ne consegue che tale parificazione non può riguardare l'ICI, non potendo essere concessa al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma, e ciò perché la previsione del beneficio oggetto della lite costituisce una eccezione al regime fiscale ordinario.

Ed invero, la Suprema Corte ha affermato (ex multis Cass. n. 14145 del 2009, n. 5931 del 2010, n. 9770 del 2010, n. 14734 del 2014) che: "In tema di ICI, le agevolazioni previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9 per gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, si applicano unicamente agli imprenditori agricoli individuali e non anche alle società di capitali che svolgono attività agricola, non rientrando queste ultime nella definizione di imprenditore agricolo a titolo principale risultante dalla L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12 (attuativa delle direttive CE nn. 72/159, 72/160, 72/161 del Consiglio del 17 aprile 1972) …". Il principio è stato ribadito anche con riferimento alle società cooperative a responsabilità limitata che svolgono attività agricola, "non rientrando queste ultime nella definizione di imprenditore agricolo a titolo principale risultante dalla stessa Legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 12 (attuativa delle direttive CEE n. 72/159, 72/160 e 72/161 del Consiglio del 17 aprile 1972) e, considerato che la limitazione agli imprenditori agricoli individuali è stata successivamente ribadita ed, anzi, ulteriormente ristretta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2, mediante la previsione della necessaria iscrizione delle persone fisiche negli appositi elenchi comunali" (Cass. n. 14734 del 2014, Cass. n. 14145 del 2009). A proposito del requisito soggettivo necessario ai fini del riconoscimento della connotazione agricola del fondo, nell'ottica della predetta disciplina, va posto in evidenza che la L. n. 153 del 1975, art. 12 (nella lettera risultante a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10 ) prevede che: "Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto prevede quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso​ della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. 

In conclusione la Corte di cassazione chiude l’anno 2017, con l’ordinanza 22484 del 27 settembre 2017 smentendo quanto affermato con l’ordinanza 375/2017, sostenendo che le società agricole non possono fruire dei benefici fiscali per l’Ici, perché la normativa speciale che disciplina questo tributo impedisce che possa essere applicato lo stesso trattamento che il regime fiscale ordinario riserva ad altre imposte, facendo rientrare le società, in qualsiasi forma costituite, nella nozione giuridica di imprenditori agricoli professionali (Iap).

4 gennaio 2018

ANCORA NOVITA' DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

E’ stata approvata la legge di bilancio dello stato con la legge 27 dicembre 2017 n. 205 per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, gli interventi sulla fiscalità locale confermano una situazione statica che non riserva novità, viene confermato il blocco della potestà impositiva in continuità con la decisione inserita sulla legge di stabilità n. 208/2015 che deve essere analizzata sulla base delle deroghe ammesse. Gli aspetti sui quali focalizzare l’attenzione sono:

1. Estensione al 2018 del potere di incremento dei tributi locali ad eccezione della Tari


2. Conferma della maggiorazione TASI


Il comma 37 dell’articolo 1 della legge 205/2017 prevede che all’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Per l’anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote»

b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017».


3. La soppressione della norma che prevedeva il requisito di iscrizione all’albo della riscossione per l’espletamento dei servizi di supporto


Il comma 39 dell’articolo 1 della legge di bilancio 205/2017 dispone:

All’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il secondo periodo è soppresso. L’articolo inserito nel maxiemendamento e ora abrogato prevedeva che Per la tutela dell’integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetto iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Via libera alle attività di supporto anche ai non iscritti all’albo


4. Modifiche al servizio di notificazione a mezzo della posta al fine di completare la liberalizzazione dei servizi postali


Articolo 1 comma 461, modifiche postali alla Legge 890/82 (notificazione AG): la legge di bilancio riserva importanti modifiche alla legge 20 novembre 1982 n. 890 scritte nel complesso comma 461 dell’articolo 1, per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dall’ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017). Numerose le modifiche apportate in diversi articoli della legge sulla notifica mediante modalità atti giudiziari, che comprende l’obbligo di indicare la pec per i soggetti obbligati ad averla


5. Estensione al 2018 della deroga dei coefficienti TARI


Articolo 1 comma 38. Proroga coefficienti TARI IN DEROGA LIMITI 50%. Il comma 38 dell’articolo 1 della legge 205/2017 prevede che all’articolo 1, comma 652, terzo pe riodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018». 
Novità descritta nell’articolo LEGGE BILANCIO 2018: LE NOVITÀ PER I TRIBUTI LOCALI

3 gennaio 2018

ANNO NUOVO: ADDIO 2012? NON SEMPRE...

