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10 aprile 2017

PROROGA POSSIBILE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL PIANO TARI?

Avendo nei giorni scorsi parlato di ritardo dei Comuni nell’approvazione del piano Tari e le rispettive aliquote, ci preme, non solo sottolineare quello che nell’immediato l’ente si trova a dover affrontare, ovvero la ricezione delle lettere dei Prefetti, che invitano giunte e consigli a procedere in 20 giorni alla chiusura dei bilanci per non incappare nella procedura che porta al commissariamento, ma anche cosa, passata questa prima fase di assestamento si troverà di fronte.

Per approfondire questo tema è necessario rintracciare ed esaminare quella che è la normativa di riferimento. Partiamo con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 169, letteralmente, “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Anche la sola analisi di detta norma risulta immediatamente chiara e trasparente. In caso di mancata approvazione entro il termine perentorio stabilito dalle disposizioni statali, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno e non si apre nessun margine di manovra circa eventuali e possibili proroghe riferite all’approvazione del bilancio. Tanto risulta evidente quando, parlando di approvazione del medesimo non si specifica tale fattispecie, dunque si presuppone non rilevante ai fini delle aliquote in questione.

Sempre nello stesso ambito applicativo troviamo la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all’articolo 1, comma 683 statuisce “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.”

Dunque il legislatore rimarca la perentorietà del termine entro cui è necessario approvare tali tariffe, continuando a non occuparsi di possibili proroghe relative al termine dell’approvazione del bilancio, fattispecie tra l’altro questa non straordinaria ma quasi consuetudinaria.
Tanto che nell'ipotesi di delibera fuori termine, soccorre sempre il comma 169, in base al quale, continuano ad applicarsi le delibere adottate per l'anno precedente. Dunque si elimina il potere impositivo dell’atto anche se adottato da giusta delibera.

Inoltre, ai fini dell'efficacia delle delibere, occorre che le stesse siano pubblicate, ovvero inviate telematicamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre di ogni anno, affinchè avvenga la relativa pubblicazione entro il 28 ottobre successivo.
Perciò solo in presenza di delibere che abbiano rispettato pienamente questo iter di legge, il contribuente è tenuto ad applicare le relative aliquote in sede di pagamento del saldo.

Concludendo, necessaria è l’approvazione della determina consiliare entro e non oltre il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, non dovendo considerare per l’approvazione delle aliquote alcun tipo di proroga relativa al bilancio. Nell’eventualità venga concessa una dilazione dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, il termine per l’approvazione della delibera per le aliquote Tari rimane invariato. Non riveste carattere sinallagmatico dunque tale proroga, apporterà effetti per il bilancio e non per il piano Tari. Così se si procederà all'approvazione tardiva di dette aliquote, nella fase di invio e pubblicazione sarà il Mef a dichiarare l'illegittimità per inottemperanza dei termini e dunque l'Ente si troverà a dover utilizzare le tariffe approvate legittimamente l'anno passato.

Unica soluzione, a patto che il termine di approvazione del bilancio di previsione sia entro il 31 luglio, è approvare le aliquote anche successivamente, in sede di verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193, comma 3 del Dlgs n. 267/2000.
Tale facoltà, tuttavia, è esercitabile solo entro il termine per l'approvazione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri a condizione che sia riscontrato un disequilibrio di bilancio.
 
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