Avendo nei giorni scorsi parlato di ritardo dei Comuni nell’approvazione
del piano Tari e le rispettive aliquote, ci preme, non solo sottolineare quello
che nell’immediato l’ente si trova a dover affrontare, ovvero la ricezione delle lettere
dei Prefetti, che invitano giunte e consigli a procedere in 20 giorni alla
chiusura dei bilanci per non incappare nella procedura che porta al
commissariamento, ma anche cosa, passata questa prima fase di assestamento si
troverà di fronte.
Per approfondire questo tema è necessario rintracciare ed
esaminare quella che è la normativa di riferimento. Partiamo con la Legge 27
dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 169, letteralmente, “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.”
Anche la sola analisi di detta norma risulta immediatamente
chiara e trasparente. In caso di mancata approvazione entro il termine
perentorio stabilito dalle disposizioni statali, le tariffe si intendono
prorogate di anno in anno e non si apre nessun margine di manovra circa
eventuali e possibili proroghe riferite all’approvazione del bilancio. Tanto risulta
evidente quando, parlando di approvazione del medesimo non si specifica tale
fattispecie, dunque si presuppone non rilevante ai fini delle aliquote in questione.
Sempre nello stesso ambito applicativo troviamo la Legge 27
dicembre 2013, n. 147, che all’articolo 1, comma 683 statuisce “Il Consiglio
Comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,
le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma
delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche'
della tipologia e della destinazione degli immobili.”
Dunque il legislatore rimarca la perentorietà del termine
entro cui è necessario approvare tali tariffe, continuando a non occuparsi di possibili
proroghe relative al termine dell’approvazione del bilancio, fattispecie tra l’altro
questa non straordinaria ma quasi consuetudinaria.
Tanto che nell'ipotesi di delibera fuori termine, soccorre sempre il comma 169, in base al quale, continuano ad applicarsi le delibere adottate per l'anno precedente. Dunque si elimina il potere impositivo dell’atto anche se adottato da giusta delibera.
Inoltre, ai fini dell'efficacia delle delibere, occorre che le stesse siano pubblicate, ovvero inviate telematicamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre di ogni anno, affinchè avvenga la relativa pubblicazione entro il 28 ottobre successivo.
Perciò solo in
presenza di delibere che abbiano rispettato
pienamente questo iter di legge,
il contribuente è tenuto ad applicare le relative aliquote in sede di pagamento
del saldo.
Concludendo, necessaria è l’approvazione della determina
consiliare entro e non oltre il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, non dovendo considerare per l’approvazione delle
aliquote alcun tipo di proroga relativa al bilancio. Nell’eventualità venga
concessa una dilazione dei termini per l’approvazione del bilancio di
previsione, il termine per l’approvazione della delibera per le aliquote Tari
rimane invariato. Non
riveste carattere sinallagmatico dunque tale proroga, apporterà effetti per il
bilancio e non per il piano Tari. Così se si procederà all'approvazione tardiva di dette aliquote, nella fase di invio e pubblicazione sarà il Mef a dichiarare l'illegittimità per inottemperanza dei termini e dunque l'Ente si troverà a dover utilizzare le tariffe approvate legittimamente l'anno passato.
Unica soluzione, a patto che il termine di approvazione del bilancio di previsione sia entro il 31 luglio, è approvare le aliquote anche successivamente, in sede di verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193, comma 3 del Dlgs n. 267/2000.
Tale facoltà, tuttavia, è esercitabile solo entro il termine per l'approvazione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri a condizione che sia riscontrato un disequilibrio di bilancio.
Unica soluzione, a patto che il termine di approvazione del bilancio di previsione sia entro il 31 luglio, è approvare le aliquote anche successivamente, in sede di verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193, comma 3 del Dlgs n. 267/2000.