Entrati ormai nel nuovo anno, il superamento del 31/12 ha segnato, l’avvenuta prescrizione delle imposte per le quali sono trascorsi i termini per la notifica. Ricordiamo che la prescrizione quinquennale matura se non viene notificata un’intimazione di pagamento o un atto interruttivo della prescrizione stessa. La prescrizione ordinaria decennale al contrario, si applica solo qualora il credito vantato dall’amministrazione comunale sia stato riconosciuto da una sentenza definitiva e non già quando risulti dovuto in seguito a un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, principio affermato recentemente dalla suprema Corte con la sentenza n. 28576 del 29 novembre 2017.

Dunque, le regole affermate con tale sentenza possono essere riassunte in breve: Il termine di prescrizione della pretesa tributaria divenuta definitiva è decennale solo se la sua legittimità è stata accertata dal giudice con sentenza passata in giudicato. In questo caso, titolo esecutivo che consente il recupero forzoso del credito è fondato sulla sentenza emessa dal giudice e non sull’atto impositivo emesso dalla pubblica amministrazione nell’ordinario espletamento delle proprie funzioni. Al contrario, e proprio per quanto detto, se il credito relativo ad un’imposta deriva da un accertamento fiscale divenuto definitivo, per mancata impugnazione da parte del contribuente, non è applicabile il termine di prescrizione decennale ma bensì quello quinquennale fissato dalla legge per il recupero del credito tramite esecuzione forzata.

Quanto descritto in virtù del gran dibatto circa il crescendo animarsi del termine di prescrizione degli atti, dovendo pertanto considerarsi il termine quinquennale o quello ordinario disposto dal codice civile decennale. La Suprema Corte ha dunque cassato e fugato ogni dubbio con la sua ultima sentenza e rimesso nelle mani della legge la corretta interpretazione della norma. Ricordando come già descritto nel precedente articolo, che i termini per esperire le azioni di notifica al fine di non far scadere gli atti e rischiare così la prescrizione e/o la decadenza degli atti sono perentori:

ACCERTAMENTO FISCALE
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE, 31 DICEMBRE, AI SENSI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELL’IMPOSTA (IMU, TARI, TASI ECC).

INGIUNZIONE FISCALE
L’UFFICIO HA TITOLO ESECUTIVO PER INGIUNGERE FINO AL 31 DICEMBRE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO ALL’ACCERTAMENTO

PREAVVISO DI FERMO O INTIMAZIONE AD ADEMPIERE EX ART. 50 DPR 602/73
PER POTER INIZIARE LE AZIONI ESECUTIVE SUCCESSIVE ALL’INGIUZIONE, SEMPRE CHE QUESTA SIA ANCORA LEGITTIMA, RICORDIAMO LA PRESCRIZIONE DECORRE DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA STESSA E HA VALENZA QUINQUENNALE PROPRIO COME SOPRA DESCRITTO E DALLA CASSAZIONE CONFERMATO, O NON SIA STATA EMESSA DA PIU’ DI UN ANNO, QUEST’ULTIMA DEVE ESSERE SEGUITA DA UN ATTO DI PREAVVISO DELLE AZIONI CHE SI INTENDONO METTERE IN ATTO, ATTO FINALIZZATO ALLA SOLA TUTELA DEL CONTRIBUENTE CHE DI QUEL PROVVEDIMENTO NE E’ DESTINATARIO.

AZIONI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA: FERMO/IPOTECA/PIGNORAMENTO
EMESSA L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E REGOLARMENTE NOTIFICATA, DECORSI I TERMINI ORDINATARORI DEI 60 GIORNI POSSONO INIZIARE LE AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE. ENTRO L’ANNO DELL’EMISSIONE DELL’INGIUNZIONE SENZA ALCUN ATTO AGGIUNTIVO, DECORSO L’ANNO L’INGIUNZIONE HA NECESSITA’ DI ESSERE RINFORZATA CON L’ATTO SOPRACITATO.

Buon Anno e buon lavoro!!!  
 
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