NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

9 agosto 2017

DIFENDERSI O REDIGERE UN RICORSO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA


A volte può succedere di incappare nell'ipotesi di ricorso alla Commissione Tributaria da parte del contribuente successivamente alla ricezione dell'atto di accertamento.

La contestazione di una pretesa dell’Ente inizia con l’impugnazione, ossia con la proposizione del ricorso alla Commissione territoriale di primo grado, per l'appunto provinciale. E' questo l'atto di impulso del processo tributario, per il quale sono possibili due gradi di giudizio di merito, Commissione tributaria provinciale e regionale ed uno di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione.

In particolare appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, il canone sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il contributo per il Ssn, le sovraimposte e le addizionali, le relative sanzioni, nonché gli interessi e ogni altro accessorio. A differenza appartengono al giudice ordinario le controversie riguardanti i contributi previdenziali ed assistenziali.

Tra gli atti impugnabili emessi dagli enti locali, troviamo gli avvisi di accertamento dei tributi, i provvedimenti che irrogano le sanzioni (atti di contestazione o irrogazione), il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi non dovuti, il diniego o la revoca di agevolazioni, o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari. 

Nel dettaglio il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria cui è diretto, contenere le generalità del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata; dell’Ufficio nei cui confronti è proposto; dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda; dei motivi. Esso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione: della categoria alla quale appartiene il difensore (novità introdotta con il decreto 156/15); dell’incarico, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. Tutto quello sopra descritto ha esigenza di valere sia per il ricorso della parte attrice che per le controdeduzioni che devono valere come memorie difensive della parte convenuta, generalmente l'Ufficio tributi dell'Ente.

Le indicazioni sopra descritte sono a pena di inammissibilità, pertanto se mancano del tutto o sono incerte l’indicazione della Commissione tributaria, del ricorrente o del suo legale rappresentante, della controparte, dell’atto impugnato, dell’oggetto della domanda e dei motivi il ricorso verrà dichiarato inammissibile. È inoltre inammissibile se manca la sottoscrizione del difensore (ovvero della parte nel caso in cui stia in giudizio personalmente). Esistono poi omissioni che determinano la sola irregolarità dell’atto e sono l’omissione dell’indirizzo Pec o del codice fiscale del difensore comportano. Questo però non pregiudica la validità e l’efficacia dell’atto, ma può comportare l’applicazione delle sanzioni (aumento della metà del contributo unificato) previste nel caso in cui l’irregolarità non venga sanata.

Proceduto alle formalità della redazione di tale atto, si deve adempiere al deposito alla Ctp competente, ma a tal proposito dobbiamo citare l'istituto del reclamo/mediazione. Tale istituto agisce in questo arco temporale, o meglio, notificato il ricorso/reclamo, così detto perchè produce gli effetti prima dell'uno e solo successivamente a termini scaduti dell'altro, l'Ente ha 90 giorni di tempo per poter procedere alla procedura ella mediazione, così disciplinata e aggiornato dall'art. 17 bis Dlgs 156/2015. Potrà dunque non tenere in considerazione la proposta con la nuova rideterminazione della pretesa, potrà accoglierla o rideterminarne una nuova, tutto ciò redigendo un verbale di mediazione e procedendo come già asserito ai sensi dell'art. 17 bis del Dlgs 156/2015.

Successivamente, trascorsi dunque i 90 giorni, se la parte volesse dar seguito al ricorso, producendone così gli effetti, entro 30 giorni, dovrà depositarsi un originale o una copia presso la Ctp competente. E’ con questo concluso tutto l’iter procedurale della fase pre-contenzioso. A questo seguirà l’udienza e la relativa sentenza con la quale il giudice statuirà circa la richiesta proposta dalla parte attrice.

Solo successivamente al deposito della sentenza assisteremo alla possibile impugnazione della stessa che darà luogo pertanto al giudizio dinnanzi la Commissione regionale, passando poi se le parti lo ritenessero necessario per la Suprema Corte.

Si è così riassunto e schematizzato quella che è la prassi relativa al contenzioso tributario. Le varie fasi e soprattutto gli adempimenti necessari per impostare quello che è un corretto ricorso avverso un atto preteso dall’ente impositore, e quelle che sono le procedure da adottare in difesa di tale atto.
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa