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1 agosto 2017

LA TOSAP E IL DLGS 507/1993

Non poche controversie ha dato luogo la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, denominata Tosap, Tassa non tra le più “amate” e soprattutto ben intese. Pertanto occupiamoci in primo luogo di definire con esattezza i campi di applicazione di tale tributo e la disciplina che la regola. Per inteso si tratta della tassa dovuta quando un soggetto occupa un’area che appartiene al territorio di un ente locale. Tributo a favore dei Comuni e delle Province, che colpisce le occupazioni di qualsiasi natura effettuate sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio.

L’art. 38 del D. Lgs. n. 507/93, disciplina nel dettaglio la regolamentazione della tassa, indica analiticamente tutti i tipi di occupazione la cui esistenza fa sorgere, in capo al soggetto passivo, l’obbligo di versare la Tosap. "Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. La tassa si applica, altresi', alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale...".
Si definisce centro abitato a rigore dell'articolo 3 del Codice della Strada, l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

La ratio della norma ha il suo fondamento nella limitazione che per la collettività, l’occupazione di una data area pubblica, comporta il ridotto godimento di quello spazio occupato, tale limitazione deve essere pertanto oggetto di tassazione. La Tosap nel dettaglio colpisce l’occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio (ossia la limitazione, imposta al proprietario, del godimento del bene a favore di altri, in tal caso il passaggio di altri sull’area privata), spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rivi e canali, esattamente come descritto dalla norma.

Si considera passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Nella zona antistante gli stessi pertanto, vige il divieto di sosta, segnalato con l’apposito segnale del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Nella categoria dei Passi Carrabili sono da comprendere, a titolo esemplificativo e senza previsione di esaustività, quelli generalmente costituiti:

a) dallo smusso del marciapiede e dall’avvallamento dello stesso;
b) dal semplice smusso del marciapiede;
c) dalla copertura di un fosso con ponticello;
d) da una modifica ben visibile del piano stradale;
e) da un manufatto che occupa l’area pubblica;
f) dall’interruzione del marciapiede;
h) dall’interruzione di un’aiuola.

Spetta poi ai comuni ed alle provincie emanare un regolamento che, in ottemperanza alle norme in materia di finanza locale, disciplini le modalità di attuazione e di riscossione della tassa, nonché le eventuali condizioni di esonero. Tale regolamento dovrà includere le seguenti caratteristiche:

le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
la tariffa determinata in base alla classificazione di cui al secondo punto, all’entità dell’occupazione (metri quadrati o metri lineari), al valore economico della disponibilità dell’area e del sacrificio imposto alla collettività, con la previsione di moltiplicatori per specifiche attività, in relazione alle modalità di occupazione;
le modalità e i termini di pagamento del canone;
la previsione di eventuali agevolazioni per particolari occupazioni;
la determinazione forfetaria del canone, per le occupazioni permanenti con cavi, condutture e altri manufatti, realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e relative attività strumentali;
la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, per le occupazioni abusive;
la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Altra condizione dell’art. 42 del D. Lgs. n. 507/1993, è quella per cui si prevede la suddivisione delle occupazioni in due categorie: Occupazioni permanenti, in questo caso la tassa si riferisce ad anni solari interi e occupazioni temporanee dove la tassa si riferisce ai giorni dell’occupazione ed è, inoltre, commisurata in rapporto alla durata dell’occupazione nell’arco della giornata.

Come ogni tributo valevole di obbligatorietà di versamento corrisponde la speciale disciplina delle esenzioni, queste però sono alquanto limitate e circoscritte a particolari condizioni.
E’, infatti, previsto che non siano soggetti all’imposta: lo Stato e gli enti locali, quali regioni, Province, Comuni; gli enti religiosi, per le occupazioni connesse a fini di culto e gli enti non commerciali aventi finalità educative, sociali, previdenziali. E’ proprio dall’esenzione relativa alla prima categoria di soggetti che derivano non poche sentenze di varie commissioni tributarie che poi sono state spinte fino alla Suprema Corte che però avremo modo di approfondire negli articoli successivi.
 
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